Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 5
In tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello riguardante una violazione di legge, ribadita in seno al ricorso medesimo, che risulti manifestamente infondato.
È legittimo il cumulo tra due misure di prevenzione, con conseguente possibilità di superamento del limite massimo di cinque anni stabilito dall'art. 4 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, sempre che l'ulteriore misura venga decisa sulla base di fatti e manifestazioni di pericolosità posteriori a quelli presi in considerazione ai fini dell'adozione della precedente non ancora compitamente eseguita.
È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, fermo restando l'onere del ricorrente di allegare la sentenza irrevocabile che la determina, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti.
La definitività del provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura patrimoniale ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, costituisce ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni solo se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni, ma non anche se la stessa attenga a ragioni di mero rito o ad altri momenti di concessione delle misure.
In tema di confisca di beni intestati a terzi, l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente ed anche sostanzialmente di proprietà di un terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene. (Fattispecie in cui il bene, acquistato formalmente dalla moglie del proposto in epoca antecedente al matrimonio, era stato oggetto di spese di ristrutturazione da parte di quest'ultimo in costanza del rapporto coniugale).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 47983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47983 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/11/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 1633
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 4668/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'AN PR, nato a [...] il [...] e dall'avvocato Alfonso Baldascino nell'interesse del sopra indicato D'AN PR e di LE IU, nata a [...] il [...];
avverso il decreto reso dalla Corte di Appello di Napoli in data 23 settembre 2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, rese con requisitoria scritta depositata il 16 aprile 2012 e integrata il 27 settembre 2012, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GAETA Piero, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria difensiva depositata l'8 novembre 2011. RITENUTO IN FATTO
1. D'AN PR e LE IU, la seconda per il tramite del difensore, il primo anche con autonomo ricorso, hanno impugnato il decreto della Corte di Appello di Napoli con il quale, ad integrale conferma delle decisione resa in primo grado dal Tribunale di Napoli, ai danni del D'AN è stata comminata la misura della sorveglianza speciale di Ps con obbligo di soggiorno per un periodo di anni 4 mentre alla LE, quale terza interessata e fittizia intestataria di beni da riferirsi alla disponibilità sostanziale del marito, D'AN PR, è stata disposta la confisca del fabbricato di sua proprietà sito in San PR D'Aversa, via Madonna del Popolo, 19 e di una autovettura Mercedes targata CK809XE.
2. Con il ricorso personalmente proposto, il D'AN segnala la sussistenza - e ne lamenta la inammissibile conflittualità con la decisione impugnata - di una pregressa statuizione di merito, confermata anche in IO, con la quale sarebbe stata disposta, nel procedimento denominato "Spartacus", la revoca del sequestro preventivo in quella occasione processuale emesso, caduto sull'appartamento oggetto della misura di prevenzione patrimoniale in discussione, sul presupposto della esclusiva riferibilità del cespite alla di lui moglie, in coerenza alla formale intestazione del bene. Segnala, ancora, avuto riguardo alla sorveglianza speciale irrogata, di aver dato adeguata dimostrazione del cambiamento di vita operato atto ad incidere sulla pericolosità erroneamente riscontrata dalla Corte napoletana.
3. Con autonomo ricorso presentato nell'interesse sia del proposto che della terza interessata, l'avvocato Alfonso Baldascino lamenta in prima battuta violazione di legge ex art. 606 avuto riguardo alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 3, ed all'art. 4, comma 8, segnalando al fine che la Corte, pur sollecitata sul punto in esito ad apposito motivo di appello, non ha considerato la sussistenza di una pregressa misura di prevenzione personale comminata al D'AN per un periodo di anni quattro e non ancora compiutamente eseguita. Lamenta in coerenza la violazione di legge delle disposizioni citate giacché la misura in contestazione non poteva essere irrogata prima della esecuzione di quella comminata in precedenza, comportando, il cumulo dei due interventi in prevenzione, l'illegittimo superamento del tetto massimo di durata della sorveglianza speciale, fissato in anni cinque dal citato art.
