Sentenza 18 aprile 2012
Massime • 6
L'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua capacità di proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, per l'assoggettamento e l'omertà che è in grado di determinare diffusivamente nella collettività insediata nell'area di operatività del sodalizio, collettività nella quale la presenza associativa deve possedere la capacità di diffondere un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo.
Il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più alla luce della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni.
Nel giudizio di cassazione, l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione.
Il mancato avviso al difensore o all'imputato del giorno e dell'ora del rientro in aula del tribunale per la lettura del dispositivo, dopo la camera di consiglio, non determina alcuna nullità della sentenza.
Integra concorso esterno in associazione mafiosa la condotta di appartenenti a forze di polizia giudiziaria che, in cambio del pagamento di una somma mensile da parte di un'organizzazione mafiosa, si rendono disponibili a fornire notizie in ordine ad indagini in corso, operazioni preventive in preparazione ed iniziative di polizia in danno dei sodali, in tal modo rendendo più sicuri i piani criminali del sodalizio e favorendone l'ideazione e l'esecuzione.
La chiamata in correità può trovare riscontro in una chiamata "de relato", eseguita da collaboratore non coimputato.
Commentari • 7
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Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2012, n. 35627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35627 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2012 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento