Sentenza 4 giugno 2013
Massime • 2
Il concorrente nel delitto associativo di stampo mafioso può essere chiamato a rispondere in quello di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti- fine, attuati in esecuzione del programma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.
La litispendenza dinanzi all'autorità giudiziaria straniera non fa venir meno la giurisdizione italiana salvo il caso di pronuncia di sentenza definitiva da parte dell'Autorità estera. In motivazione, la Corte ha richiamato la disciplina vigente in tema di mandato di arresto europeo in cui è previsto il rifiuto della consegna in caso "litispendenza internazionale" di cui all'art. 18, comma primo, lett. o) legge n. 69 del 2005).
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- 1. Illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso: la parola passaAlessandra Galluccio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Può il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso costituire il reato presupposto del delitto di illecito reimpiego, e perciò escludere, in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà con la quale l'art. 648 ter esordisce, l'applicabilità di quest'ultimo nei confronti del concorrente nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., che reimpieghi illecitamente nel circuito finanziario i proventi direttamente derivanti dalla partecipazione all'organizzazione? Questa, in estrema sintesi, la questione rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dall'ordinanza in commento; un quesito specificamente posto - come anticipato - in relazione alla fattispecie di cui all'art. 648 …
Leggi di più… - 2. RiciclaggioAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 1 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2013, n. 27292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27292 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/06/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1477
Dott. CASUCCI G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. RO M. - Consigliere - N. 47415/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA SA N. IL 05/09/1968;
IA IE N. IL 22/05/1962;
avverso la sentenza n. 10555/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO RO che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso di UI LE e per il rigetto di quello di ST LA;
Udito il difensore Avv. Madia Marcello per UI LE e Avv. Naso Giosuè per ST LA che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12 maggio 2012, la Corte di appello di Roma, 1 sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata da UI LE e ST LA, esclusa per entrambi l'aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 e ritenuta per UI quanto al capo A l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, riduceva la pena rispettivamente a quattordici anni di reclusione e settantamila Euro di multa per il primo e cinque anni di reclusione con revoca delle pene accessorie e applicazione di quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni per la seconda. Revocava la confisca dell'unità immobiliare sita nel comune di Palestrina località l'Olmata intestataria De Grandis Simona in favore della quale veniva disposta la restituzione;
confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale UI era stato dichiarato colpevole oltre che del delitto di cui al capo A anche di quello di cui al capo B (concorso in cinque episodi di importazione di ingenti quantitativi di cocaina) e ST era stata dichiarata colpevole di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al reperimento acquisto trasporto e importazione in Italia nonché detenzione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina (capo A) e del delitto di riciclaggio continuato di ingenti somme di danaro provento dei delitti di illecita importazione di cocaina realizzati dall'associazione per delinquere di cui al capo A promossa e diretta dal consorte SI SO.
La Corte territoriale, - in relazione alla posizione di UI, rilevato che il primo motivo di appello doveva essere "respinto" perché solo enunciato senza alcuna indicazione dei punti della sentenza da devolvere alla cognizione del giudice dell'appello, osservava che il secondo motivo era fondato perché la sua posizione subalterna rispetto a SI e IC convinceva del suo ruolo di semplice partecipe. Infondato era invece il secondo motivo di appello perché il materiale probatorio (analiticamente esaminato in relazione a ciascuno degli episodi di importazione di cocaina celata in carichi di merce costituita da oggetti in pietra o di tipo artigianale proveniente da Santo Domingo) era costituito non solo da intercettazioni telefoniche ma anche da intercettazioni telematiche, indicazioni fornite dall'agente infiltrato della DEA di Boston, servizi di osservazione e pedinamento, riprese video, documentazione sequestrata all'aeroporto, rinvenimento e sequestro di cocaina relativa alla spedizione del 5.5.2010, pagamento effettuati per somme consistenti in contanti a corrieri stranieri, a nulla rilevando che fosse stata esclusa l'appartenenza stabile all'associazione di AL e CC e le modeste differenze delle modalità di spedizione ovvero l'apparente errore nell'indicazione del destinatario delle spedizioni del 31 marzo e del 4 maggio 2010. Il coinvolgimento di UI era provato dalla consegna da parte sua di Euro 200.000,00 all'agente sotto copertura successiva di un giorno al contatto telefonico con tale BR Carlos;
la frequentazione dell'abitazione di AG LU con trasporto di borsoni, borse o buste, il viaggio ad Amburgo su incarico di SI per attività relative al traffico di sostanza stupefacente (come risultante dai colloqui oggetto di intercettazione a carico di SI), i frequenti contatti con CC, l'indicazione del suo ruolo di contabile da parte di SI, l'utilizzo per le comunicazioni di telefoni pubblici e SIM card intestate a persone inesistenti o nominativi fittizi.