4. Deduce ancora la violazione di legge per omessa integrale motivazione per non avere la Corte territoriale esaminato e superato il rilievo critico in parte qua formulato con l'atto di appello. Infine, con riferimento a questo primo motivo di ricorso, lamenta l'erroneità del provvedimento nella parte in cui desume erroneamente la sussistenza della attualità della pericolosità dalla " mancata collaborazione con gli inquirenti" ascritta al proposto e da procedimenti recenti solo sul piano della dimensione giudiziale e non su quello relativo alla data di esecuzione delle rispettive condotte, tutte riferibili al più tardi al 1991.
4. Con un secondo motivo, il difensore lamenta ancora violazione di legge, in questo caso con riferimento alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1, art. 2 bis, comma 3, art. 2 ter, comma 4, ed ancora nullità
per omessa motivazione. Dopo aver fatto cenno al dissequestro in precedenza operato dalla Corte di Assise di Appello di Napoli avuto riguardo al bene sottoposto ad ablazione, dato processuale pretermesso dalla Corte territoriale, segnala l'erronea applicazione del dato normativo richiamato, non potendo la confisca cadere su beni di proprietà di terzi diversi dal soggetto pericoloso socialmente in assenza di validi elementi utili a riferirne la disponibilità materiale in capo allo stesso, nella specie esclusa dalla possibilità di utilizzare le presunzioni di legge legate al rapporto di coniugio poiché, avuto riguardo ai fabbricato, il bene era stato acquistato dalla LE in precedenza al matrimonio contratto con il D'NO ed a fronte della dimostrata disponibilità finanziaria afferente la provvista necessaria all'acquisto, derivante dalla capacità reddituale del padre della terza interessata. In parte qua, ancora, lamenta l'inconferenza del richiamo utilizzato dalla Corte territoriale alle spese di ristrutturazione effettuate dopo l'acquisto, non funzionale al fine legato alla dimostrazione della riferibilità della disponibilità del bene in capo al proposto e segnala, anche con riferimento a siffatti motivi, articolati in sede di appello, l'assenza di una valutazione motivazionale da parte della Corte.
5. Con un terzo motivo di ricorso il difensore segnala la nullità della sentenza per violazione di legge afferente il disposto di cui agli artt. 178 e 191 c.p.p., letti in relazione all'art. 111 Cost.;
ancora la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, commi 3 e 4, avuto riguardo alle valutazioni espresse in punto ai valori riferiti per l'acquisto del cespite confiscato e per le spese di ristrutturazione effettuate sullo stesso e infine in ordine alle considerazioni espresse in punto alla proporzione tra le disponibilità finanziarie del proposto e la spesa effettuata per l'acquisto della autovettura mercedes sottoposta ad ablazione.
5.1 Sul primo versante si riferisce alla utilizzazione da parte dei giudici di merito degli esiti di una perizia volta alla stima del bene immobile confiscato e diretta a quantificare le spese di ristrutturazione del cespite in questione, disposta all'infuori del contraddittorio (con mandato reso fuori udienza e con incarico conferito dall'amministratore giudiziario e infine con relazione mai sottoposta al vaglio critico, anche tecnico, tramite consulenti di parte, delle parti lungo l'intero corso del procedimento camerale). Lamenta in coerenza violazione del diritto di difesa tale da giustificare l'inutilizzabilità della perizia stessa presa in considerazione, per contro, dai giudici del merito di primo e secondo grado, malgrado l'apposito motivo di appello nella specie. Ed in parte qua ribadisce il vizio di omessa motivazione destinato ad inficiare la decisione di secondo grado, non avendo la Corte territoriale nulla osservato in risposta all'apposito motivo di appello specificatamente sollevato, avendo la stessa esclusivamente affermato siccome non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria in parte qua ritenendo aprioristicamente colmata la relativa esigenza processuale in virtù della mera presenza della perizia in primo grado.
