Sentenza 22 settembre 2016
Massime • 1
Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e determina l'improcedibilità dell'azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo Ufficio del Pubblico Ministero. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto ravvisare l'identità dell'ufficio requirente nel caso di accorpamento della procura originariamente procedente ad altro Ufficio del Pubblico Ministero a seguito della modifica delle circoscrizioni giudiziarie ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2016, n. 17511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17511 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2016 |
Testo completo
1 75 1 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N. 1031/2016 Dott. MASSIMO VECCHIO - - Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELA TARDIO Dott. N. 50944/2015- Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ¬ ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET MA N. IL 18/01/1961 avverso la sentenza n. 6/2013 TRIBUNALE di MACERATA, del 27/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sorte Spilleci che ha concluso per il riferts del ricorso RM ли Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 27 febbraio 2015 il Tribunale di Macerata ha affermato la penale responsabilità di ZE NO in relazione al reato di molestia commesso con l'uso del telefono, per fatti avvenuti tra il 22 ottobre 2010 e il 24 settembre 2011. L'imputato è stato condannato limitatamente al periodo 26.2.2011 - 24.9.2011 alla pena di euro 300,00 di ammenda oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile. Quanto alla ricostruzione del fatto, il giudice di merito - limitatamente al periodo 26.2.2011/24.9.2011 - ritiene raggiunta la prova della condotta illecita attribuita al ZE, essenzialmente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile - Angeli Maurizio.- Costui ha affermato di intrattenere una relazione con l'ex coniuge dell'imputato e ha riferito di aver ricevuto telefonate ingiuriose da settembre 2010 a settembre 2011, con chiamate più frequenti nel periodo iniziale e successivamente saltuarie. Ha affermato altresì di aver risposto inizialmente e in un secondo momento di aver evitato di rispondere. Le chiamate, sempre a dire del teste, provenivano dal numero in uso all'imputato o da quello del cognato ET AN. ला A fronte della mancata acquisizione dei tabulati telefonici, il giudice del merito osserva che ciò non esclude la attribuzione di veridicità alla deposizione e < ben poteva la difesa produrli» come eventuale elemento di smentita. Risulta inoltre che una prima denunzia dell' Angeli venne archiviata dopo l'ascolto del medesimo in data 26 febbraio 2011. Il giudice del merito afferma che ciò comporta la improcedibilità per i fatti avvenuti sino a tale data. Per le condotte successive va comunque affermata la responsabilità dell'imputato posto che «le più rare chiamate successive si saldano con quelle pregresse a creare una situazione di molesto e ingiustificato disturbo».
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del ZE NO, sviluppando quindici motivi di impugnazione, dei difensore- quali deve enunciarsi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, cod.proc.pen., quanto segue. In particolare al motivo undicesimo si deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 414 cod.proc.pen.. 2 Il decreto di archiviazione in riferimento a fatto del tutto sovrapponibile è stato depositato, nel procedimento correlato, in data 15 marzo 2012, a fronte di richiesta del 28 febbraio 2012 (in realtà del 31 dicembre 2011, nde). Pettanto, la causa di improcedibilità è ad avviso del ricorrente totale e non parziale, essendo i fatti del presente giudizio contestati sino al 24 settembre 2011. Il giudice del merito erra nel rapportarla al momento dell'audizione della persona offesa in sede di indagini. Al motivo dodicesimo si sviluppa analogo tema sub specie vizio di motivazione.
3. Il motivo undicesimo è fondato e conduce all'annullamento con rinvio della decisione impugnata per difetto della condizione di procedibilità correlata alla omessa riapertura delle indagini preliminari successiva all'archiviazione.
