Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2009, n. 34828
CASS
Sentenza 1 luglio 2009

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È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e rinviato gli atti al P.M. a norma dell'art. 604, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il Procuratore generale ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della decisione di primo grado, ravvisando nei fatti contestati gli estremi della corruzione piuttosto che quelli della concussione).

Non viola il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza la condanna per il reato di corruzione, nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato rinviato a giudizio per concussione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2009, n. 34828
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34828
    Data del deposito : 1 luglio 2009

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