Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
Allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di procedimento cautelare).
Commentari • 11
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2014, n. 18764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18764 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/02/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 269
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 47593/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL UR N. IL 12/08/1969;
avverso l'ordinanza n. 718/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 09/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio, inammissibile. RITENUTO IN FATTO
1. BA IO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, in data 9-7-13, che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del locale Tribunale, il 19-6-13, in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv e 513 bis c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione all'imposizione agli imprenditori che distribuivano al dettaglio caffè e prodotti derivati, di rifornirsi dalla "Pellegrino Caffè" srl, dalla "Jamaican Caffè" srl e dalla "PIGI Caffè" srl, risolvendo i contratti con i precedenti fornitori o comunque diminuendo le commesse di acquisto da questi ultimi, con minaccia di ritorsioni ed agendo con metodo mafioso, ostentando la propria appartenenza alla famiglia CR, al fine di agevolare la consorteria ndranghetistica CR - Morfò, verso la quale confluivano, almeno in parte, i proventi dell'attività.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione del diritto di difesa, erronea applicazione dell'art. 294 c.p.p. e perdita di efficacia della misura cautelare poiché il Gip del Tribunale di Parma, che procedeva per rogatoria, ha ingiustificatamente respinto l'istanza di differimento dell'interrogatorio di garanzia, fissato per le ore 9 del 21-6-13, nonostante l'avviso fosse stato dato, a mezzo fax, alle ore 13,34 del 20-6-13 e il difensore, che si trovava a IA Calabro, avesse rappresentato l'impossibilità di essere a Parma per la mattina successiva.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt. 273, 192 e 125 c.p.p. poiché il Tribunale ha dedotto l'attendibilità dei collaboratori di giustizia LF AR e RA ZO da precedenti valutazioni formulate nell'ambito di altri procedimenti, riguardanti altri fatti delittuosi e differenti posizioni soggettive, senza tenere in alcun conto le sentenze definitive relative ai processi inerenti agli omicidi di LA ON e di CO NO.
D'altronde il presunto reato contestato a BA IO sarebbe stato commesso in Rossano e IA, Milano e altrove, dal maggio 2006, con atti d'imposizione ancor oggi perduranti. Dunque LF AR, avendo avviato la sua collaborazione negli anni 2006-2007, nulla ha potuto riferire su quanto avvenuto dal 2007 in poi. E comunque le dichiarazioni di LF e RA sono generiche e prive di riscontro poiché anche RA, che peraltro riferisce de relato, è stato detenuto nel 2006 e nei primi mesi del 2007 ed, essendo sottoposto alla sorveglianza speciale, ha dimorato in Milano. Del resto, BA IO non è coinvolto in nessuna intercettazione telefonica o ambientale;
nessuna relazione di servizio attesta la sua frequentazione con gli altri indagati;
è detenuto dal 16-7-09, nel regime ex art. 41 bis L. ord penit., e perciò non avrebbe mai potuto commettere il fatto che gli si attribuisce.
2.2. Con il terzo motivo, si deduce che numerosi sono stati i verbali illustrativi della collaborazione di LF AR, redatti in tempi diversi, e i verbali citati nell'impugnata ordinanza (17-9-07, 19-9-07, 22-11-07 e 10-8-08) non sono stati fonoregistrati, con conseguente inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni accusatorie, ex art. 141 bis c.p.p.. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La prima doglianza non può trovare ingresso in questa sede. Correttamente infatti il giudice a quo ha fatto presente che il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, onde non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante da mancanza, tardività o invalidità dell'interrogatorio di garanzia (Sez Un 5-7-1995 n. 26, Galletto). La relativa censura non poteva pertanto essere devoluta alla cognizione del Tribunale del riesame, inerendo non all'ordinanza genetica ma al segmento successivo della sequenza cautelare. Tale vizio avrebbe dovuto essere fatto valere non in sede di riesame- rimedio esperibile soltanto laddove si vogliano denunciare vizi dell'ordinanza genetica - e successivamente mediante ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale bensì con richiesta di scarcerazione rivolta al Gip ex art. 306 c.p.p., sulla base della dedotta inefficacia dell'interrogatorio di garanzia, a norma dell'art. 302 c.p.p.. Avverso l'eventuale provvedimento reiettivo da parte del Gip avrebbe potuto essere proposto appello e, successivamente, ricorso per cassazione (Sez Un. 17-4-96, Moni;
Sez. Un. 28-6-05 n. 26798; Sez. Un. 19-7-12 n 24, Polcino).
4. Il secondo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e al limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di cui all'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorché l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova ne' risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Cass., Sez. un. 22-3-2000, Audino, Cass. pen. 2000, 2231).