- In relazione alla posizione di ST LA, rigettate le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche relative ad utenze straniere (per essere state effettuate a seguito della procedura c.d. dell'instradamento) di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore dell'autorità giudiziaria della Repubblica di San Marino e dell'effetto preclusivo del bis in idem internazionale (perché il procedimento a carico della ricorrente risultava solo avviato senza alcuna pronuncia definitiva), nel merito, escluso che il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 costituisca reato presupposto rispetto a quello di riciclaggio oggetto di contestazione, osservava che gli elementi di responsabilità per entrambi i reati a lei ascritti già delineati del giudice di primo grado resistevano alle critiche difensive mosse con l'appello. Il contributo prestato, a far data dal 2008, per consentire la "ripulitura" delle ingenti somme di danaro provento dei delitti relativi al traffico di sostanza stupefacente, era reso evidente dai frequenti viaggi verso la Repubblica di San Marino, dal contenuto delle conversazioni registrate in ambientale con il marito SI SO che da chiaro conto della sua attività finalizzata a "sistemare" il danaro sui vari conti correnti intestata anche alle figlie, nella piena consapevolezza della loro illecita provenienza, in considerazione degli espliciti inviti del marito di distruggere le ricevute di tali operazioni bancarie. Gli ingenti flussi di danaro, in assenza di disponibilità economiche lecite, confortavano il convincimento di responsabilità, ulteriormente rafforzato dalle condotte serbate in conseguenza dell'arresto di SI e dal contenuto dei colloqui in carcere fra i due, con riferimenti espliciti anche alle attività del gruppo criminale, a riprova dell'inserimento in essa dell'imputata col ruolo specifico di garantire la ripulitura del danaro proveniente dal narcotraffico, ruolo reso evidente anche da altre numerose conversazioni (in particolare quelli attinenti il viaggio di UI ad Amburgo, i contatti con la referente locale EZ alla quale SI aveva indicato la moglie come costante contatto cui rivolgersi, contatti avvenuti e verificati). Esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4, la pena doveva esser ridotta. Doveva essere confermata la confisca del danaro e dei beni ricorrendo i presupposti di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies. Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) UI LE (avv. Marcello Madia):
- travisamento della prova, carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo B della rubrica, per erroneità dell'attribuzione al ricorrente delle conversazioni telefoniche del 20 marzo e del 3 aprile 2010 con il referente denominato SO, conversazioni che invece sono all'evidenza riconducibili a IC RO. Escluse tali conversazioni, quelle residue (16 dic. 2009 e 2 aprile 2009) sono prive di collegamento temporale e contenutistico con le cinque spedizioni di cocaina. Le diverse valutazioni formulate in sentenza sono arbitrarie. La Corte di appello ha trascurato di prendere in considerazione i rilievi difensivi in ordine al valore probatorio della telefonata del 20 marzo 2010 tra IC e SO in quanto dimostrativa (assieme anche al dato probatorio, trascurato sebbene esplicitamente segnalato con l'appello, del riconoscimento di AN UR da parte del direttore della banca come l'uomo che effettuò il pagamento per lo sdoganamento) della non riferibilita della spedizione del 31 marzo 2010 all'organizzazione criminale cui apparteneva il ricorrente ed in conseguenza della non riferibilita anche della successiva spedizione del 4 maggio. Privo di rilievo, per l'evidente sfasamento temporale, è il pagamento risalente al 5 giugno 2008. Il viaggio ad Amburgo dimostra al contrario che i canali di approvvigionamento erano diversi. Gli accessi in casa AG sono privi di collegamento con i fatti di cui al capo B, al pari della conversazione fra SI e il ricorrente in occasione della quale quest'ultimo fa riferimento a SO, perché si tratta di dato probatorio che dimostra solo che vi era conoscenza;
- carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, perché fondata solo sull'oggettiva gravità dei fatti;
- violazione di legge sul punto concernente la confisca dell'autovettura perché giustificata sulla base della semplice intestazione all'imputato;
2) ST LA (avv. Marco Cavaliere):
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o decadenza con riferimento agli artt. 268, 271 e 727 cod. proc. pen. nonché errata applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 15 Cost., (C.E.D.U., 17, 18, 19, 20 Convenzione del Consiglio U.E. relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), b) ed e) perché in alcune informative della Squadra Mobile di Roma (del 4 aprile, 27 maggio, 31 agosto 2009 e 7 maggio 2010) si fa riferimento a conversazioni avvenute esclusivamente tra utenze straniere non transitate in Italia e comunque perché erroneamente si è invocata la disciplina tecnica del c.d. instradamento. Non a caso nei provvedimenti autorizzativi vi è infatti traccia della necessità del ricorso alla tecnologia c.d. "roaming", metodica che consente agli operatori telefonici italiani di lavorare anche all'estero, utilizzando la linea telefonica dello Stato interessato alla conversazione. Di qui la necessità della collaborazione dello Stato straniero che mette a disposizione la propria rete di telecomunicazione, perché la violazione della libertà fondamentale di comunicare liberamente, riconosciuta a livello internazionale, non può prescindere dall'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, come stabilito dalla Convenzione Europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'U.E.;
