Sentenza 23 novembre 2017
Massime • 1
È affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello.
Commentario • 1
- 1. Solidarietà impone dovere del soccorso, salvo che .. (Cass. 38200/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2017, n. 56395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56395 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2017 |
Testo completo
5 6395-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/11/2017 SENTENZA N. 2759 Composta dagli ill.mi sig.ri: GACOMO FUMU -Presidente - GIOVANNA VERGA REGISTRO GENERALE DANIELA BORSELLINO N.17733/2017 IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - GIUSEPPE COSCIONI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OR NO nato a [...] il [...] FR NN nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2016 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. Pompeo Alfredo Viola che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 1 Udito il difensore avv.to Alfio Pennisi che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 4 novembre 2016, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania il 26 giugno 2015 rideterminava la pena inflitta a ST GA in ordine ai delitti di truffa ed associazione a delinquere (capi V ed U1) ad anni 3, mesi 2 di reclusione ed a RI NN, in relazione al solo delitto di truffa di cui al capo V ad anni 1, mesi 4 di reclusione ed € 400,00 di multa.
1.2 Proponevano ricorso per cassazione gli imputati;
ST GA deducendo i seguenti motivi: violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe all'INPS operante in Catania fino al 2007 in assenza di prova di un legame permanente e stabile tra i supposti associati che si era protratto fino al 2007 posto che le ultime intercettazioni ed attività di indagine si erano concluse nel novembre 2005 e l'INPS aveva a tale date già sospeso le elargizioni. Peraltro, la ritenuta responsabilità per il delitto associativo, contrastava con altre affermazioni svolte nella pronuncia di appello che aveva dichiarato la prescrizione per i fatti commessi sino al 2000 ed altresì travisava il contenuto della prova costituita da conversazioni intercettate sulle utenze del ST e non anche presso l'INPS di Catania. Si lamentava poi che ST non poteva essere ritenuto promotore dell'associazione avendo svolto solo attività di consulenza, per la quale aveva ricevuto le uniche somme accertate a titolo di retribuzione e raccolto la documentazione inviata poi all'INPS su sollecitazione dei rappresentanti legali delle cooperative;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. quanto al ruolo di promotore od organizzatore della associazione a delinquere essendosi il ricorrente limitato nella sua attività di consulente del lavoro a ricevere le sollecitazione dei braccianti agricoli che chiedevano di essere inseriti nelle liste di disoccupazione al fine di percepire la relativa indennità così svolgendo un intervento esclusivamente professionale;
- violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen. in relazione al delitto di truffa di cui al capo V) e per il quale non era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione ritenendolo consumato sino alla data del luglio 2008 e ciò benché, a pagina 6 della motivazione, si era indicata nel luglio 2007 la data finale di consumazione;
peraltro si sottolineava come i fatti di cui al capo V) erano oggetto di separate imputazioni per le quali si era ritenuta la prescrizione ovvero era stata pronunciata assoluzione sicchè vi era stata duplicazione delle condotte contestate con riguardo alle medesime società cooperative. 2 RI NN deduceva vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il capo V) dell'imputazione ribadendo le stesse argomentazioni dell'ultimo motivo proposto dal ST. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 I motivi di ricorso proposti con riguardo alla ritenuta responsabilità del ST per il delitto associativo di cui al capo U1) sono inammissibili perché manifestamente non fondati. In relazione al primo motivo va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente si caratterizza per la particolare valenza probatoria degli accertamenti compiuti nella fase delle indagini e che facevano emergere, con evidenza, la sussistenza di un gruppo di soggetti capeggiato proprio dal ST che aveva costituito una serie di fittizie società cooperative ed agricole al fine di fare apparire assunti e poi licenziati numerosi soggetti che così percepivano l'indennità di disoccupazione agricola. La Corte di appello catanese, con le osservazioni esposte alle pagine 13 e seguenti, ha adeguatamente spiegato sulla base di quali ragioni ritenere non soltanto la fittizietà delle società e la natura truffaldina delle conseguenti richieste di versamento di somme dovute a titolo di indennità di disoccupazione, ma ha altresì 3 spiegato, la centralità del ruolo del ST nella organizzazione;
il ricorrente infatti era il soggetto che curava l'intera attività di predisposizione della fittizia documentazione, risultava inserire i nominativi dei falsi braccianti agricoli ricevendo una retribuzione per tale attività ed era anche il titolare dei luoghi ove le false società risultavano avere sede, senza alcuna struttura sociale o macchinario idoneo allo scopo. La Corte di appello ed il giudice di primo grado hanno spiegato anche per quale ragione ritenere illecite le somme incassate dal ST il quale a fronte della predisposizione di falsa documentazione per gli apparenti braccianti agricoli pretendeva il pagamento di somme dagli stessi. E non si ravvisa alcuna contraddizione con le argomentazioni svolte alla pagina 8 della sentenza di appello aventi ad oggetto altri fatti con differenti momenti consumativi di associazione a delinquere e truffa perpetrati in tempi diversi (fino al 2003 nell'imputazione e fino alla fine del 2000 secondo la motivazione). Viceversa il capo U1, valuta le condotte poste in essere sino allo scioglimento dell'associazione per effetto delle iniziative giudiziarie in Catania e provincia fino al 2007 e cioè nelle date di ultima percezione delle indennità non dovute sicchè appare evidente non esservi né duplicazione di contestazioni né travisamento delle prove sul punto. Analogamente si rileva quanto alla permanenza del vincolo associativo correttamente valutato esistente sino alle date delle ultime percezioni che costituivano proprio lo scopo finale dell'organizzazione a delinquere;
e tali considerazioni ampiamente esposte dai giudici di merito escludono ogni fondatezza anche al secondo motivo di doglianza del ricorso ST posto che i giudici di merito con valutazioni del tutto conformi hanno evidenziato plurimi elementi di fatto sulla base dei quali correttamente ritenere che il predetto ricorrente abbia proprio svolto la funzione di promotore ed organizzatore della societas sceleris visto che era colui che predisponeva l'intera documentazione contenente false attestazioni, inseriva i nominativi dei beneficiari, riceveva compensi per l'illecita attività, fissava la sede delle società fittizie presso luoghi allo stesso pertinenti. A fronte di tale condotta i rimanenti consociati risultano avere svolto la sola funzione di partecipi e la loro posizione è stata definita con sentenza di estinzione per prescrizione, stante la minore durata del termine ex art. 157 cod.pen.. 2.2 Fondati sono invece i motivi proposti nell'interesse del ST e della RI in relazione alla ritenuta responsabilità per il capo V della rubrica;
con l'atto di appello, proposto congiuntamente dagli imputati, si era chiesto al giudice di secondo grado di chiarire per quale ragione con tale imputazione gli stessi erano chiamati a rispondere di fatti già loro addebitati in altre contestazioni e cioè ai capi T (società La Frutta e La Regina) U (La Margherita e Santa Clara) R1 (Stella Benito), H (La Miraglia) e G (Ciappa), sulla base di quali precisi elementi di fatto potesse estendersi la data di consumazione dei fatti fino al mese di luglio 2008, successiva persino al momento indicato come data di consumazione finale del delitto associativo (2007), per quale ragione era evidenziato un danno procurato all'INPS di ben 12.205.086 di €, ed ancora 4 come poteva giustificarsi la diversità di trattamento per la suddetta imputazione di cui al capo V rispetto alla ritenuta insussistenza dei fatti o declaratoria di prescrizione pronunciata per i capi T, U, R1 aventi ad oggetto le fittizie dichiarazioni delle medesime compagini sociali già indicate. Orbene, tale motivo di appello deve certamente ritenersi specifico e non affetto da genericità posto che la difesa degli imputati proponeva precise censure, e cioè valutazioni critiche, rispetto alle argomentazioni esposte dal giudice di primo grado che investivano i dati costitutivi del delitto contestato al capo V;
