Sentenza 14 aprile 2004
Massime • 1
La diversità fra la data del fatto indicata nella contestazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna può dar luogo a nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. quando il suddetto elemento abbia assunto in concreto influenza rilevante ai fini della difesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la sussistenza di detta condizione in un caso in cui l'imputato, sulla base della originaria contestazione, si era difeso adducendo come alibi il suo stato di detenzione all'epoca del fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2004, n. 28853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28853 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/04/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 617
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI AnieLL - Consigliere - N. 013848/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO RI N. IL 22/07/1943;
avverso SENTENZA del 24/01/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore l'Avv. Veneto Armando.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Milano, in data 7/2/2001 dichiarava DO RI colpevole del delitto di cui agli articoli 453 e 458 C.P., per avere ceduto a AV CO un certificato di credito del tesoro del valore nominale di lire 10 milioni, contraffatto e ricevuto dai falsificatori o da loro intermediari e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione e lire 700.000 di multa.
La Corte di AppeLL di Milano, con la sentenza impugnata del 24/1/2003, confermava la decisione e condannava l'imputato alle ulteriori spese del procedimento.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, prospettando varie censure. In primo luogo, lamenta la violazione degli articoli 606, lett. c) ed e), 516 e 520 c.p.p., in quanto, nel giudizio di primo grado il P.M., ad istruttoria dibattimentale conclusa, con le conclusioni delle parti già rassegnate, aveva modificato, con riguardo al capo C) della rubrica, la data del commesso reato in quella del 30/3/1995, anziché del 4/4/1995, come contestato. Il tribunale non aveva verbalizzata la circostanza e non aveva ex art. 520 c.p.p., provveduto alla notifica all'imputato, rimasto contumace.
Malgrado la censura sollevata in appellala Corte territoriale aveva respinto l'eccezione di nullità, pur essendosi violato il principio del contraddittorio e il diritto dell'imputato, con una motivazione iLLgica e contraddittoria.
La modifica, infatti, vanificava la prova offerta dal ricorrente della propria estraneità al fatto, in quanto il 4/4/1995 si trovava detenuto a Messina, e non gli aveva permesso di ottenere le nuove prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p., con conseguente nullità ex art. 522 c.p.p.. In ogni caso, l'imputato risultava condannato per un fatto diverso e, cioè, consegna di un CCT in data 30/3/1995 e non il 4/4/1995. Lamenta ancora la violazione degli articoli 453 e 458 C.P., in quanto non era stata indicata a quale delle ipotesi di cui all'art. 453 C.p. si riferiva la contestazione.
Nel merito la sentenza era priva di motivazione e nessuna prova della responsabilità dell'imputato era stata indicata.
Non risultava provata la detenzione ne' la cessione del titolo di credito previo concerto con i falsificatori o con gli intermediari, non vi era la prova della consapevolezza dell'imputato della contraffazione e la sola chiamata in correità dei AV non era stata riscontrata, ne' tale riscontro poteva essere tratto dalle dichiarazioni del M.LL AN, che nulla aveva detto in ordine a tale consapevolezza.
Con memoria depositata in data 30/3/2004, il difensore dell'imputato proponeva motivi aggiunti con i quali contestava la violazione dell'art. 606, lett. B) c.p.p., in relazione agli articoli 516 e ss. c.p.p., insistendo nell'affermazione secondo la quale l'imputato aveva ritenuto - fino alla modifica - che il fatto a lui contestato (rectius l'imputazione) si fosse verificato in data 4/4/1995, quando egli ritrovava ristretto presso la Casa Circondariale di Messina. La modifica della data del commesso reato, integrava una modifica dell'imputazione, alla quale non era possibile porre rimedio attraverso la correzione, ritenendolo un errore materiale. Precisava, poi, che l'imputato non si era difeso dalla contestazione in quanto non aveva consegnato al AV alcunché, ma solo una busta ad un soggetto diverso che si era presentato all'appuntamento fissato da IO MI.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione degli articoli 453 e 458 C.P., in quanto la motivazione era solo apparente, perché la Corte
aveva ritenuto che il documento consegnato al DO fosse falso, deducendolo dalla sua implicazione nell'episodio del capo A), scambio di duecento miliardi di titoli contraffatti, in cambio di cinque miliardi. Ma da tale episodio era stato assolto, con sentenza non impugnata dal P.M..
Tuttavia, la decisione era iLLgica, in quanto la Corte aveva ritenuto di valutare lo stesso il fatto. Ma, anche se fosse stato inserito nell'associazione dei falsari, la semplice consegna del documento non dimostrava che esso fosse falso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'impugnazione in appeLL il difensore del DO aveva eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 516 c.p.p., in quanto il tribunale aveva consentito la modifica della data del commesso reato, chiesta dal P.M., dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, senza disporre la notifica del verbale all'imputato contumace, violando in tal modo il principio del contraddicono e il pieno esercizio del diritto di difesa. A seguito di tale modifica, il ricorrente, sostiene di essere stato condannato per un fatto diverso da queLL indicato nel decreto che aveva disposto il giudizio, in quanto la consegna di un CCT al M.LL AN in data 30/3/1995", sarebbe fatto nuovo e diverso da una consegna effettuata in data 4/4/1995, così come indicato nel decreto di citazione a giudizio.