5.2 Quanto alle valutazioni rese in punto alle spese di acquisto e ristrutturazione del cespite immobiliare confiscato segnala, quanto al primo profilo, la presenza di una consulenza tecnica di parte atta a dimostrare la congruità della spesa indicata in atto rispetto al valore di mercato del bene, congruità confermata dalla assenza di accertamenti di segno contrario promossi dall'ufficio delle entrate competente, lamentando al contempo l'errore dei giudici dell'appello nell'aver ancorato il relativo giudizio di valore al prezzo di mercato attuale e non a quello dell'epoca di acquisizione del bene. In ordine alle spese di ristrutturazione lamenta specificamente l'erroneità delle valutazioni rese dal giudice dell'appello in punto ai valori effettivamente sborsati per siffatta causale, basate su considerazioni prive di un qualsivoglia supporto tecnico e peraltro sganciate dal rilievo che nella specie le opere vennero effettuate in assoluta economia. Segnala ancora l'erroneità della decisione nella parte in cui svilisce la tesi difensiva dell'apporto finanziario garantito in parte qua al D'AN dal fratello basate su una erronea parametrazione delle disponibilità di siffatto congiunto, imprenditore agricolo, ai redditi dallo stesso dichiarati quando è noto che il sistema di tassazione delle imprese agricole non coincide con gli effettivi ricavi derivanti dallo svolgimento di siffatta attività, palesemente superiori rispetto al dato emergente sul piano fiscale. Infine lamenta l'erroneità della decisione impugnata con riferimento all'autoveicolo oggetto di confisca, avendo la difesa documentato il costo di acquisto, giustificato e tracciato la provvista utilizzata al fine per come derivante da una permuta di altra autovettura, dall'attività lavorativa prestata dal proposto in favore di alcune imprese (destinatane e giratane degli assegni consegnati in pagamento al venditore), dall'attività lavorativa della LE IU e in parte attraverso pagamenti rateali la cui provvista ebbe a trovare fonte di appositi prestiti al fine contratti. La Corte territoriale avrebbe ritenuto incompatibile il reddito da lavoro correlato all'attività di custode svolta dal proposto con l'acquisto di una autovettura quale quella oggetto di ablazione;
non giustificati il possesso dell'auto data in permuta e i rapporti sottostanti agli assegni girati in pagamento, non compatibili i redditi con la provvista sistematica necessaria per estinguere i prestiti contratti per l'acquisto: il tutto in aperta contraddizione con il dato documentale offerto dalla difesa a sostegno del proprio assunto.
RITENUTO IN DIRITTO
6. Prendendo le mosse dall'esame del ricorso personalmente presentato dall'imputato va ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 2, richiamato dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne
consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c), dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo - imposto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, - di provvedere con decreto motivato. Ne consegue che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità;
ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.
7. Precisati i limiti in subiecta materia del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, si osserva che il ricorso in esame per un verso denunzia la possibile presenza di un error in procedendo, destinato a rilevare in sede di legittimità sub specie del vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, nella parte in cui lamenta la presenza di una decisione, emessa in altro processo ed afferente una pregressa misura cautelare reale resa ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356; per altro verso, del tutto genericamente e altrettanto inammissibilmente per più profili, mira a contestare la correttezza della decisione assunta, lamentando di aver adeguatamente dato prova di un mutamento comportamentale tale da negare il giudizio di pericolosità nell'occasione emesso.
8. L'ultimo rilievo si palesa in tutta la sua inammissibilità non solo per la estrema genericità del motivo ma anche e soprattutto perché estraneo, per quanto anticipato, al controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione in materia di prevenzione concretandosi in una richiesta di rivalutazione del materiale indiziario posto a fondamento della decisione.
9. Il primo rilievo, in linea di principio, è invece tale da ostacolare a monte le possibilità dell'intervento in prevenzione nella specie contestato pur se limitatamente alla sola misura patrimoniale ed avuto riguardo, ne caso che occupa, ai soli effetti relativi all'immobile confiscato alla terza interessata LE IU, moglie del proposto.
Va rammentato come secondo il costante orientamento di questa Corte, l'intervento in prevenzione di natura patrimoniale, da un lato, e la confisca ed il sequestro di cui all'art. 12 sexies sopra citato dall'altro presentano profili di contiguità - avuto riguardo ai presupposti applicativi specificatamente afferenti i temi della disponibilità sostanziale delle utilità a fronte del dato formale legato alle intestazioni e della legittima provenienza dei beni - tale da giustificare, in caso di sovrapposizione delle due diverse dinamiche processuali, potenziali preclusioni, in ipotesi di decisioni contrastanti, destinate ad incidere radicalmente sulle possibilità di intervento ablativo. Se infatti, ex lege, l'ablazione temporanea di prevenzione e gli interventi cautelari di natura reale emessi in un giudizio penale possono coesistere sino alla fase di definitività della confisca, per contro, la definitività di un provvedimento reiettivo, emesso in una delle due sedi processuali (non importa quale) ed afferente gli accertamenti in fatto dei rassegnati presupposti costitutivi comuni (con esclusione dunque delle decisioni di segno avverso che afferiscano a ragioni di mero rito o ineriscano ad altri momenti di concessione delle misure), finisce per costituire un ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno positivo. Ciò in base all'applicazione di quel principio generale dell'ordinamento processuale, espresso con la formula ne bis in idem, che, per esigenze di certezza del diritto e di economia processuale, vieta la reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sulla medesima res iudicanda (cfr in siffatta direzione Cass., Sez. 1, 18 novembre 2008, n. 44332, Araniti, massima n. 242201; Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 41942, Caridi, massima n. 245067; Sez. 5, 28 aprile 2010, n. 22626, D. F., massima n, 247441); vantazione, quest'ultima, che rende altresì irrilevante il luogo processuale nel quale è maturata la definitività della soluzione reiettiva come icasticamente chiarito recentemente dalla sentenza nr 25846/12 della sezione I di questa Corte cui ci si richiama pedissequamente. Così inquadrata la contestazione mossa dal D'AN con il ricorso dallo stesso personalmente presentato (cui fa cenno minimale anche il difensore nel ricorso da quest'ultimo presentato), è altresì a dirsi che la preclusione legata al ne bis in idem altro non rappresenta se non un errar in procedendo, ossia la violazione di una norma processuale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), presidiata non dalle tradizionali sanzioni della nullità, inammissibilità o decadenza, ma dall'obbligo del giudice di pronunciare, in ogni stato e grado del processo, sentenza di proscioglimento.
La Corte non ignora che la preclusione da giudicato è stata non di rado considerata in sede di legittimità una quaestio facti, come tale non suscettibile di rilievo per la prima volta in IO (da ultimo vedi le sentenze nr 48575/09 e 24914/11); pur tuttavia, ritiene di aderire al contrario orientamento (tracciato con sentenza nr 44484/09, recentemente confermata dalla sentenza nr 26827/11) secondo il quale se è vero che la verifica circa la sussistenza di un secondo giudizio implica una valutazione di fatto, è parimenti indiscutibile che ciò accade nell'ambito del procedimento di accertamento di un vizio con cui si deduce l'inosservanza di una norma processuale, id est l'art. 649 c.p.p.. Ne consegue la sussumibilità del vizio sotto l'egida dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, ed in coerenza, trattandosi di error in procedendo, la possibilità per la Corte di essere giudice anche del fatto così da poter accedere, per risolvere la relativa questione, all'esame diretto degli atti processuali (Sez. un., 31 ottobre 2001, n, 42792, Policastro). Tanto premesso, sempre in linea di principio va poi rimarcato che la natura del vizio quale error in procedendo e la possibilità per la Corte di accedere agli atti del processo per verificarne la sussistenza non esonera la parte interessata dall'onere di dover indicare con precisione i dati identificativi della decisione preclusiva, provvedendo al contempo ad allegarne la copia recante l'attestazione di definitività laddove si tratti di provvedimento non acquisito agli atti. Diversamente, la genericità del motivo finisce per precludere anche l'accertamento in fatto del vizio processuale favorendo la valutazione di inammissibilità, in parte qua, del ricorso. Nella specie, il proposto (ed ancor più il difensore nel suo ricorso) non solo non ha provveduto ad allegare tale decisione ma non ne ha altresì fornito alcun elemento identificativo. Decisione che peraltro, malgrado ad essa faccia cenno anche la statuizione impugnata in motivazione, verosimilmente in risposta ad un altrettanto generico rilievo sollevato in appello, non trova riscontro alcuno anche tra gli atti del procedimento trasmessi a questa Corte.
