Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2015, n. 21029
CASS
Sentenza 3 febbraio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità.

Il condannato, che abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena subordinata al compimento di determinati obblighi stabiliti nella sentenza, non può invocare la sopravvenuta impossibilità di ottemperare per caso fortuito o forza maggiore se tale circostanza impeditiva dipende dall'avere egli stesso precostituito, mediante un proprio atto volontario, le condizioni per non adempiere, ostandovi il principio della personalità della pena e della obbligatorietà ed effettività di essa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la cessione a terzi della proprietà dell'area possa integrare una ipotesi di impossibilità ad eseguire la demolizione delle opere abusive imposta con la sentenza di condanna per la fruizione del beneficio).

In tema di reati ambientali, il positivo accertamento di compatibilità paesaggistica dell'abuso edilizio eseguito in zona vincolata non esclude la punibilità del reato di pericolo di cui all'art. 181, comma 1-bis, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che non richiede per la sua integrazione un effettivo pregiudizio per l'ambiente, in quanto il rilascio di tale provvedimento non implica "automaticamente" che l'opera realizzata possa ritenersi "ex ante" inoffensiva o inidonea a compromettere il bene giuridico tutelato.

Commentari3

  • 1Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486
    https://www.iusinitinere.it/

    L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …

     Leggi di più…

  • 2Schiaffi delle maestre: è maltrattamento? (Cass. 45096/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 novembre 2023

    L'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito, mentre l'uso sistematico della violenza quale metodo di trattamento del minore, anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nella fattispecie di abuso di mezzi di correzione, ma concretizza gli estremi del più grave reato di maltrattamenti; l'abuso dei mezzi di correzione presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate. Corte di Cassazione Sez. VI penale sentenza 8 novembre 2023, n. 45096 SENTENZA sul ricorso …

     Leggi di più…

  • 3"Sua falsità" nell'esposto disciplinare: è reato (Cass. 39486/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018

    Il diritto di critica è prevalente rispetto al bene della dignità personale considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi: ciò non vale tuttavia per l'invio di una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale Il diritto di critica sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. L'autore di un esposto non può invocare la tutela concessa dalla legge per offese contenuta in scritti davanti all'autorità giudiziaria (598 c.p.) perché non è parte del procedimento, essendo sempre necessario che …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2015, n. 21029
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21029
Data del deposito : 3 febbraio 2015

Testo completo