Sentenza 7 luglio 2016
Massime • 1
I motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali in materia di intercettazioni telefoniche senza riferimento all'analisi in concreto delle conversazioni).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2016, n. 38202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38202 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2016 |
Testo completo
382 02/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.N. 1543/2016 Dott. VINCENZO ROMIS - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CLAUDIO D'ISA N. 2068/2016 - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC EN N. IL 13/07/1974 avverso la sentenza n. 2936/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 23/06/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Pali asha che ha concluso per l'inammissibilità del ricons. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Сдич RITENUTO IN FATTO UC RB ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Bologna di conferma di quella di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Rimini, a seguito di giudizio abbreviato, in ordine a più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capi a, d, e) e più delitti di cui all'art 625 bis cod. pen. (capo f). Con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, basata solamente su mere ipotesi e presunzioni, prive di riscontri probatori e frutto di un'arbitraria interpretazione degli unici elementi a carico, rappresentati da una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali assolutamente non univoche. Si rappresenta che i soggetti di tali intercettazioni, indicati a vario titolo quali figure di spicco nell'attività di smercio dello stupefacente, mai sono stati colti in flagranza di reato e, soprattutto, mai sono stati trovati in possesso dei cospicui quantitativi di droga o di danaro. Le intercettazioni fanno riferimento ad ipotetiche e verosimili cessioni di stupefacente la cui effettiva realizzazione non è mai stata documentata, provata, dimostrata o riscontrata da ulteriori elementi dotati di certezza giuridico-probatoria. Le intercettazioni, semmai, potevano evidenziare sporadiche ed occasionali trattative per lo scambio di pochi dosi di droga leggera per uso personale, poste in essere da un piccolo spacciatore/consumatore, senza alcuna organizzazione e professionalità. Analoghe considerazioni vengono svolte per ciò che riguarda il contestato concorso del ricorrente nella commissione di furti in abitazioni, difettando ogni dimostrazione concreta o elemento di riscontro in ordine alla effettiva partecipazione ai delitti di cui trattasi. Cade in errore il giudice di appello laddove riferisce che le argomentazioni del primo giudice appaiono del tutto corrette in punto di fatto e condivisibili in punto di diritto, giacché assume esclusivamente a sostegno del proprio assunto la mancata evidenziazione, da parte dell'appellante, di spunti idonei a sovvertire le valutazioni e le conclusioni. Il ricorrente rileva la evidente carenza e contraddittorietà della motivazione in quanto non spetta all'imputato fornire prova contraria all'ipotesi accusatoria ed, in secondo luogo, così argomentando, la Corte del merito contraddice se stessa, ammettendo una diversa possibile interpretazione dei risultati delle " intercettazioni, solamente laddove l'imputato fosse stato in grado di fornire spunti idonei a sovvertire valutazioni". Censura, infine, la decisione di revoca del precedente beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il Collegio ritiene di fare un'opportuna premessa in ordine all'applicazione dei principi di diritto cui si è fatto riferimento per l'esame di motivi posti a base del ricorso 2 M neldell'imputato, che vanno ritenuti non specifici, e, comunque, non consentiti giudizio di legittimità in quanto concernono una diversa valutazione di risultanze probatorie a fronte di una motivazione della sentenza impugnata del tutto plausibile, sicché determinano la dichiarazione di inammissibilità. Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)."" Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica 3 critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso". Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). Ebbene, il denunciato vizio di motivazione che afferisce sia ai delitti in materia di stupefacenti che a quelli di furto in abitazione riguarda essenzialmente la erronea valutazione delle intercettazioni telefoniche ambientali. Ma essa si risolve nell'enunciazione dei principi giurisprudenziali interpretativi in materia, senza il ben che minimo riferimento all'analisi in concreto di tali conversazioni. In vero, con riguardo alla contestata modalità di interpretazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche ma, soprattutto, ad una eccepita incongruità della motivazione della sentenza impugnata, laddove si è ritenuto che tali risultati investigativi da soli hanno legittimato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, in via assolutamente generale non può ovviamente sottacersi l'elevata valenza probatoria 4 dello strumento delle intercettazioni di conversazioni telefoniche e/o ambientali ritualmente autorizzate. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, ribadito anche di recente (Sez. VI sentenza n. 11794 del 12.12.2013, Melfi) l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice del merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza;