Di più. Sfugge al Collegio, in coerenza a siffatta omessa allegazione, la ragione in forza alla quale venne disposta la reiezione della misura reale relativa al bene oggi sottoposto a confisca di prevenzione. E ciò a maggior ragione inficia di genericità il motivo in esame nel quale non viene in alcun modo specificato quale sia stata la motivazione nella specie posta a fondamento della restituzione del cespite (rilevante, al fine che occupa solo se caduta su elementi in fatto o diritto, non di mero rito, incompatibili con la decisione assunta in prevenzione). Ne viene l'infondatezza del motivo, risultando preclusa alla Corte ogni possibilità di valutare la fondatezza del rilievo preclusivo integrante il dedotto error in procedendo.
Il ricorso personalmente presentato dal D'AN va dunque rigettato.
10. Passando alla disamina del ricorso presentato dal difensore nell'interesse del proposto e della terza interessata e prendendo le mosse dall'esame del primo motivo di ricorso, esclusivamente riferito alla misura personale irrogata al D'AN, va segnalato che lo stesso, secondo una prassi redazionale riscontrata lungo il corso intero dell'atto, prospetta vizi di violazione di legge che si intersecano con una censura volta a contestare il difetto assoluto di motivazione.
Il primo motivo attiene al lamentato cumulo di più misure di sorveglianza speciale a danno del proposto in termini tali da esondare il tetto massimo di durata dell'intervento in prevenzione, fissato in cinque anni dalla L. n. 1423 del 1956, art.
4. E segnala al contempo il silenzio motivazionale sul punto assunto dalla Corte territoriale malgrado l'apposito rilievo critico sollevato in parte qua avverso la decisione di primo grado.
Non può non evidenziarsi come nella specie il decreto della Corte territoriale non prenda in considerazione alcuna il motivo afferente la dedotta violazione di legge. Il difetto di motivazione tuttavia, se intrinsecamente legato come nella specie ad un motivo afferente una violazione di legge palesemente infondata, a sua volta ribadita con il ricorso in IO, non porta con sè l'annullamento della sentenza impugnata (in tal senso sezione 4^, sentenza 24973/09, rv 244227; sez. 4^ 15.12.1998 - 16.2.1999 n. 1982 rv. 213230). E nella specie, per giurisprudenza costante di questa Corte (v. IO sezione 1 del 24 settembre 2008 nr 40323; sez. 1, 18.2.2004, Calvio,;
sez. 6, 9.7.2003, Giammaria;
sez. 1, 7.2.2001, Libri;
sez. 5, 14.7.1993, Marchese), va ribadita la liceità del cumulo delle misure, con conseguente possibilità di superamento del limite massimo di durata di 5 anni stabilito dall'art. 4 L. cit., sempre che, come nella specie, la ulteriore misura venga disposta sulla base di fatti e manifestazioni di pericolosità posteriori rispetto a quelli presi in considerazione ai fini dell'adozione della precedente non ancora compiutamente eseguita. Sempre con il primo motivo il difensore lamenta poi la intervenuta applicazione della misura pur in assenza del requisito della attualità della pericolosità, nella specie riscontrato riferendosi alla mancata collaborazione del D'AN con gli organi inquirenti e prendendo spunto da condotte risalenti nel tempo, recenti solo in considerazione dei rispettivi riferimento processuali. In parte qua il motivo, a fronte del tenore della decisione in contestazione, si rivela essere inammissibile nella parte in cui lamenta l'assenza di motivazione e manifestamente infondato la dove segnala la violazione di legge, avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei principi interpretativi costantemente dettati al fine di rintracciare gli elementi indiziari dai quali desumere il requisito di attualità della pericolosità indefettibilmente integrante la fattispecie legale utile a giustificare in parte qua l'intervento in prevenzione. La Corte napoletana dopo aver precisato che il D'AN si trova ristretto in carcere dal 2005 senza soluzione di continuità perché chiamato ad espiare una condanna all'ergastolo per associazione per delinquere di stampo camorristico, omicidio e tentato omicidio aggravati, reati in materia di armi, ha con puntualità, coerenza e conducenza di argomenti, precisato altresì:
- che la posizione del proposto si è viepiù consolidata nell'ottica della conclamata pericolosità, successivamente al decreto impugnato, per altri accadimenti processuali, sfociati in una condanna non ancora definitiva ed in una ordinanza di custodia cautelare per due ipotesi diverse di concorso in omicidio aggravato;
- guardando più specificatamente al profilo della attualità e prendendo in considerazione i rilievi contrari della difesa, ha coerentemente svilito il rilievo da ascrivere alla condotta del proposto lungo il periodo di non detenzione trascorso dal D'AN tra una custodia inframuraria e l'altra in esito alle dinamiche processuali che lo hanno riguardato, perché, a fronte del consolidato curriculum criminale maturato, non è stato colorato da comportamenti obiettivi utili a giustificarne il recesso e l'allontanamento dalla associazione criminale camorristica di cui lo stesso è partecipe siccome cristallizzato ben oltre il dato indiziario.
Ne viene la manifesta infondatezza della dedotta violazione di legge. 11. Il secondo motivo di ricorso introduce al tema della misura patrimoniale. E lo stesso va trattato, in uno al successivo terzo motivo, nella parte in cui comunemente entrambe i rilievi critici in oggetto mirano all'annullamento delle decisione impugnata sotto il duplice versante della violazione di legge rispetto ai principi in diritto applicati e al difetto di motivazione. Trattazione disgiunta merita invece il terzo motivo laddove segnala la nullità della perizia per l'asserita violazione del diritto di difesa. 12. I due motivi, per i versanti che immediatamente afferiscono al tenore della motivazione, nella parte in cui risulterebbero integrate le dedotte violazioni di legge - anche per insussistenza della motivazione stessa - diverse da quelle afferenti la nullità della perizia, devono ritenersi manifestamente infondati, in limine con la inammissibilità tout court.
Esclusa in radice la possibilità di ritenere del tutto assente la motivazione posta a fondamento dell'intervento in prevenzione anche con riferimento alle specifiche ragioni di doglianza sollevate con l'appello, cui la Corte territoriale ha dato risposta sistematica e puntuale, può affermarsi come sul piano della dedotta violazione di legge, la sentenza impugnata sfugge alle censure mosse con il ricorso giacché l'unica contestazione utile a conclamare, sul piano potenziale, il vizio dedotto potrebbe essere quella afferente il concetto di disponibilità del cespite immobiliare confiscato da potere della LE IU, moglie del proposto e formale intestataria del bene. Lamenta in parte qua la difesa che in bene in questione sarebbe entrato nel patrimonio della terza interessata prima del matrimonio contratto con il D'NO così da rendere non operativa la presunzione di legge legata al rapporto di coniugio;
per altro verso segnala anche l'inconferenza del riferimento alle spese di ristrutturazione relative al bene, operate in epoca successiva al matrimonio, trattandosi di circostanza non idonea a far ascrivere la proprietà reale del cespite ad un soggetto diverso da quello che legittimamente ne risulta essere il formale intestatario. Il decreto impugnato, tuttavia, si sottrae chiaramente al vizio lamentato. La riferibilità dell'acquisto del cespite alla disponibilità sostanziale del proposto, nell'iter argomentativo della Corte territoriale, non trova fondamento sul rapporto di coniugio venuto in essere successivamente alla compravendita del bene e dunque sulla presunzione di legge favorita dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis comma 3, assertivamente violato nella prospettazione difensiva;
piuttosto, la mera prossimità dell'acquisto rispetto al matrimonio poi contratto costituisce, nella motivazione della Corte napoletana, mero spunto valutativo e ragione di approfondimento avuto riguardo alla considerazione per la quale l'acquisizione del cespite sarebbe caduta in un periodo che per forza di cose vedeva già in essere il rapporto tra i due interessati. Da qui il nodo centrale della motivazione in parte qua del decreto, correlato all'accertamento della disponibilità finanziaria necessaria all'acquisto in capo alla formale intestataria alla data dell'acquisto e per essa al padre della stessa che, a dire della difesa, avrebbe fornito la provvista funzionale alla compravendita. Riscontro quest'ultimo negativamente esitato nel giudizio della Corte.
