Sentenza 7 giugno 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 è necessario l'effettivo ricorso ad una condotta oggettivamente intimidatoria dipendente dal manifestato vincolo associativo con una organizzazione criminale di stampo mafioso, non essendo sufficiente la mera suggestione indotta nella vittima dal riferimento da parte dell'autore del reato alla sua provenienza geografica. (Fattispecie in cui gli imputati si erano limitati a specificare di essere "calabresi", pur senza alludere in alcun modo all'appartenenza ad una organizzazione di tipo mafioso e non adottando comportamenti riferibili a quelli indicati nell'art.416- bis, comma terzo, cod.pen.).
Commentario • 1
- 1. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2017, n. 31405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31405 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2017 |
Testo completo
Mли 31405 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 07/06/2017 Sent. n. sez. 898 FRANCESCO IPPOLITO Presidente MAURIZIO SI - Rel. Consigliere - ANDREA TRONCI REGISTRO GENERALE N.2795/2017 STEFANO MOGINI ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TI IO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/06/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO SI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Roberto ANIELLO che ha concluso per il rigetto per tutti i ricorsi. Uditi i difensori Avv. Gabriele LECCISI per AR ER;
Avv. GORPIA Ermanno per CO EU e RB AN;
Avv. PISANI Paolo per CO EU;
Avv. VALLETTI Raffaella in sostituzione dell'Avv. UBERTI FOPPA Cristina per VE OV i quali chiedono l'accoglimento dei ricorsi e insistono per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. I Difensori di EU TI, ER ET, RO MO, AN NE e OV IO hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Assise di Appello di MILANO ha ridotto la pena inflitta in primo grado agli imputati, confermando per il resto la sentenza appellata.
1.1 Tutti gli imputati sono accusati del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 cod.pen., aggravato ex art. 7 I. 203/91 ai danni di MA GA e con la sentenza di appello il fatto è stato giuridicamente qualificato, per il solo ER ET, come violazione di cui all'art. 1 comma 4 1.82/91 con esclusione della aggravante di cui all'art. 7 1.203/91, ed è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114, terzo comma cod. pen. per MO, NE e IO, con conseguenti riduzioni di pena come da dispositivo.
2. Il Difensore di EU TI ha articolato tre motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha riproposto il tema, disatteso dalla Corte, della questione di legittimità costituzionale della previsione di un limite massimo di età per la partecipazione di un cittadino ad un giudizio di assise e della derivata nullità della sentenza di primo grado. Più in dettaglio, il ricorrente ha censurato di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3, 25, 51 e 97 della Costituzione, la norma di cui all'art. 9 della legge 287/51 che condizionava l'accesso all'ufficio di Giudice popolare ad una età "non superiore ai 65 anni", con previsione arbitraria e priva di ragionevolezza e da "rileggersi in realtà secondo lo sviluppo dei tempi" dato che l'indice di vitalità rispetto al 1950 si è oggi notevolmente innalzato e qualsiasi ultrassessantacinquenne è perfettamente in grado di affrontare un giudizio di assise. In derivata connessione con l'argomento sopra sviluppato, il ricorrente ha poi riproposto il tema della illegittima formazione degli Albi dei Giudici popolari e quindi della illegittima formazione dei Collegi di Assise dato che gli Albi stessi sono composti, di fatto, solo da coloro che ne avessero fatto domanda e non con le necessaria estrazione a sorte.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizi di logicità della motivazione sul punto specifico della affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e del diniego di circostanze attenuanti generiche. 1 In particolare, il ricorrente ha sottolineato che la stessa motivazione aveva dato atto che l'imputato non avrebbe probabilmente voluto tutte le violenze riservate al AL ma aveva poi contraddittoriamente affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e negato il riconoscimento di attenuanti generiche, in ragione del ruolo principale svolto dall'imputato nel sequestro di persona.
2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha segnalato che il CO aveva tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato condizionato alla richiesta di esame di due consulenti tecnici che già avevano depositato il loro elaborato, sulla personalità dell'imputato e sulle condotte poste in essere dallo stesso in rapporto ai suoi certificati disturbi pscico-patologici ma il Giudice di primo grado l'aveva negato trascurando di considerare che l'integrazione probatoria richiesta poteva ragionevolmente e concretamente consentire al Giudice stesso di entrare in possesso di un solido e decisivo supporto logico valutativo;
del resto, la - decisione assunta sul punto dalla Corte di Assise di Appello di MILANO era evidentemente illegittima dove aveva trascurato di considerare che il materiale probatorio rilevante per la decisione, e cioè la consulenza del Prof. Petrini, era stato reso da quest'ultimo in dibattimento.