3.1 Al di là di altri profili di fondatezza del ricorso (specie per quanto riguarda il sostanziale trasferimento dell'onere della prova sulla difesa per ciò che concerne le conseguenze della mancata acquisizione dei tabulati telefonici) e della quasi totale prescrizione dei fatti contestati, appare assorbente il tema della omessa riapertura della indagini, trattandosi di caso che rientra nell'ambito applicativo del principio di diritto espresso da Sez. U n.33885 del 24.6.2010, Giuliani, rv 247834, cui adde Sez. II n. 26762 del 17.03.2015, Sciascia, rv 264222; Sez. V n. 43633 del 14.5.2015, Capuera, rv 264923. RM In tale decisione si è affermato, in particolare, che lì dove l'Ufficio del Pubblico Ministero abbia chiesto ed ottenuto l'archiviazione nei confronti del medesimo soggetto ed in rapporto al medesimo fatto la norma in tema di riapertura delle indagini (art. 414 cod.proc.pen.) ha natura e funzione di condizione di procedibilità. Tale principio è applicabile lì dove vi sia 'identità locale' dell'Ufficio del P.M., nel senso che non vi sarebbe preclusione in ipotesi di indagine 'coltivata' da diversa Procura territoriale. Ora, nel caso in rilievo, può parlarsi di identità dell'Ufficio requirente, posto che la Procura di Camerino, ufficio originariamente competente, è stata inglobata in quella di Macerata a seguito della soppressione di numerosi Tribunali di primo grado operata con il noto Decreto Legislativo n.155 del 2012. Ciò posto, la richiesta di archiviazione proposta in data 31 dicembre 2011 (successiva a quella di cessazione delle condotte moleste contestate nell'odierno procedimento) da tale Ufficio è stata accolta e mai rimossa. Da ciò deriva che la complessiva vicenda di molestie attribuite al Masetti e portata all'attenzione del Tribunale di Macerata con atto di esercizio dell'azione penale del 2012 finisce con inglobare pacificamente un arco temporale coperto dal precedente decreto di archiviazione. 3 Non può in particolare, accogliersi - nel caso in esame - la ipotesi della 'scissione', come ritenuto dal Tribunale, tra i fatti commessi dall'imputato sino al febbraio 2011 (data in cui il denunziante venne sentito nel primo procedimento) e quelli, in ipotesi, successivi (sino al 24 settembre 2011) e ciò per più ragioni concrete. Il reato di cui all'art. 660 cod.pen. implica la pluralità di azioni di disturbo da valutarsi unitariamente (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 14512 del 3.2.2004, rv 228828) e pertanto la condotta non appare 'frazionabile' (salvo il caso in cui si identifichino concrete condotte poste in essere dall'imputato in un certo periodo di per sè sole integranti il livello di offensività richiesto dalla norma incriminatrice), come è dimostrato dal fatto che lo stesso Tribunale dopo aver ritenuto astrattamente possibile la 'scissione' finisce subito dopo con il valutare, a fini di punibilità, anche la condotta antecedente, in ciò compiendo una evidente violazione del principio poco prima affermato. In secondo luogo, l'attività di indagine, nel procedimento poi archiviato, va ritenuta come esistente quantomeno come effetto di presunzione semplice -, sino alla data della richiesta di archiviazione (qui al 31 dicembre 2011) ed in assenza di prova contraria non può ritenersi che la stessa si sia di fatto - - arrestata ad un dato momento (qui il 26 febbraio 2011). Vige nel sistema, RT infatti, il principio di completezza delle indagini, il che depone per una tendenziale permanenza dell'attività investigativa, salva obiettiva smentita, sino al momento in cui l'organo dell'accusa formula le sue richieste conclusive. Nel caso qui in esame va pertanto, alla luce delle precisazioni di cui sopra, preso atto dell'assenza di condizione di procedibilità, non essendo mai intervenuta autorizzazione alla riapertura delle indagini in epoca successiva all'accoglimento della richiesta di archiviazione. La decisione va pertanto annullata senza rinvio perchè l'azione penale non doveva essere iniziata, restando precluso e/o assorbito ogni altro motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l'azione penale non doveva essere iniziata . Così deciso il 22 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Ada ms ecclur DEPOSITAT cello Magi Massimo Vecchio IN CANCELLERIĄ -6 APR 2017 4 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA