Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 47983
CASS
Sentenza 27 novembre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

In tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello riguardante una violazione di legge, ribadita in seno al ricorso medesimo, che risulti manifestamente infondato.

È legittimo il cumulo tra due misure di prevenzione, con conseguente possibilità di superamento del limite massimo di cinque anni stabilito dall'art. 4 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, sempre che l'ulteriore misura venga decisa sulla base di fatti e manifestazioni di pericolosità posteriori a quelli presi in considerazione ai fini dell'adozione della precedente non ancora compitamente eseguita.

È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, fermo restando l'onere del ricorrente di allegare la sentenza irrevocabile che la determina, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti.

La definitività del provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura patrimoniale ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, costituisce ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni solo se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni, ma non anche se la stessa attenga a ragioni di mero rito o ad altri momenti di concessione delle misure.

In tema di confisca di beni intestati a terzi, l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente ed anche sostanzialmente di proprietà di un terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene. (Fattispecie in cui il bene, acquistato formalmente dalla moglie del proposto in epoca antecedente al matrimonio, era stato oggetto di spese di ristrutturazione da parte di quest'ultimo in costanza del rapporto coniugale).

Commentari2

  • 1Bancarotta fraudolenta: più distrazioni di denaro integrano l’aggravante dei “più fatti” (Cass. Pen. n. 42750/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'aggravante della pluralità dei fatti di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, L. fall. è configurabile anche quando le condotte distrattive, pur omogenee e aventi ad oggetto il medesimo bene (denaro), siano plurime e autonomamente individuabili, essendo sufficiente che la pluralità risulti dalla descrizione in fatto delle operazioni contestate, senza necessità di una specifica formale contestazione normativa. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale …

     Leggi di più…

  • 2La revoca della misura di prevenzione non osta alla confisca dell'intero patrimonio.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 aprile 2022

    In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non costituisce preclusione processuale ostativa all'applicazione della confisca dell'intero patrimonio di un indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, il provvedimento definitivo che abbia revocato l'applicazione della misura ablatoria per insussistenza del requisito della sproporzione tra entrate e beni acquistati in un determinato periodo oggetto di accertamento, quando il successivo decreto di confisca si fondi, in ragione di ulteriori elementi di valutazione, su un giudizio di pericolosità qualificata esteso all'intero percorso esistenziale del proposto e sul dimostrato illegittimo accumulo di ricchezza per reimpiego …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 47983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47983
Data del deposito : 27 novembre 2012

Testo completo