Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2017, n. 31405
CASS
Sentenza 7 giugno 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 è necessario l'effettivo ricorso ad una condotta oggettivamente intimidatoria dipendente dal manifestato vincolo associativo con una organizzazione criminale di stampo mafioso, non essendo sufficiente la mera suggestione indotta nella vittima dal riferimento da parte dell'autore del reato alla sua provenienza geografica. (Fattispecie in cui gli imputati si erano limitati a specificare di essere "calabresi", pur senza alludere in alcun modo all'appartenenza ad una organizzazione di tipo mafioso e non adottando comportamenti riferibili a quelli indicati nell'art.416- bis, comma terzo, cod.pen.).

Commentario1

  • 1Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettiva
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020

    La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2017, n. 31405
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31405
Data del deposito : 7 giugno 2017

Testo completo