Sentenza 6 dicembre 1991
Massime • 1
La mancanza di correlazione tra fatto enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione e fatto risultato nel dibattimento deve essere rilevata dal giudice di appello sia quando tale diversità non sia stata rilevata dal giudice di primo grado, sia quando la diversità del fatto risulti nel giudizio di appello. In questa ipotesi in cui il giudice di appello accerta che la regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa e che perciò esula dai suoi poteri di cognizione, in virtù degli artt. 477 e 519 Cod. proc. pen., e in applicazione analogica dell'art. 522, primo comma, Cod. proc. pen. , deve annullare la sentenza di primo grado e ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza. Tale sentenza, che è meramente processuale perché non si pronuncia ne' sul fatto contestato ne' su quello accertato, è soggetta a ricorso per cassazione secondo la regola posta dagli artt. 111 Costituzione e 190, secondo comma, Cod. proc. pen. che non distingue tra sentenze di merito e sentenze processuali.
Commentari • 2
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La massima In tema responsabilità medica, le linee guida definite e pubblicate ai sensi dell' art. 5 legge 8 marzo 2017, n. 24 , sono raccomandazioni di ordine generale, che contengono regole cautelari di massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è fatta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi alla specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della relazione terapeutica con il paziente. La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 03/02/2022 , n. 7849 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 26 marzo 2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna emessa dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/12/1991, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Antonio BRANCACCIO I° Presidente N. 14
1.Dot. Gaetano LO COCO "
2. " RA EV " REGISTRO GENERALE
3. " DO IA " N. 16912/91
4. " LF SE "
5. " NA MB "
6. " GU GU "
7. " Bruno SATTA FLORES Consigliere
8. " Giovanni PIOLETTI " rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) LI AN n. a Carara il 15 Agosto 1947;
2) LI SC n. a Marina di Carrara il 28 Aprile 1969;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 25 Marzo 1991. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giovanni PIOLETTI;
Udito per la parte civile l'avv. Aurelio Gironda di Bari;
Udito il Pubbllico Ministero in persona dell'avvocato Generale Dr. Giovanni GAZZARA, che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari, con sentenza del 6 Ottobre 1988, ha assolto IN AN e IN SC per insufficienza di prove il primo e per non aver commesso il fatto il secondo, dal reato di cui all'art. 449, 1 co., c.p. per aver cagionato per colpa l'incendio di un magazzino per orodotti ortofrutticoli;
in Locorotondo, il 14 luglio 1987.
Su appello sia del Procuratore Generale presso la Corte di Bari, che aveva chiesto la condanna degli imputati, sia di IN AN, che aveva insistito per la sua assoluzione con formula ampia, la Corte di Bari, rinnovato parzialmente il dibattimento ed espletata perizia, con decisione del 25 marzo 1991 ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale, ordinando la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Bari, essendo risultato il fatto diverso da quello contestato.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati dolendosi dell'omessa applicazione dell'art. 152 cpv. c.p.p. per la mancata assoluzione dal fatto contestato e deducendo, comunque. la illegittimità dell'annullamento della sentenza del primo giudice, non dipendendo questa (art. 189 c.p.p.) dalla nullità di atti di acquisizione probatoria, che peraltro sono stati successivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevano innanzi tutto le NI NI della Corte che il ricorso di IN SC deve essere dichiarato inammissibile perchè, essendo stata pronunciata la sentenza della Corte di Bari nella sua contumacia, il difensore ha proposto impugnazione senza essere munito di specifico mandato, come prescritto dall'art. 192, 3 co., c.P.P. (sostituito dall'art. 2 l. 23 gennaio 1989, n. 22). Il ricorso di IN AN, invece, è stato legittimamente proposto;
ma, ancor prima di esaminarne la fondatezza, se ne deve verificare l'ammissibilità con riferimento al provvedimento impugnato. Infatti esso è stato effettuato avverso una sentenza con la quale il giudice d'appello, ritenendo il fatto diverso da quello contestato, ha dichiarato la nullità della decisione di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero: la non conformità di recenti sentenze di questa Corte (segnatamente Sez.II, 23 marzo 1990, n. 3668, Tonduti) alle NI NI - 24 novembre 1984, n. 1475, Alamia, 167.853 - 167.855 - che già avevano deciso la questione nel senso della ammissibilità del ricorso, ha determinato l'assegnazione del procedimento alle NI NI, per un suo nuovo esame.