2.4 In data 24 maggio 2017 il ricorrente ha fatto pervenire motivi nuovi deducendo violazione di legge circa la mancata configurazione del fatto in termini di violazione dell'art 393 cod. pen., dato che l'imputato aveva agito per rivendicare un proprio diritto certamente esistente e che poteva essere rivendicato davanti alla Autorità giudiziaria e circa la ritenuta applicabilità della aggravante di cui all'art. 7 decr. leg.vo 152/91, palesemente insussistente posto che il TI, da un lato, non aveva mai prospettato di far parte di un gruppo mafioso né la persona offesa aveva mai percepito che l'imputato ne facesse parte e, dall'altro, non era stata dimostrata alcuna agevolazione di una qualche associazione mafiosa dato che si era trattato di un delitto esclusivamente occasionale.
2.5 In data 31 maggio 2017 è stata presentata una memoria con quale sono state riprese le critiche già svolte con il motivo principale di ricorso di cui al precedente n.
2.3 che precede e ancora motivi nuovi relativi alla qualificabilità dei fatti in termini di violazione dell'art. 393 cod. pen. e alla ricorrenza della aggravante di cui all'art. 7 I. 152/91. 3. Il Difensore di RO MO ha articolato quattro motivi di ricorso. 2 3.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha riproposto la tesi della inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche avvenute in altro procedimento, dato che non erano stati depositati anche i relativi decreti di autorizzazione e proroga e ha lamentato che sia in primo grado che in appello non fossero stati disposti i rinvii della relative udienze in ragione dei gravi ed attuali motivi di salute dell'imputato, associandosi poi alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Difensore del TI.
3.2 Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente ha lamentato vizi del ragionamento probatorio e quindi della motivazione, che non aveva preso in considerazione tutte le osservazioni svolte nei motivi di appello e l'assenza materiale dell'imputato, che aveva accettato di fare l'autista del COSENTINO, nei momenti salienti della vicenda. Il difensore ha poi contestato la sussistenza della aggravante di cui all'art. 7 d.l. 151/92 e ha insistito per la qualificazione dei fatti in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alla persona.
3.3 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente ha lamentato violazioni di legge ed insufficienze della motivazione in tema di negazione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 114 cod. pen.e in tema di quantificazione della pena 4. Il Difensore di ER ET ha dedotto un unico motivo di ricorso con il quale ha lamentato erronea applicazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente ha lamentato che la Corte avesse trascurato di considerare che il AR era riuscito ad ottenere la liberazione dell'ostaggio la sera stessa del suo intervento nella vicenda e che nessun atto concreto era stato realizzato dall'imputato al fine di far conseguire l'illecito prezzo all'autore del reato, così che il suo reale ruolo è stato quello del mero intermediario senza nessun concorso nel reato.
5. Il Difensore di AN NE ha articolato un unico motivo di ricorso nel quale, dopo aver lamentato un trattamento valutativo identico rispetto alla coimputata IO, ha affermato che l'imputata era stata coinvolta nel fatto in termini del tutto estemporanei ed improvvisati, come dimostrato dagli stessi passaggi argomentativi della motivazione, così che difettava in capo all'imputata sia la consapevolezza di azioni violente o minacciose del TI per il recuero del suo credito sia la concreta e certa prevedibilità che tali azioni avrebbero potuto portare ad un sequestro di persona a scopo di estorsione. 3 6. Il Difensore di OV IO ha articolato tre motivi di ricorso.
6.1 Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato violazione di legge sul punto del ritenuto concorso ex art. 116 del codice penale dell'imputata nel sequestro di persona dato che nulla poteva far supporre che sarebbe stata posta in essere una azione costrittiva ai danni del GA e l'imputata si era limitata ad informare il CO della presenza dei venditori di diamanti nella prospettiva di una identificazione da parte di quest'ultimo dei truffatori ma non avrebbe mai potuto prevedere concretamente l'evolversi della vicenda in sequestro di persona a seguito del gesto, del tutto imprevedibile, dell' SE che aveva deciso di darsi alla fuga abbandonando sul posto il GA poi sequestrato. Del resto, ha proseguito in ricorrente, gli stessi operanti di Polizia giudiziaria che stavano ascoltando le telefonate e le conversazioni avevano riferito in dibattimento che nulla faceva prevedere l'evolversi della vicenda in un sequestro di persona e la stessa Corte di Assise di Appello non era nemmeno stata in grado di indicare quale fosse il reato meno grave voluto dall'imputata, parlando genericamente di una azione di forza, tanto più che le circostanze che avevano portato al sequestro del GA erano state determinate da un fattore del tutto occasionale ed imprevedibile, e cioè dalla fuga dell' SE.
6.2 Con il secondo motivo, la ricorrente ha censurato la qualificazione giuridica del fatto come sequestro di persona a scopo di estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alla persona, dato che il prezzo effettivamente ottenuto per la liberazione, pari a 5.000 euro, in luogo del danno di 3.000 euro patito dal CO nella precedente truffa non rappresentava una somma esorbitante e non era condividibile l'ulteriore argomento speso dalla Corte secondo il quale il TI non poteva adire l'Autorità giudiziaria solo perché non aveva il nominativo della persona da citare in giudizio.
