Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 2
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e rinviato gli atti al P.M. a norma dell'art. 604, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il Procuratore generale ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della decisione di primo grado, ravvisando nei fatti contestati gli estremi della corruzione piuttosto che quelli della concussione).
Non viola il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza la condanna per il reato di corruzione, nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato rinviato a giudizio per concussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2009, n. 34828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34828 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 01/07/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1398
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 043104/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DR OR, N. IL 11/09/1962;
2) CC EN, N. IL 02/02/1954;
avverso SENTENZA del 09/05/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, in accoglimento di entrambi i ricorsi;
udito il difensore Avv. CAIAZZA D. (per DR), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, il difensore Avv. FIORELLO S. (per CC, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso del P.G. o per l'assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2. FATTO E DIRITTO
1- Il Gup del Tribunale di Viterbo, con sentenza 8/11/2006, all'esito del giudizio abbreviato, condannava NN NC ed SA RE, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta - per ciascuno - di giustizia in relazione a plurimi episodi di concussione, perché, nella rispettiva qualità di funzionario addetto al settore collaudi-revisioni e di tecnico incaricato dei collaudi presso la Motorizzazione Civile di Viterbo, abusando della qualità e dei poteri di cui erano investi, avevano costretto vari utenti (gestori di agenzie di pratiche automobilistiche) a promettere o versare loro somme di denaro in occasione dei collaudi di veicoli, prospettando, in caso contrario, difficoltà nell'espletamento delle relative pratiche (fatti commessi nell'agosto 2003 dal primo;
tra il gennaio 2000 e il febbraio 2004 dal secondo).
2- La Corte d'Appello di Roma, investita dai gravami degli imputati, con sentenza 9/5/2008, riteneva che i fatti ascritti al NC, in quanto inquadrabili nel reato di cui all'art. 319 c.p., erano diversi da quelli contestati, dichiarava la nullità del capo d'imputazione, eliminava la pena inflitta e disponeva la trasmissione di copia della sentenza al P.M. ai sensi dell'art. 604 c.p.p., comma 3; assolveva l'SA dalla concussione in danno del
RN (capo n. 4) perché il fatto non sussiste, rideterminava la pena per i residui capi (n. 5 e n. 6) e confermava nel resto la sentenza di primo grado.
Il Giudice distrettuale illustrava le ragioni che inducevano a ritenere i fatti ascritti al NC diversi da quelli descritti nel capo d'imputazione contestato ed evidenziava che la prova a carico dell'SA, in relazione ai fatti per i quali veniva pronunciata condanna, era integrata dalle attendibili testimonianze del ST, del Lattanzi, del RI e dell'Aquilani, nonché dalle parziali ammissioni dello stesso imputato.
3- Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Roma, con riferimento alla posizione del NC, e il difensore dell'SA, con riferimento alla pronuncia di condanna del medesimo.
Il primo ha dedotto l'inosservanza della legge processuale (art. 521 c.p.p.), in quanto la Corte d'Appello si sarebbe dovuta limitare a qualificare diversamente, nei termini ritenuti (art. 319 c.p.), il fatto, che era rimasto inalterato nei suoi elementi strutturali, e a determinare la relativa pena.
Il difensore del NC ha depositato in data 17/6/2009 memoria di replica al ricorso del P.G., sostenendo la non impugnabilità della sentenza meramente processuale emessa dalla Corte di merito e comunque la correttezza della medesima decisione. Nell'interesse dell'SA si è dedotto: 1) manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ritenute ipotesi concussive di cui ai capi 5 e 6, alla ritenuta attendibilità dei testi escussi, alla misura della pena e alla denegata concessione dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p.; 2) erronea applicazione della legge penale sotto il profilo che gli elementi di fatto acquisiti e ricostruiti dal Giudice di merito avrebbero dovuto condurre a ravvisare negli stessi gli estremi della corruzione piuttosto che quelli della concussione.
4- I ricorsi sono fondati e vanno accolti.
4a- Quanto al ricorso del P.G., ritiene preliminarmente la Corte che lo stesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del NC nella memoria depositata e nel corso della discussione orale, è ammissibile.
La sentenza d'appello, invero, pur avendo natura meramente processuale in quanto non si pronuncia sul merito dei fatti contestati o accertati, è comunque impugnabile mediante ricorso per cassazione dalle parti che vi hanno interesse, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 2 e art. 111 Cost., comma 7, i quali non distinguono tra sentenze di merito e sentenze processuali (cfr. Cass. S.U. 6/12/1991, Paglini;
sez. 5, 18/12/2002 n. 2027; sez. 2, 19/11/2004 n. 47976; sez. 1, 17/2/2006 n. 11576; sez. 4, 17/1/2008 n. 13916; S.U. 25/6/2009, Vitrone). Il P.G. ricorrente ha interesse concreto e attuale all'impugnazione, mirando ad ottenere l'esatta applicazione della legge per una più celere e corretta definizione del procedimento, evitando che lo stesso, per effetto delle statuizioni della decisione impugnata, retroceda alla fase delle indagini. La doglianza articolata nel ricorso del P.G. è fondata. Erroneamente la Corte di merito, nel ravvisare nei fatti contestati al NC gli estremi della corruzione di cui all'art. 319 c.p. piuttosto che quelli della concussione, ha ritenuto la diversità strutturale dei fatti accertati rispetto a quelli indicati nel capo d'imputazione e ha dichiarato la nullità della decisione di primo grado.
Deve, per contro, osservarsi che non comporta violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata il ritenere la sussistenza del reato di corruzione invece della più grave ipotesi delittuosa della concussione contestata. E invero, riscontrandosi in entrambe le predette figure criminose l'elemento comune della dazione o promessa di denaro o altra utilità, l'accertamento della insussistenza dell'esclusiva attività delittuosa del pubblico ufficiale (che caratterizza la concussione) e della sussistenza, invece, di un illecito accordo tra il pubblico ufficiale e un privato (caratterizzante la corruzione) incide su una modalità del fatto formante oggetto del capo d'imputazione che non ne modifica sostanzialmente la struttura ne' ne diversifica il contenuto essenziale, in quanto, nel caso di concussione, l'ipotesi dell'esclusiva attività delittuosa del pubblico ufficiale comprende e assorbe, come un quid pluris, ogni altra ipotesi nella quale il vantaggio economico venga realizzato dal pubblico ufficiale attraverso la volontà non coartata, ma libera, del privato (cfr. Cass. S.U. 30/4/1997, Dessimone). Ciò posto, la Corte territoriale non ha fatto buon governo della norma di cui all'art. 521 c.p.p., comma 1, in forza della quale si sarebbe dovuta limitare, all'esito dell'espletata indagine di merito, a qualificare diversamente i fatti sub specie iuris e ad adottare le conseguenti statuizioni.
4b- Anche il ricorso dell'SA, nella parte in cui censura la sentenza di merito in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestatigli e addebitatigli, merita accoglimento. La decisione impugnata, invero, nel fare generico richiamo alle testimonianze rese dalle persone offese, non offre la dimostrazione della condotta concussiva del pubblico ufficiale, ossia del concreto ed effettivo abuso da parte di costui della sua qualità o dei suoi poteri, per costringere o indurre i soggetti passivi, posti in una condizione priva di alternative diverse dalla resa, alla promessa o alla dazione indebita di denaro. La sentenza, nel ricostruire la vicenda, evidenzia dati di fatto che provano certamente le indebite erogazioni di denaro in favore dell'SA da parte del ST e dell'Aquilani, ma questo è elemento comune sia alla concussione che alla corruzione e non è idoneo, di per sè, a legittimare l'automatico inquadramento dei fatti in esame nella prima figura criminosa. L'elemento discriminante tra le due figure è la presenza nella concussione (e l'assenza nella corruzione) di una volontà prevaricatrice e condizionante da parte del soggetto pubblico, circostanza questa che, come si è detto, non risulta adeguatamente motivata nella sentenza in verifica. Si accredita, infatti, una lettura superficiale delle emergenze processuali, senza approfondire, negli aspetti più qualificanti, la dinamica del reale rapporto intercorso tra il pubblico ufficiale e i privati, al fine di stabilire se vi sia stato un comportamento costrittivo o induttivo del primo ai danni dei secondi ovvero un accordo paritario tra parti contrapposte, sia pure tacito, in cui i secondi hanno assunto il ruolo di coprotagonisti di un sistema di mercanteggiamento di pubblici poteri.
Nè può essere sottaciuta la contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dal Giudice distrettuale, che, nell'analizzare la posizione processuale del NC, sostanzialmente non dissimile da quella dell'SA, privilegia la tesi della corruzione, ritenendo gli elementi probatori acquisiti più coerenti con questa che con l'ipotesi criminosa contestata. Non si comprende la diversa conclusione alla quale si perviene per l'SA, la prova a cui carico, anche se proveniente da fonte testimoniale diversa, delinea una situazione contenutistica identica a quella emersa a carico del NC.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che dovrà tenere conto di tutti i rilievi di cui innanzi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2009