Il motivo è fondato e va accolto.
Con riferimento al principio di correlazione tra contestazione e sentenza, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che per "fatto", come elemento materiale del reato, debba intendersi un accadimento di ordine naturale e che vi sia "mutamento" in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'astratta ipotesi criminosa prevista dalla legge, di un rapporto di eterogeneità e/o di incompatibilità rispetto a quella contestata, di una modifica del fatto nella sua sostanzialità, della realizzazione di una azione completamente diversa, in maniera tale da pervenire ad una vera e propria trasformazione dei contenuti essenziali dell'addebito, causando un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa (Cass. Sez. 5^, 7/11/2001, Nicolosi).
Ne consegue che, al fine di accertare l'eventuale violazione di tale principio, non è sufficiente una indagine limitata all'esame letterale tra contestazione e sentenza, occorrendo, invece, una valutazione completa delle difese azionate dall'imputato nel processo (Cass. Sez. Un., 19/10/1996, Di Francesco, CED n. 20/56/19. Conformi, Cass. 19/1/1999, Cameli, CED 215142. Cass. 22/3/1999, Merlino, CED 215127).
Inoltre, non comporta violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata, una eventuale diversità che incida su una modalità del fatto costituente oggetto del capo di imputazione, che non ne modifichi sostanzialmente la struttura, ne' ne diversifichi il contenuto essenziale (Cass. Sez. Un. 30/4/1997, Dessimone e altri).
In sostanza, l'immutazione del fatto - rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 521 c.p.p. - è quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, ponendo l'imputato di fronte ad un fatto tipico radicalmente diverso da queLL che gli era stato addebitato, per cui l'azione realizzata risulti completamente diversa e le difese azionate per discolparsene, assolutamente incongruenti.
Infatti, le norme che assicurano (a corrispondenza tra imputazione e sentenza, riguardano il contenuto dell'accusa nel suo complesso, per cui, perché il diritto alla piena difesa dell'imputato possa dirsi violato, è indifferente la semplice diversità formale ovvero una mera modificazione dell'imputazione oppure di alcuni elementi relativi alle modalità esecutive di realizzazione della condotta addebitata (Cass. Sez. 2^, 15/3/2000, Imbimbo, CED. 215903; Sez. 1^, 14/4/1999, Iacovone, CED. 213459; Sez. 5^, 12/5/1999, BotreLL;
Sez. 5^, 16/10/1998, BotreLL). Occorre, invece, che sia intervenuta una trasformazione, sostituzione o variazione del contenuto essenziale degli addebiti e, quindi, per accertarne la diversità, occorre valutare la contestazione nella sua interezza e non solamente constatare che la sentenza non contiene gli stessi elementi del fatto-reato della contestazione, ma apprezzare se tali mutamenti abbiano in concreto inciso sul diritto di difesa dell'imputato.
Ora, la data del commesso reato, costituisce normalmente solo un elemento accessorio del fatto-reato contestato, che non incide - in via generale e automatica - sul requisito della sua enunciazione e che, quindi, non può determinarne la mancanza o l'incompletezza. Invece, essa può assurgere a causa di nullità, quando non sia possibile coLLcare nel tempo l'episodio delittuoso contestato, per cui la sua omissione o l'errata indicazione è produttiva di conseguenze e influisce sulla contestazione, quando dal complesso degli elementi indicati, il fatto-reato contestato sia stato coLLcato in un tempo diverso da queLL di commissione e tale spazio temporale abbia influenza rilevante ai fini della difesa dell'imputato.
In sostanza, una contestazione che non abbia una specifica indicazione della data di commissione, non è nulla se sia possibile ritrovare riferimenti, sia pure indiretti, a circostanze temporali che consentano la individuazione, aliunde, di tale elemento, sempre che esso non assuma il carattere di essenzialità ai fini difensivi. Ciò premesso, è evidente che, nel caso concreto, sussiste un grave difetto di correlazione tra fatto contestato e queLL per il quale è stata pronunciata condanna e, quindi, nullità ex art. 522 c.p.p., in quanto la condotta commissiva descritta nel decreto di rinvio a giudizio, risulta sovrapponitele a quella ritenuta, mentre, la modifica della data, risulta del tutto influente sulla stessa, in quanto il RD si era difeso in relazione all'imputazione così come contestata, sostenendo l'impossibilità della sua presenza in Milano il giorno della commissione del fatto, producendo documentazione attestante il suo stato di detenzione alla data del 4 aprile 1995, a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa il 31/3/1995. Quindi la modifica del tempus commissi delicti, nella specie, aveva completamente spostato il thema probandum, con conseguente necessità di modifica tempestiva ex art. 516 c.p.p.. Viceversa, la modifica intervenuta a requisitoria conclusa, a seguito di quanto emerso in dibattimento, aveva completamente modificato l'oggetto della prova e aveva permesso di superare la produzione difensiva, ma neLL stesso tempo, non aveva consentito all'imputato di difendersi dalla nuova accusa, violando i principi dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio, espressione del più generale diritto di difesa (Cass. 17/5/1996, Falcone). Le ulteriori censure, con riguardo all'attendibilità del AV, della consapevolezza della falsità del certificato di credito e della valutazione delle dichiarazioni del teste AN, rimangono assorbite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, nonché quella del tribunale di Milano.
Dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004