6.3 Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 530, comma 2 cod. proc. pen. per non avere la Corte assolto l'imputata in una situazione di oggettiva insufficienza e contraddittorietà della prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio sul punto della sussistenza della aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91 nei termini concreti e con 4 gli effetti di cui sotto si dirà; gli altri capi e punti della sentenza impugnata vanno confermati, con rigetto dei relativi ricorsi e condanna alle spese processuali.
2. Iniziando l'esame dal ricorso presentato da EU TI, va subito rilevata la tardività dei motivi nuovi presentati il 24 e il 31 maggio 2017; è evidente infatti il mancato rispetto del termine dei quindici giorni di cui all'art. 585, comma 4 cod. proc. pen., termine stabilito a pena di decadenza dallo stesso articolo 585, comma 5 cod. proc. pen., oltre alla circostanza che con i citati motivi sono stati impugnati capi e punti della sentenza (qualificazione giuridica del fatto in termini di violazione dell'art. 393 cod. pen. e ricorrenza della aggravante di cui all'art. 7 I. 152/91) che non hanno costituito oggetto dei motivi principali, il tutto quindi in contrasto con il noto principio di diritto a mente del quale o motivi nuovi devono consistere in ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto che sorreggono la richiesta rivolta al Giudice dell'impugnazione, peraltro sempre nei limiti dei capi o punti della sentenza già oggetto del gravame principale, pena la sostanziale frustrazione di termini la cui osservanza è sanzionata con l'inammissibilità della impugnazione (così, e in termini sempre identici, da Cass. Sez. Unite 25/2/1998 n. 4683 n. 2583, Bono, Rv 210259 fino a Cass. Sez.6 13/1/2015 n. 6075, Comitini, Rv 262343); di conseguenza, l'esame dei motivi di ricorso del COSTANTINI va limitato a quelli enunciati con il ricorso principale.
2.1 Il primo motivo di ricorso si sostanzia nella riproposizione, in termini contenutisticamente identici, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 287/51 già valutata come manifestamente infondata dalla Corte di Assise di Appello;
in questa specifica sede, oltre ad un richiamo alle osservazioni in allora svolte in tema di manifesta infondatezza sia in primo che in secondo grado, va particolarmente sottolineata la circostanza che né la Corte di Assise di Appello né il ricorrente si sono soffermati a considerare il secondo, imprescindibile requisito richiesto per la proposizione in via incidentale di una questione di legittimità costituzionale e cioè la rilevanza concreta della questione, intesa essa come impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della stessa (art. 23 I. 87/53); nel caso in esame, tale rilevanza è palesemente inesistente posto che non vi è nessuna allegazione concreta in atti dalla quale si possa desumere che la composizione della Corte di Assise di primo grado (e anche quella di Appello) avrebbe potuto essere sicuramente diversa e avrebbe potuto altrettanto sicuramente annoverare anche componenti ultrasessantacinquenni se solo gli Albi dai quali erano stato estratti i Giudici popolari avessero potuto ricomprendere anche questi ultimi;
si tratta, cioè, di una questione sollevata in termini astratti, ipotetici e senza alcun 5 concreto riferimento alla effettiva composizione dell'Organo Giudicante e quindi manifestamente priva del necessario requisito della rilevanza, il che è già sufficiente per il rigetto della relativa questione. In merito poi alla doglianza secondo la quale gli Albi dei Giudici popolari di Corte di Assise non sarebbero composti secondo le prescrizioni di legge dato che i nominativi non sarebbero in realtà tratti a sorte ma corrisponderebbero a coloro che avrebbero fatto esplicita domanda di iscrizione, non possono che ripetersi in questa sede le osservazioni, già svolte nei giudizio di merito;
si era allora osservato che non c'era alcuna prova concreta che gli Albi dai quali erano stati tratti i nominativi dei Giudici Popolari che avevano composto le Corti di Assise di primo e secondo grado fossero stati composti con le irregolarità denunciate dal ricorrente e a questa argomentazione, già di per sé decisiva, si aggiunge ora in questa sede l'altrettanto evidente considerazione che anche una accertata irregolare composizione del singolo organo giudicante non avrebbe potuto comunque determinare alcuna concreta nullità (genericamente ed apoditticamente indicata dal ricorrente nella violazione del principio del Giudice naturale) dato che l'unico vizio di nullità ipoteticamente configurabile, quello di cui all'art. 178, comma 1 lett. a cod. proc. pen., si riferisce ai ben diversi requisiti relativi alle condizioni di capacità del Giudice e al numero dei Giudici necessario per comporre i Collegi.
