Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 110
CASS
Sentenza 8 gennaio 1999

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Il termine di un anno per l'esercizio del diritto di riscatto da parte dell'affittuario di fondo rustico, previsto dall'art. 8 legge n. 590 del 1965, non ha natura processuale, e non è quindi soggetto alla sospensione feriale.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dall'art. 8 legge n. 590 del 1965, nella parte in cui fa decorrere il termine di un anno per l'esercizio del diritto di riscatto, da parte dell'affittuario di fondo rustico, dalla data di trascrizione dell'atto di vendita, e non dalla data in cui l'affittuario medesimo ha avuto notizia della vendita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 110
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 110
    Data del deposito : 8 gennaio 1999

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