Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 5
La nullità del giudizio (nella specie d'appello) dovuta alla nullità della notificazione del decreto di citazione all'imputato non può essere sanata dalla successiva presenza di quest'ultimo al dibattimento determinata dall'esecuzione di accompagnamento coattivo disposto nei suoi confronti.
L'omesso avviso del giudizio di appello al difensore dà luogo a nullità del giudizio medesimo che non è sanata dalla mancata eccezione del condifensore comparso, qualora l'imputato sia contumace.
In tema di continuazione tra reato giudicato e altro reato, allorché per il primo, da considerare astrattamente più grave, sia stata inflitta una pena (nella specie ridotta per effetto della concessione di attenuanti), di entità minore rispetto a quella da infliggere per il reato oggetto di giudizio (nella specie, senza riconoscimento di attenuanti), non può farsi riferimento, ai fini dell'individuazione della violazione più grave, al criterio della gravità edittale, ma deve aversi riguardo - anche per non violare il principio di legalità - al criterio della pena inflitta in concreto, in conformità della disciplina applicabile in sede esecutiva.
È inapplicabile ai reati associativi la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto prevista dall'art. 114 cod. pen.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 432 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede l'allegazione al fascicolo del dibattimento del provvedimento che abbia disposto la misura cautelare in quanto, per quel che concerne la violazione dell'art. 76 Cost., è la stessa legge di delegazione per l'emanazione del codice di procedura penale a prevedere che sia il giudice del dibattimento a decidere sulla libertà, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, il che comporta necessariamente l'acquisizione a quel fascicolo del provvedimento impositivo, e, per quanto riguarda l'art. 3 Cost., il sistema in questione non costituisce una deroga a quello accusatorio che impone l'utilizzazione, ai fini della decisione, della prova formatasi nel dibattimento, ma non esclude una totale "verginità" conoscitiva del giudicante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2001, n. 29821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29821 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
29821 ntives ماه1) ant £16/his = mitindazon.. raffert care Part 746.309/19 REPUBBLICA ITALIANA² an! 432 cff: questione illij. cast.IN NOME DEL POPOLO ITALIANO) art8|of
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Dott. PA Trojano CORTE SUPREMA DI CASSAZUM UFFICIO COPIE
- Presidente 1. Dott. UN Oliva
Rilasciata copia studio TO ST Agroal SIG. IL SOLE 24 ORE3. " Consigliere R.G.N. 1105/01
( ²) P.U.: 18.6.01 per diritti 12000 121 4. 66 ICla Milo 1 27 LUG. 2001 Ud.
5. " Arturo Cortes IL CANCELLIERE aar 6Lin 267/97 (jag 21) 22.6.01 e ha pronunciato la seguente sentenza ant 24 c
871 SENTENZASui ricorsi proposti da PG c/: AF VA, IG SE TO,
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contro la sentenza in data 12.07.1999 ELla Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dai Consiglieri UN Oliva e TO.
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Udito il Pubblico MiIStero in persona EL Dott. G. Viglietta, che ha concluso cera l'inammissibilità dei ricorsi di:
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per il rigetto EL ricorso EL PG nei confronti di:
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per l'annullamento con rinvio parziale nei confronti di:
OT SI limitatamente ai capi A48), B32), C36) rigetto nel resto;
NA RA SE limitatamente al capo 198 rigetto nel resto;
per l'annullamento con rinvio nei confronti di:
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE per l'annullamento senza rinvio nei confronti di: Richiesta copia studio
PUGUESEda! S ig. per diritti L. 12000 6 011.2001
IL CANCELLIERE RI CA - in ordine al capo C18) e rigetto nel resto;
La RO VA IN - in ordine ai capi C20) e B31) e rigetto nel resto;
ER SE TO - in ordine al capo C27) e rigetto nel resto;
RA RA - in ordine al capo 87) punto 5 e rigetto nel resto;
uditi i difensori avvocati:
ET MA per GL AN VA;
CI BR per IO ND, IO AN, LL OS TE;
TE SE per ER SE;
GÒ TO per AZ SE RA, ER PA, RU SE e quale sostituto processuale ELl'Avv. CI BR per CI EL;
Behare Sami per TE AL, UL SA, GI LU, NI SE, NI NZ;
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UR RI per AR VA, OT SI UR EO, IL PA, SA SE, FR ZO;
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CC AL per ER CO, AS RL, ON MI, ON VI;
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Martire ND in sost. Avv. Ripamonti RC;
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Menicacci. ST per RA RA;
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D'LA VI IC per LA CA;
RA MI per TT RA.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIC COPIE UFFICIO OPIE
:
Richiesta Copia studio Richiesta copia studic VIANELLO dal Sig. dal Sig. GASPARRO
✓ 6.20 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO per diritt per diritti 36000 21 GEN. 2003
|| 11 GEN. 2002 IL CANCELLIERE' IL CANCELLIERE
1. La Corte è chiamata a decidere sui ricorsi di 106 imputati e EL P.G. contro la sentenza 12 luglio
1999 ELla Corte d'appello di Milano.
Con questa pronunzia è stato definito un troncone dei procedimenti che hanno avuto origine da una inchiesta condotta dalla D.D.A. sull'insediamento in Lombardia, a partire dal 1976, di una ramificata organizzazione dedita ad attività illecite (traffici di stupefacenti e di armi, rapine, estorsioni ed altro) capeggiata da SE RA AZ, trasferitosi nel nord Italia a seguito EL divieto impostogli di soggiornare in Calabria.
4 Nell'ipotesi accusatoria, struttura, finalità, riti e metodi ELl'organizzazione si collegavano alla 'ndrangheta. Essa si articolava in un clan regionale al cui vertice era il AZ che impartiva indirizzi ed ordini a una sorta di confederazione di orgaISmi subordinati (denominati locali), dotati di autonomia gestionale e distribuiti sul territorio per Comuni, nei quali esercitavano una competenza esclusiva.
Nei locali, diretti da un capo, gli affiliati si collocavano in due livelli: una società minore (cui partecipavano i picciotti e i camorristi), alla quale erano affidati reati che potrebbero dirsi strumentali (per es. furti d'auto e minacce), ed una società maggiore (cui partecipavano coloro cui erano state attribuite doti superiori: "santista", "vangelista", "trequartino"), alla quale era demandato il compimento dei reati più importanti.
Gli affiliati con doti superiori potevano poi conseguire cariche sia a livello decentrato (oltre al capo locale, già detto, responsabile, mastro di buon ordine, capo società), sia a livello regionale (responsabile degli interessi, EL crimine, ELla droga, EL controllo dei locali, ELla cassa comune detta “baciletta", contabile regionale ecc.)
I momenti topici ELla vita associativa (pranzi di lavoro detti mangiate, nozze, funerali, battesimi, inaugurazioni di locali) erano informati al rituale appartenente per tradizione alla 'ndrangheta. Rituale che caratterizzava altresì l'affiliazione, il conferimento di titolo onorifici (fiori) ed il cursus honorum EL singolo partecipe.
2. Il provvedimento impugnato (che consta di 3053 pagine, scritte ciascuna su 54 righe con caratteri di corpo piccolo) usa trattare la posizione dei singoli appellanti dopo aver riprodotto i capi di imputazione a loro carico, i brani ELla sentenza EL Tribunale che li riguardano e i relativi motivi d'appello. Documenti, questi, sottoposti ad un'esasperata articolazione, che si vale di riferimenti numerici, di simboli EL computer e di diverse, impostazioni grafiche, Alla stessa articolazione è soggetta la sentenza laddove esprime sullo specifico gravame le sue considerazioni, naturalmente di- proporzioni molto minori rispetto a quanto anteposto, considerazioni nelle quali vi è sempre un rinvio a quanto ritenuto dal Tribunale e spesso alla parte generale (le prime 1021 pagine), che è articolata nello stesso stile. In certi casi poi- sia nella parte generale che in quella dedicata al singolo appellante sono testualmente riportati passi di interrogatori, di esami di collaboranti, di testimoni, di provvedimenti adottati nelle indagini, di intercettazioni;
di sentenze emesse in altri procedimenti (il quale materiale, a volte;
subisce anch'esso il trattamento di articolazione prima descritto).
Avverso questo modo di esporre (da cui effettivamente può derivare un vizio di motivazione, come si vedrà al n.45), qualche ricorrente ha avanzato obiezioni metodologiche, che tuttavia o non raggiungono dignità giuridica (così come quando si parla di “tortura intellettuale” ovvero di "formidabile esercizio scolastico privo di consistenza"), ovvero difettano di specificità (così come quando un difensore, che pure formula precisi rilievi, dichiara tuttavia non essere comprensibili i rinvii operati dalla pronunzia).
3. Le principali fonti di prova ELla sentenza sono costituite da chiamate in correità di collaboranti, riscontrate, per lo più, da altre chiamate. Vanno subito disattese, come manifestamente infondate, le censure espresse sul punto, poiché l'art. 192 c.p.p. non richiede, nella sua attuale formulazione, la presenza di riscontri esterni eterogenei. Ne deriva che plurime chiamate accusatorie, secondo quanto la giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato, devono ritenersi reciprocamente confermative, sempreché, naturalmente, siano convergenti sul fatto materiale oggetto ELla narrazione, siano indipendenti e siano specifiche (cfr., tra le tante, II, 9.6.99, p.m. in proc. CA). Ancora da respingere sono tutte le deduzioni con cui si contesta, in quanto tale, l'attendibilità dei pentiti: la Corte d'Appello ha attentamente valutato la posizione di ogni collaboratore (paragrafi 46.10 e 51), anche in relazione ai motivi d'appello. L'ampiezza ELla motivazione, mai contestata ab intrinseco (cfr. ad es. pag.
1-6 dei ricorsi di RA OF e di VI SA), relega al rango di censure in fatto le doglianze, in questa Sede reiterate, sulla credibilità dei propalanti.
4. Questione comune alla maggioranza dei ricorrenti è quella ELla natura mafiosa EL clan AZ, che viene in primo luogo affrontata con riguardo agli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello di Milano nel fornire la nozione ELl'associazione di cui L'art.416 bis c.p.
Si deduce, poi, un difetto di motivazione, prospettandosi che dal testo ELla stessa sentenza non solo non si ricavano gli elementi essenziali di una banda mafiosa e ELla sua operatività nel territorio, ma addirittura si manifestano caratteristiche che avrebbero dovuto far concludere o per un'associazione di mutuo soccorso con tratti folcloristici o, a tutto ammettere, per un'associazione a ELinquere semplice.
5. La definizione in diritto viene specificamente fornita al paragrafo 65.5 ELla decisione, paragrafo in cui, dopo essere stata correttamente respinta la concezione EL Tribunale secondo cui a realizzare il reato di cui L'art.416 bis c.p. basta un'organizzazione improntata alle regole mafiose ed un programma mafioso di un'associazione per ELinquere, si assiste ad un vero e proprio fraintendimento di alcune massime di questa Corte. E ciò laddove si sostiene che, secondo una certa corrente giurisprudenziale ELla Cassazione, la diffusione esterna ELla forza intimidatrice (che giustamente la Corte d'Appello ritiene connotato essenziale EL ELitto) deve avere un'estensione tale da coinvolgere ogni abitante il territorio. Di qui l'idea di attestarsi su un'altra presunta corrente giurisprudenziale, la quale, in luogo ELla diffusione, riterrebbe sufficiente la diffusività, da intendersi questa- come potenzialità concreta, insita in singoli atti intimidatori, induttivi ad assoggettamento e ad omertà, così come si parla di carattere diffusivo per l'incendio di cui L'art.423 c.p..
A questo riguardo, la sentenza è inequivocabile: al par.65.5.16 (pallini primo e secondo), sempre nel presupposto di conformarsi ad un insegnamento ELla Cassazione, si spiega che ai fihi ELla configurabilità EL reato non è necessaria la presenza di un assoggettamento e di una omertȧ immanenti e permanenti e che è sufficiente che la carica intimidatoria propria EL sodalizio sia capace di ingenerare specifiche (in grassetto) condizioni di omertà. Ora, si deve osservare che questa Corte, quando ha richiesto una generale convinzione da parte di una comunità di essere esposta, a causa ELl'esistenza di una consorteria, a un concreto e inevitabile pericolo, non ha mai preteso, quale tratto distintivo EL gruppo criminale, la penetrazione globale ELla sua forza di intimidazione, in quanto per comunità assoggettata non deve- intendersi la generalità ELle persone residenti, ma un insieme di soggetti legati negli stessi luoghi da comunanza di interessi (p.es. commercianti, gestori di locali di intrattenimento ecc.). Nel contempo, quando la Cassazione ha impiegato l'aggettivo diffusivo o il sostantivo. diffusività (effettivamente presenti nelle massime fraintese) non ha inteso contrapporlo alla diffusione. Non si è mai ammessa, in altri termini, la natura di reato di pericolo EL ELitto associativo in esame (chiaramente esclusa dalla lettera ELla disposizione penale e dai lavori preparatori), natura che invece alla fin fine emerge nella definizione ELla Corte d'Appello. Si è al contrario voluto affermare, costantemente e sia pure con varianti terminologiche, la necessità che la forza di intimidazione provochi un assoggettamento e un'omertà, che, immanente per la comunità (come prima intesa), si manifesta specificamente nel singolo nei momenti in cui un reato viene perpetrato in suo danno con spendita EL nome EL clan mafioso, avvenimento che nel contempo rafforza, per l'insieme ELle vittime, la preesistente convinzione di un incombente pericolo.
6. FeELe tuttavia al principio falsa demonstratio non nocet, la Corte non ritiene che un simile errore nomenclatorio infici di per sé la decisione, laddove ha affermato l'esistenza di un'associazione mafiosa denominata clan AZ.
Va infatti respinta, perché indimostrata e a ben vedere indimostrabile a priori, la pregiudiziale di merito, avanzata da un difensore nel dibattimento, secondo cui l'inesatta impostazione giuridica avrebbe necessariamente inquinato l'intero apparato argomentativo. Occorre invecè considerare se, aldilà ELle premesse teoriche, la pronunzia abbia o meno accertato e descritto, con plausibilità rappresentativa, l'operatività di un'associazione per ELinquere i cui componenti, per raggiungere le finalità elencate al comma 3 ELl'art.416 bis c.p., forti di un patrimonio di intimidazione già acquisito, si avvalevano verso comunità residenti in [...]diffuso timore derivante dal vincolo associativo. Con l'avvertenza che l'esistenza ELl'aura di assoggettamento ELla comunità, risolvendosi in una persuasione intima, non può che ricavarsi per induzione dagli episodi in cui l'intimidazione è presente per coloro che sono venuti a contatto col reato e che, anche se gli episodi specifici hanno una dimensione locale limitata, essi vanno riferiti L'intero clan, data l'unitarietà EL sodalizio.
7. Il primo elemento che si offre a questo proposito è quello ELl'imponenza organizzativa ELla banda in questione. La sentenza impugnata, accanto agli "uffici" regionali, individua ben 18 "locali" insediati in altrettanti comuni ELla Lombardia (da PI LE a Varese), i cui affiliati identificati superano in alcune sedi la trentina. Si trattava, come s'è anticipato, di una struttura unitaria: solo ai vertici-regionali (Camera di controllo) spettava legittimare l'apertura di nuovi locali (prima su "ELega" dalla Calabria, "Camera di passaggio" sostitutiva ELla presentazione a Polsi, e quindi, dal 1986 per legittimazione propria). Questi locali erano soggetti a direzione accentrata EL AZ per le scelte "politiche" qualificanti, vi erano organi centrali preposti alla risoluzione di possibili conflitti di competenza territoriale e gli affiliati, fenomeno che appare frequente, potevano "chiamarsi il posto" e cioè trasferirsi da un locale L'altro (notevole, a questo riguardo, è l'accertata facoltà da parte di componenti ELla 'ndrangheta calabrese di “chiamarsi il posto” nei locali lombardi e ciò fino L'acquisita autonomia EL clan AZ dL'organizzazione matrice).