2.2 Il secondo motivo di ricorso si presenta in termini del tutto generici, privi di reale contenuto confutativo delle argomentazioni svolte dalla Corte di Assise di Appello di MILANO e caratterizzati dalla riproposizione, in via in gran parte ipotetica, di profili squisitamente di merito, non introducibili come tali in questa sede;
la sentenza impugnata ha accuratamente descritto, senza contraddittorietà alcuna, il ruolo di primo piano svolto dal TI nella vicenda in questione e il relativo elemento soggettivo del reato (che, in riferimento al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 cod. pen. si atteggia come dolo specifico, caratterizzato dall'intento di conseguire in ingiusto profitto come prezzo della liberazione) e ha del tutto correttamente negato la ricorrenza di circostanze attenuanti generiche con il richiamo alle caratteristiche della condotta e alle conseguenti elevate attitudini criminali, con riferimento quindi ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, notoriamente utilizzabili in sede di valutazione della ricorrenza di attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. (da ultimo, Cass. sez. 2 11/10/2013 - dep. 2014- n. 933, Debbiche Helmi, Rv 258011).
2.3 Anche il terzo motivo di ricorso è infondato;
va ricordato che il CO aveva tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato condizionato 6 ma il Giudice aveva negato l'introduzione del rito in quanto, tra l'altro, l'integrazione probatoria era stata giudicata non necessaria e non compatibile con le finalità di economia processuale;
identica motivazione, nella sostanza, è stata svolta dalla Corte di Assise di primo grado (ff. 194-195) e poi ancora dalla Corte di assise di Appello (ff. 78-79). L'esame delle motivazioni delle sentenze di merito consente di chiarire, in primo luogo, che la richiesta di giudizio abbreviato condizionato non era stata subordinata alla sola audizione del Perito e del consulente, come emerge dal relativo motivo di ricorso, ma anche di cinque testi, e che, in ogni caso, i consulenti e periti di cui era stata chiesta la deposizione (Prof, RI e Prof. FRANCIA) avevano già depositato i relativi elaborati scritti che non erano in contrasto, quanto a conclusioni, l'uno con l'altro. Sulla base dei dati di fatto processuali sopra ricordati, quindi, l'ordinanza pronunciata dal Gip e quelle, confermative, pronunciate in primo e secondo grado, sembrano del tutto coerenti con le indicazioni dettate dall'art. 438, comma 5 cod. proc. pen. sul piano della affermazione della incompatibilità della richiesta di giudizio abbreviato condizionato con le finalità di economia processuale proprie del rito, dato che si trattava della proposta di audizione di ben sette persone complessivamente che avrebbe assai ragionevolmente determinato un sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo. In merito poi alla prospettazione difensiva svolta nel ricorso (e limitata alla sola audizione del perito Prof. FRANCIA e del consulente prof. RI) va rilevato come il dato di fatto emergente dalle sentenze impugnate, quello della sostanziale convergenza di valutazioni tra i due già portata a conoscenza del Giudice con i relativi elaborati scritti, fosse ragione più che sufficiente per escludere la necessità di sentire gli stessi, tanto più che la stessa norma di cui all'art. 438, comma 5 cod. proc. pen. sopra richiamata subordina comunque il requisito della necessità della integrazione ai fini della decisione al fatto che si debba tener conto in ogni caso degli atti già acquisiti ed utilizzabili (tra i quali sicuramente figurano gli elaborati scritti cui si è sopra fatto cenno); l'ulteriore argomento sviluppato poi nei motivi di ricorso, quello riferito al fatto che comunque Prof. RI è poi stato sentito in dibattimento, non solo non riveste alcun valore di confutazione di quanto affermato in sede di negazione del giudizio abbreviato condizionato ma dimostra semmai ulteriormente l'inutilità sostanziale della audizione in allora richiesta, dato che in sede dibattimentale, a quanto è dato comprendere, lo stesso Prof. RI ha sostanzialmente 7 confermato le conclusioni del suo elaborato già presentato al Gip senza introdurre novità di sorta.
3. Il ricorso di RO MO è parzialmente fondato, nei limiti di cui sotto si dirà.
3.1 La prima prospettazione critica svolta dal ricorrente, quella relativa alla affermata inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen. dei risultati delle intercettazioni telefoniche svolte in altro procedimento per omesso deposito dei decreti di autorizzazione e proroga è stata correttamente affrontata dalla Corte milanese con il richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità a mente della quale è sufficiente il deposito, nel diverso processo in corso, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare mentre non occorre la produzione dei relativi decreti autorizzativi Cass. Sez..1 13/5/2015 n. 19791, Alberti, Rv 263571, in adesione piena a Cass. Sez. Unite 17/11/2004 n. 45189, P.m. in proc. Esposito, Rv 229244 dello stesso, identico tenore); sul punto, del resto, il ricorrente non ha articolato alcuna argomentazione critica ma si è limitato a riproporre la questione in termini sostanzialmente identici a quelli con i quali era stata proposta davanti ai Giudice di merito. Uguale infondatezza va riconosciuta alla prospettazione critica che ha ad oggetto il mancato rinvio delle udienze dibattimentali di primo e secondo grado per assoluto impedimento dell'imputato per gravi ragioni di salute;
anche su questo versante, la Corte ha correttamente e condivisibilmente osservato, in adesione alla motivazione della sentenza di primo grado, che il TE era portatore di una patologia, il c.d. morbo di Parkinson, sicuramente grave ma non tale da costituire un impedimento alla partecipazione alle udienze, impedimento non testualmente indicato nella certificazione medica prodotta, quindi non dimostrato e conseguentemente non idoneo nemmeno a fondare un obbligo di accertamento da parte del Giudici di merito;
anche in questo caso, del resto, la critica difensiva si è sostanzialmente limitata alla riproposizione della questione, senza alcun riferimento argomentato alla decisione e della Corte di Assise milanese.