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 6 e 648-bis cod. pen. ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perché secondo la sentenza impugnata la frazione di condotta realizzata in Italia, costituita dalla ricezione del danaro che poi sarebbe stato versato in un conto corrente aperto presso un istituto di credito della Repubblica di San Marino, realizzerebbe di per sè il delitto di riciclaggio che tuttavia, secondo lo schema normativo descritto dalla norma che disciplina tale reato esso di realizza con la sostituzione o il trasferimento del danaro ovvero con altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa. La circostanza che il danaro, per essere depositato presso la banca estera, sia transitato per il territorio italiano non vale neppur sotto il profilo del tentativo. Il semplice possesso del danaro non integra il delitto. Per altro verso erroneamente si è risolta la questione sollevata del bis in idem internazionale, perché trattandosi di condotte collegate tra di loro (quella commessa in Italia e quella commessa in San Marino) secondo i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia CE l'unico criterio pertinente è quello dell'identità dei fatti materiali sicché nel caso in esame il reato è perseguibile nel solo Stato in cui si è materializzato, cioè in San Marino;
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., art. 54 Accordo di Shengen, art. 10 Decisione Quadro 2009/948/GAI, art. 10 Cost., comma 1, art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1 ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perché la Corte di appello ha erroneamente richiamato la nota sentenza Kraaijenbrink, la quale ha riguardato ipotesi di condotte illecite commesse in continuazione. Nel caso in esame la condotta è unica, perché alla ricorrente è contestato di aver trasferito nello Stato di San Marino ingenti somme di danaro provento del traffico di sostanze stupefacenti, cioè la medesima condotta per la quale procede anche l'Autorità giudiziaria sanmarinese. Ma tale principio è stato disatteso dalla sentenza impugnata in ragione dell'affermata inesistenza di giudicati penali, ma non tiene conto che dell'estensibilità del principio qui invocato anche alle ipotesi di litispendenza (che trova fondamento nel principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri dell'Unione, è confermato dall'art. 10 della Decisione Quadro 2009/ 948/GAI) è riconosciuto dalla nostra giurisprudenza con la sentenza delle Sezioni Unite n. 12/2005; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 648 - bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) nonché
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla già denunciata sovrapponibilità della condotta contestata al capo A con quella contestata al capo F, perché il ruolo attribuito alla ricorrente neh' ambito dell'associazione per delinquere coincide con la condotta di riciclaggio. Pur essendo le due figure criminose astrattamente compatibili, nel caso concreto le condotte sono assolutamente sovrapponibili. In ogni caso la sentenza non ha fornito elementi sufficientemente validi a comprovare la responsabilità per i reati ascritti, quanto al delitto di cui al capo A), perché si è limitata ad accompagnare il marito in tre occasioni per recarsi a San Marino, ponendo in essere condotte che si confondono con quelle del coniuge senza alcuna dimostrazione della volontà di contribuire al programma criminoso, tanto che nella richiesta di misura cautelare il PM aveva ritenuto la gravità indiziaria per la sola ipotesi di riciclaggio;
quanto al capo F) per mancanza di prova certa dell'effettiva consapevolezza da parte dell'imputata della provenienza illecita del danaro, tanto più che dalla documentazione acquisita è risultato che i conti correnti e le cassette di sicurezza (tranne l'ultima) sono stati attivati in epoca di molto precedente ai fatti per cui si procede, con movimentazione di danaro che risale al 1999;
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) nonché
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero dagli atti del processo specificamente indicati ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perché la confisca (in particolare dell'immobile sito in San Felice al Circeo acquistato nel 1999) si regge sul presupposto che si versi in ipotesi di confisca L. n. 146 del 2006, ex art. 11, non più applicabile perché l'aggravante dell'art. 4 stessa legge è stata esclusa e comunque non si è tenuto conto di quale fosse la situazione economica dell'imputata alla data dell'acquisto essendosi la sentenza limitata a far riferimento ai redditi del 2007 e del 2008, senza tenere conto della consulenza tecnica di parte contenente dettagliata ricostruzione della situazione patrimoniale dei coniugi SI, situazione patrimoniale di cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto alcuno. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorso nell'interesse di UI LE.
