Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza del G.I.P., che investito di una seconda richiesta di archiviazione, ha disposto la riapertura delle indagini, senza alcuna richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero, e ha contestualmente ordinato al P.M. di formulare l'imputazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2017, n. 29479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29479 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
29479-1 7 H REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/05/2017 -Presidente - Sent. n. sez.1007 GIACOMO PAOLONI Rel. Consigliere - MAURIZIO GIANESINI ANGELO COSTANZO REGISTRO GENERALE N.48346/2016 EMILIA ANNA GIORDANO ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL CA nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 19/01/2016 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG dr. M. PiNEKi che ha concluso þer l'inammissitaitite del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Difensore di AR OL, sottoposto ad indagine per il reato di cui all'art. 326 cod. pen., ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Gip di Civitavecchia, "previa riapertura del fascicolo 4001/12 e 3357/12", aveva disposto la formulazione coatta della imputazione.
1.1 II OL, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato e Dirigente, all'epoca dei fatti, del Commissariato di Tarquinia, avrebbe, in tesi di accusa, rivelato ad un collaboratore di giustizia, Francesco Oreste DE NAPOLI, la identità di due testimoni, SA RE e PP CE;
l'indagine era stata archiviata con decreto del Gip del 23/9/2013 e gli atti erano stati trasmessi alla Procura di Viterbo per procedere nei confronti del fratelli CE per il reato di calunnia.
2. Il ricorrente ha dedotto l'abnormità del provvedimento o comunque la sua nullità in quanto emesso al di fuori dei poteri che la legge conferisce al Giudice, dato che per lo stesso procedimento era già intervenuto un decreto di archiviazione in riferimento al quale non era stata autorizzata alcuna riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. e che non era previsto da alcuna norma un controllo indiretto del Gip sui requisiti che avevano giustificato la mancata richiesta di riapertura.
3. Il Procuratore generale ha condiviso la prospettazione di abnormità denunciata dal ricorrente in riferimento ad un provvedimento che era da considerarsi invasivo della sfera di autonomia del Pubblico ministero per aver disposto la riapertura delle indagini in assenza di specifica richiesta dall' Organo dell' Accusa e ha chiesto l'annullamento con rinvio al Gip del Tribunale di Civitavecchia per nuovo esame della richiesta di archiviazione del Pubblico ministero.
4. Con memoria e motivi nuovi pervenuta il 26 aprile 2017, il ricorrente ha ribadito le sue posizioni in ordine alla abnormità dell'atto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Civitavecchia per l'ulteriore corso.
2. Come si è accennato più sopra, le indagini a carico di AR LI per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. erano state archiviate con decreto del Giudice 1 per le indagini preliminari di Civitavecchia e gli atti erano stati contestualmente trasmessi al Procuratore della Repubblica di VITERBO per procedere per il reato di calunnia a carico dei fratelli CE;
nel corso delle relative indagini preliminari, erano stati acquisiti ulteriori elementi contro il OL e gli atti erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Civitavecchia che non ha richiesto la riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. ma solo un nuovo decreto di archiviazione per "ne bis in idem".
2.1 Il Giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia, sostenendo che il controllo del Gip sulla richiesta di archiviazione sia un controllo diretto quando vi sia una richiesta di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. e indiretto quando il Gip sia investito di una nuova richiesta di archiviazione, ha disposto la sostanziale riapertura delle indagini senza alcuna richiesta in tal senso da parte del Pubblico ministero e, ritenendo che gli atti di indagine svolti a Viterbo fossero direttamente utilizzabili, ha ordinato al Pubblico ministero di formulare l'imputazione.
3. Il provvedimento del Gip si pone in palese contrasto con la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte.
3.1 A tacere del fatto che non vi è traccia nell'ordinamento processuale penale della distinzione tra controllo diretto ed indiretto della richiesta di archiviazione nei termini indicati dal Gip di Civitavecchia, resta insuperata l'osservazione che il difetto di richiesta di riapertura delle indagini da parte del Pubblico ministero e del correlativo provvedimento di autorizzazione ex art. 414, comma 1 cod. proc. pen. determina, per un verso, la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il precedente provvedimento di archiviazione e preclude, per l'altro, l'esercizio della azione penale per lo stesso fatto da parte del medesimo ufficio del Pubblico ministero (così, Cass. Sez. Unite del 24/6/2010 n. 33885, Giuliani, Rv 247834, sulla scia delle precedenti decisione di Cass. Sez. Unite del 22/3/2000 n. 9, Finocchiaro, Rv 216004 e della Corte Costituzionale 27/1995 la quale ultima ha riconosciuto la indefettibile necessità di un precedente provvedimento autorizzatorio da parte del Giudice al quale è subordinato l'inizio di un nuovo procedimento, principio confermato, sia pure nell'ambito di una pronuncia di irrilevanza della questione, ancora dalla Corte Cost. con ord. 56/2003).
3.2 L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite e sopra ricordato ha trovato poi debita applicazione nella successiva giurisprudenza di legittimità che si è incaricata anche della definizione del provvedimento del Gip in termini di abnormità (Cass. Sez. 5 del 28/9/2011, n. 40896, Cevenini, Rv 251522 e, per un 2 diverso aspetto, Cass. Sez. 7, ord. del 1/12/2016 n. 1275, Rv 269025) dato che lo stesso, da un lato, esorbitava completamente dalle attribuzioni riservate, in sede di controllo della richiesta di archiviazione ex art. 409 cod. proc. pen., allo stesso Gip e, dall'altro, determinava una stasi del procedimento non rimediabile se non con l'eliminazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia per l'ulteriore corso. Così deciso il 10 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo PAOLONÍ Maurizio GIANESINI DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 GIU 2017 M E 0 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 1 R P Piera Esposito