Passando alla provvista EL personale, viene quindi rilevato che per la maggior parte dei casi si tratta di pregiudicati, a volte di notevole caratura e anche per reati come l'omicidio o il traffico internazionale di stupefacenti.:
In ordine alle regole organizzative vengono ricordate il segreto (non sull'esistenza di un gruppo di "uomini d'onore", ma sulla sua composizione, la sua consistenza e la sua dislocazione), l'assistenza ai componenti carcerati, il fondo comune, la commissione di disciplina, la risoluzione arbitrale dei. conflitti e la riproduzione, anche nel lessico, dei riti propri ELla 'ndrangheta di Calabria.
8. Va ora osservato che l'accertamento ELl'esistenza di una simile struttura non rileva soltanto sotto il profilo ELl'organizzazione interna, stante che è acquisizione ELle scienze sociologiche e dato di comune esperienza quello per cui la potenza ELl'organizzazione si riflette necessariamente nell'impatto sul pubblico. E si comprende, così il vero senso di quei ricorsi che, mentre in premessa
. sostengono l'irrilevanza ELle caratteristiche ELla formazione, per altri versi adducono. censure volte in vario modo a svalutare la serietà ELla compagine e l'effettività ELle regole EL clan AZ.
Si segnala, sotto questo aspetto, che è contrario al carattere mafioso, prevedere che le doti superiori possano essere acquistate per denaro o ammettere la possibilità di distaccarsi dal sodalizio (nel senso di manifestare impunemente la volontà di non farme più parte), avvenimenti che invece si riscontrano in molteplici casi. Si aggiunge ancora che, con riguardo agli affiliati, sarebbe incompatibile associare in un clan EL genere una donna, un tossicodipendente e un epilettico. Si fa presente che la cassa comune (la baciletta) appare essere stata rifornita in modo saltuario e con contributi pressocché volontari, che la commissione di disciplina, a quanto risulta, irrogava risibili sanzioni.
Per respingere tali rilievi deve intanto ribadirsi la consueta pregiudiziale di metodo, secondo cui, nel controllo di legittimità, non è dato contrapporre a risultanze ragionevolmente ritenute rappresentative, altre risultanze svalutate in sede di merito. Operazione a seguire la quale il sindacato ELla Cassazione si trasformerebbe in un terzo grado di giudizio. Tanto basta a disattendere le censure sull'effettività EL sistema sanzionatorio e sul funzionamento ELla cassa comune, le quali semplicemente ignorano la motivazione fornita dalla sentenza al paragrafo 79. Ma, anche a voler ammettere che le altre obiezioni formulate si muovano sul piano ELla ragionevolezza intrinseca ELla ricostruzione, si deve osservare come esse diano per presupposte e di comune conoscenza nozioni che in realtà non lo sono. Tale, in ordine al distacco, l'esistenza di una regola EL “semel semper", la cui ferrea validità, accertata per alcune cosche siciliane, deve essere invece dimostrata per la 'ndrangheta (ed anzi da questa mancata dimostrazione la Corte trarrà conseguenze favorevoli per qualche ricorrente). Tale ancora la regola ELl'acquisto per merito e non per denaro ELle doti e tale, infine, la norma sul divieto di partecipazione ELle donne, la cui attuale vigenza sembra invece essere smentita da plurimi recenti episodi venuti alle cronache. Passando al tossicodipendente e L'epilettico, la sentenza impugnata osserva che si tratta EL caso eccezionale dei due figli di un personaggio di peso rilevantissimo, accolti in un locale a fini
“rieducativi”. Si tratta perciò di un'eccezione dovuta a favoritismo (è inutile ogni commento), che conferma semmai il canone opposto di non affiliare soggetti dediti alla droga o in precarie condizioni o moralmente riprorevoli (come nel caso di tal CO, vicino ma non ammesso al sodalizio, perché convivente con una prostituta).
9. Prima di giungere al carattere rappresentativo degli atti intimidatori considerati dalla sentenza, occorre adesso sottolineare il senso in cui sono stati ricordati nella pronunzia impugnata numerosi omicidi. E' stata infatti facile obiezione da parte ELle difese opporre che la maggior parte degli eventi citati era avvenuta in danno di componenti EL clan AZ (p.es.: NE, De LU, PR, AT, US, CU) e che evidentemente nemmeno altri omicidi potevano collegarsi L'attività ELl'associazione, o per essere stati commessi da futuri affiliati prima EL sorgere EL clan (Fiori), o per riguardare episodi personali (La RO, ER-Treppiedi). Ma questo rilievo critico (quand'anche si dovessero ammettere i moventi solo personali di certi episodi) mostra di non percepire lo scopo cui è diretta la lunga elencazione ELla Corte d'Appello: questo è quello di ribadire lo spessore criminale dei personaggi affiliati e di mostrare lo scontro ELla banda con altre organizzazioni (ed il carattere. mafioso di queste ultime è stato sintomaticamente indotto dalle modalità ELl'esecuzione). Notazioni che allora non paiono affatto
.indifferenti per stabilire quale impressione avesse tratto la comunità dalla presenza ELla banda AZ.
.10. Ritiene la Corte che le estorsioni descritte nella decisione impugnata, abbiano piena efficacia dimostrativa ELl'avvalersi di un acquisito patrimonio di intimidazione, su una comunità di interessi ed attività omogenee, costituita da esercenti commerciali.
Si tratta EL richiamo di un rilevante numero di avvenimenti in cui titolari di night (AL, Patrizia,
Borsalino, New York, Babilon, Valentino), di discoteche (Las Vegas, Ca' Franca, Lido di villa Gena, Roncaccio, La Mela), di pizzerie, bar e ristoranti (bar di Como, pizzeria Santa LU, ristorante da OR) o di altri esercizi (concessionaria. Fiat-Clerici, ingrosso frutta di Masnago) pagavano tutti, a titolo di protezione, tangenti al personale dei locali ELla banda, senza, si badi, che gli aderenti al clan dovessero ricorrere alla violenza. Ed anzi sintomatico EL senso di ineluttabilità EL versamento EL "pizzo" è il conflitto apertosi tra due locali in ordine alla competenza ratione loci su una discoteca, risolto il quale conflitto dai vertici EL clan, l'esercente continuò a pagare al nuovo "protettore” che gli era stato indicato.
La sentenza aggiunge che gli specifici casi rappresentano solo la punta ELl'iceberg ed al riguardo cita le pregresse condanne per estorsioni, anche plurime, a carico di 29 ricorrenti;
gli incendi di ville, negozi e autoveicoli;
le dichiarazioni EL teste Pericle Bergamo sul sospetto di una vasta attività estorsiva nel Comune di Fino Mornasco, tratto dai continui spari contro esercizi pubblici;
la dinamite sequestrata a VA IN La RO, EL CI e NO NÒ; la confidenza di NI OT sul fatto che MA si faceva portare il denaro dalle vittime dei taglieggiamenti direttamente a casa sua;
la spontanea richiesta di protezione EL titolare EL ristorante La Cisa di Lipomo;
l'acquisizione di un bar a seguito di minacce e la riluttanza ELla
8 vittima a testimoniare;
il conflitto tra la banda e alcuni componenti ELla mafia siciliana per impossessarsi EL "libro ELle estorsioni" già appartenente al defunto CO.
11. E' significativo che le difese dei ricorrenti non mettano tanto in discussione la rappresentatività di un simile quadro, quanto invece tendano, con convergenti censure, a contestarne la storicità, sostenendo che la maggior parte degli specifici avvenimenti non sarebbe riscontranta, essendo stati tratti solo dal racconto di questo o quel collaborante, col risultato che nell'attuale procedimento non è stata contestata nemmeno un'estorsione. Si osserva poi, nello stesso senso, che manca una motivazione che colleghi i precedenti per estorsione degli affiliati al clan AZ;
che ambiguo è il possesso di dinamite (potendo essere destinato alla vendita ad altri); che alcuni incendi dovrebbero ricondursi a frode alle assicurazioni o a semplici atti di teppismo;
che inutilizzabili sarebbero le “impressioni" EL teste Bergamo;
che il caso CO sarebbe per contro dimostrativo ELl'impotenza ELla banda, costretta in definitiva a mollare "l'osso" ai siciliani;
che infine le estorsioni innegabili possono anche ascriversi a iniziative estemporanee EL reo. A disattendere queste osservazioni va rilevato l'equivoco di fondo da cui muovono: quello cioè che per dimostrare l'esistenza di un'attività estorsiva sia necessario addurre gli stessi elementi probatori indispensabili per accertare gli specifici reati, quasi che solo la somma degli accertamenti di tutti gli episodi possa convalidare la conclusione che il clan era dedito a questi ELitti. Opinione, questa, evidentemente errata, in quanto nella specie l'accento, o se si preferisce il tema ELla prova, cade sull'attività e non sugli atti individui. E per riscontrare un'attività valgano anche racconti di singoli collaboranti che si riferiscono a reati diversi, a patto che vi sia una convergenza sul dato che si tratta pur sempre di estorsioni e che si sia dinanzi a racconti indipendenti e specifici.
Appare perciò irrilevante che tra i crimini giudicati dalla Corte d'Appello non figurano ipotesi di cui L'art.629.c.p., mentre ben si pongono a riscontro esterno ELl'attività EL clan (e non EL ELitto di questo o quel soggetto) l'esistenza di precedenti penali in quel ramo degli affiliati, ovvero ricordo EL teste Bergamo dei continui spari o la contesa sulla lista ELle future possibili vittime.¨ Sono poi esempi di letture alternative (inammissibili come s'è già osservato) le spiegazioni sulla dinamite e la riconduzione di certi crimini ad atti di teppismo :o a frode o ad iniziative estemporanee.
12. Indubbia quindi la storicità EL quadro fornito dalla sentenza, poche notazioni sono sufficienti a respingere le ulteriori censure avanzate dalle difese, censure che peraltro, in larga parte sono già state implicitamente confutate.
Così deve dirsi ELla pretesa che lo stato di soggezione riguardi la generalità dei residenti in [...], ELl'affermazione apodittica che gli episodi accertati sono pochi rispetto alla vita di un clan mafioso ed anche ELl'assunto, parimenti apodittico, per cui l'associazione che faceva capo al AZ si muoveva su un piano velleitario. Queste due ultime asserzioni sono a volte collegate, sia pure in maniera nebulosa, ad alcune dichiarazioni EL pentito EO NA, il quale ha definito la banda di cui parliamo “mafia giovane", ma, a parte che è chiara l'ininfluenza ELle definizioni fornite dai dichiaranti dinanzi agli accertamenti concreti, deve dirsi che nulla autorizza a ritenere che l'aggettivo qualificativo sminuisca la portata EL sostantivo: giovane (specie per il NA, partecipe storico di cosa nostra siciliana) è una mafia che ha vent'anni di vita, a fronte ELl'esperienza plurisecolare accumulata dalle organizzazioni EL meridione. Si traggono poi diversi argomenti dalla sentenza 16 settembre 1999 di questa Corte (I sezione, Adduci). Senonché tale pronunzia, che è intervenuta per lo stesso clan su un altro ramo EL procedimento, non ha qualificato la banda in esame come associazione a ELinquere semplice, secondo quanto a volte implicitamente si suggerisce, essendosi limitata a rilevare un difetto di motivazione sul punto ELla sentenza EL precedente 26 giugno 1998 ELla Corte d'Appello di Milano, difetto di motivazione che invece non si ravvisa per la decisione oggi in esame. 13. La banda ZZfferro era armata. La sentenza, al riguardo valorizza il narrato di numerosi collaboratori, il rinvenimento di depositi di armi e di esplosivi, le condanne di oltre quaranta sodali per porto e detenzione illegale di armi, il traffico di armi, le rapine a mano armata e le intercettazioni nei confronti ELlo stesso AZ.
Di qui l'applicazione ELl'aggravante ELl'associazione armata agli affiliati, di cui sovente i ricorrenti si dolgono sotto il profilo ELla mancata dimostrazione ELla consapevolezza EL singolo associato o, quanto meno, ELla sua colpevole ignoranza.
Formulata in termini generali, la censura deve essere senz'altro disattesa: pur a prescindere dal rituale di iniziazione (in un momento EL quale si consegnava un'arma nelle mani EL neofita), valore decisivo hanno le dichiarazioni di OR LI e di NI OT, per cui era regola ELla banda che ciascun componente dovesse possedere un'arma individuale e che i locali dovessero essere opportunamente equipaggiati. Disposizione quest'ultima certamente attuata e palmare conferma se ne trae dai sequestri effettuati in Varese, in PI LE e negli altri locali ricordati al paragrafo 82 ELla decisione.
14. Ulteriori questioni comuni si pongono per il capo 236 ELl'imputazione, relativo L'associazione per ELinquere diretta al traffico di stupefacenti. La prima riguarda l'assorbimento in tesi (e cioè quand'anche si ritenesse sussistente) di una tale associazione in quella già accertata di cui L'art.416 bis c.p. In ogni caso, si aggiunge, v'è anche un difetto di motivazione in ordine alla stessa sussistenza di un simile sodalizio, seppure se ne potesse postulare l'autonomia rispetto L'associazione di stampo mafioso.
Collaterale poi è l'impugnazione EL P.G., il quale critica l'impostazione ELla sentenza per quanto riguarda il sorgere ELl'associazione dedita al traffico L'interno EL clan AZ, traendo da questa premessa ulteriori conseguenze in ordine alla partecipazione dei singoli al gruppo di cui all art.74 L.S.:
15. In ordine al primo rilievo è sufficiente ricordare la costante giurisprudenza di questa. Corte (EL resto richiamata in sede di merito), secondo cui la disposizione ELl'art. 74 L.S. si pone in un rapporto di specialità reciproca con l'art. 416 bis c.p. I due reati, benché gli associati impieghino le stesse strutture per la loro consumazione, si distinguono nettamente, essendo caratterizzato, il secondo, dal metodo mafioso, assente nel primo;
quest'ultimo contiene poi un elemento specializzante costituito dalla natura dei reati-fine progettati (cfr. tra le tante VI, 14.10.97, Arena ed altri).
16. Il problema ELla sussistenza ELl'associazione per il traffico, in quanto tale, si pone poi, come accennato, sotto il profilo ELla congruità ELla motivazione, rilevandosi da parte di molti ricorrenti l'irragionevolezza ELla conclusione positiva, quale apparirebbe dL'esame di molti episodi accertati.
Si osserva in primo luogo che alcuni appartenenti al clan mafioso erano espressamente contrari al commercio di droga. Si aggiunge poi che i non contrari, i trafficanti, godevano di libertà d'azione, nel senso di potersi rifornire secondo una logica di mercato e non in base a direttive associative.
Che comunque non esisteva una struttura con compiti o mansioni preordinati, coercizione a regole, stabile rapporto tra fornitori ed acquirenti.
A queste obiezioni si è in realtà già risposto in sede di merito, laddove è stato sottolineato (in base a fonti dichiarative riscontrate dalle circostanze non discusse ELla riorganizzazione di alcuni locali in funzione EL traffico e ELl'apertura di nuovi locali per vocazione destinati al traffico, quali Varese, Senna Comasco ed PI LE) che il commercio organizzato di stupefacenti non rientrava tra le finalità originarie EL clan mafioso, essendo invece divenuto scopo ELla maggioranza dei componenti il sodalizio solo negli anni 1989 - 1990 (il che, tra l'altro, dimostra in concreto l'esistenza di quel rapporto di specialità, enunciato in diritto al numero precedente). Quanto poi alla libertà di azione e quindi L'effettività EL vincolo associativo, è vero si è replicato- che i singoli
10. si riservavano uno spazio di autonomia negoziale, ma è stato anche accertato lo sviluppo di ur meccaISmo di vendita “a cascata” di cocaina che, muovendo dal AZ, si riversava sui var locali, aldilà ELla convenienza economica EL prezzo praticato (cfr. paragrafo 88.5.1.5).
Dinanzi a queste notazioni non si può non concludere che la riproposizione di elementi già svalutat (come quelli ricordati o quello ELla labilità di una gerarchia, d'altra parte smentito dL'esistenza d una carica di “responsabile ELla droga" e dalla risoluzione di conflitti sul pagamento di forniture rimesso ai vertici EL sodalizio) corrisponde in sostanza ad un motivo di fatto, non apprezzabile ne controllo di legittimità. Anche la sub-associazione in esame era armata ai sensi EL comma 4 ELl'art. 74 L.S.
Alcuni ricorrenti muovono censure sul punto, specificamente lamentando che la sentenza impugnata abbia in qualche modo duplicato l'aggravante in questione, traendo la natura armata ELla banda de trafficanti dagli stessi elementi utilizzati per affermare quella ELl'associazione di cui L'art.416 bis c.p., in assenza di prove sulla finalizzazione degli strumenti di offesa al commercio. Sottc quest'ultimo aspetto, l'aggravante dovrebbe essere esclusa per insussistenza ELle condizioni richieste dalla legge. Sotto il primo profilo, se ne dovrebbe ritenere l'assorbimento in quella applicata per il sodalizio mafioso.
La censura è infondata: da un lato la disponibilità ELle armi ELl'associazione-madre (già, lo si è visto, dimostrata) si riflette necessariamente sulla struttura minore (ma tanto non comporta una duplicazione, sebbene un atteggiarsi specifico EL fatto, poiché certo non necessariamente le organizzazioni finalizzate allo spaccio si innestano su una banda mafiosa, la quale, a sua volta, non è necessariamente armata). DL'altro la norma ELl'art. 74 L.S. non richiede la finalizzazione al commercio ELla disponibilità ELle armi, ma soltanto la disponibilità in quanto tale (sez.5,10.5.96,
NA; 6,4.6.96, Falsone), volendo reprimere la stessa possibilità di agire in modo micidiale e cioè la potenzialità offensiva della banda (sez.6, 17.11.94, Famoso e altri).a poterited gif gingiva ELla banda (Sez.
6. Famoso e altri) 17. Nel suo ricorso, il P.G. sostiene che tra i fini originari ELl'associazione mafiosa.v'era anche quello di costituire un'associazione diretta al traffico, tanto che dalla stessa sentenza si ricava che alcuni locali operayano nel ramo ben prima EL 1989. L'errore al riguardo si riverserebbe sulla posizione di 25 imputati, assolti dal reato di cui al capo 236. Ora è vero che talune imprecisioni in diritto possono cogliersi nella lettura. ELla decisione impugnata (come quando si, sostiene che, se l'associazione di cui L'art. 74 L.S. fosse un fine originario EL clan mafioso, ogni aderente dovrebbe essere chiamato a rispondere di tale reato nonostante personalmente contrario al traffico). Ma i relativi passaggi sono in realtà ininfluenti rispetto alla soluzione adottata. Nella sentenza ELla Corte d'Appello è stato accertato in fatto che il commercio di droga aveva in origine un carattere. estemporaneo e che la successiva organizzazione ELl'affare richiedeva una particolare adesione degli affiliati dei singoli locali, ond'è che è necessaria una prova specifica per dimostrarne l'esistenza. Prova che per i 25 imputati è stata esclusa con un'indagine di merito, cui il P.G., in relazione alle singole posizioni, ha creduto contrapporre altre circostanze di fatto, invitando questa Corte ad un'ulteriore lettura degli atti, evidentemente improponibile. Ne consegue che il ricorso EL P.G. deve essere senz'altro respinto.
18. Venendo quindi alle posizioni dei singoli ricorrenti, AE RA, ritenuto responsabile di episodi di commercio di droga (capi 10, 115 e 116) con un primo motivo di ricorso disconosce che sia possibile la conferma di una chiamata in correità attraverso altre e convergenti chiamate. Non si avvede poi, quando lamenta un difetto di motivazione, che la sentenza rinvia a quanto già osservato dal Tribunale e adduce infine considerazioni di merito per rivendicare le attenuanti generiche (negategli a causa di precedenti penali). Il ricorso è dunque inammissibile perché sorretto da censure o manifestamente infondate o in fatto.
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11 19. MI LO e VI AN hanno presentato un ricorso congiunto in cui deducono motivi in parte comuni. Il AN ha poi depositato un ulteriore ricorso e l'LO motivi nuovi. Infondata, per quanto s'è detto, è la censura di entrambi i ricorrenti in ordine alla sussistenza EL clan AZ, associazione armata.
Quanto alla loro partecipazione vi è, per l'LO, la chiamata in correità di AL EN che è riscontrata dalle ammissioni EL ricorrente (di conoscere CI, La RO e GO) e dal narrato, sebbene riduttivo, EL CI;
per il AN vi sono le dichiarazioni incrociate EL OT e di
AL EN che, coordinate, attestano la partecipazione al locale di Varese. I ricorsi, relativamente al punto, si fondano in diritto sulla svalutazione ELla mutual corroboration, mentre non evidenti sono pretese illogicità nel giudizio di convergenza ELle chiamate.
In ordine alla partecipazione L'associazione finalizzata al traffico, di cui solo l'LO è stato ritenuto responsabile, il ricorso accredita una lettura parziale ELla decisione, che non si basa soltanto sulle continue cessioni di droga al Pasculli, attestate anche da VA AI, ma anche sui rapporti con i RI, il CI ed il La RO (oggettivamente riscontrati) e sui traffici col UN e col OT, da costoro ricordati, nel quadro ELla particolare vocazione EL locale di PI LE, cui il ricorrente era affiliato.
L'LO non muove particolari deduzioni rispetto al capo 137, mentre i motivi nuovi presentati non possono essere presi in considerazione perché non ricollegabili al ricorso. L'affermazione di responsabilità EL AN per il capo 186 non è tratta soltanto dalle dichiarazioni EL OT, riscontrata dalla lettera di VI AL (utilizzabile per il decesso di costui), ma anche dal narrato di VA LO e dei AT EN (e la compatibilità dei racconti è motivata nella sentenza) nonché dL'arresto in Francia EL ricorrente per traffico di droga.
Censure di merito sono infine quelle EL AN sul trattamento sanzionatorio. I ricorsi vanno dunque respinti.
20. OB CI, OM IacoIS, TO RC e VA LL hanno presentato congiuntamente ricorso, deducendo anche motivi comuni. Il LL ha depositato un ulteriore ricorso. La questione ELla sussistenza EL clan, anche come associazione armata, avanzata da tutti i. ricorrenti, è già stata respinta.
La partecipazione ELl'CI alla banda (unico reato di cui è stato ritenuto responsabile) è attestata dalle dichiarazioni EL OT che lo indica come vangelista nel locale di Fino Mornasco. Tale dichiarazione è riscontrata da AL EN e dal LI nonché dL'elenco degli invitati alle nozze EN. La circostanza che il ricorrente abbia in Svizzera la residenza non impedisce la sua partecipazione al clan, data l'ubicazione EL locale in zona di confine. Parimenti priva di pregio è
l'affermazione di essere un "tranquillo" sia perché tale posizione non esclude, ma anzi implica, la propria messa a disposizione verso l'associazione, sia perché al contrario la carica di vertice EL ricorrente lo coinvolgeva nell'attiva direzione EL locale (si ricordano, nella sentenza, la sua partecipazione ad una riunione per la costituzione di una 'ndrina e i rapporti col Maduli). L'intervento per il debito di droga EL figlio, lungi dallo scagionare, è suscettivo di duplice lettura. Censura in fatto è poi la circostanza addotta che abbia tre nipoti tra i Carabinieri e la Guardia di finanza, come pure censura in fatto è quella sulla valenza ELle attenuanti generiche.
La pretesa EL LL di essere solo un anziano cultore ELle tradizioni ELla sua terra si scontra con la pluralità di chiamate relative alla sua partecipazione al locale di AN Comense con ruolo direttivo ed attivo (si ricordano episodi specifici). La doglianza sul trattamento sanzionatorio riguarda il merito ELla decisione.
Anche OM IacoIS sembra ignorare, in ordine alla sua partecipazione ed L'episodio di spaccio di cui al capo 7.1, la motivazione fornita dalla Corte d'Appello che riporta il narrato di cinque collaboratori ed elementi oggettivi di riscontro. Fondato è invece il ricorso di TO RC, ritenuto responsabile di affiliazione L'associazione mafiosa.
12
Abo Le dichiarazioni dei collaboranti che lo vogliono “uomo d'onore” non trovano convergenza, in quanto per alcuni il ricorrente aderirebbe al locale di Fino Mornasco, per altri al locale di Como e per altri infine a quello di Cermenate. In questa situazione non è dato comprendere come la sentenza ipotizzi un passaggio EL ricorrente dal locale di Como a quello di Fino, mentre non appare logico riscontro, EL fatto di un'affiliazione "purchessia", il senso di sollievo che il RC avrebbe dimostrato, quando si accorse che i suoi inseguitori erano agenti di polizia e che quindi non lo avrebbero ucciso.
In conclusione i ricorsi ELl'CI, EL LL e di OM IacoIS vanno respinti. La sentenza va invece annullata nei confronti di TO RC con rinvio per nuovo esame ad altra sezione ELla Corte d'Appello di Milano.
21. VA NA contesta la motivazione ELla sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sua partecipazione al sodalizio, gli ha negato l'attenuante di cui L'art. 114 c.p. e le generiche. L'impugnazione tuttavia è in primo luogo non specifica, in quanto non si palesa in che modo la non conoscenza EL ricorrente da parte EL OT dimostrerebbe le contraddizioni dei chiamanti AI,
AL EN e TT e quindi si ignorano le affermazioni sui fatti attribuiti al ricorrente e sulla solidarietà manifestatagli in occasione EL suo arresto. Inapplicabile per giurisprudenza costante è l'art. 114 c.p. ai reati associativi, mentre di merito sono le considerazioni sulle attenuanti generiche.
Il ricorso è perciò inammissibile.
22. La maggior parte dei motivi comuni a NI BA, IL BA e SE AL, nell'atto di ricorso da loro congiuntamente presentato insieme ad TO AT, sono già stati. respinti. Si tratta ELle questioni in ordine L'attendibilità dei chiamanti, alla valenza ELle chiamate incrociate alla sussistenza ELl'associazione mafiosa e di quella finalizzata al traffico di droga. Inammissibile è poi l'eccezione relativa L'inutilizzabilità ELle dichiarazioni di coloro che si sono sottratti al controesame, non essendosi specificato a quale collaborante si intenda far riferimento è risultando che quelli citati dalla decisione, con riguardo ai ricorrenti, hanno deposto in dibattimento. Problema nuovo (e relativo al solo AL, in relazione al capo 10 ELl'imputazione, anche se trattato nella parte generale EL ricorso) è quello ELl'applicabilità ELl'attenuante EL fatto lieve nello spaccio, quando, come nella specie, la sostanza non sia stata sequestrata e se ne ignori dunque la capacità drogante: in questa situazione, si sostiene, si dovrebbe sempre ritenere l'ipotesi di cui al quinto comma ELl'art.73 L.S, in virtù EL principio EL favor rei. Così impostata la pretesa è manifestamente infondata in quanto, da un lato, non esiste alcuna massima di esperienza (cui correlare il favor) che indichi come normalmente mediocre il principio attivo contenuto nella droga trattata (200-300 grammi di eroina), mentre, anzi, la massima di esperienza è semmai di segno opposto. D'altro canto, il fatto lieve non presuppone unicamente una scadente qualità EL principio . attivo (e, deve notarsi, che per il AL la decisione ha accertato l'ulteriore causa ostativa un'attività semiprofessionale di spaccio).
Quanto alle specifiche posizioni, i BA (relativamente ai reati associativi) assumono il vizio di motivazione, perché, assolti per episodi di spaccio, sono invece stati condannati per il reato di cui L'art. 74 L.S. e ciò in base agli stessi elementi per cui è stata affermata la loro responsabilità ex art.416 bis c.p. La doglianza tuttavia non corrisponde a quanto emerge dalla lettura ELla decisione.
In ordine L'affiliazione alla cosca si citano dichiarazioni (e anche intercettazioni) che si riferiscono a incendi, rapine, furti d'auto, grado e riunioni. In ordine invece al sodalizio per traffico si richiamano altre specifiche dichiarazioni, che si riscontrano per la partecipazione alla struttura dedita al commercio. Censura in fatto è poi quella sulla denegata prevalenza ELle attenuanti generiche.
Inammissibile, perché ignora la motivazione fornita dalla Corte d'Appello, è la doglianza EL AL circa il complotto dei pentitisti ai suoi danni (si accredita questo neologismo). Egualmente
13. va detto ELla censura sulla determinazione ELla pena, in quanto sorretta solo da considerazioni di merito.
Infine in ordine L'AT (responsabile con AL EN, SA, OR, AN, VA e AL LL, AT, AT e AI di tentata rapina e ELitti di armi: capi 291,292 e 293 ELl'imputazione) il suo contributo causale consiste nelle puntuali informazioni fornite, quale dipendente ELla ditta Traco, sulle modalità di vigilanza e sul personale di guardia. Il tentativo è stato correttamente configurato, poiché è atto oggettivamente inequivoco quello di appostarsi in gruppo per cogliere il momento propizio, avendo lasciato a poca distanza le armi nascoste in una automobile, che era sorvegliata da un concorrente in contatto radio con gli altri. I ricorsi vanno quindi respinti.
23. Va dichiarato inammissibile il ricorso di VA AR, ritenuto responsabile di episodi di traffico di droga, contestati ai nn. 230.2.3 e B24 ELl'imputazione.
A parte i motivi, già disattesi perché generici, in fatto e manifestamente infondati, sull'attendibilità dei collaboranti e sulla necessità di riscontri esterni al loro narrato, non è dato comprendere perché non dovrebbero considerarsi conferme alla dichiarazioni ELlo IacoIS e EL UN le indagini ELla polizia, il controllo EL ricorrente da essa effettuato e le intercettazioni. Altrettanto dicasi ELl'uso ELla moto EL TA (circostanza dimostrativa dei rapporti) e ELla pretesa genericità ELla confessione ricevuta da AL EN. Il diniego ELle attenuanti generiche non è, come si pretende immotivato, ma si basa sui precedenti. 24. UN CO, dopo aver proposto i consueti e disattesi motivi sulla sussistenza ELl'associazione e sul carattere armato ELla banda, fa valere la condizione di affiliato "tranquillo" per dimostrare un vizio di motivazione circa l'elemento psicologico ELla sua partecipazione S'è già detto, in tesi, che la condizione di tranquillo.non esclude il dolo (cfr. n.20). Va aggiunto che nella specie il ricorrente appare aver goduto di una dote elevata nel locale di PI LE e aver gestito il bar. OK di Guanzate, sede operativa ELle attività illecite EL locale. Né va poi sottaciuto che questo bar era stato acquisito dal ricorrente a prezzo vile, a seguito di intimidazioni
• alla precedente proprietaria e con l'intermediazione EL capo locale EL CI.