1.1. Il primo motivo di ricorso:
1.1.1. è infondato per la parte in cui denuncia travisamento della prova, perché la denunciata erroneità dell'indicazione del ricorrente come interlocutore del sud americano SO in occasione delle telefonate del 30 marzo e 3 aprile 2010 è irrilevante sia perché essa è contenuta nella parte espositiva (allorché in maniera sintetica sono riportate le doglianze mosse con l'appello) sia perché le citate telefonate non sono poste come elementi probatori a carico della posizione specifica del ricorrente (come del resto da lui stesso riconosciuto);
1.1.2. è infondato per la parte in cui denuncia carenza di motivazione per pretesa mancanza di collegamento temporale e contenutistico tra le due telefonate del 16.12.2009 e del 2.4.2009 in cui interlocutore è UI, quanto alla prima perché, se è vero che è successiva di quindici giorni rispetto all'arrivo in aeroporto del carico, la sentenza non manca di dare conto che il suo ritiro è avvenuto il 7.12 e che nel corso della comunicazione telefonica l'interlocutore fa riferimento ad un carico arrivato "la settimana scorsa". Inoltre dell'interlocuzione "dici?" la sentenza impugnata fornisce giustificazione non manifestamente illogica, come tale non censurabile in questa sede.
Quanto alla telefonata del 2.4.2009, la sentenza (pag. 35) da conto dell'identità dell'utenza telefonica contattata da UI rispetto a quella contattata da AS in data 16.3.2009 (00573208051651). Il ricorrente denuncia anche in questo caso l'erroneità dell'assunto ed indica a dato processuale di confronto l'informativa di P.G. del 31 marzo 2009, che tuttavia non allega al ricorso, limitandosi a preannunciarne la produzione con "memoria separata", non esistente in atti, con ciò venendo meno all'obbligo di autosufficienza del ricorso.
L'ulteriore doglianza che attiene al contenuto e significato da attribuire alla telefonata del 4 giugno 2008 è infondata, perché a prescindere dall'eventuale erroneità dell'attribuzione al ricorrente dell'utenza telefonica in uso a tale "Claudio", ciò che rileva è che tale telefonata è posta dalla sentenza impugnata (pag. 31) in relazione all'indiscusso accadimento del giorno successivo, allorché UI consegna all'agente sotto copertura la somma di duecentomila/00 Euro in contanti. È questo il dato probatorio, che il ricorrente non critica e che quindi resta come valido elemento a carico, che la sentenza impugnata prende in considerazione per desumerne il suo consapevole contributo ai vari episodi oggetto di contestazione;
1.1.3. è ancora infondato per la parte in cui denuncia omessa motivazione in riferimento al contenuto delle telefonate del 20 marzo 3 aprile 2010 intercorse tra IC RO e SO, perché la sentenza impugnata ha per implicito valutato come irrilevanti le doglianze difensive, avendo fornito congrua giustificazione in ordine al convincimento che il carico del 4 maggio 2010 (intercettato e oggetto di constatazione dell'effettiva natura del carico di cocaina sequestrata) fosse destinato al ricorrente e ai suoi concorrenti (avendo dato conto del contenuto dell'e-mail del 7 maggio 2010 e della telefonata dell'11 successivo tra IC e SO) e quindi avendo spiegato perché anche la precedente spedizione del 20 marzo dovesse esser ricondotta ai medesimi destinatari (pagg. 17-18 della sentenza) con argomenti che, in quanto non specificamente criticati, restano come valida giustificazione della decisione adottata.