3.2 Il secondo e il terzo motivo si caratterizzano per una sostanziale genericità e per la riproposizione, anche in questa sede, di valutazioni e di prospettazioni di merito non consentite, come tali, nel giudizio di legittimità; il ricorrente ha lamentato, in termini latamente vaghi e non argomentati, vizi del ragionamento probatorio che non avrebbe preso in considerazioni tutti i motivi presentati con l'appello e ha segnalato che la Corte non aveva valutato la circostanza della assenza del TE, che si era limitato a fare da autista al 8 TI, nei momenti cruciali della vicenda;
la genericità delle doglianze consente però di richiamare "in toto" le considerazioni svolte sia in primo che in secondo grado sulla posizione del MO e sulle ragioni per le quali è stato riconosciuto il suo concorso materiale e psicologico ex art. 110 cod. pen. nel reato di sequestro di persona, consistito, come si esprime l'imputazione, nella partecipazione al sopralluogo del 7/4/2011, nella prestazione di consigli su comportamenti da adottare durante la privazione della libertà personale del GA e nell'accompagnamento del TI agli incontri con il mediatore ET.
3.3 E' fondato invece il motivo di ricorso che riguarda la riconosciuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 7 1. 203/91, che vanno quindi escluse sia per il MO sia, in ragione dell'effetto estensivo della impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. non fondata su motivi esclusivamente personali, anche per il TI, che nei motivi principali non aveva sollevato la relativa questione. Va premesso che la Corte milanese, in adesione sostanziale alle considerazioni svolte sul punto dalla Corte di primo grado, ha affermato la sussistenza di entrambe le aggravanti indicate nell'art. 7 1.203/91, sia di quella propriamente oggettiva riferibile al fatto di essersi gli imputati avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. sia di quella propriamente soggettiva riferibile al fine di agevolazione delle associazioni previste dallo stesso art. 416 bis cod. pen.. L'argomentazione svolta dalla Corte di Assise di Appello, quanto alla prima aggravante, si sostanzia nella affermazione di ritenuta sussistenza della stessa sulla base della circostanza che in plurime occasioni i soggetti attivi della vicenda avevano richiamato apertamente la loro provenienza regionale affermando di essere "calabresi", inducendo quindi il GA in particolare timore proprio per questa specifica ragione che dimostrava l'appartenenza degli imputati a gruppo "di elevato spessore criminale". Il ragionamento svolto dai Giudici di merito e sopra riassunto nei suoi termini essenziali non può essere condiviso, né nei suoi presupposti né nelle sue conclusioni;
circa il primo aspetto della vicenda, è necessario sottolineare a chiare lettere che la semplice indicazione anche ripetuta di provenienza geografica e regionale, nella specie quella "calabrese", non accompagnata in realtà da alcun comportamento materiale specificamente e dettagliatamente riferibile a quelli indicati nell'art. 416 bis, terzo comma cod. pen., non è elemento sufficiente, in sé e per sé considerato, per dare vita alla aggravante di 9 cui all'art. 7 I. 152/91 e ciò nemmeno sotto quello che sembra essere stato concretamente individuato dalla Corte milanese e cioè l'uso della forza di intimidazione del vincolo associativo;
la prova che gli imputati si siano poi avvalsi di tale intimidazione, necessaria per la concretizzazione della aggravante in parola, è totalmente assente nella vicenda in esame dato che le indicazioni agli atti, come si è osservato, non vanno oltre l'accenno, anche se ripetuto, alla provenienza geografica degli agenti, senza però alcuna allusione aggiuntiva ulteriore né ad una qualche organizzazione criminale che sarebbe stata "alle spalle" degli imputati né ad una organizzazione specificamente mafiosa e diffusamente conosciuta e percepita come tale quale quella della n'drangheta calabrese, alla quale, lo si ripete, non si è mai fatto alcun accenno nella vicenda in questione;
in conclusione, quindi, va allora riconosciuto che la particolare intimidazione che avrebbe connotato i fatti di sequestro di persona a scopo di estorsione all'esame dei Giudici di merito non è dipesa in realtà dalla condotta oggettivamente intimidatoria dipendente dal manifestato vincolo associativo con una organizzazione qualificabile nei termini di cui all'art. 416 bis, terzo comma cod. pen. degli agenti quanto piuttosto dal fatto che sia il GA che l' SE si erano sentiti soggettivamente intimiditi dalla circostanza che i sequestratori si erano presentati come "calabresi", da ciò deducendo, come si esprime la Corte di Assise di Appello "che si trattava di soggetti pericolosi per la loro appartenenza a gruppi di elevato spessore criminale". Le conclusioni sopra raggiunte, del resto rappresentano l'ultimo, necessario approdo di una la linea interpretativa che emerge dall'esame della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, giurisprudenza che ha richiamato alla necessità che il metodo mafioso sia comunque caratterizzato da un comportamento minaccioso tale da evocare oggettivamente quello comunemente ritenuto proprio di un appartenente ad un sodalizio del genere (Cass. Sez. 2 del 5/6/2013 n. 38094, Pm in proc. De Paola, Rv 257065) ed oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata, che non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente (da ultimo, Cass. Sez. 6 del 26/5/2011, n. 28017, Mitidieri, Rv 250541) In merito poi alla aggravante soggettiva del fine di agevolare l'attività di una delle associazioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., va ricordato brevemente che la Corte di Assise di Appello ha rinvenuto la ragione fondante della aggravante in parola nel fatto che l'azione delittuosa in argomento era stata eseguita anche al fine di affermare il prestigio nel territorio del gruppo di cui gli imputati si sentivano parte integrante, temendo che un insuccesso potesse 10 nuocere alla immagine della loro organizzazione, e nella circostanza che gli imputati si "muovevano" nell'ambito della più vasta associazione criminale denominata n'drangheta. Le conclusioni della Corte di Milano non possono essere condivise;
la nozione di agevolazione di cui alla norma più volte richiamata comporta infatti l'individuazione e la descrizione di una attività materiale commissiva od omissiva direttamente e causalmente finalizzata a favorire e a rendere maggiormente incisiva l'attività non di una qualsiasi associazione criminale, sia pure caratterizzata da particolari forme organizzative, ma solo di quelle specificamente previste dall'art. 416 bis cod. pen.; in questa prospettiva argomentativa, dunque, sembrano non pertinenti le osservazioni della Corte milanese dove le stesse hanno richiamato l'intento degli imputati di affermare la forza del loro gruppo sul territorio e sul timore che un insuccesso potesse pregiudicare l'immagine della loro micro-struttura criminale;
l'argomentazione della Corte, evidentemente consapevole della insufficienza delle circostanze di fatto fino ad allora addotte, è però andata oltre ed ha affermato il sostanziale inserimento del gruppo degli imputati nella associazione mafiosa n'drangheta con argomenti probabilmente condivisibili ma comunque non risolutivi circa la sussistenza della aggravante soggettiva in parola, dal momento che le condotte materialmente esaminate dai Giudici di merito sembrano far riferimento piuttosto ad una privata, generica e scomposta reazione ad un atto truffaldino precedentemente commesso ai danni del CO e della sua attività economica, senza alcun legame finalistico, nè causale nè soggettivo, con la più vasta associazione criminale di riferimento, e caratterizzato, alla fin fine, dalla attuazione di una sorta di personale vendetta per un affronto patito e vissuto come uno "sgarro" intollerabile, del tutto sconnessa, lo si ripete, dall'intento di agevolare in qualche modo la n'drangheta calabrese all'interno della quale il CO sembrava comunque in qualche modo inserito. Le conclusioni sopra raggiunte sono anch'esse in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, che si è soffermata in particolare a sottolineare la necessità che la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deva essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (così, Cass. Sez. 3 del 13/1/2016 n. 9142, Basile, Rv 266464). 11 Le aggravanti di cui all'art. 7 l. 203/91 vanno quindi escluse sia per il MO che per il TI (in ragione dell'accennato effetto estensivo della impugnazione), con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata posto che non sarebbe ragionevolmente prevedibile, da parte del Giudice del rinvio, una qualche ulteriore attività processuale o una qualche ulteriore argomentazione rispetto a quelle già svolte;
l'esclusione delle aggravanti non produce alcun effetto pratico di tema di rideterminazione della pena per il MO, dato che le stesse sono state ritenute sottovalenti rispetto alla attenuante di cui all'art. 114, terzo comma cod. pen. riconosciuta dalla Corte di Assise di Appello mentre per il TI all'annullamento senza rinvio consegue una diversa determinazione della pena, già praticabile in questa sede, posto che, eliminato il relativo aumento di pena, dalla misura base di venticinque anni di reclusione (che sembra non aver tenuto conto della contestata recidiva) ridotta per l'intervento della attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. alla misura di sedici anni e otto mesi di reclusione e ulteriormente ridotta di un terzo per le riconosciute attenuanti generiche, si ottiene la misura finale di undici anni, un mese e dieci giorni di reclusione.
3.4 Gli ulteriori motivi di ricorso del MO sono palesemente infondati;
il tema della qualificazione giuridica del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alla persona è posto in termini del tutto generici e senza aggancio argomentativo con la decisione impugnata (ed è comunque infondato, per quel che si dirà più oltre), l'attenuante di cui all'art. 114, terzo comma cod. pen. è già stata riconosciuta dalla Corte milanese, quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non risulta richiesta con i motivi di appello (e non è quindi valutabile in questa sede ex art. 609, comma 2 cod. proc. pen.) ed in ogni caso la relativa censura è del tutto generica ed immotivata;
la quantificazione della pena è stata correttamente operata con accenno ai criteri di cui all'art. 133 del codice penale, specie quello della gravità del reato e delle concrete modalità della condotta (art. 133, primo comma n. 1 cod. pen.).
4. Il ricorso di ER ET è infondato e va rigettato.
4.1 Va ricordato brevemente che il ET è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 1, 1.82/91 che estende e disposizioni di cui all'art. 379 del codice penale, e cioè del favoreggiamento reale, a chi, fuori dai casi di concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di adopera con qualsiasi mezzo al fine di far conseguire agi autori del reato il prezzo della liberazione della vittima. 12 4.2 Il ricorso lamenta, in maniera del tutto generica e sostanzialmente "svincolata" dalla argomentazione svolta nella sentenza impugnata, pretese contraddittorietà della motivazione ma riconosce apertamente che al ET andava effettivamente attribuito quel ruolo di intermediario che è stato delineato dalla Corte;
i pretesi vizi di motivazione, poi, consisterebbero, secondo il ricorrente, in un accenno al fatto che l'imputato avrebbe insistito presso i sequestratori per la richiesta di un prezzo maggiore in modo da lucrare anche un suo personale guadagno ma la Corte ha fatto ragione della circostanza enunciata dicendo che il ET era intervenuto nella vicenda per per sua persona iniziativa ma per una azione di mediazione richiesta sia dall' Albanese che dai familiari del sequestrato, senza aver contribuito a rafforzare in alcun modo il proposito criminoso dai sequestratori e senza ricavare un profitto personale.
5. I ricorsi di AN NE e OV IO sono infondati e vanno rigettati.
5.1 I ricorrenti hanno lamentato che la posizione delle due imputate fosse stata trattata congiuntamente, senza valutare le differenze che connotavano l'una dall'altra situazione;
in questa sede, comunque, si tratteranno in primo luogo i profili comuni alle due impugnazioni e poi le singole posizioni delle due imputate.
5.2 Ambedue le ricorrenti, infatti, si sono soffermate sul punto costituito dal ritenuto concorso ex art. 116 cod. pen. nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione contestando, da un lato, che vi fosse un qualche accordo per commettere un reato meno grave, dall'altro che il più grave reato poi commesso si presentasse, come richiesto dalla nota sent. 42/1965 della Corte Costituzionale, come uno "sviluppo logicamente prevedibile" di quello voluto. Su entrambi gli aspetti in questione, la decisione della Corte è corretta e congruamente giustificata;
quanto al primo punto, la motivazione della sentenza impugnata si è soffermata a considerare, con argomenti di fatto che non è più possibile censurare in questa sede e che non è conseguentemente necessario ripercorrere per esteso, come sia la NE che la IO fossero state messe preventivamente al corrente dal TI della commissione di una azione anche violenta nei confronti di coloro che si erano presentati per la vendita di diamanti e come entrambe abbiano contribuito fattualmente a rendere possibile o comunque più agevole l'intento del TI accordandosi con i due venditori per una sorta di appuntamento-trappola; se così stanno le cose, appare del tutto condivisibile l'argomentazione della Corte secondo la quale 13 entrambe le imputate avevano previsto e voluto il"meno grave" reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alla persona" di cui all'art. 393 cod. pen.. In merito poi alla contestata attribuzione ad entrambe le imputate del più grave reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, va osservato ancora come la Corte abbia correttamente fatto uso del canone interpretativo di cui alla citata sentenza costituzionale, rinvenendo la logica prevedibilità dello sviluppo del reato "meno grave" di cui all'art. 393 cod. pen. in quello "più grave" di cui all'art. 630 cod. pen. nelle circostanze, anch'esse non più censurabili in questa sede (anche per le ragioni di cui sotto si dirà), per cui entrambe erano perfettamente a conoscenza che si trattava di realizzare comunque una azione violenta ai danni dei due venditori di diamanti per ottenere il ristoro di un precedente danno economico, un'azione di forza caratterizzata, come afferma la sentenza di appello, dal blocco materiale dei due da parte sia del CO che delle altre persone chiamate a dargli un aiuto operativo, così che l'evoluzione di una condotta nell'altra più grave era uno sviluppo effettivamente prevedibile per le concrete circostanze nelle quali l'azione doveva svolgersi, per la natura pluripersonale della stessa, per la disponibilità ad usare le "maniere forti" già chiaramente emersa e manifestata da parte del TI e per il prevedibile diniego di pagamento da parte dei due venditori, ai quali sarebbe stata richiesta una somma certamente superiore rispetto a quella dovuta. Entrambe le imputate, sul punto specifico dell'affermato concorso ex art. 116 cod. pen., hanno sostenuto l'esistenza di un vizio di motivazione per travisamento della prova, con particolare riferimento a quella emergente dalle intercettazioni telefoniche, ma le doglianze difensive, specie quelle della NE, si sostanziano in realtà nella proposizione di una interpretazione alternativa del contenuto delle stesse e in considerazioni di fatto che non possono trovare ingresso, come è noto, in questa sede. Apparentemente più pertinente è lo sviluppo argomentativo del ricorso della IO, che ha supportato la propria affermazione di travisamento della prova con l'allegazione del contenuto della testimonianza del teste CABRAS e della trascrizione di alcune telefonate;
