Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2001, n. 29821
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Sentenza 22 giugno 2001

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La nullità del giudizio (nella specie d'appello) dovuta alla nullità della notificazione del decreto di citazione all'imputato non può essere sanata dalla successiva presenza di quest'ultimo al dibattimento determinata dall'esecuzione di accompagnamento coattivo disposto nei suoi confronti.

L'omesso avviso del giudizio di appello al difensore dà luogo a nullità del giudizio medesimo che non è sanata dalla mancata eccezione del condifensore comparso, qualora l'imputato sia contumace.

In tema di continuazione tra reato giudicato e altro reato, allorché per il primo, da considerare astrattamente più grave, sia stata inflitta una pena (nella specie ridotta per effetto della concessione di attenuanti), di entità minore rispetto a quella da infliggere per il reato oggetto di giudizio (nella specie, senza riconoscimento di attenuanti), non può farsi riferimento, ai fini dell'individuazione della violazione più grave, al criterio della gravità edittale, ma deve aversi riguardo - anche per non violare il principio di legalità - al criterio della pena inflitta in concreto, in conformità della disciplina applicabile in sede esecutiva.

È inapplicabile ai reati associativi la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto prevista dall'art. 114 cod. pen.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 432 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede l'allegazione al fascicolo del dibattimento del provvedimento che abbia disposto la misura cautelare in quanto, per quel che concerne la violazione dell'art. 76 Cost., è la stessa legge di delegazione per l'emanazione del codice di procedura penale a prevedere che sia il giudice del dibattimento a decidere sulla libertà, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, il che comporta necessariamente l'acquisizione a quel fascicolo del provvedimento impositivo, e, per quanto riguarda l'art. 3 Cost., il sistema in questione non costituisce una deroga a quello accusatorio che impone l'utilizzazione, ai fini della decisione, della prova formatasi nel dibattimento, ma non esclude una totale "verginità" conoscitiva del giudicante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2001, n. 29821
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29821
    Data del deposito : 22 giugno 2001

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