1.1.4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per la questione dell'omessa risposta alla doglianza difensiva attinente al riconoscimento da parte del direttore della banca di tale AN UR come la persona che procedette al pagamento per lo sdoganamento della spedizione del 31 marzo 2010. La sentenza ha attribuito infatti rilievo alla circostanza che destinatario apparente del carico fosse la stessa società (ERREGI srl) risultante essere destinataria anche del successivo carico del 4 maggio.
1.1.5. Le successive considerazioni che attengono alla pretesa labilità degli elementi di prova acquisiti (che in tesi difensiva sarebbero idonei a fornire prova della partecipazione all'associazione per delinquere ma non del concorso negli specifici episodi di cui al capo B) trascurano di considerare che la sentenza impugnata ha valorizzato gli elementi probatori unitariamente e in logico collegamento tra di loro, con attenzione a quelli idonei ad attribuire lo specifico interessamento di UI (la telefonata del 16 dicembre 2009 significativa della sua consapevolezza per la spedizione del 1 dicembre, di cui al par.
1.1.2. si è già argomentato) per dedurne (attraverso la valorizzazione degli altri elementi indiziari costituiti dal costante interessamento e coinvolgimento anche per lo smistamento del danaro necessario per il pagamento delle forniture) la responsabilità anche per i successivi.
1.2. Il secondo motivo di ricorso, che attiene al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, è infondato perché la sentenza impugnata ha rammentato che l'imputato era gravato da precedente penale specifico, elemento idoneo a giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
ha valorizzato la particolare gravità dei fatti, in particolare di quello indicato come più grave ed in conseguenza ha fissato la pena base in misura intermedia (comunque più prossima al minimo) con aumento adeguato per la ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e contenuto per la continuazione.
1.3. Il terzo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione alla disposta confisca dell'autoveicolo è infondato, perché la Corte territoriale ha motivato le ragioni della sussistenza dei presupposti per confermare la misura ablativa, in considerazione dell'assenza di fonti reddituali idonee a giustificare la spesa. L'assunto difensivo, secondo il quale l'acquisto sarebbe stato effettuato a mezzo di permuta di "analoga autovettura del medesimo valore economico" è deduzione in fatto, come tale insuscettibile di esame in questa sede.
2. Ricorso nell'interesse di ST LA.
2.1. Il primo motivo di ricorso, che ribadisce l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sotto il profilo dell'insussistenza dei presupposti per ricondurle alla tecnica c.d. dell'instradamento (premesso che per le conversazioni di cui alle informative del 4 aprile, 27 maggio, 31 agosto 2009 e 7 maggio 2010 asseritamente transitate soltanto in territorio straniero non se ne indica la rilevanza perché non si spiega quale ne sia il contenuto e tanto meno se siano state utilizzate), è infondato, essendo indiscusso che nel caso in esame vi è stata utilizzazione di ponti telefonici esistenti in Italia, sicché non era necessario ricorrere al meccanismo della rogatoria internazionale.
Va ribadito che il ricorso alla procedura dell'istradamento, cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è ceto che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale), non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero. (Cass. Sez. 1, 4.3.2009 n. 13972). Il ricorso alla tecnologia del roaming non esclude che vi sia stato utilizzo di ponte telefonico insediato nel territorio nazionale. È indubitabile che se un' utenza situata in Italia contatta telefono mobile situato all'estero, o viceversa, l'operatore telefonico italiano si avvale anche della linea telefonica dello stato estero coinvolto, ma ciò non elimina il dato affermato in sentenza che l'intercettazione avviene attraverso il nodo posto nel territorio nazionale. Nè il ricorrente ha introdotto elementi probatori atti a mettere in dubbio la ricostruzione effettuata dai giudici di merito. Ed invero è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione (Cass. Sez. 2, 2.3.2012 n. 25315).
2.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso, che denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 6 e 648-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione all'assunto secondo il quale una parte dell'azione di riciclaggio è stata commessa nel territorio dello Stato.
