Sentenza 21 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'individuazione di un sodalizio, ex art. 416 bis cod. pen., sono determinanti l'elemento personale (con la distribuzione gerarchica dei ruoli), le strutture organizzative e logistiche, l'ambito territoriale e la tipologia dei reati-fine, tratti distintivi che indiziano la diversità, ai fini della preclusione dell'art. 649 cod. proc. pen., delle compagini, sempre che ciascuna sia dotata di autonomia decisionale ed operativa rispetto all'altra. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice, in sede di appello cautelare, che aveva escluso la sussistenza della preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., omettendo di motivare in ordine ad un secondo gruppo criminale, operante fuori dalla Calabria, e sui criteri per definirlo un'articolazione del primo e non un gruppo autonomo con proprie strutture e specifiche finalità, connotandone l'autonomia e la peculiare identità).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2010, n. 5143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5143 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 21/12/2010
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1949
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 37400/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC IC N. IL 07/08/1978;
avverso l'ordinanza n. 305/2010 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 08/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Salzano F.: rigetto;
udito il difensore avv. Tedesco G., in sost.ne dell'avv. Staiano. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA EN è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza 16.11.09 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (proc.to "Pandora").
Il gip rigettava la richiesta di revoca della misura. Il Tribunale ex art. 310 c.p.p. confermava, escludendo la sussistenza della preclusione ex art. 649 c.p.p., poiché la sentenza di n.l.p. del gup del Tribunale di Catanzaro nel procedimento "Icaro", in data 25.3.08, non ha ad oggetto lo stesso fatto.
Ricorre il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: l'odierna imputazione fa data dal gennaio 04, ma il materiale indiziario utilizzato è rappresentato da intercettazioni compiute negli 06-07 e si riferisce perciò ad un periodo coperto da quella sentenza.
Null'altro è dato riscontrare a carico dell'indagato in data successiva al marzo 08.
Non sono determinanti, al fine di marcare la diversità dei contesti associativi (con la conseguente affermazione della diversità del fatto), le differenze riguardanti i membri della compagine, l'ambito territoriale di operatività, la tipologia dei reati commessi. Le censure sono fondate.
La diversità delle associazioni criminali è postulata, ma non dimostrata.
Ai fini dell'individuazione di un sodalizio ex art. 416 bis c.p. sono determinanti l'elemento personale (con la distribuzione gerarchica dei ruoli), le strutture organizzative e logistiche, l'ambito territoriale e la tipologia dei reati-fine.
I tratti distintivi fra due gruppi criminali indiziano la diversità delle compagini, sempre che ciascuna sia dotata di autonomia decisionale ed operativa rispetto all'altra.
Nella specie si tratta di indagare se il secondo gruppo, operante fuori della Calabria, e segnatamente del tenimento di Capo Rizzuto, sia un'articolazione del primo ovvero abbia agito con proprie strutture e specifiche finalità, che ne connotino l'autonomia e la peculiare identità.
A siffatta carenza motivazionale dovrà ovviare il giudice di rinvio. L'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 94 d. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011