in realtà, la testimonianza del teste di Polizia giudiziaria Cabras, che aveva sostenuto che durante l'intercettazione di tutta l'attività del gruppo non erano stati acquisiti elementi per ipotizzare che l'azione potesse sfociare in un sequestro di persona, è già stata esaminata dalla Corte che ha rilevato come l'affermazione del teste si giustificasse con fatto che la Polizia giudiziaria non era a conoscenza che il TI avesse un credito "in 14 sospeso" con i due venditori;
in riferimento poi al contenuto delle intercettazioni telefoniche, depurato il motivo di ricorso da tutte le considerazioni di merito che lo caratterizzano, va osservato che si tratta qui non della affermazione di un risultato di prova inesistente o indiscutibilmente diverso da quello reso evidente dagli atti richiamati (vizio che costituisce l'essenza del travisamento della prova denunciabile in Cassazione come affermato, da ultimo, da Cass. ez. 4 del 1/3/2011 n. 14732, Molinario, Rv. 250133) ma solo e ancora di una proposta interpretativa alternativa a quella fatta propria dalla Corte già ampiamente valutata e disattesa da entrambi i Giudici di merito.
5.3 La sola IO, infine, ha riproposto alla Corte di cassazione il tema della qualificazione giuridica dei fatti, affermata in ogni caso come violazione dell'art. 393 cod. pen.. Va subito osservato che la questione è stata proposta in termini concettualmente non rigorosi, dato che si tratterebbe qui semmai di qualificare i fatti non come semplice esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alla persona quanto piuttosto in termini di concorso formale tra quest'ultimo reato e quello di sequestro di persona ex art. 605 cod. pen.; l'ambito oggettivo del ricorso si caratterizza, anche in questa sede, per numerose prospettazioni di merito e per la riproposizione di una questione che è gia stata esaminata negativamente sia dal Giudice di primo grado che da quello di Appello;
ad ogni buon conto andrà allora nuovamente ricordato che l'entità del danno che il TI afferma essergli stato arrecato nella precedente occasione ammontava a 3.000 euro e che l'entità della cifra pretesa ed ottenuta dal sequestrato ammontava a.
4.900 euro, ben maggiore quindi di quella originaria, il che già di per sé sarebbe sufficiente per escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 393 cod. pen. sotto l'aspetto della inesistenza effettiva di un diritto da far valere in giudizio (Cass. Sez. 6 del 12/6/2014 n. 45064, Rv 260662 proprio per l'ipotesi del conseguimento, come prezzo della liberazione, di una prestazione patrimoniale eccedente il credito in ipotesi azionabile in sede giudiziaria). Ma anche se si volesse ritenere, contrariamente alle evidenze ora rappresentate, che il TI ha agito esercitando un diritto che effettivamente gli spettava, resta insuperata l'osservazione che, secondo la più recente giurisprudenza sul punto specifico in trattazione (e non su quello, concettualmente diverso, del concorso tra estorsione ed esercizio arbitrario, alla quale i ricorrenti hanno fatto più volte riferimento) la violenta privazione della libertà personale per un rilevante periodo di tempo al fine di ottenere una 15 somma di denaro quale prezzo della liberazione esclude già di per sé ogni ragionevole intento di far valere un presunto diritto, con insussistenza del reato di cui all'art. 393 cod. pen. (cosi Cass.Sez. 6 del 14/11/2013 n. 47533, Fonzo, Rv 257391).
6. La sentenza della Corte di Assise di Appello di MILANO, quindi, va annullata senza rinvio sul punto della sussistenza della aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, con rideterminazione effettiva della pena per il solo TI;
gli altri capi e punti della sentenza impugnata vanno confermati, con rigetto parziale quindi del ricorso MO e rigetto dei ricorsi ET, NE e IO che condanna alle spese processuali;
6.1 La richiesta di liquidazione dei compensi ex art. 117 D.P.R. 115/2002 presentata in udienza dal Difensore di OV IO, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a rivolta alla Corte di Assise di Appello di MILANO, come disposto dall'art. 83, comma 2 dello stesso DPR sopra ricordato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RO MO e, per l'effetto estensivo, nei confronti di EU TI, limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/91 e, conseguentemente, elimina il relativo aumento di pena per TI, così rideterminando il trattamento sanzionatorio a lui inflitto in anni undici, mesi uno e giorni dieci di reclusione;
rigetta nel resto i ricorsi di MO e TI. Rigetta i ricorsi di ER ET, AN NE e OV IO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 giugno 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesto IPPOLITOпрростог MA SI DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GILDIZIARIO Piera Esposito 16