4.1. Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che gli inquirenti hanno raccolto plurimi elementi probatori e cioè dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LF AR, RA ZO, AN RI, ED IO, AL GI e LI NC;
intercettazioni telefoniche e ambientali, eseguite tra il 2007 il 2012; dichiarazioni degli agenti delle imprese concorrenti e dei titolari degli esercizi commerciali riforniti;
verifiche dei dati di vendita del caffè nell'area rossanese, dal 2005 al 2012, con relativa elaborazione grafica. Dal complesso di tali elementi si evince che, a partire dal maggio del 2006, diversi esponenti della 'ndrangheta, ricorrendo alla minaccia implicita, hanno imposto ai gestori di una pluralita' di esercizi commerciali che distribuivano al dettaglio caffè e prodotti derivati, di rifornirsi da società formalmente e sostanzialmente riconducibili ai fratelli CR NI e CR RI, rispettivamente dirigente ed organizzatore dell'omonima cosca. Il concorso dell'attuale ricorrente nella perpetrazione di tali illeciti si desume, oltre che dalle dichiarazioni di LF AR, da quelle rese dal collaboratore RA ZO, in data 13-9-07, approfonditamente analizzate dal giudice a quo. In termini specificamente individualizzanti, il concorso del BA si desume inoltre da una conversazione, registrata nel luglio del 2007, durante la quale CR OR comunica ad CR NI che IO di IA - agevolmente identificabile nel BA - gli aveva detto che c'era un bar di IA che aveva appena aperto e aveva bisogno di tutto, chiedendogli se ciò potesse interessare a lui o a SE ovvero AP SE, socio ed amministratore della "Jamaican Caffè" srl. La conversazione, analiticamente esaminata dal giudice a quo, dimostra - sottolinea il Tribunale - che il BA, perfettamente al corrente del fatto che i rossanesi ricorrevano sistematicamente alla minaccia per imporsi nel mercato del caffè e dei prodotti derivati, aveva inteso supportarli nella commissione dei predetti illeciti, tramite il cognato LF, anche nella propria area di competenza delinquenziale (IA Calabro), in cambio del sostegno garantitogli da CR NI, nella distribuzione in Rossano di prodotti di cartoplastica, che aveva già imposto, servendosi del metodo mafioso, a IA. Non vi è dubbio - sottolinea il giudice a quo - che il BA, posto al vertice di un'organizzazione criminale, abbia fattivamente contribuito alla perpetrazione dei delitti in disamina, incaricandone materialmente LF AR ed altri affiliati al proprio gruppo, ben sapendo che costoro si sarebbero avvalsi della forza di intimidazione promanante sia dalla consorteria di appartenenza che dal sodalizio CR-Morfò. Nè può assumere rilievo la generica affermazione, formulata dalla difesa, secondo cui LF AR e RA ZO sarebbero stati ritenuti inattendibili nelle sentenze pronunciate dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro, nell'ambito dei procedimenti relativi agli omicidi di LA ON e di CO NO giacché si tratta di pronunce che non sono state prodotte dalla difesa ne' acquisite agli atti e di cui pertanto non è possibile valutare le ragioni.
4.2. Come si vede, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez un.13-12-95 Clarke, rv 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti ne' debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. fer., 3-9-04 n. 36227, Rinaldi, Guida al dir., 2004 n. 39, 86; Cass. Sez. 5, 5-7-04 n. 32688, Scarcella, ivi, 2004, n. 36, 64; Cass., Sez 5, 15- 4-2004 n. 22771, Antonelli, ivi, 2004 n. 26, 75).
5. In relazione all'ultimo motivo di ricorso, occorre osservare come, laddove venga dedotta l'invalidità di un atto di rilevanza probatoria, non sia sufficiente invocare l'espunzione delle relative risultanze dall'orizzonte cognitivo e valutativo del giudice, essendo ben possibile che essa non infirmi la validità logica dell'impianto giustificativo a sostegno del decisum poiché residuano comunque argomentazioni di indubbio spessore concettuale. L'espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un elemento indiziario, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità di un atto, non determina, infatti, di per sè, l'automatica caducazione della misura, dovendosi, in ogni caso, sottoporre il provvedimento cautelare alla c.d. "prova di resistenza", in modo da apprezzare il grado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento della misura (Sez. Un. 29- 5-08, n. 25932, Ivanov). Spetta dunque al ricorrente argomentare circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle risultanze indiziarie dell'atto sulla solidità della piattaforma probatoria a suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare il decisum. Nel caso in disaminala doglianza inerente alla violazione dell'art. 141 bis c.p.p., per mancanza di riproduzione fonografica, è stata sollevata esclusivamente in riferimento alle dichiarazioni di LF AR. Ma, come abbiamo appena visto, la gravità indiziaria deriva da una pluralità di elementi a carico del BA. Quest'ultimo avrebbe dovuto dunque specificare la rilevanza della censura formulata e cioè l'incidenza di un eventuale riconoscimento del vizio di inutilizzabilità delle dichiarazioni di LF sulla consistenza del sostrato indiziario a carico del ricorrente, mostrando come essa elidesse ogni connotato di gravità del quadro indiziario nei confronti del BA. Quest'analisi non è neppure accennata nel motivo di ricorso, che deve dunque considerarsi generico e perciò inammissibile.
6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 5 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2014