La questione, che attiene alla correlazione tra sentenza e accusa contestata e, quindi, alla impugnabilità dei provvedimenti del giudice che rilevino la mancanza di tale correlazione, non sorge quando il difetto di correlazione risulti dal dibattimento di primo grado, essendo indiscusso che l'ordinanza con la quale il giudice, che constati che il fatto è diverso da quello enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 477, 2 co., c.p.p.) non è impugnabile, non essendo ciò stabilito da alcuna disposizione, nè potendo soccorrere l'art.190 c.p.p. perchè l'ordinanza in questione non è nè una sentenza nè
un provvedimento concernente la libertà personale dell'imputato; il problema può sorgere invece quando la diversità del fatto sia rilevata dal giudice d'appello.
E infatti anche il giudice d'appello deve osservare il principio della correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 477 c.p.p. - l'art.519 c.p.p. espressamente dispone l'estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio d'appello ma, a differenza del giudice di primo grado, non può limitarsi ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero, quando il primo giudice non abbia rilevato il vizio di correlazione, Derchè vi e una sentenza, quella del primo giudice, suscettibile di passare in giudicato e di determinare la preclusione di cui all'art. 90 c.p.p., e cosi rendere inutile la trasmissione degli atti al pubblico ministero perchè proceda per il fatto diverso.
Tale sentenza, quindi, deve essere rimossa, e a tal fine il fondamento normativo è agevolmente rinvenibile nell'applícazione analogica dell'art.522, 1 co.,c.p.p. - che dispone che, quando si è verificata la nullità di cui all'art.445, 2 cpv., c.p.p. per condanna pronunciata in difetto di regolare contestazione suppletiva, il giudice d'appello, con sentenza, annulla la decisione appellata e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero sussistendo identità di ratio, cioè il difetto di contestazione, tra l'ipotesi espressamente disciplinata e quella di cui all'art. 477 cpv. sulla correlazione tra deciso e contestato, e identità di trattamento desumibile dalla comune disciplina data ad entrambe le ipotesi dagli artt. 539 n. 5, 540 c.p.p. che prevedono che in questi casi la Corte di Cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio ordinando la trasmissione degli atti all'ufficio competente del pubblico ministero. Quindi, il giudice d'appello, nella fattispecie in esame, pronuncia sentenza con la quale annulla quella del primo giudice ed ordinanza con la quale trasmette gli atti al pubblico ministero. Tale sentenza, emessa ovviamente nell'ambito del devoluto, ancorchè impugnante sia.il solo imputato ,(ma nel caso di specie anche il pubblico ministero ha proposto appello avverso la decisione del primo giudice), non viola il divieto di reformatio in pejus perchè il giudice si limita a rilevare che la regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa (rilevazione omessa dal primo giudice) ed esula perciò dai suoi poteri di cognizione, ed emette di conseguenza una decisione che ha natura squisitamente processuale perchè non decide il merito, non pronunciandosi nè sul fatto contestato nè su quello diverso accertato. Tale decisione è soggetta a ricorso per Cassazione in virtù della regola generale fissata dagli artt. 111. Cost. e 190, 1 co., c.p.p. secondo cui tutte le sentenze sono sempre soggette a ricorso per cassazione quando non siano altrimenti ímpugnabili, senza possibilità di distinguere tra sentenze di merito, di condanna e di proscioglimento, o sentenze meramente processuali.
Ritengono pertanto le NI NI che deve essere confermato il principio già espresso da queste stesse NI NI (nel citato ricorso Alamia), cui si sono uniformate le NI di questa Corte salvo isolate decisione difformi la cui motivazíone peraltro non fornisce argomenti critici, della ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice d'appello che, ai sensi dell'art. 477 cpv. c.p.p., annulli la sentenza di primo grado ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Conviene però precisare che la fattispecie qui in esame è diversa da quella già decisa da queste NI NI (con la sentenza Alamia), perchè in quella la diversità del fatto era già risultata nel dibattimento di primo grado ma il giudice non l'aveva rilevata, sicchè il giudice d'appello ha annullato, la prima sentenza viziata, mentre nel presente procedimento la diversità del fatto è risultata davanti al giudice di secondo grado.
