Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 2
Il termine di un anno per l'esercizio del diritto di riscatto da parte dell'affittuario di fondo rustico, previsto dall'art. 8 legge n. 590 del 1965, non ha natura processuale, e non è quindi soggetto alla sospensione feriale.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dall'art. 8 legge n. 590 del 1965, nella parte in cui fa decorrere il termine di un anno per l'esercizio del diritto di riscatto, da parte dell'affittuario di fondo rustico, dalla data di trascrizione dell'atto di vendita, e non dalla data in cui l'affittuario medesimo ha avuto notizia della vendita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST IL, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato FRANCO TUCCILLO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANGIUSEPPE DE FALCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
G.A.M.A.S. SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO DE VITA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1609/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 02/05/96 e depositata il 07/06/96 (R.G. 1273/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/98 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.10.1990 AC TI, premettendo di essere, quale erede del padre EL, affittuaria del fondo rustico con casa colonica sito in agro di Castellammare di Stabia, di proprietà di IC LO, e che questi con atto pubblico del 20.6.1989 aveva venduto il fondo alla società GA S.r.l. senza dargliene comunicazione, conveniva la detta società dinanzi al Tribunale di Napoli per il riscatto.
La convenuta si costituiva in giudizio, impugnando la domanda. Con sentenza 2.2.1994 il Tribunale rigettava la domanda attrice perché proposta oltre l'anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita.
La pronuncia, gravata dalla soccombente, veniva, in contraddittorio della controparte, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 7.6.1996. Per la cassazione di tale sentenza AC TI ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
La Soc. GA ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando violazione di legge e difetto e contraddittorietà della motivazione della sentenza, la ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 1 della legge 7.10.1969 n. 742, nella parte in cui non dispone la sospensione dei termini feriali anche in relazione al termine di cui all'art. 8 della legge n. 590/1965. Il motivo non può trovare accoglimento.
Come rilevato dallo stesso giudice a quo, è giurisprudenza di questa Corte regolatrice che il diritto di riscatto a favore del coltivatore pretermesso previsto dall'art. 8 della legge n.590/1965, integrante un diritto protestativo, si estrinseca in una dichiarazione unilaterale recettizia rivolta all'acquirente, attraverso la quale si determina autoritativamente, ex lege, l'acquisto del fondo a favore del retraente, sicché, realizzandosi il procedimento relativo nel campo negoziale, può la dichiarazione volta ad esternare la volontà di riscattare il fondo essere contenuta in qualsiasi atto, e quindi, oltre che in un atto di citazione in giudizio, anche in un atto stragiudiziale (cfr. in detti sensi sent. n. 4957/1988, n. 8931/1987, n. 5084/1987). Ciò significa che il termine di un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita tra l'originario proprietario del fondo e l'acquirente, posto dallo stesso art. 8, non è un termine fissato per la proposizione di domanda giudiziale, e non ha pertanto carattere processuale, ma è un termine entro cui comunicare con qualsiasi atto scritto all'acquirente la volontà del coltivatore di riscattare il fondo, ed ha pertanto carattere sostanziale. Non vi è, perciò, come adeguatamente messo in rilievo dalla Corte di merito, alcuna necessità di applicare la sospensione feriale prescritta per gli atti processuali ad un termine che tale non è e che, una volta rispettato, può determinare un suo ampio prolungamento per proporre la (eventuale) azione giudiziaria, senza privare il legale del godimento del periodo feriale. Peraltro, potendo il diritto di riscatto essere esercitato con qualsiasi atto, anche estraneo ad una controversia giudiziaria, non è indefettibilmente indispensabile l'attività di un legale, tale atto ben potendo, per la sua caratteristica e scopo, essere compiuto dal coltivatore medesimo o da suo rappresentante quale l'associazione di categoria, all'uopo incaricato, per cui nessuna menomazione del diritto di difesa è nel caso ravvisabile. Questa conclusione risulta del resto in sintonia con quanto statuito dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 268/1993, relativamente alla questione di legittimità dell'art. 1 della l.742/69, nella parte in cui non prevede che la sospensione del termine di tre mesi stabilito dal 1° comma dell'art. 80 della legge n. 392 del 1978, avendo la Corte tra l'altro considerato nell'occasione -ritenendo la detta questione infondata- che la locuzione "termine processuale" deve essere intesa nel senso di ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso, per cui detta sospensione opera anche con riferimento a tale fattispecie. Nel caso in esame, viceversa, si tratta di termine entro cui manifestare la volontà di avvalersi della previsione legislativa in proprio favore, che può essere perciò espressa dal beneficiario, come si è detto, con qualsiasi atto, non solo giudiziale ma anche stragiudiziale.
Col secondo motivo, denunciandosi violazione di legge e difetto e contraddittorietà della motivazione, si deduce l'incostituzionalità dell'art. 8 della l. 590/65, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui fa decorrere il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di vendita e non dall'effettiva conoscenza che dell'atto abbia il coltivatore retraente, o, comunque, non pone a carico del concedente l'onere di dare comunicazione all'avente diritto della sua intenzione di alienare il fondo.
Anche questo motivo va disatteso.
Va infatti considerato che l termine di un anno decorrente dalla trascrizione del contratto di compravendita per riscattare il fondo, previsto dall'art. 8 comma 5° l. n. 590/1965, risponde all'esigenza del tempestivo compimento dell'atto per soddisfare il bisogno di certezza delle altrui situazioni giuridiche ed ha la funzione di precludere al coltivatore diretto la facoltà di far valere il relativo diritto ove l'atto all'uopo necessario non sia compiuto entro quel termine (v. Cass. n. 1028/1981). Diversamente, a volersi far decorrere il detto termine dall'effettiva conoscenza che si abbia dell'atto, tutte le compravendite i cui effetti non si realizzino immediatamente sarebbero soggette ad un termine indefinito di esercizio del diritto di prelazione e riscatto, in violazione non solo della lettera della legge ma anche dei principi giuridici circa la libera commerciabilità dei beni, e, per altro verso, sarebbe estremamente ingiusto ed incoerente con i principi stessi che regolano gli istituti della prelazione e del riscatto riconoscere al retrostante, rispetto al contratto di compravendita, una posizione diversa e più favorevole di quella dell'acquirente consentendogli di scegliere a proprio piacimento il momento e le condizioni per lui più favorevoli per l'esercizio del diritto di diritto.
Il termine di un anno dalla trascrizione realizza, perciò, quegli effetti di pubblicità richiesti dal legislatore per consentire al coltivatore di avere conoscenza della sussistenza delle condizioni per l'esercizio di tale diritto e l'effetto preclusivo connesso al suo inutile spirare è assoluto e prescinde da ogni considerazione dei motivi che abbiano in concreto determinato la decadenza medesima (v., per questo secondo profilo, in relazione a talune deduzioni svolte dalla ricorrente, Cass. n. 3569/1980). Il termine stesso, poi, nelle evidenti intenzioni del legislatore, costituisce un congruo arco di tempo a disposizione per esercitare il riscatto e per ovviarsi all'omessa comunicazione di vendita, dimodoché sotto ogni profilo non è dato riscontrare alcuna violazione del principio costituzionale di tutela delle proprie ragioni.
Di conseguenza il ricorso va integralmente respinto. Le spese del giudizio di Cassazione sono tra le parti compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Così deciso, il 10.6.1998.
Depositato in Cancelleria l'8 gennaio 1999.