con l'ovvia precisazione che, quando il risultato delle interpretazioni costituisce l'unica fonte di prova per reati più complessi, inevitabilmente può sorgere il dubbio che esse forniscano davvero la prova su cui fondare la responsabilità degli imputati. E' indubbio che, quanto più complessa è la prova di accertamento di un determinato reato, tanto maggiore è il rischio derivante da una decisione fondata esclusivamente sulle conversazioni intercettate;
se, infatti, la conversazione lascia margini di dubbio nella sua interpretazione, il Giudice del merito può, sì, adottare una delle interpretazioni possibili dandone adeguata motivazione, ma se in tale interpretazione, ritenuta come verosimile o probabile, vengono costruite ulteriori ipotesi ed ulteriori passaggi logici, la motivazione può diventare congetturale;
può accadere, cioè, che si affermi l'esistenza di un fatto o di una condotta sulla base di un processo formativo, forse internamente coerente, ma privo, in realtà di una base probatoria solida, cioè di una interpretazione certa ed indiscutibile di un colloquio intercettato avente un oggetto rilevante per la prova del reato. Per questi casi, l'assenza di elementi certi di conferma di natura diversa (o anche della stessa natura, ma, appunto, aventi carattere di certezza) diventa decisiva, non per l'applicazione della regola prevista dall'art. 192 co. 3° c.p.p., ma per evitare il rischio di illogicità di una motivazione, dovendosi poi ricordare che il principio della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", indica con chiarezza la soluzione da adottare in casi di prova incerta o equivoca (V. sez. I del 26.06.2014 n. 845, Pelle + altri). Ciò premesso, il Collegio ha verificato l'applicazione dei principi di diritto cui si è fatto riferimento, pervenendo alla conclusione che in nessuno dei casi la motivazione risulta incongrua non tralasciando di osservare, come già evidenziato nella premessa della parte motiva, che il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Si vuole ribadire che, nel caso specifico delle interpretazioni dei risultati delle intercettazioni telefoniche, ancorché possa essere prospettata dalla difesa una diversa lettura di esse, ciò che questo Collegio è chiamato a verificare è la tenuta logica, sul 5 11 punto, della motivazione della sentenza impugnata. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico- argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella pronuncia 21644/13 di questa Corte: la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione. In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo non spetta - comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, attraverso la verifica del travisamento della prova. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo, oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano chiaramente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva, sia con riferimento ai delitti riguardanti la materia degli stupefacenti che quelli i furti in abitazione. Con riferimento ai primi si evidenzia in sentenza come il contenuto delle intercettazioni (analiticamente richiamate nella sentenza di primo grado) e non sconfessate da alcuna altra emergenza probatoria delinea la condotta del UC, aduso sistematicamente a spacciare importanti quantitativi di droga, con modalità non estemporanee . Per quanto riguarda i furti, l'imputato ha ammesso di avere accompagnato i complici sui luoghi dei furti e dalle intercettazioni emerge un ruolo per niente secondario in quanto funzionale alla commissione dei reati, atteso che attendendoli in auto in una zona vicina ne garantiva l'immediata fuga ed era solito, inoltre, discutere con i complici sugli strumenti da utilizzare per evitare di lasciare impronte o segni identificativi. E, comunque, dava gli opportuni suggerimenti di come comportarsi all'interno delle abitazioni e quali luoghi dovessero essere ispezionati al fine di rinvenire danaro o altre cose di valore. Da ultimo altrettanto priva di specificità è la censura che riguarda la revoca della sospensione condizionale della pena applicata ad una precedente condanna, rilevandosi che, nel caso di specie, la revoca, in ragione dell'entità della pena inflitta con la precedente condanna e di quella inflitta dal Tribunale di Rimini e confermata con I' impugnata sentenza, va disposta ex lege ai sensi dell'art. 168, 1° comma n. 2) cod. pen.. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 7 spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 7 luglio 2016. 11 Consigliere estensoreOcwage nClaudio D'IsdimD'Ise Il Presidente Vincenzo Romis и шош GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 SET. 2016 ZION STUDIZIARIC Gabriella Lamelza 08 0