25. La decisione tratta congiuntamente le posizioni dei ricorrenti SI OT, AR
CO, CO OR e RR UV.
Quanto al OT, l'affermazione di responsabilità per i capi 1, 4, 72, 242, 287 e 288 riposa su convergenti dichiarazioni di collaboratori (AT EN, AI, LL, LO, HI) e,
a parte i motivi consueti sull'attendibilità e sul tipo di riscontri ritenuti necessari, per i quali si rimanda a quanto già detto, sono sostanzialmente generici o in fatto gli argomenti con cui si tenta di accreditare una diversa lettura ELle risultanze.
.:
Altrettanto però non può dirsi per i capi A48, C36 e B32, episodi rispettivamente ricordati da LO, LL e EN AL (senza cioè che vi siano plurime chiamate per lo stesso fatto): le dichiarazioni non possono essere validamente riscontrate da un rinvio generico al capo 72
(coincidenza cronologica dei fatti) e nemmeno da altre circostanze non individualizzanti, quali il possesso di un certo tipo di auto o la titolarità di un negozio di videocassette. Si impone perciò e limitatamente a questa parte l'annullamento ELle sentenza, con rinvio per un nuovo giudizio. Il ricorso EL CO (ritenuto responsabile di un tentativo di rapina e di reati di armi: capi 289 e 290 ELl'imputazione) è inammissibile, basandosi solo sull'affermata inattendibilità dei chiamanti e su censure in fatto relative alla sua identificazione.
Eguale esito va riservato al ricorso EL OR, in cui si svolgono solo considerazioni di merito circa la determinazione ELla pena e le circostanze.
In ordine alla posizione di RR UV, va osservato come costui, inviando, allegato ad una memoria, un verbale da cui si ricava l'attuale posizione di collaborante e si legge la confessione per i ELitti di cui è stato ritenuto responsabile, abbia implicitamente rinunziato ai motivi riguardanti la
14 colpevolezza. Per quello concernente la determinazione ELla pena va invece rilevato un vizio ELla motivazione ELla sentenza al punto 19 di pagina 1204 (il reato di droga, L'epoca ELla sua consumazione, era punito con una pena minima di quattro anni di reclusione). La pronunzia deve quindi annullarsi sul punto con rinvio per la rideterminazione ELla pena.
26. Inammissibile è il ricorso di VA AF, responsabile di associazione mafiosa e degli episodi di spaccio di cui al capo 133.2.4.5 ELl'imputazione. La solita lagnanza sull'inattendibilità dei pentiti è stata già disattesa e solo su questa si basa l'impugnazione relativa L'affiliazione EL ricorrente. Le convergenti dichiarazioni sullo spaccio, apoditticamente svalutate nel ricorso, trovano nella specie conferma anche in circostanze esterne (arresto in possesso di droga e attrezzatura, intercettazioni ed altro) la cui indubbia rilevanza è illogicamente discussa.
27. RA SE NA è stato ritenuto responsabile per gli episodi di spaccio contestatigli ai capi C38 e 198 ELl'imputazione.
Relativamente al capo C38 il ricorso è infondato: la convergenza ELle chiamate dei AT
EN e EL AI è stata ragionevolmente affermata dalla Corte d'Appello, anche se AL EN parla solo di cocaina ed il AI di cocaina e di eroina. La tardività ELle chiamate di due dei tre collaboranti (spiegabile data la mole degli episodi raccontati) non si riflette necessariamente sulla loro attendibilità specifica e l'allegazione in senso opposto si risolve perciò in una censura in fatto.
Diverso discorso vale invece per il capo 198. Qui la divergenza tra i racconti è notevole (AI non indica come presente l'LO, LO e AI indicano uno scopo diverso EL viaggio: acquisto di eroina rossa, per il secondo che trovò l'offerta particolarissima, acquisto di cocaina, per il primo ed il tutto nell'ambiente di una bocciofila che mai è stata identificata) Ora la Corte d'Appello tenta di sanare le contraddizioni in base a congetture che suppongono l'esistenza di circostanze semplicemente supposte. (AI non avrebbe detto L'LO ELl'offerta ELla singolare partita di droga e si sarebbe poi dimenticato ELla presenza ELl'amico), metodo di per sé scorretto, come ha anche osservato il P.G. in udienza, perché la divergenza, ove a risolverla si debbano postulare dati suscettibili di accertamento, doveva essere chiarita o su impulso EL p.m.o in base ai poteri di cui L'art.507 c.p.p. La decisione sul punto va quindi annullata con rinvio ad altra sezione ELla Corte d'Appello, sede in cui si provvederà anche alla rideterminazione ELla pena, restando così assorbite le doglianze al riguardo.
28. Le posizioni di SE TO IG e di AN VA GL vengono trattate congiuntamente dalla sentenza impugnata a causa ELla presenza di comuni capi di imputazione. Il ricorso EL IG è di per sé inammissibile, essendosi, in parte, riproposte in questa Sede le medesime censure già fatte valere un appello, senza tener conto ELla risposta fornita dai giudici di merito, e, in altra parte, fatte valere pretese illogicità, manifestamente non ravvisabili. Da respingersi è l'impugnazione EL GL per quanto riguarda il capo 56. La sentenza impugnata debitamente fonda la dichiarazione di responsabilità sulle convergenti dichiarazioni di AL EN e EL AI, confermate anche da un controllo di polizia.
Fondato invece è il ricorso EL GL quando lamenta la duplicazione di imputazione, realizzata con la contestazione dei capi B15 e C5 che esprimono uno stesso contesto di traffico di eroina con operazioni di acquisto e di vendita senza soluzione di continuità. L'annullamento senza rinvio in questa parte ELla sentenza comporta l'eliminazione ELla pena di tre anni di reclusione inflitta al ricorrente. L'accoglimento EL motivo si riflette anche sul IG nei cui confronti va eliminata la pena di due anni di reclusione e di lire cinque milioni di multa.
29. SE RU, NO AT, TO Lo ME, VA NG, NI AI,
IO ON, AR IO, RG TA, SE EN e PA EN (classe 1949), hanno presentato ricorsi con atto congiunto, svolgendo anche motivi comuni. La sentenza impugnata tratta, con la posizione EL RU, anche quella di UC ER, il cui ricorso verrà dunque qui esaminato.
Nei ricorsi congiunti si eccepisce la questione di legittimità costituzionale ELl'art. 432 c.p.p. (indubbiato ex artt.3 e 76 Cost.), nella parte in cui prevede l'allegazione al fascicolo EL dibattimento ELla misura cautelare disposta. La questione è manifestamente infondata: per quanto riguarda la violazione ELla legge di ELegazione (che si interpone L'art. 76 Cost), è questa stessa legge a prevedere che sia il giudice EL dibattimento a decidere sulla libertà, una volta cessate la fase ELle indagini preliminari (cosa che quindi necessariamente comporta l'acquisizione EL provvedimento impositivo); per quanto riguarda l'eguaglianza (sembra da intendersi nel senso ELla ragionevolezza), il sistema non costituisce una deroga a quello accusatorio (nella sua versione positiva), che, come più volte si è osservato, non impone una verginità conoscitiva EL giudicante, ma l'utilizzazione, ai fini EL decidere, ELla prova formatasi nel dibattimento. Tale ultima notazione vale anche a respingere l'ulteriore eccezione processuale relativa L'utilizzazione da parte ELla Corte d'Appello ELla sentenza (detta Bonifazi) con cui è stato definito con rito abbreviato un troncone ELle indagini sul clan AZ. Questo Giudice (sez.I, 8 agosto 2000, Malcangi) ha già rilevato la perfetta utilizzabilità di simili pronunzie, quando, come è avvenuto, esse siano impiegate come precedente storico e non quale elemento di prova. Indimostrata rispetto alla posizione dei ricorrenti è poi la violazione EL diritto di difesa derivante dalla circostanza che le dichiarazioni di NI OT erano state depositate, inframmezzate in certe parti da omissis. Nulla infatti si è aggiunto circa la rilevanza ELle parti segretate sulle specifiche posizioni. E' infine infondata, secondo quanto più volte ripetuto, la censura relativa alla sussistenza EL clan AZ, come associazione di stampo mafioso. Venendo alle specifiche doglianze, va accolto il ricorso EL RU che lamenta di essere stato ritenuto responsabile di partecipazione al clan, nonostante si sia dato atto ELla sua posizione di "distaccato", non attivo in nessun locale, a far data dal 1982 (è cioè prima ELl'introduzione ELl'art.416 bis c.p.), per dissapori col AZ. La sentenza, richiamando la motivazione EL Tribunale, sembra ritenere che il distaccato "rimane pur sempre partecipe, specie se continua i suoi traffici illeciti con altri associati". Ma questa motivazione (già di per sé criticabile in quanto mostra di confondere la posizione di distaccato, e cioè di colui che ha manifestato un dissenso alla continuazione ELla vita comunitaria, con quella EL tranquillo), se poteva essere plausibile in primo grado, ove il ricorrente era stato ritenuto responsabile di singoli episodi di spaccio, non può certo valere in appello, ove il RU da quegli stessi episodi è stato assolto. Né a convalidare l'assunto di un protrarsi ELl'attività associativa possono valere le voci raccolte circa una frequentazione con.i. OS, le quali, anche se fondate e ad ammetterne l'utilizzabilità, nulla risolvono in ordine. L'ambiguità in sé EL dato, la frequentazione, che può derivare dai più disparati motivi. La decisione va perciò annullata con rinvio per nuovo giudizio. Il AT si duole EL mancato giudizio di prevalenza ELle concesse attenuanti. Si tratta di censura di merito, improponibile in questa Sede.
Il Lo ME fa questione di violazione ELl'art.81 c.p., perché, pur essendogli stata riconosciuta la continuazione con reati già giudicati, astrattamente più gravi (art.74 L.S.), la Corte d'Appello ha invece ritenuto più grave il reato sottoposto al suo giudizio, riguardante l'art.73 L.S. In questo modo inoltre gli sarebbero state "sottratte" le attenuanti generiche, concessegli con le sentenze passate in giudicato.
La questione è infondata. Nella specie infatti non poteva applicarsi il criterio ELla gravità edittale, in quanto ci si trovava dinanzi a pene già inflitte con le attenuanti generiche, di entità minore rispetto ad una pena da infliggersi senza attenuanti, situazione in cui, a meno di violare la legalità ELla pena, doveva valere il criterio concreto, conformemente a quanto S.U. 3.2.1998, n.15, hanno ritenuto per la continuazione in sede esecutiva. Né si così è attuata una sorta di reformatio in peius, perché l'aumento per la continuazione (su cui non operano mai le circostanze) si è risolto in una pena minore ELl'originaria. In realtà quello che si cerca di accreditare è che la Corte d'Appello ) fosse obbligata a concedere le generiche anche per lo spaccio al suo esame, affermazione paradossale che conferma l'erroneità ELla tesi.
Il ricorso di VA NG (responsabile per i capi 131 e A30.2), nell'accampare un'inattendibilità dei pentiti e la mancanza di riscontri, è sostanzialmente teso ad una rivisitazione EL merito, in quanto tale inammissibile.
Altrettanto deve concludersi per l'impugnazione di NI AI (capi 1, 56 e 57) e in ordine L'affermazione di responsabilità e in ordine L'aumento per la continuazione, che si lamenta essere eccessivo.
Così pure per i gravami di IO ON e AR IO (capi 1, 78 e 193), in ordine alla pretesa circolarità EL narrato ed al valore ELla conferma esterna, costituita dalle ammissioni e dL'arresto, ed ancora per SE EN e PA EN (classe 1949), in ordine L'affermazione di responsabilità (capol per entrambi e anche C34 per il primo) e alla pena. Per quanto riguarda RG TA, i rapporti col HI sono attestati da controlli di polizia (capol); per il capo 7.3 non si ravvisa un contrasto tra i AT EN e il PP e l'episodio è in parte ammesso;
per il capo 7.4 il narrato da AL EN sulle confidenze EL ricorrente è riscontrato dL'uso ELla moto da parte EL AR, l'arresto di costui e le intercettazioni. Quanto detto, oltre alle dichiarazioni EL UN e EL AI, vale anche per il capo B24. Sul capo 9, infine, non c'è contraddizione fra i AT EN, confermati dal AI e per aspetti specifici dL'LO e dal LL. Censura di merito è quella sul trattamento sanzionatorio. Inammissibile per manifesta infondatezza è il ricorso di UC ER, in quanto non v'è alcuna contraddizione tra le assoluzioni e l'affermazione di responsabilità per i capi 143.5 e 143.9 e in quanto la Corte d'Appello forISce adeguata motivazione in ordine L'inapplicabilità ELl'attenuante EL fatto lieve.
"30. Il motivo di RC TT sulla sussistenza EL clan AZ è stato gia respintos Circa la sua partecipazione si prospetta una pretesa contraddizione, consistente nel fatto che il ricorrente è stato assolto dal reato di cui al capo 236 (associazione finalizzata), motivandosi che il suo commercio veniva condotto con i GL.. Ora, dato che i GL non fanno parte EL clan, sarebbe illogico ritenere che il ricorrente ne faccia invece parte.
A questo rilievo s'è già indirettamente risposto, ricordando, al n.16, lo spazio di autonomia negoziale che i singoli si riservavano in materia di droga. Non v'è quindi, proprio per il concreto atteggiarsi ELle organizzazioni, spazio per dubitare ELl'attendibilità dei collaboranti che vogliono il TT affiliato al locale di Cermenate.
In ordine poi alle cessioni di droga tra il 1987 ed il 1989 (capi 60 e. A49), apoditticamente si sostiene che AL EN sia impreciso e che le sue dichiarazioni divergano da quelle EL fratello SE, mentre si ammettono rapporti con i GL (sia pure dandone .una versione lecita) e si svalutano i ricordi EL AI. Si tratta perciò ELla proposizione di una nuova lettura degli atti, con conseguente reiezione EL ricorso.
31. Quanto al ricorso di RL AS, sono già state respinte le censure sulla sussistenza ELl'art. 416 bis c.p., e ELl'associazione finalizzata al traffico nonché quelle sull'applicabilità ELl'aggravante ELle armi ai sodali di entrambi i sodalizi.
Circa la partecipazione EL ricorrente, i collaboratori, quanto mai specifici sull'affiliazione e sull'attività nel locale di Varese, ricordano un traffico continuo di stupefacenti organico L'ulteriore finalità EL locale. Le doglianze sull'attendibilità di questi collaboratori, che sarebbero mossi da un intento di vendetta, non tengono conto ELla risposta ELla Corte d'Appello. Non essendo stata poi formulata alcuna specifica lamentela in ordine al capo 222 (quella ELl'applicabilità EL quinto comma ELl'art. 73 L.S. è infatti generica con incursione nel fatto), il ricorso va senz'altro ritenuto infondato.
17 32. RA AM, già guardia giurata in servizio presso la Cariplo, è stato ritenuto responsabile ELla rapina di cui al capo A50 ELl'imputazione. Le censure al riguardo o sono in fatto
(inattendibilità dei chiamanti, per intesa tra costoro), o sono infondate (pretesa assenza di riscontri, che però non tiene conto ELla convergenza di chiamate indipendenti). Va tuttavia rilevato che il reato di acquisto e detenzione di arma comune da sparo (contestato come commesso nel 1986 e quindi il gennaio 1986, per il favor rei: capo 255) è prescritto. La decisione va perciò annullata senza rinvio per questa parte, con eliminazione ELla relativa pena di anni uno di reclusione e di lire un milione di multa.
33. I motivi che TT TT deduce in ordine alla ritenuta sua partecipazione al locale di Cermenate sono privi di fondamento. A parte che già la semplice affiliazione corrisponde ad una condotta partecipativa, sotto il profilo ELla messa a disposizione ELl'attività, nella specie è semplicemente apodittico sostenere che i due episodi citati nella decisione impugnata dovrebbero attribuirsi al ricorrente uti singulus.
Le doglianze sull'aggravante ELl'associazione armata sono poi già state respinte, mentre attiene al merito la censura sulla commisurazione ELla pena e sulle attenuanti (cfr. punti 27,28 e 29 ELla motivazione ELla decisione impugnata).
34. La sentenza va annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione ELla Corte d'Appello di Milano, nei confronti di AL TE per omesso avviso EL giudizio d'appello al suo difensore avvocato Pecorella, nullità non sanata dalla mancata eccezione EL codifensore Sami
Behare, stante la contumacia EL ricorrente.
35. Del tutto generico e quindi inammissibile è il ricorso di TO TÈ che assume immotivato l'aspetto ELl'affectio societatis limitatamente al capo 236. La sentenza al contrario ha affermato il contributo causale ed il dolo EL ricorrente, basandosi sulla confessione e sugli acquisti di droga nell'ambito dei rapporti associativi.
36. Infondato è il ricorso di SE CO che si limita a contestare la natura mafiosa EL clari AZ, l'aggravante ELle armi e i criteri di applicazione ELl'art.62 bis c.p. I primi due rilievi sono già stati precedentemente disattesi. In fatto è poi la doglianza in ordine alle attenuanti generiche non concesse, dato che la decisione in esame valorizza i precedenti penali e ritiene non dimostrata la "marginalità” EL suo ruolo.
37. Non è fondato il ricorso di EL HI. LL pretesa inattendibilità dei pentiti e ELl'insussistenza ELle due associazioni s'è già detto. Circa l'affermazione di responsabilità per la partecipazione al sodalizio di cui L'art.74 L.S. e per i capi 7.1.e 7.2, il ricorso opera una rivalutazione frazionata degli indizi, ignorando le fonti costituite da IacoIS, OS, HI, LL, CI, UN, NA, IB, LO e TO, nonché le conferme esterne costituite dai due arresti per armi e per possesso di cocaina (1/2 chilo).
38. Parimenti infondato è il ricorso di MI ON. A parte i motivi sulla sussistenza ELl'art.74 L.S. e EL clan mafioso, quali associazioni armate, di cui s'è già detto (nonché quello correlativo ELl'aggravante ELl'art. 7 d.l. n.152/91, motivo misterioso perché l'aggravante non è stata contestata al ricorrente), la sua partecipazione al locale di Varese risulta affermata dalla sentenza attraverso il richiamo alle convergenti dichiarazioni di ben dieci collaboratori.
Dichiarazioni il cui valore probatorio rimarrebbe immutato, anche ad espungere da esse quelle due di cui si afferma l'inutilizzabilità. Si ripropongono poi gli argomenti disattesi in sede di appello, circa la convergenza di tali ricordi, senza peraltro sottoporre a critica le logiche considerazioni EL giudice di merito.
18 Questa significativa omissione deve ancora rilevarsi per gli altri capi di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile (236, 47, 124, C8 e C42), sicché il ricorso, in questa parte, viene ad avere ad oggetto diretto più il fatto che la motivazione ELla pronunzia impugnata. Il trattamento sanzionatorio non può infine essere preso in considerazione in sede di legittimità, data la congrua motivazione fornita alle pagine 1447 e 1448 ELla decisione in esame.
39. Va quindi respinto il ricorso di VI ON, che in primo luogo ripropone le censure sul 416 bis c.p. con l'aggravante EL carattere armato.
Priva di pregio, in ordine alla sua partecipazione al locale di Varese, è la tesi sostenuta dal ricorrente per cui le dichiarazioni che lo vogliono affiliato non gli attribuirebbero un ruolo. Occorre infatti ripetere che la stessa condizione di affiliato comporta una messa a disposizione ELla propria attività a favore ELla banda, non sottacendo peraltro che nella specie risulta che il nostro,
"vangelista", si incontrò nella riunione strategica ELla "Collinetta" con altri parigrado. Stupisce poi che nel ricorso si faccia questione EL carattere armato ELl'associazione diretta al traffico, risultando il ON assolto dalla relativa imputazione per non aver commesso il fatto. In merito sono infine le censure sul trattamento sanzionatorio.
40. Apoditticamente SE OR si duole ELla vaghezza e ELl'inattendibilità dei collaboratori, sulle cui convergenti dichiarazioni la sentenza ha invece basato l'affermazione ELla sua responsabilità per i capi 154 e B5 ELl'imputazione. All'ulteriore argomento sul silenzio EL TÈ ha poi già replicato la Corte d'Appello, ma nel ricorso si ignora tale risposta. In fatto infine è la doglianza sulla determinazione ELla pena e sul diniego ELle attenuanti. Ne deriva che il ricorso è inammissibile.
41. VE OS, cui è già stata riconosciuta, con criterio di prevalenza, l'attenuante di cui al comma 7 art.74 L.S. ricorre in questa Sede per ottenere le generiche. Poiché la decisione impugnata si è basata sui precedenti penali, la censura si palesa di merito ed il ricorso è inammissibile.
42. SA UL, sotto l'aspetto ELl'imparzialità EL giudice, EL diritto di difesa e ELl'eguaglianza, solleva l'inedita questione di legittimità costituzionale ELle norme sulla competenza territoriale ELla Corte d'Appello nel giudizio d'appello, nella parte in cui non la determinano con gli stessi criteri adottati per il giudizio di revisione (artt. 11, 596 e 633 c.p.p.). Si tratta di questione manifestamente infondata, riguardando palesemente una scelta politica quella di considerare o meno la contiguità territoriale nella valutazione di possibili condizionamenti. Rilievo, questo, che coinvolge anche la ragionevolezza EL criterio adottato dal legislatore e la tutela ELla difesa.
Ancora da disattendere è la censura di omessa motivazione in ordine alla capacità di stare in giudizio: la Corte d'Appello, al riguardo, sì è basata sull'esauriente relazione EL perito da essa stessa nominato, relazione che è intervenuta dopo altre consulenze e che, quanto meno per questa ragione, rappresentava le risultanze attuali.
Altre censure sono già state respinte (natura non mafiosa EL clan e inattendibilità dei pentiti), mentre è falso che le fonti dichiarative, che attestano la partecipazione EL ricorrente siano poche e generiche. Quanto L'asserita mancata valutazione ELla capacità di intendere e di volere ed alla illogicità EL rigetto ELla conseguente richiesta ELla seminfermità mentale, la sentenza si è invece correttamente basata sulla relazione dianzi rammentata.
In conclusione il ricorso va respinto.
43. L'affermazione di responsabilità di EO UR nel reato associativo si fonda sulle dichiarazioni di AL EN e di VA AI che riferiscono una confidenza asseritamente fatta loro dal UR stesso.
19 Il ricorrente s'è difeso in appello, lamentando, nei motivi, che le sue confidenze, riferite dai collaboratori, erano in realtà vanterie.
Nel disattendere questa prospettazione, la decisione in esame si esprime in termini che eccedono dL'ordinaria ragionevolezza. Osserva infatti (punti 10 e 11 p.1493) che quella ELla vanteria..."non è la tesi di UR(grassetto). Infatti l'imputato, come s'è visto, ha sostenuto di essere molto superiore ai collaboratori, che defiISce poco meno che dei morti di fame". Argomentazione che, evidentemente, ha alla sua base una massima d'esperienza su un ignoto meccaISmo psicologico per cui, se l'interlocutore è disprezzato, gli si dice la verità, laddove invece si può anche mentire, gloriandosi, verso chi si ammira o almeno non si disprezza.
In tal modo, inaccettabile questa osservazione ELla sentenza, resta fermo il fatto storico che il ricorrente ha effettivamente rivelato ai due pentiti di essere un affiliato, ma si deve ancore stabilire se, così facendo, abbia detto il vero e se quindi le circostanze poste a conferma siano sintomatiche ELla partecipazione al clan.
A riscontro EL narrato, la sentenza pone in primo luogo i furti di seta che il ricorrente organizzava col capo locale di PI LE, EL CI, circostanza che prevarrebbe sul fatto che nessun altro dei componenti individuati di quel locale, pur conoscendo il UR, sapesse ELla sua affiliazione. Ora il dato dei furti, che è stato ammesso, ma che è stato ricondotto ad iniziative individuali, è in realtà ambiguo, in quanto il tipo di reato in questione prescinde EL tutto dalla forza di intimidazione che la banda ha accumulato. Né utilmente si osserva che gli altri concorrenti nei furti erano gerarchicamente subordinati al CI, perché nel contempo si ELinea la figura EL UR quale libero professioISta EL furto. Gli altri elementi richiamati (intercettazioni telefoniche, frequentazioni ecc.) sono poi generici, . trattandosi proprio ELla frequentazione di quei soggetti che, a parte i pentiti ai quali è stata rivelata dL'interessato, non sanno ELla qualità EL ricorrente.
.:Sul punto, quindi, occorre esprimere un nuovo giudizio.
44. La decisione impugnata tratta insieme ELle posizioni di SE RA AZ, di
TE LL OS e di EL CI.
Muovendo da quest'ultimo, si deve osservare che, dopo aver patteggiato in appello, si duole ELla pena inflittagli nella misura concordata per il mancato riconoscimento ELle generiche nella. massima estensione e “per l'omessa applicazione ELla relativa diminuzione anche per i reati satelliti”. Si tratta così L'evidenza di un ricorso inammissibile, in cui si propongono istanze cui si è già rinunziato, adducendosi considerazioni di merito (e inoltre, per quanto riguarda i reati satelliti la cui pena in continuazione non è calcolata in base a circostanze, manifestamente infondate).
TE LL OS, in punto di responsabilità, propone il problema ELla natura ELl'associazione, che è stato già risolto in senso a lui sfavorevole. Con considerazioni di merito lamenta poi il diniego ELle generiche e la determinazione degli aumenti di pena per la continuazione. Il ricorso va dunque respinto.
Venendo quindi al AZ e trattando ELle sue censure nell'ordine in cui sono state proposte nel ricorso, deve essere in primo luogo disattesa quella sulla natura EL clan che da lui trae nome e sulla sussistenza ELl'aggravante ELl'associazione armata.
In ordine L'acquisizione degli elementi probatori si fa questione ELla carenza EL decreto di cui L'art.268 comma 3 c.p.p., che sarebbe necessario per procedere ad intercettazioni con impianti siti fuori dalla Procura ELla Repubblica, anche nel caso, quale quello di specie, in cui si tratti di intercettazione di comunicazioni tra presenti. La censura, che pure fa leva su un recente isolato orientamento, deve ritenersi infondata. Occorre al riguardo ribadire che la disposizione in esame (come fatto palese dai lavori preparatori, dalla legge di ELegazione, dai primi due commi ELl'art.268 e dL'art.89 comma 2 disp. att. c.p.p.) non è applicabile alle comunicazioni ambientali, la quale conclusione, oltre che dalle prima accennate considerazioni esegetiche e sistematiche, discende da insormontabili necessità tecniche, che il legislatore non poteva ignorare Infondata è la questione sull'attendibilità dei collaboratori, secondo quanto osservato al n.3, nonché quella sulla sussistenza ELl'associazione finalizzata allo spaccio, per quanto detto al n.16. Per gli specifici episodi (e in particolare per quelli sulle armi di cui ai capi 258, A3 e 266 e per quelli di spaccio di cui ai capi 62, 63, 64, 67 e C45), la sentenza impugnata si avvale, anche col richiamo ELla decisione di primo grado, ELla convergenza di fonti dichiarative, confermate da intercettazioni e dalla confessione in appello EL CI. Ed è vago al riguardo dolersi che la decisione non risponda ai motivi d'appello, senza nel contempo dimostrare che l'argomentazione autonomamente condotta dalla sentenza è inficiata da tale mancata risposta.
Infondato è ancora lamentare che la Corte d'Appello abbia ritenuto il ricorrente decaduto dal diritto di effettuare il controesame (non avendolo egli domandato ai sensi ELl'art.6 1.267 EL 1997), pretendendo invece di valersi di una sorta di effetto estensivo ELla richiesta fatta da altri difensori.
La legge citata, nel prevedere che ciascun difensore faccia autonoma istanza, rimette il controesame alla piena disponibilità ELla parte e di qui dunque la decadenza in caso di inerzia (salvo naturalmente giovarsi dei risultati ottenuti dai richiedenti, così realizzandosi l'invocato effetto estensivo).
Di merito sono le censure relative alla determinazione ELla pena ed alle circostanze. Manifestamente infondata infine è la questione di legittimità costituzionale ELl'art.4 ter 1.144/2000, essendo contrario ad ogni principio di economia processuale, perché estraneo alle caratteristiche EL controllo di legittimità, ammettere un giudizio abbreviato in Cassazione.
Il ricorso, in conclusione, va respinto.
45. La sentenza tratta congiuntamente ELla posizione di AE De RO, SE ME.e NI OZ.
Benche a costoro siano dedicate 174 pagine (o invece proprio per questo la decisione varannullata ine (o invece pro nei loro confronti per vizio di motivazione. Pur tralasciando le prime 125 cartelle, in cui, secondo il solito, non si riassumono o si organizzano la motivazione EL Tribunale e le censure dedotte in appello, ma le si trascrivono testualmente, con quella tecnica di articolazione che ne rende particolarmente penosa la lettura, nelle restanti 49, in cui si rinvia spesso ad altre parti ELla decisione, si riportano una cd. sintesi ELle telefonate intercettate sull'utenza di RA AL
(pagg.1626-1633), brani di una sentenza d'appello riguardante il ME, la trascrizione di un parte di un esame EL AL, le testuali dichiarazioni di costui su De RO e ME, una parte ELl'esame EL teste Agricola, testuali dichiarazioni di AL EN, EL OT e EL LI (pagine 1643-1649), le dichiarazioni di EO NA alla Corte d'Assise di Varese (2 pagine), altre dichiarazioni testuali sparse, la trascrizione integrale di ulteriori dichiarazioni di NI FO (pagine 1657-1660), il tutto inframmezzato da una frammentaria ripetizione dei motivi.¨ d'appello; da sintesi di dichiarazioni di testimoni (con lunghe citazioni testuali ELle deposizioni), da passi di un'altra sentenza ELla Corte d'Appello di Milano e da qualche autonoma osservazione.
Ora è certo che un simile modo di esporre (a-parte ogni facile considerazione di ordine letterario) quanto meno nasconde il percorso dialettico EL giudice e pone il controllore EL suo pensiero dinanzi al rischio di fraintendimenti, con tentazione di considerare il dato di fatto, così generosamente offerto, per supplire con proprie valutazioni di merito L'apparente mancanza dei necessari passaggi. Detta in altri termini, per questi imputati, si devolve al lettore (che nella specie è la Cassazione) il compito di operare una ricostruzione ELla vicenda, semplicemente enunziando la conclusione cui si è pervenuti, mettendo a disposizione il materiale da cui è stata ricavata e pretendendo di sostituire al discorso uno schema grafico numerico, peraltro difficilmente penetrabile.
Il giudice EL rinvio provvederà pertanto ad un nuovo giudizio.
46. Inammissibile è il ricorso di RA Di GR.
Mentre è generica la censura sul diniego di rinnovazione EL dibattimento, che non tiene conto né ELl'ordinanza dibattimentale né EL paragrafo 21 ELla sentenza, manifestamente infondate sono le
21 doglianze di contraddittorietà ELla motivazione, di inattendibilità dei collaboratori e di assenza di validi riscontri per i capi 162 e A23 ELl'imputazione, di cui è il ricorrente è stato ritenuto responsabile. Infatti l'assoluzione per il capo A24 è dovuta alla genericità EL racconto (non ravvisabile per A23); ELl'inattendibilità s'è già trattato;
le conferme alle dichiarazioni non sono state tratte unicamente da precedenti sentenze di condanna, ma anche dal narrato di altri dichiaranti.
47. Il ricorso di CO ER è privo di fondamento.
Fermo quanto si è già osservato sulla sussistenza EL clan mafioso armato, la partecipazione EL nostro si fonda su numerose fonti dichiarative, confermate da elementi esterni di riscontro
(compagnia col AZ, intercettazioni ambientali). Né ci si può seriamente dolere che EL ricorrente non venga accertata la collocazione in qualche locale, ove si osservi che il ER va inserito negli organi centrali ELl'associazione, con base in Milano, in conformità con gli episodi ricordati (formazione ELla "Camera di controllo", persona che conferiva le doti, arbitro nelle riunioni per risolvere i conflitti tra locali ecc.). Si tratta poi di una classica censura in fatto quella che oppone alle risultanze acquisite il dato, asserito, che nessun affiliato abbia acquistato da lui mobili ovvero l'altro dato, parimenti asserito, che il ricorrente, per uso personale, si riforISse di cocaina da estranei alla banda.
Considerazioni di merito sorreggono le censure sulle circostanze e la determinazione ELla pena.
48. Il ricorso di SE ER è inammissibile. Il ricorrente, ritenuto responsabile di un episodio di spaccio di droga descritto al capo 19 ELl'imputazione, dedica la maggior parte EL ricorso a confutare le dichiarazioni di AL
EN in ordine alla sua partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso. Nelle restanti. parti, quelle più propriamente riguardanti l'affermazione di responsabilità, assume, contrariamente al vero che larchiamata EL collaboratore appena nominato sia indiretta ed isolata, laddove invece T'episodio è ben ELineato nel ricordo EL chiamante, trova puntuale conferma in VA AI e conforto indiretto in OC, IacoIS e AG (traffici insieme al fratello).
Motivata, contrariamente L'assunto, è la determinazione ELla pena, inflitta peraltro in misura vicina a quella minima. .
49. IO LO e PA EN (classe 1970) hanno presentato congiuntamente ricorso.
Il LO ha anche depositato motivi personali: Sono già state respinte, come manifestamentė infondate o in fatto, le censure comuni sull'attendibilità dei collaboratori (espresse in questo caso con linguaggio pittoresco) e quelle sulla valenza probatoria ELle chiamate incrociate.
Il EN, specificamente, lamenta poi la mancata applicazione ELl'attenuante EL fatto di lieve entità per l'episodio di droga di cui è stato ritento responsabile (capo 224) ed il diniego ELle attenuanti generiche. La prima censura tuttavia non confuta quanto la decisione osserva ai nn.13 e '
14, mentre sono di merito le considerazioni relative L'art.62 bis c.p. Ne consegue che il ricorso è inammissibile.
Per quanto riguarda il LO, la Corte d'appello, prendendo in considerazione nel merito gli elementi sui quali è stata dichiarata la sua responsabilità, ritiene implicitamente ammissibile l'appello, che pur in tesi afferma essere generico. Ne deriva che il LO poteva proporre ricorso anche sui punti relativi alla colpevolezza.
Tuttavia, nella specie, è in fatto la censura sulla sussistenza di un clan mafioso con prospettiva limitata al locale di Como, mentre in ordine alla configurabilità ELl'associazione finalizzata al traffico si propongono quei motivi già disattesi nella parte generale. Quanto alla partecipazione ai sodalizi si torna, ancora con censure in fatto, sulla credibilità dei chiamanti.
Silente invece è la pronunzia in ordine alla ritrattazione di VE OS, principale fonte dichiarativa per l'episodio di droga di cui al capo C15 ELl'imputazione, ritrattazione di cui la Corte
22 d'Appello era a conoscenza anche per quanto riguarda CA RI. La sentenza, limitatamente a questo punto, va perciò annullata, con rinvio per nuovo giudizio.
50. Va respinto il ricorso di IO GI che assume un difetto di motivazione in ordine L'affermazione ELla sua responsabilità, poiché nella pronunzia non sarebbe stato individuato il locale di appartenenza. Va invece rilevato che nella pronunzia vengono riportati episodi significativi che, nei ricordi di AL EN, collocano il ricorrente nel locale di Monza, circostanza che trova conferma nelle dichiarazioni ELlo IS, il quale, per scienza diretta, sa che il GI è stato contabile e mastro di giornata nel locale di Monza.
51. Assorbente, per quanto riguarda TO OT, è la dedotta nullità EL giudizio di appello, per nullità ELla notificazione ELl'avviso L'imputato.
Risulta infatti provato che il OT L'inizio EL procedimento aveva eletto-dichiarato un domicilio presso cui vennero notificati gli avvisi nel primo grado di giudizio;
che si tentò di notificare il decreto di citazione per l'appello nel domicilio dichiarato-eletto; che tale notifica non venne eseguita essendosi il nostro trasferito;
che invece di procedere a notificare l'atto al difensore (ex art. 161 comma 4 c.p.p.) si tentò di notificarlo (ex art. 157 c.p.p.) nel luogo in cui qualcuno aveva riferito essersi il OT trasferito;
che tale tentativo falli e che nel dibattimento d'appello si dichiarò la contumacia EL OT.
La nullità così verificatasi non può ritenersi sanata dal fatto che il ricorrente venne a un certo punto EL dibattimento accompagnato coattivamente in udienza e venne quindi revocata la contumacia (le preclusioni nei suoi confronti, derivanti dal non aver ricevuto tempestivo avviso e dal non aver partecipato agli atti preliminari, s'erano infatti già verificate). E tantomeno può ritenersi equipollente alla mancata notifica presso il difensore, la notifica ELl'udienza fatta a quest'ultimo. nella sua qualità senza che nell'avviso destinato al difensore fosse stato dato atto, in qualche modo, EL fallito tentativo di notificazione L'imputato nel domicilio dichiarato-eletto. La sentenza va quindi annullato con rinvio per il giudizio d'appello.
52. Inammissibile è il ricorso di ZO FR in cui si sostiene, con tesi manifestamente infondata, che la natura mafiosa ELl'associazione madre e la destinazione al traffico ELla subassociazione sarebbero state accertate dalla sentenza solo con riferimento al locale di Varese. In fatto è poi la doglianza sulla credibilità dei pentiti, mentre non possono prendersi. in considerazione 'i motivi nuovi perché non ricollegabili L'originario ricorso.
53. Molti motivi dedotti da LU GI sono stati già respinti (questione di legittimità costituzionale in ordine alla competenza territoriale ELla Corte d'Appello,. sussistenza ELl'associazione mafiosa, aggravante ELle armi). Altri sono generici (inutilizzabilità ELle dichiarazioni EL AI perché, indotte da domande suggestive EL p.m., senza tuttavia specificare quali;
inutilizzabilità diretta ELle dichiarazioni acquisite secondo la sentenza 361/98
C.Cost., senza, anche qui, specificare quali). Infondata è poi la censura di difetto di motivazione in ordine alla partecipazione al clan, dato che il ricorrente, menzionato nelle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori, ha ammesso la sua affiliazione al locale di Fino Mornasco ed è stato arrestato in possesso di due pistole. Allegazioni di fatto sono poi quelle per cui il GI, convivendo con la figlia di un agente di polizia, non poteva essere ammesso in una società "onorata" e per cui non si sarebbe dato adeguato spazio ad altri riscontri negativi. Considerazioni di merito sorreggono il motivo sulla valenza ELle circostanze.
Il ricorso va dunque respinto.
54. Il ricorso di NI GO è inammissibile.
23
- Contro l'affermazione ELla sua responsabilità per episodi di spaccio (capi B18, B31 e C16), il ricorrente oppone, ma solo apoditticamente, la genericità ELle dichiarazioni dei collaboranti e una pretesa insufficienza dei riscontri. Senonché nel ricorso si dà una lettura solo parziale ELla sentenza, ignorandosi il richiamo di alcune fonti dichiarative e la citazione di conferme oggettive. Manifestamente infondato è pure il difetto di motivazione in ordine al diniego ELla continuazione, argomentato con la lontananza nel tempo degli episodi e la diversità dei soggetti coinvolti.
55. Per quanto riguarda PA ER va in primo luogo respinta la censura di inutilizzabilità ELle dichiarazioni di AL EN e EL AI, le quali, contrariamente L'assunto, non sono state rese solo nel processo principale (in assenza EL ricorrente), ma anche in quello separato. LL sussistenza di un'associazione mafiosa armata, denominata AZ, s'è più volte detto.
La partecipazione EL ricorrente al locale di Milano si fonda correttamente su plurime fonti dichiarative, ulteriormente confermate da riscontri esterni (intercettazioni ambientali, procura a vendere).
Le doglianze sulle generiche e la determinazione ELla pena si risolvono in confutazioni di merito rispetto a quanto la decisione correttamente argomenta (cfr.n.29). Il ricorso EL ER va, in conclusione, respinto.
56. Il ricorso di CA RI, a parte i motivi in ordine alla natura mafiosa ELl'associazione armata denominata clan AZ e alla sussistenza di una subassociazione armata dedita allo spaccio, fa questione ELla partecipazione EL ricorrente ad entrambi i sodalizi, sottolineando la sua posizione di distaccato. Al riguardo va.rilevato che, nonostante nel ricorso si sostenga che secondo la sentenza questo distacco era dovuto alla taccia di infamia, la decisione, stessa parla invece di motivi di famigliałe svaluta il dato Ciò a fronte ELle manifestazioni di disponibilità EL ricorrente che, durante il preteso allontanamento e a seguito di esso, restava in stretto contatto con esponenti di rilevante peso e concedeva i suoi bar e ristoranti per le riunioni degli affiliati e i traffici di droga. Si tratta di un'argomentazione corretta perché la posizione EL distaccato, rimessa ad un fattore volontaristico, non può certo assimilarsi ad uno status giuridico ed è quindi da provarsi nella sua effettività.. In ordine agli episodi di droga di cui ai capi 176 e C19, il ricorso è parimenti. infondato, basandosi la relativa dichiarazione di responsabilità, oltre che su racconti diretti (ë non solo de relato), sulla conferma oggettiva EL sequestro di sei sacchetti di droga.
Fondato è invece il ricorso per il capo C18, in quanto l'episodio è stato rievocato da un solo chiamante, VE OS, che, per di più, ha successivamente ritrattato. Poiché appare che tutti gli elementi relativi alla vicenda sono stati già ràccolti è inutile operare al riguardo un rinvio. All'annullamento senza rinvio limitatamente a questo capo perché il fatto non sussiste, segue l'eliminazione ELla relativa pena di mesi sette di reclusione.
57. Inammissibile è il ricorso di ND IC, che contesta la validità ELla motivazione ELla pronunzia in ordine alla sua partecipazione al clan, presupponendo un contenuto ELla decisione non rispondente al vero (omette i collegamenti con CO, la frequentazione EL bar di CO, i rapporti col CI, i fatti di rapina, la deposizione BR). La doglianza sul mancato confronto è poi generica, perché non tiene conto ELl'ordinanza dibattimentale e dei motivi espressi al paragrafo 21.2 ELla sentenza impugnata.
58. Inammissibile ancora è il ricorso di CO GO, affiliato EL locale di PI LE. Esso infatti si basa sulla valutazione di attendibilità dei pentiti e sul rilievo che non potrebbe dirsi essere stata in modo idoneo dimostrata la sussistenza EL clan, perché i reati fine non sono stati
_ contestati ai presunti affiliati (cfr. invece al n. 11).
24 Manifestamente infondata è poi la pretesa vaghezza dei propalanti i quali non avrebbero descritto il contributo causale EL GO (identificato invece come l'autista EL CI e come coprotagoISta
di reati).
59. La decisione impugnata tratta congiuntamente ELle posizioni di SE NI e di NZ
NI.
Quest'ultimo. ritenuto responsabile di partecipazione ad entrambe le associazioni e degli episodi di droga contestatigli ai capi 209 e 210 ELl'imputazione, ripropone la questione di legittimità costituzionale ELla competenza territoriale ELla Corte d'Appello, già dichiarata manifestamente infondata.
Infondata è poi la questione sull'utilizzabilità ELle intercettazioni disposte in altro procedimento, stante che, a pagina 221 ELla sentenza, la Corte d'Appello dà atto che il Tribunale, acquisiti i decreti e i registri (cfr. anche l'ordinanza riprodotta a pag. 334-335 che tali adempimenti presuppone), ordinò le trascrizioni, richieste dalla parti, ELle intercettazioni. Cosa dalla quale si deduce che anche le bobine erano state depositate presso il Tribunale di Milano. Generica al riguardo è l'ulteriore doglianza sulla motivazione dei decreti. Ancora infondato è il motivo ELla mancata contestazione ELle rapine di cui tuttavia la sentenza parla. Si tratta infatti di un'indagine che riguarda l'attività ELla banda e non i singoli reati, per i quali il p.m. ha proceduto separatamente. Già respinte risultano le questioni sulla sussistenza di entrambe le associazioni, sull'assorbimento ELl' aggravante ELle armi e sull'attendibilità dei pentiti. Dinanzi alle logiche argomentazioni ELla pronunzia, le ulteriori censure di difetto di motivazione sulla partecipazione ai sodalizi e sulla dichiarazione di responsabilità per gli episodi specifici comporterebbero una rilettura ELle fonti dichiarative (LU e SI. AN,. MU, AI AL CE e LL) e ELle intercettazioni che non è consentita in questa Sec Di merito sono le doglianze sulla determinazione ELla pena. Il ricorso di SE NI, responsabile ELl'episodio di droga di cui al capo 209 ELl'imputazione, propone le medesime deduzioni appena disattese sulla competenza territoriale e sul preteso difetto di motivazione. Di merito è la censura sul diniego ELle generiche. I ricorsi dei NI vanno in conclusione respinti.
60. Parzialmente fondato è il ricorso di VA IN La RO. .
Mentre va disattesa la deduzione sulla sussistenza ELl'associazione finalizzata al traffico (unica apprezzabile in relazione al capo 236, perché, per quanto riguarda la partecipazione, v'è una sostanziale ammissione EL ricorrente) e ritenuta inammissibile quella per l'episodio di cui al capo C16, per cui non erano stati presentati motivi d'appello, la sentenza deve essere annullata in relazione ai capi C20 e B31.
Si tratta di affermazioni di responsabilità basate, rispettivamente, sulle chiamate di AE IacoIS e TO UN, prive di riscontri. Tali infatti non possono essere considerati quelli relativi alle somiglianze e alla compatibilità con altri episodi di cui il La RO è stato ritenuto responsabile, che in realtà non sono individualizzanti e vengono definiti dalla stessa sentenza, che li ha già impiegati,
e in questo caso correttamente, per provare il reato associativo, come “logici". In relazione a questi episodi, per cui sono stati consultati tutti i collaboratori, il rinvio è superfluo. Annullata perciò la sentenza perché i fatti non sussistono, va eliminata la relativa pena di anni uno e mesi otto di reclusione.
61. CA LA, ritenuto responsabile EL traffico di stupefacenti di cui al capo B17 ELl'imputazione, fa in primo luogo questione sulla competenza territoriale. E' vero, osserva, che la relativa eccezione non era stata tempestivamente dedotta, ma è pur vero che le circostanze che ne erano a base erano state successivamente rappresentate al Tribunale, il quale, potendo d'ufficio rilevare la sua incompetenza, doveva esercitare correttamente i suoi poteri al riguardo. Ebbene nella
25 specie tali poteri erano stati mal esercitati perché si è riaffermata la propria competenza in base ad un errore di identificazione circa il reato più grave, come risulta dalla pagina 345 ELla sentenza impugnata. Va per contro osservato che l'incompetenza territoriale, a norma ELl'art.21 comma 2 c.p.p., non può essere rilevata d'ufficio oltre i termini previsti in tale disposizione (cfr. sez.1, 8.2.99, rv. 212457), a meno che il giudice non abbia deciso immediatamente sull'eccezione tempestivamente propostagli (caso che tuttavia non ricorre). Non sussiste quindi il potere che il ricorrente presuppone ed è irrilevante l'errore di motivazione segnalato.
Ulteriore questione processuale riguarda la validità EL rinvio a giudizio EL ricorrente. Questi aveva richiesto il giudizio immediato e su tale richiesta il GIP s'era riservato di decidere. Tuttavia, prima che veISse notificata l'ordinanza di rigetto ELl'immediato, s'era tenuta l'udienza preliminare, cui il
LA non aveva partecipato proprio perché in attesa di una decisione. Tanto avrebbe precluso la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato. Anche tale deduzione è priva di pregio, in quanto al ricorrente era stato comunque notificato l'avviso ELl'udienza preliminare e nulla lo autorizzava a non parteciparvi. Le questioni relative alla responsabilità impingono poi largamente nel giudizio fatto. A parte i rilievi già disattesi sull'attendibilità dei dichiaranti, la Corte d'Appello ha individuato numerose conferme alla narrazione di TO UN (e sui rapporti EL ricorrente con lo LL fino al giorno ELla morte di costui per omicidio e su quelli con SS, AN e IN). Tali riscontri, riguardando elementi tutt'altro che marginali ELla chiamata in correità, sono stati correttamente ritenuti come individualizzanti.
Si invoca poi l'esclusione ELl'aggravante EL comma 6 ELl'art. 73 L.S., poiché a MI AN e
IN (correi) sono stati assolti. A questa istanza, peraltro, non si può dar seguito in quanto non è stata fornita prova ELl'irrevocabilità ELla sentenza.
In ordine alla determinazione ELla pena si formulano infine censure di meritor Il ricorso va quindi respinto.
62: PA RÌ ripropone le questioni;
già disattese, sulla sussistenza EL reato associativo e sull'attendibilità dei pentiti.
In ordine alla sua partecipazione, quale affiliato di AN Comense, sono state utilmente richiamate le convergenti dichiarazioni di NI OT, AL e SE EN, VA AI, TO TÈ e VE OS.
Quanto agli episodi di spaccio (capi 182 e A33) la responsabilità viene correttamente accertata in base al narrato di AL e SE EN, i quali, per la prima imputazione, concordano nell'indicare l'intermediazione di SA SA. Per il secondo episodio vi sono le dichiarazioni di . NI OT e di LU CA ed il riscontro esterno costituito dal ritrovamento di droga e di attrezzi per la sua confezione nei luoghi indicati dal CA. Per i capi A34.1.2.3 l'accusa proviene soltanto da VA LO e la Corte erroneamente la ritiene riscontrata da elementi EL tutto generici come l'attività di spacciatore, prevalentemente di eroina, EL ricorrente e EL chiamante e le modalità di occultamento ELla droga, simili a quelle riferite per altri episodi. In questa parte dunque la decisione va annullata senza rinvio, con remissione degli atti per la rideterminazione ELla pena (restando assorbito il relativo motivo).
63. Per quanto riguarda la posizione di AN AJ, la sentenza, dopo averne accertato la partecipazione al locale di Senna Comasco fino al 1982 (dichiarazioni di IS, OT, AL e SE EN, AI e SA), dà atto EL distacco EL ricorrente dal locale per, si aggiunge, trasferirsi in Puglia e fondare (ma a far data dal 1992) una sede distaccata. Si deve ora osservare che, in ordine alla fondazione ELla sede distaccata, essa si basa esclusivamente sul narrato di NI OT (peraltro irrimediabilmente generico sul dove, quando e con chi), privo di qualsiasi riscontro. Ne deriva che, senza la necessità di considerare altre doglianze, in questa parte la decisione va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
26 Laddove per i fatti antecedenti (riconducibili solo L'art.416 c.p., allora vigente
) il reato è prescritto.
64. Il ricorso di VI AJ (che si incentra sulla sussistenza EL clan) è inammissibile per dedurre una questione non proposte in appello.
65. Nello stesso modo deve concludersi per il ricorso di DI AN, in quanto ripropone in questa Sede le stesse questioni già dedotte in appello, ignorando semplicemente la motivazione fornita dai giudici di merito (costanza ELle dichiarazioni di AL EN sulla detenzione e la vendita ELl'arma da guerra, diretto riscontro fornito da VA AI, conoscenza di AT e OT ELle ragioni EL commercio, individuazione EL luogo di imbosco ELl'arma, ritrovamento in questo luogo di un documento relativo al AN).
66. LU NE, nel suo ricorso, presuppone un testo ELla motivazione ELla sentenza di merito non rispondente a realtà, appuntando le censure su passaggi ininfluenti ai fini EL decidere (tralascia così di ricordare le sue stesse implicite ammissioni sulla partecipazione al sodalizio e le convergenti dichiarazioni di AI, dei AT EN e di IB per lo specifico episodio di droga). Il ricorso è perciò inammissibile.
67. Diattesi i soliti motivi sulla sussistenza ELl'associazione e sul carattere armato ELla stessa, fondato è il ricorso di PA IL limitatamente alla sua partecipazione al clan nel periodo successivo al 1987, data EL suo ingresso in carcere.
Le dichiarazioni di AL EN, EL AI e EL OT lo indicano con certezza come appartenente al locale di Cermenate durante la sua: libertà, ma mulla da esse può rilevarsi, sulla
. permanenza EL vincolo associativo nei tempi posteriori. La sentenza sembrat implicitamente accreditare la vigenza ELla regola ELla perpetua persistenza ELla qualità, ma come già s'è detto nella parte. generale, l'esistenza di tale norma è almeno dubbia, essendo anzi essa smentita dai plurimi episodi di “distacco", anche impliciti e per libera scelta, distacco non accompagnato da alcuna conseguenza. Ne consegue l'annullamento senza rinvio ELla decisione per il periodo anzidetto perché il fatto non sussiste e la remissione degli atti al giudice di merito per la nuova determinazione ELla pena.
68. AR OR lamenta l'illogicità ELla sentenza, nella parte in cui l'ha ritenuta partecipe EL locale di Como piuttosto che responsabile dei reati di cui agli artt. 418 c.p. (assistenza agli associati), ovvero di favoreggiamento.
La censura è infondata: per quanto riguarda in genere la partecipazione di una donna ad un clan mafioso si deve ricordare quanto già s'è osservato al n.
8. Va poi aggiunto che, se l'affiliazione rituale corrisponde ad una condizione sufficiente per ritenere che il soggetto abbia messo a I disposizione la propria attività a favore EL clan, tale messa a disposizione può tuttavia ricavarsi anche da condotte significative, pure in assenza EL rito. Ed è quanto nella specie la Corte d'Appello ha accertato: la OR che, frequentava e coordinava la propria attività con un'impressionante numero di associati, fingeva di collaborare con le Forze ELl'ordine, ma in realtà passava informazioni alla banda (p.es. sulla sorte di personaggi arrestati), offriva ospitalità a un latitante, custodiva le armi per una rapina e metteva a disposizione la propria automobile a questo fine, convinceva un esercente a versare dieci milioni per un'estorsione, era la gerente EL ristorante in cui si tenne la riunione per la fondazione ELla "Camera di controllo", custodiva armamenti utili per il clan. Considerando quindi il continuo contributo causale ai reati fine e quindi alla vita ELl'organizzazione, non si può parlare né di assistenza agli associati né di favoreggiamento, ma correttamente è stata ritenuta l'applicabilità ELl'art.416 bis c.p.
27 Si rinvia poi a quanto più volte ripetuto in ordine L'aggravante ELle armi (non senza rilevare il carattere defatigatorio EL motivo, avanzato da un ricorrente cui si addebita di aver custodito le armi).
69. Inammissibile è il ricorso di NI LL che deduce solo genericamente doglianze in ordine L'affermazione ELla sua responsabilità (invece correttamente ritenuta in base a cinque chiamate convergenti, che ne descrivono l'attività di mastro di giornata nel locale di AN Comense e rievocano anche l'episodio che lo ha visto attivarsi per espellere un associato).
70. Il ricorso di SE LL non è fondato. A parte i motivi sulla sussistenza EL clan AZ come associazione armata, già respinti, la sua partecipazione al locale di AN Comense è stata ricavata dalle convergenti dichiarazioni di TO TÈ, NI OT, VA AI e dei AT EN.
Con logica motivazione è stato poi ritenuto che la responsabilità per il traffico di cui ai capi 182 e C40 viene egualmente attestata da fonti dichiarative, riscontrate dalla loro convergenza. Del tutto apoditticamente si lamenta la mancata applicazione EL fatto lieve, quando si tratta di un'attività di spaccio, ripetuta e articolata, anche per quantitativi rilevanti di sostanze diverse (eroina e cocaina).
71. Il ricorso di OR LI è inammissibile per dedurre solo censure in fatto in ordine alla determinazione ELla pena, su cui la Corte d'Appello ha ragionevolmente esercitato i propri poteri discrezionali.
72. SE TO ER è stato ritenuto responsabile per due episodi di commercio di droga contestatigli ai capi 35/2 e C27 ELl'imputazione.
Va osservato, conformemente a. quanto si lamenta nel merito nel ricorso e a prescindere dalle doglianze processuali, che per l'ultima imputazione (acquisti avvenuti in Pavia), la sentenza si fonda solo sul racconto di AE IS, le cui dichiarazioni non trovano riscontri individualizzanti. Tali infatti non sono né l'analogia EL prezzo ELla droga, asseritamente praticato in altre occasioni, në gli assegni ELlo IacoIS rilasciati al ER, né infine la descrizione ELl'immobile, sede ELl'ufficio di tale UN OT, in cui sarebbe avvenuta la transazione. Ora, mentre è evidente la genericità ELla prima e ELl'ultima risultanza, la decisione non si pone il problema ELla singolarità EL fatto di un pagamento di droga avvenuto in assegni, consegnati a distanza di tempo e in Calabria. Tale carenza non può certo surrogarsi con la considerazione che lo IacoIS commerciava in droga e che non spiega una diversa ragione dei contatti tra il ER e lo
IacoIS, laddove invece il ricorrente aveva spiegato di aver ricevuto la restituzione di un prestito allo IacoIS, fatto per una plausibile causale. Del resto è significativo che lo stesso IacoIS ed it OT sono stati assolti dal Tribunale di Pavia dalla correlativa imputazione perché il fatto non sussiste. In tale situazione, essendo già stati raccolti tutti gli elementi al riguardo, la sentenza va sul punto annullata senza rinvio.
In ordine al capo 35/2, pur risultando descritto un corposo quadro di elementi probatori, la sentenza impugnata non appare addurre una ragionevole risposta alla circostanza di segno contrario al fatto che il ER potesse sobbarcarsi L'attività connessa al traffico ( viaggi automobilistici guidando personalmente la vettura tra Milano e Pavia, plurimi incontri, trattative ecc.), per dover subire
(come accertato) entro pochi giorni un trapianto di cuore. E ciò tanto più considerando che i fatti di cui è imputato il ricorrente sarebbero avvenuti dopo un ricovero in ospedale e in coincidenza con un ulteriore ricovero (diagnosi: dispnea per sforzi lievi;
riposo pressocché assoluto) e l'analisi estremamente invasiva EL cateterismo cardiaco. Il che, prima di un'immotivata affermazione di compatibilità con le condizioni fisiche, avrebbe dovuto condurre ad una rinnovazione EL dibattimento finalizzata ad un accertamento sulla mobilità e sulle condizioni di un soggetto che presenta un simile quadro clinico.
Sul punto dunque la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
28: 73. La sentenza impugnata va ancora annullata con rinvio nei confronti di RA NA, ritenuto responsabile EL reato di cui L'art.416 bis c.p., quale appartenente al locale di Fino
Morasco.
A suo carico la decisione richiama le dichiarazioni di AL EN, di NI OT e di
TO UN, che peraltro sono de relato, generiche e in parte rivelatesi erronee. Infatti quella EL EN, che coinvolge TT e UN, sembra dalla stessa decisione ritenuta sbagliata quando assegna al UN, affiliato alla 'ndrangheta in Calabria, un'affiliazione al nord. Cosicchè, dato che l'TT è anch'egli 'ndranghetista in Calabria, sarebbe stato ragionevole dubitare ELl'esistenza di un analogo errore, nel racconto EL EN ELla contestuale affiliazione ELl'TT col UN, avvenuta in carcere. Il OT poi afferma espressamente di riportare voci correnti. Ed egualmente poco significativo deve ritenersi il UN, quando ricorda le informazioni che l'TT gli avrebbe dato su locali EL clan AZ, considerando come il ricorrente avesse frequentazioni con questo clan nella sua qualità di esponente EL sud.
La decisione impugnātā non spiega poi perché siano pertinenti e quali conclusioni si debbano trarre da altre circostanze che pure riferisce: il contenuto ELle intercettazioni telefoniche, le frequentazioni e soprattutto l'oscuro episodio ELl'omicidio di DI LL, trovato morto nell'automobile EL ricorrente.
74. RA AT è stato ritenuto responsabile di aver partecipato ad entrambe le associazioni (capo società EL locale di Varese), di episodi di spaccio (capi 68, 228/2, 105 ELl'imputazione) nonché di rapina e connessi ELitti di armi (capi A60 e A61), tentata rapina e connessi ELitti di armi e furto (capi 291, 292, 293). I motivi sulla sussistenza dei sodalizi e sull'aggravante ELle armi sono stati già respinti.
Pure respinti sono stati quelli sull'inattendibilità dei chiamanti (nella specie per di più formulati in modo generico).
Di fatto infine sono le censure. relative agli episodi di droga e il ricorrente ha ammesso la rapina di cui al capo A60 e A61. Per quanto riguarda la tentata rapina (capo 291 e connessi), correttamente non è stata disposta la rinnovazione EL dibattimento, stante l'irrilevanza ELla confessione EL HI, dinanzi alle convergenti dichiarazioni degli altri concorrenti. L'allegazione di fatto prospettata (dopo aver rubato la macchina s'era disinteressato ELla rapina, cosa peraltro smentita dai concorrenti) non elide la responsabilità concorsuale. Di merito le censure in ordine alla determinazione ELla pena.
Il ricorso va dunque respinto.
75. RA OF, ritenuto responsabile di partecipazione al clan (locale di Como) e ELl'episodio di droga di cui al capo C31 ELl'imputazione ha presentato ricorso congiuntamente a VI SA, a sua volta ritenuto responsabile di partecipazione al clan e L'associazione finalizzata alla droga, degli episodi di droga di cui ai capi 228.8.10.11.13.14.68, di tentata rapina e reati connessi (armi e furto) e di acquisto di un TR (capo A41).
I ricorsi sono infondati.
I motivi comuni (inattendibilità dei pentiti, inapplicabilità EL criterio ELle chiamate incrociate, insussistenza ELle associazioni) sono già stati respinti.
Quanto alla partecipazione EL OF, s'è già detto che non si possono presupporre rigide regole ELl'associazione mafiosa per poi trarre da tale indimostrata presupposizione l'illogicità ELla sentenza (cfr. n. 8 e n.56). Pertanto, essendosi accertata la sua discontinua partecipazione al locale di Como(dichiarazioni circostanziate di ben dieci collaboratori che in modo circostanziato narrano episodi costituenti un contributo causale alla vita EL clan), nonostante i periodici distacchi, non si scorge alcun vizio di motivazione nella sentenza impugnata.
29 Apodittica è poi l'affermazione che vi siano contraddizioni tra i pentiti per lo specifico episodio di droga, specie alla luce ELle argomentazioni contenute nella pronunzia.
Quanto al SA, correttamente è stata negata la rinnovazione istruttoria avendo la Corte dato già per ammesse le circostanze che si volevano provare (deposizione Cabras), ovvero indicato nella necessaria produzione documentale, e non nelle testimonianze, il mezzo probatorio (posizione
Belmonte). Irrilevante ictu oculi era poi l'ulteriore richiesta (Lidia EN). Le ulteriori doglienze sulla responsabilità tendono ad una rilettura degli atti, come tale improponibile. Di merito sono poi le censure sulla determinazione ELla pena.
76. Di SE OF è stata ritenuta la responsabilità per la partecipazione al clan (locale di
Como) e per episodi di spaccio (capi C29, C30 e C31). Il ricorso è infondato.
Generica è la censura di inutilizzabilità ELle dichiarazioni di quanti non abbiano risposto in dibattimento, per cui valgono le stesse considerazioni già formulate al n.22. Relativamente L'attendibilità dei dichiaranti ed al valore probatorio ELle dichiarazioni incrociate si rinvia ancora a quanto detto.
Quanto alla responsabilità, ELla sussistenza ELl'associazione si è trattato. La sentenza, che non ritiene reale il distacco EL ricorrente, si fonda sulle dichiarazioni di tre pentiti correttamente ritenute convergenti. Ancora dichiarazioni convergenti riguardano gli episodi di droga. Circa la questione ELla quantità e ELla qualità degli stupefacenti (peraltro identificati nella sentenza) occorre nuovamente richiamare, mutatis mutandis, le considerazioni EL n.22.
Di merito è la censura sulla determinazione ELla pena.
77. La decisione va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste per quanto concerne la dichiarazione di responsabilità di SE LI nel reato di cui L'art.416 bis c.p.
Del ricorrente ha parlato AL EN che, riferendo notizia appresa da IM AI, lo colloca nel locale di Cermenate. La sentenza collega a questa chiamata anche il narrato di
. NI OT che, peraltro, parla di un certo PI, proprietario di una Mercedes nera. Ora, a parte che difficilmente risulta comprensibile l'identificazione di PI nel ricorrente (la. sentenza, si limita a riportare testualmente brani di interrogatorio e a trarre le conclusioni senza argomentare) e che nulla è emerso sulla proprietà ELla Mercedes (descritta, questa, con estrema precisione), il ricordo EL OT è puramente assertivo (PI faceva parte, ma non si specifica da quale circostanze si desume). Sicchè in presenza di una vaga dichiarazione, la chiamata de relato EL EN, in quanto tale da utilizzarsi come riscontro, non poteva ritenersi confermata.
78. RA RA è stato dichiarato colpevole per i reati di cui ai capi 87.1, 87.5, 87.7, 88 e
C250 ELl'imputazione. Si tratta di quattro episodi di commercio di droga e detenzione e porto di arma.
Per essi la sentenza si fonda sulle sole dichiarazioni di VA LO, ponendo a riscontro elementi la cui rilevanza non risulta argomentata. Così per l'87.1 non è dato comprendere perché la conoscenza ELl'LO col GE ed altri fatti collaterali, confusamente esposti, dovrebbero confermare l'accusa. Per 1'87.5 perché, una volta esclusa la vendita ELlo stupefacente al SA, sia stata invece ritenuta confermata la detenzione e la vendita a terzi non individuati. Per 1'87.7 perché
l'esistenza di una fornitura a Billotta su indicazione EL AI, sia riscontrata dal fatto che la sola indicazione è stata confermata e perché il tutto coinvolga il RA. Per 1'88 perché un acquisto così rilevante sia confermato solo da una generica dichiarazione da cui si ricaverebbe l'esistenza di un debito. Per il 250 perché riscontrino un possesso dei precedenti penali. Il giudice EL rinvio scioglierà i dubbi.
79. Inammissibile è il ricorso di SE CC, che ha patteggiato in appello e che chiede J'applicazione ELl'art. 129 c.p.p. quanto al carattere mafioso ELl'associazione per ELinquere.
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3
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* 80. In fatto e perciò inammissibile è anche il ricorso di AL CH, che, alle argomentazioni ELla Corte d'Appello in ordine alla sua responsabilità per commercio di droga (capo A40), oppone, non avendole dimostrate in sede di merito. la sua insufficienza economica e la condizione di tossicodipendente.
81. SE ed AZ SA, ritenuti responsabili di associazione mafiosa (locale di Como) e il solo AZ anche ELla rapina di cui ai capi 298 e 299, presentano congiuntamente ricorso.
Costoro sono i figli di SA SA ed essi stessi ammettono di essere stati affiliati per volontà EL padre (si tratta EL tossicodipendente e ELl'epilettico prima ricordati), avendo tuttavia mantenuto una posizione di tranquilli, che in definitiva escluderebbe il contributo causale necessario ad integrare il reato. Ora, mentre per quel che riguarda AZ, l'assunto è smentito in fatto dL'aver commesso una rapina (provata per aver percepito parte EL bottino) con altri affiliati ELla caratura EL AI e EL LL, elemento sintomatico di una pregressa attivazione nel locale, la condizione di tranquillo, secondo quanto si è già osservato, non esclude, ma anzi implica, che il soggetto sia a disposizione EL clan e che perciò in tal modo contribuisca alla sua potenzialità. Di merito sono le censure sulla determinazione ELla pena.
I ricorsi sono quindi infondati.
82. SE CA, responsabile di partecipazione ai due sodalizi (locale di Cermenate) e di quattro episodi di commercio di droga (capi 33 e 60 ELl'imputazione), deduce motivi in larga misura già disattesi.
Tanto vale per l'esistenza dei sodalizi, per l'aggravante ELle armi e l'attendibilità dei collaboranti.
In fatto sono poi le censure sulla partecipazione (essendosi correttamente respinta la richiesta di rinnovazione EL dibattimento per dimostrare la generica circostanza ELla personalità EL ricorrente, impegnato nel lavoro e nell'assistenza al figlio), per di più basate su un'imprecisa ricostruzione ELle fonti dichiarative richiamate nella decisione (così per il capo 60 i collaboratori sono due e non uno).
Il ricorso va quindi respinto.
83. Va respinto il ricorso di RA CA che, in ordine alla sua partecipazione alla banda (locale di PI LE) propone motivi già respinti (sussistenza ELl'associazione, posizione di tranquillo, aggravante ELle armi).
La censura sulla determinazione ELla pena è di merito.
84. Le stesse osservazioni valgono per PA IB che, responsabile di partecipazione (locale. di Como), deduce i motivi già detti per CA.
85. Le censure che SE OR prospetta in ordine alla condanna per partecipazione al clan (sussistenza, carattere armato) sono infondate per i motivi più volte ripetuti. Si tratta d'altra parte EL soggetto che, avendo addirittura precorso il AZ, ha radicato nel territorio lombardo gli emigrati ELla 'ndrangheta ed ha poi persino promosso l'apertura di locali in Svizzera e Germania. Di merito sono poi le doglianze sul trattamento sanzionatorio per questo reato. Fondato tuttavia è il ricorso limitatamente al capo C34, trattandosi di episodio riferito da un solo collaborante.
L'annullamento senza rinvio ELla sentenza sul punto, perché il fatto non sussiste, comporta l'eliminazione di due mesi di reclusione dalla pena complessivamente inflitta.
86. Gli argomenti già richiamati per lo CA ed il IB valgono a respingere il ricorsi di ND IO e di AN IO, entrambi EL locale di Como.
31 87. Censure in fatto sorreggono l'impugnazione di RO AG, ritenuto responsabile di associazione al clan (locale di Seregno), in base alle convergenti e circostanziate dichiarazioni EL OT, ELlo IS, ELlo NE e dei AT EN.
Il ricorso è dunque inammissibile.
88. La decisione nei confronti di TO EN è contraddittoria: da un lato infatti il ricorrente è stato assolto per il reato di cui al capo 236 e dL'altro condannato per l'associazione mafiosa (imputazione da cui peraltro s'è ampiamente difeso e di cui solo in questa Sede fa questione di genericità), in base alle stesse dichiarazioni dei chiamanti che specificamente rievocavano solo traffici di droga. Inoltre tali dichiarazioni (UN, OT e AL EN) sono de relato, e contraddittorie quanto L'individuazione EL locale di appartenenza.
La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio.
89. Il ricorso di IM NO LL (locale di Fino Mornasco) è infondato, facendosi valere in definitiva l'irrilevanza EL contributo causale EL tranquillo, argomento già più volte disatteso. Dell'inattendibilità dei chiamanti s'è poi detto nella parte generale. Di merito è la censura sulla determinazione ELla pena.
90. Simili considerazioni vanno fatte per il ricorso di RA CU (locale di Varedo), con l'ulteriore precisazione che non rileva una sentenza che avrebbe assolto altri affiliati EL detto locale per non aver commesso il fatto. Si tratta invece, come ha osservato la Corte d'Appello, di decisione che, lungi dL'escluderla, implicitamente conferma l'esistenza EL locale e la partecipazione ad esso di altri soggetti.
La determinazione ELla pena, contrariamente L'assunto, è motivata. Il ricorso va pertanto respinto.
91. Inammissibile è il ricorso di AE IT (locale di Fino Mornasco) che, dinanzi a precise e circostanziate chiamate, fa valere esclusivamente il motivo già ritenuto manifestamente infondato dei riscontri incrociati.
92. Il ricorso di PA LÀ (locale di Como) è testualmente identico a quello ELlo CA. Valgono quindi le stesse considerazioni e la medesima conclusione.
93. Anche per VA LÀ (locale di Como) si deve respingere il ricorso, deducendo egli soltanto motivi sulla sussistenza ELl'associazione mafiosa e l'aggravante ELle armi.
94. Nel dispositivo si provvede sulle spese processuali e sulle somme dovute alla cassa ELle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Dichiara manifestamente infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di : GL AN VA e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di IG SE TO, limitatamente al reato di cui al capo C5 perché assorbito nel capo B15 ed elimina i relativi aumenti di pena di anni tre di reclusione per GL e di anni 2 di reclusione e lire cinque milioni di multa per IG. Rigetta nel resto il ricorso di GL e dichiara inammissibile quello di IG;
32 AM RA, limitatamente al reato di cui al capo 255 perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di anni uno di reclusione e lire un milione di multa. Rigetta nel resto il ricorso;
laria CA, limitatamente al reato di cui al capo C18 perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi sette di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso;
La RO VA IN, limitatamente ai reati di cui ai capi C20 e B31 perché i fatti non sussistono ed elimina la relativa pena di anni uno e mesi otto di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso;
MA PA, limitatamente ai reati di cui al capo A34.1.2.3 perché i fatti non sussistono e, per la determinazione ELla pena per i residui reati, rinvia ad altra sezione ELla Corte d'Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso;
AJ AN in ordine al reato di cui al capo 1 per il periodo fino L'anno 1982 perché il reato è estinto per prescrizione e, per il periodo successivo, perché il fatto non sussiste;
IL PA-in ordine al reato di cui al capo 1 per il periodo successivo al 1987 perché il fatto non sussiste e per la determinazione ELla pena, in ordine al periodo precedente, rinvia ad altra sezione ELla Corte d'Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso;
ER SE TO, limitatamente al reato di cui al capo C27 perché il fatto non sussiste;
LI SE in ordine al reato di cui al capo 1 perché il fatto non sussiste;
OR SE, limitatamente al reato di cui al capo C34 perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di ER SE TO in ordine al reato di cui al capo 35.2 e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione ELla Corte d'Appello di Milano.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra, sezione ELla Corte d'Appello di Milano nei confronti di . RC TO;
RU SE;
TE AL;
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De RO AE;
ME SE;
OZ NI;
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TT RA;
RA RA;
EN TO;
-
OT SI, limitatamente ai capi A48, C36, B32. Rigetta nel resto il ricorso;
-
UV RR, limitatamente alla determinazione ELla pena. Rigetta nel resto il ricorso;
NA RA SE, limitatamente al reato di cui al capo C 198. Rigetta nel resto il ricorso;
LO IO, limitatamente al reato di cui al capo C15. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di RA AE, NA VA, AR VA, CO AR, OR CO, AF VA, ER UC, HI
TO, OR SE, OS VE, CI EL, Di GR RA,
ER SE, EN PA classe 1970, FR ZO, GO NI, IC ND, GO CO, AJ VI, AN DI, NE LU, LL NI, LI OR, CC SE, CH AL, AG
33 RO e IT AE, che condanna ciascuno al pagamento ELla somma di lire un milione alla cassa ELle ammende.
Rigetta il ricorso EL P.G.
Rigetta i ricorsi di LO MI, AN VI, LL VA, CI
OB, IS OM, BA NI, BA IL, AL SE, AT TO, CO UN, AT NO, Lo ME TO, NG
VA. AI NI, IO AR. TA RG, EN SE, EN PA classe 1949, ON IO, TT RC, AS RL,
TT TT. HI EL, CO SE. ON MI, ON VI, UL SA, LL OS TE, AZ SE RA,
ER CO. GI LU, GI LU, ER PA, NI SE, NI NZ, LA CA, OR AR, LL SE, AT
RA, OF RA, SA VI, OF SE, SA SE, SA AZ, CA SE, CA RA, IB PA, IO ND, IO AN, LL IM NO, CU RA, LÀ PA e
LÀ VA, che condanna in solido fra loro e con RA AE, NA VA, AR VA, CO AR, OR CO, AF VA, ER
UC, HI TO, OR SE, OS VE, CI EL, Di GR RA, ER SE, EN PA classe 1970, FR ZO, GO NI, IC ND, GO CO, AJ VI, AN
DI, NE LU, LL NI, LI OR, CC SE, CH
AL, AG RO e IT AE al pagamento ELle spese processuali.
Così deciso in Roma il 22 giugno 2001
Il Presidente .
Ariza
.I relatori
A t tty B u حلو
Descrigin in Cancelleria
27 LUG.2001
Iseeli CANCLERIA
В сесе
La Corte Supreme Di lansagisme- 6" Segione Penale, Call ordinarya N. 3195/01 - Ruce. Gen. 41913/01 bel 19 (19) ottobre - 23 novembre soos: "Sixpace che nel dispositive bells senterys .871 emessa & questa regione alla pubblica udienza EL 18/22-6-2002 nel
34 :
procedim ents RG u. 1105-01 me ricorso di Acarup Reffaile ed altin be parole "licitatamente al reato di cui al capo 3/198" vergale restituite balle parole "licuitatamente al reato bi eus al capi 143"; dispose the a cura pelle lancelleria verga fatts occnstagione in queste ordrauge nell'orifinale le bella venteryo e il cuolo in udienza. been in Roura il 19-x-2001"
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CASSAZIONE IL CANCELLIERE
(LU CODAMO)
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