In linea di principio, dunque, la motivazione impugnata non si spinge ad affermare la riferibilità sostanziale del cespite al proposto all'infuori della previsione normativa di riferimento ed anzi, attraverso valutazione logiche gravi, precise e concordanti (l'assenza di una disponibilità finanziaria utile a giustificare l'acquisto in capo alla LE letto attraverso il legame con il D'AN comunque già in essere a quella data), riporta il giudizio espresso all'interno del canone normativo che prevede la legittimità dell'intervento ablativo in prevenzione laddove il dato della l'intestazione formale risulti probatoriamente smentito da elementi contrari utili ad ascrivere la disponibilità sostanziale dell'utilità di interesse al soggetto socialmente pericoloso. Anche il riferimento alle spese di ristrutturazione deve ritenersi conducente rispetto al dato normativo da applicare alla specie. Precisato che nel caso il riferimento alle spese di ristrutturazione viene operato in via di mera integrazione e supporto rispetto ad una valutazione di per sè già autosufficiente quanto al giudizio di sostanziale disponibilità del cespite al proposto per quanto sopra già riferito, resta da dire che in linea di principio l'immissione di capitali non giustificati sul piano della legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un bene formalmente ed anche sostanzialmente di proprietà di un terzo finisce di fatto per attivare il concetto di disponibilità sostanziale del bene, utile a giustificare l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti rivolti al bene si rivelano essere assorbenti, in tutto o in i gran parte, rispetto al valore del bene stesso. Ne viene che, riferita al proposto la disponibilità della provvista utilizzata al fine della ristrutturazione, del tutto correttamente, in linea con l'intensità dell'investimento, si afferma anche la disponibilità sostanziale dell'utilità al soggetto socialmente pericoloso in contrasto con la originaria legittima acquisizione del cespite in capo ad un terzo. Le ulteriori censure che per il vero primariamente colorano il secondo e terzo motivo del ricorso del difensore, cadute sulle valutazioni rese dalla Corte territoriale in ordine alla capacità reddituale della famiglia e segnatamente del padre della terza interessata, alla disponibilità finanziaria del fratello del proposto in punto all'aiuto assertivamente prestato in occasione della ristrutturazione, al valore di mercato effettivo del cespite alla data dell'acquisto e alla entità effettiva delle spese di ristrutturazione, alla congruità della disponibità reddituale posta a fondamento dell'acquisto dellà utovettura confiscata, si risolvono in censure in fatto al più sussumibili sul piano della illogicità dei rispettivi tratti motivazionali, non censurabili in questa sede, dovendosi rimarcare che in materia di prevenzione i vizi della motivazione rilevano solo sul piano della motivazione assente o apparente. 13. Quanto, infine, alla violazione di legge prospettata in relazione alla utilizzazione, da parte dei Giudici di merito, di un elaborato peritale entrato irritualmente in giudizio, osserva la Corte come non possa ritenersi riscontrata in alcun modo ed anzi appare smentita la paventata lesione del diritto di difesa, così da rendere, per quanto sopra già segnalato, altrettanto irrilevante il lamentato vizio di omessa motivazione sul punto da parte della Corte distrettuale. La disamina degli atti, anche nel caso favorita dalla natura del vizio prospettato, tradisce l'infondatezza del rilievo. Quale che sia stata l'erronea qualificazione nominativa nella specie adoperata dal Tribunale con l'originale decreto di confisca (peraltro riscontrabile solo nella statuizione di primo grado giacché più adeguatamente la Corte distrettuale non parla di perizia ma di consulenza tecnica), qualificazione di certo non vincolante in questa sede, resta da dire che il documento utilizzato per la valutazione estimativa, verosimilmente formatosi, a dire della stesa difesa, nella fase prettamente gestionale della procedura, poteva costituire spunto argomentativo per le valutazioni funzionali alla decisione finale nell'ottica della riscontrata sproporzione, valutazioni cui la difesa ha avuto modo di contraddire pienamente, allegando in secondo grado una propria consulenza di parte (così da svuotare di fondamento il lamentato vulnus difensivo) le cui conclusioni sono state oggetto di puntuale e motivata disamina critica da parte della Corte distrettuale pervenendo a considerazioni finali che, rientrando nel merito della decisione, esulano del tutto dai limiti valutativi ascritti al controllo di legittimità.
14. Alla reiezione dei ricorsi consegue il pagamento delle spese processuali la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2012