Sentenza 30 marzo 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività. (Nella fattispecie, relativa ad un'estorsione commessa nel territorio calabrese, la Corte ha ritenuto che i toni percepiti come "mafiosi" dalla P.O. - destinataria della richiesta di uno dei due imputati, pregiudicato per reati gravi, di non eseguire lavori ottenuti in appalto, in modo da favorire l'altro imputato - consentissero di ritenere integrato il "metodo mafioso" di cui alla predetta aggravante, essendo tali toni ben conosciuti dall'imprenditoria del luogo, ove la 'ndrangheta agisce, nella gestione delle attività economiche, in modo seriale, con modalità "tipiche" immediatamente distinguibili dalle vittime).
Commentario • 1
- 1. Reato di estorsione e aggravante del metodo mafiosoGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 15 aprile 2019
di Giovanni Tringali - Dalla relazione del primo semestre del 2018 della Direzione Investigativa Antimafia emerge come l'estorsione, reato sintomatico della criminalità organizzata, sia il delitto più frequente non solo in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Puglia, ma in pratica in tutte le regioni italiane. Fa eccezione solamente il Friuli Venezia Giulia dove il reato più frequente è il riciclaggio. Vai alla guida Il reato di estorsione Il reato di estorsione La minaccia di usare un diritto Estorsione aggravata dall'utilizzo del "metodo mafioso" Il metodo mafioso La giurisprudenza sull'aggravante del "metodo mafioso" La giurisprudenza sull'estorsione aggravata dal metodo mafioso La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2017, n. 19245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19245 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2017 |
Testo completo
19245 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PIERCAMILLO DAVIGO Presidente N. - - 965 - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA REGISTRO GENERALE N. 32264/2016- Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NC NI N. IL 14/01/1975 LL BR N. IL 07/03/1980 avverso la sentenza n. 1741/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 26/01/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Juello che ha concluso per l', we were where del vos Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Visuele есолай елиdusac ru riporre à met in - RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava gli imputati alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa per la tentata estorsione ai danni di ME EL, con il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.lgs n. 152 del 1991. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del RI che deduceva vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.lgs n. 152 del 1991: dalla motivazione della sentenza non emergerebbe la dimostrazione dell'utilizzo del metodo mafioso;
il riconoscimento dell'aggravante risulterebbe infatti basato esclusivamente sulla valorizzazione della percezione delle vittime e non sulla valutazione delle modalità della condotta.
3. Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore del AI che deduceva:
2.1. vizio di motivazione: sarebbero stati valorizzati i contenuti probatori captati attraverso le intercettazioni (che indicherebbero nel AI il mandante dell'azione estorsiva posta in essere dal RI) senza tenere in considerazione il fatto che gli stessi non risultavano confermati dalle dichiarazioni della persona offesa e che il dialogo si presentava "generico" ed insufficiente a sostenere da solo l'affermazione di responsabilità; non sarebbe emersa, inoltre, alcuna condotta minatoria riconducibile al AI, né alcuna condotta istigatrice nei confronti del RI. Infine: non sarebbero stati indicati elementi dimostrativi dell'esistenza dell'elemento soggettivo del reato. Si rimarcava da ultimo che il AI non aveva riportato condanne per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa;
2.2. vizio di motivazione: mancherebbe ogni riferimento all'esistenza dell'elemento psicologico del reato;
2.3. vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991; non sarebbe stata fornita la prova che il AI avesse posto in essere una condotta idonea ad esercitare una coazione psicologica con metodo mafioso;
né verrebbe rilevata alcuna prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa»;
2.4. vizio di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche: mancherebbe ogni supporto argomentativo a sostegno della scelta di denegare le circostanze attenuanti generiche. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorrenti (il RI con unico motivo ed il AI con il terzo motivo) si dolevano dell'illegittimità del riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.l. n. 152 del 1991. Si tratta di doglianze manifestamente infondate. In materia, il collegio ribadisce che la circostanza aggravante dell'agevolazione di un'associazione mafiosa, prevista dall' art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, ha natura oggettiva, riguardando una modalità dell'azione, e si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato (Cass. sez. 2 n. 52025 del 24/11/2016, Rv. 268856). Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal AI, non rileva la direzione soggettiva della volontà dell'imputato cui l'aggravante viene contestata. Manifestamente infondati sono anche i rilievi rivolti a negare l'emersione del metodo mafioso. Il collegio ritiene la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero l'avvalersi delle condizioni previste dall' art. 416 bis cod. pen. si determina avendo riguardo ai profili costitutivi dell'azione tipica del consorzio mafioso, consistenti nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con la conseguenza che gli ulteriori aspetti presi in considerazione dall' art. 416 bis cod. pen. non assumono valore qualificante (Cass. sez. 6 n. 1783 del 29\10\14, dep. 2015, Rv 262093). L'espressione del metodo mafioso in territori dove alligna da decenni una mafia storica, come nel caso della 'ndrangheta regine può essere riconosciuto anche attraverso riferimenti "contratti", se non impliciti, al potere criminale dell'associazione, noto ai consociati (Cass. sez. 2 n. 32 del 30\11\2016, dep. 2017, rv 268759). Nel caso di specie il compendio integrato delle motivazioni offerte dalle sentenze di merito dimostra con chiarezza come gli imputati abbiano fatto ricorso a modalità di azione tipicamente riconducibili all'azione intimidatrice della 'ndrangheta, mafia storiche da tempo annidata nel territorio reggino (pag 17 della sentenza impugnata). Come rilevato dalla Corte territoriale, la richiesta di non effettuare i lavori ottenuti in appalto a favore del AI rivolta da un pregiudicato per gravi reati, con toni percepiti dalla vittima come "mafiosi", ben noti alla imprenditoria locale, consentiva di ritenere pacificamente integrato il ricorso al metodo mafioso, in un territorio dove la 'ndrangheta esercita una forza di intimidazione 3 diffusa ed agisce serialmente con condotte volte alla gestione delle attività economiche, utilizzando modalità "tipiche", immediatamente riconoscibili dalle vittime. La motivazione offerta non si presta pertanto ad alcuna censura in questa sede presentando alcun vizio logico manifesto e decisivo ed essendo coerente non con le emergenze processuali.
2. I primi due motivo di ricorso proposti nell'interesse del AI volti a contestare l'efficacia dimostrativa della motivazione sia in ordine al riconoscimento dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato contestato sono manifestamente infondati. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, dal compendio integrato delle sentenze di merito emergeva la riconducibilità al AI del mandato a porre in essere la azione minatoria attuata dal RI: questi aveva agito espressamente a nome del "cognato" ovvero del AI, che, come rilevato dalla Corte territoriale non 4 vantava alcuna pretesa lecita su lavori commissionati al ME (pag. 16 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incida dalle doglianze difensive. La stessa si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.
4. Anche le doglianze proposte dal paiano nei confronti della mancata concessione delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate. Il collegio ribadisce che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso la attribuzione di una sanzione meno afflittiva. Nel caso di specie la Corte territoriale con motivazione coerente con le richiamate linee ermeneutiche riteneva ostative alla concessione delle invocati attenuanti sia la biografia penale vantata dagli imputati che la gravità delle condotte accertate (pag. 18 della sentenza impugnata) 2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 30 marzo 2017 Il Presidente L'estensore Piercamillo Davigo Sandra Recchione veli e DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECOND SEZIONE PENALE 21 APR. 2017 IL MADI Il Concellite CANCELLIERE 5 Claudia Planetti T R O C