Infatti, il Tribunale di Bari aveva assolto i ricorrenti dal delitto di incendio colposo, mentre la Corte d'Appello di Bari, rinnovato parzialmente il dibattimento ed espletata perizia, ha acclarato parametri specifici della condotta colposa diversi da quelli contestati.
Ritengono le NI NI della Corte che anche in questa differente situazione processuale, quando cioè la diversità del fatto risulti nel giudizio d'appello (considerata solo incidentalmente dalla giurisprudenza: cfr. Sez. Un. 9 novembre 1968, n. 11, Virgallita, 110.00 9 e motivazione, in Cass.pen., 1968, pag. 1343) si debba pervenire alla stessa soluzione, sia in ordine al provvedimento che deve adottare il giudice d'appello, sia, ma ciò è conseguenziale per quanto già esposto, in ordine alla sua ricorribilità per cassazione.
E infatti, in virtù dell'effetto estensivo operato dall'art. 519 c.p.p. delle regole dettate per il giudizio di primo grado al giudizio d'appello, se si conviene che il giudice d'appello possa anche egli rilevare, ai sensi dell'art. 477 cpv., che la regiudicanda è risultata diversa da quella dedotta in accusa, se si ritiene cioè di estendere questa disposizione al giudizio di appello, e ciò perchè anche il giudice d'appello è giudice del merito, significa che il giudice d'appello può rilevare sia la diversità del fatto erroneamente non rilevata dal primo giudice, sia e soprattutto che il giudice di appello può applicare tale regola anche al dibattimento d'appello.
Anche in questo secondo caso la rimozione della sentenza del primo gíudice avviene per effetto dell'applicazione analogica dell'art.522, 1 co., c.p.p. non potendo non considerarsi viziata la sentenza di un giudice che non ha rilevato quel difetto di contestazione che avrebbe potuto e dovuto rilevare ed essendo peraltro il difetto di correlazione un vizio che colpisce il procedimento in radice.
Anche in questo secondo caso quindi la decisione del giudice d'appello è soggetta a ricorso per Cassazione, in virtù della regola generale di cui agli artt. 111 Cost. e 190, 2 co., c.p.p., già ricordata.
Tuttavia il ricorso di IN AN, pur proposto da soggetto legittimato e avverso provvedimento ricorribile, deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. E infatti è chiaramente priva di pregio la censura di violazione dell'art. 152 cpv. c.p.p. formulata per l'omessa assoluzione del fatto contestato, e ciò perchè nel caso che il fatto sia risultato diverso il solo riscontro di tale fattispecie processuale priva il giudice di poteri di cognizione, imponendogli provvedimenti conseguenziali, che non possono essere resi inutili da provvedimento assolutorio nel merito, come lo stesso ricorrente riconosce notando che in tal caso il nuovo procedimento non potrebbe essere iniziato per effetto dell'art.90 c.p.p.. Ancor più infondata è la seconda doglianza con la quale il ricorrente sostiene che la sentenza del primo giudice non doveva essere annullata perchè non vi era il requisito della dipendenza (art. 189 c.p.p.) con le acquisizioni probatorie effettuate in grado d'appello; infatti la situazione in esame non è quella della sequenza di atti processuali - sicchè si debba esaminare se vi sia dipendenza per un atto consecutivo - ma quella della diversità del fatto risultata a dibattimento, vizio che colpisce il procedimento in radice, come già notato, e questo è fenomeno del tutto diverso da quello della propagazione delle nullità processuali. Alla declaratoria di inamnissibilità dei ricorsi consegue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di lire 500.000 a favore della Cassa delle Ammende.
I ricorrenti stessi devono essere condannati altresì alla rifusione delle spese alla parte civile CO IT che si liquidano in £.
1.020.000 comprensive di £.
1.000.000 per onorari di difesa.
P.Q.M.
Visto l'art. 549 c.p.p.:
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna, i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di lire 500.000 a favore della Cassa delle Ammende. Condanna altresì i ricorrenti alla rifusione delle spese alla parte civile che si liquidano in £ 1.020.000 comprensive di 1.000.000 per onorari di difesa.
Roma, 6 dicembre 1991.