con il gravame infatti la difesa degli imputati aveva "attaccato" le valutazioni compiute dal primo giudice circa l'individuazione del momento consumativo dei fatti, l'importo complessivo del profitto ingiusto, l'identificazione delle società fittizie e cioè dell'elemento oggettivo del delitto di truffa, lamentando la sostanziale genericità della motivazione su tali aspetti che non consentiva di distinguere le valutazioni compiute in ordine al capo V da quelle relative agli altri capi di imputazione. Posto quindi che il motivo di appello rispondeva al dettame ritenuto necessario dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte per essere ammissibile (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822), sussisteva obbligo preciso della Corte di appello di dare risposta alle suddette critiche evidenziando: sulla base di quali elementi ritenere la diversità dei fatti contestati al capo V rispetto a quelli indicati negli altri capi di imputazione dagli imputati appellanti, sulla base di quali precise emergenze ritenere la diversità del profitto ingiusto e del correlativo danno per l'INPS, nonché la diversità delle date di consumazione dei fatti che si assumevano portati a termine anche oltre la data finale di esistenza dell'associazione criminale. Viceversa, rispetto a tali doglianze specifiche, la motivazione adottata dalla Corte di appello di Catania alle pagine 11, 12 e 13 è priva della necessaria specificità, che la pronuncia di secondo grado deve indispensabilmente assumere non fornendo cioè alcuna adeguata risposta alle ragioni di censura che paiono sostanzialmente ignorate;
il giudice di appello ha ripetuto la motivazione di condanna riferita a ciascuna della società cooperative giustamente ritenute fittizie, senza però specificare le ragioni della diversità della contestazione sotto i profili dell'elemento oggettivo, del danno ingiusto e della data di consumazione dei fatti. Deve pertanto affermarsi che a fronte di motivi di appello specifici, e con i quali si propongono motivate argomentazioni critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado in punto di affermazione di responsabilità, il giudice di appello non può limitarsi a "ripetere" la motivazione di condanna ma deve, pena il difetto di motivazione sul predetto punto, rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di impugnazione. Tra specificità dei motivi di appello e specificità della motivazione di secondo grado vi è un evidente necessario parallelismo poiché alla adeguatezza dei primi a proporre censure alla sentenza di primo grado deve, necessariamente, corrispondere una motivata 5 risposta da parte del giudice di appello che non può limitarsi a riprodurre le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado e rispetto alle quali quelle critiche sono state svolte. Correttamente, pertanto, i ricorrenti con la presente impugnazione in cassazione hanno lamentato il difetto di motivazione sul punto non essendo stata data adeguata risposta alla loro pur motivata censura;
ne consegue la fondatezza del vizio denunciato e l'accoglimento del ricorso sul punto. La fondatezza del motivo rende ammissibile il ricorso e ha consentito la regolare prosecuzione del rapporto giuridico processuale sicché, in mancanza di evidenti cause di proscioglimento nel merito, il reato deve dichiarasi estinto per essere maturato, nelle more e computati gli eventi sospensivi, il termine massimo di prescrizione. Consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza agli effetti penali limitatamente al capo V per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e la rideterminazione della pena per il ST (eliminando l'aumento per continuazione) in anni 3 di reclusione. Per ciò che riguarda invece gli effetti civili, all'annullamento della sentenza d'appello per il rilevato difetto motivazionale deve seguire un rinvio per nuovo esame. Sul punto la Corte ritiene di seguire il prevalente orientamento giurisprudenziale che, avuto riguardo alla prospettiva giuridica nella quale il nuovo giudizio deve essere affrontato, individua quale giudice di rinvio il giudice civile competente per valore competente in grado di appello (Sez. 5, n. 15015 del 23/02/2012 Rv. 252487; Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016,Rv. 267844; Sez. 6, n. 26299 del 03/06/2009, Rv.244533).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ST GA e RI NN limitatamente al delitto di truffa di cui al capo V dell'imputazione per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente al medesimo capo con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del ST e ridetermina la pena inflitta al predetto in anni tre di reclusione. Così deciso il 23/11/2017 Il Consigliere Estensore IGNAZIO PARDO Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA GIACOMO FUMU Il Sezione Penale IL 18 DIC 2017 IL CANCELLIERE CANCELLIERE Daniele Colepinte