Va ribadito che sono punibili secondo la legge italiana, come se fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato;
essi assumono rilevanza penale per l'ordinamento italiano nella loro globalità, compresa la parte della condotta realizzata all'estero e, pertanto, debbono essere valutati e puniti dai giudici italiani nella loro interezza, avendo riguardo anche alle modalità e alla gravità della parte dell'azione verificatasi al di fuori dello Stato. (Cass. Sez. 2, 20.9.2011 n. 46665: fattispecie nella quale l'ideazione del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. era avvenuta in Italia, ma la materialità della condotta era stata attuata all'estero). A norma dell'art. 6 cod. pen. sono punibili secondo la legge italiana, come se fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta è avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o ivi si è verificato l'evento. Ne consegue che anche i reati commessi in parte all'estero, al pari di quelli realizzatisi soltanto nel territorio nazionale, assumono rilevanza penale per l'ordinamento italiano nella loro globalità, ivi compresa la parte della condotta realizzata all'estero e, pertanto, debbono essere valutati e puniti dai giudici italiani nella loro interezza, avendo riguardo pure alle modalità e alla gravità della parte dell'azione verificatasi al di fuori dello Stato. Ne consegue che deve tenersi conto di questa parte della condotta anche ai fini dell'individuazione dell'inizio dell'azione, non essendo consentito considerare isolatamente la frazione della condotta realizzatasi in Italia. (Cass. Sez. 6, 17.2.1994 n. 1972). Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, è stato ritenuto come significativo non tanto il possesso del danaro provento dei delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 quanto l'azione di trasferimento nel territorio italiano verso quello della Repubblica di San Marino, quando era già maturata l'ideazione della condotta da portare a termine con il versamento nei conti correnti e nelle cassette di sicurezza già esistenti presso l'istituto di credito estero: il frammento di azione posto in essere in Italia non è neutro, perché va valutato finalisticamente. Il Collegio condivide il canone ermeneutico secondo il quale ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (Cass. Sez. 6, 24.4.2012 n. 16115 n. 11895; conf. Cass. Sez. 6, 25.2.2011 n. 7580; Cass. Sez. 6, 6.4.2000 n. 4284).
2.3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. La litispendenza dinanzi all'Autorità giudiziaria della Repubblica di San Marino di procedimento a carico della ricorrente non determina come conseguenza il venir meno della giurisdizione italiana. Correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che solo ove vi fosse stata pronuncia di sentenza definitiva da parte dell'Autorità estera si realizzerebbero i presupposti di carenza di giurisdizione di quella italiana. Esplicita in tal senso è la disciplina dettata in tema di mandato di arresto Europeo, laddove è previsto esplicitamente motivo di rifiuto della consegna in caso di "litispendenza internazionale" di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. o), in quanto è riconosciuta la giurisdizione italiana. Essa viene meno solo allorché "il mandato di arresto Europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna" (cfr. Cass. Sez. 6, 10.5.2012 n. 18084). Nè a diverse conclusioni si perviene adottando i criteri stabiliti in tema di preclusione all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero in ipotesi di litispendenza (Cass. S.U, 28.6.2005 n. 34655), perché nel caso in esame l'eventuale preclusione dovrebbe riguardare l'Autorità giudiziaria estera.
2.4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il quarto motivo di ricorso, sia perché la sentenza impugnata ha rammentato i costanti principi interpretativi ripetuti da questa Corte in tema di assenza di presupposizione tra il delitto di riciclaggio e quello di partecipazione ad associazione per delinquere, rapporto che può sussistere solo con riferimento alla realizzazione dei reati-fine. Nel caso in esame la ricorrente non è stata imputata del concorso con i reati di cessione dei rilevanti quantitativi di cocaina (Cass. Sez. 2, 8.11.2007 n. 44138; Cass. Sez. 1, 27.5.2011 n. 40354). Non sfugge l'apparente diverso orientamento secondo il quale non è configurabile il reato previsto dall'art. 648-ter cod. pen. quando la contestazione del reimpiego riguarda denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trova la sua fonte nell'attività costitutiva dell'associazione per delinquere di stampo mafioso ed è rivolta ad un associato cui quell'attività sia concretamente attribuibile (Cass. Sez. 6, 24.5.2012 n. 25633), perché oggetto di esame era il reimpiego delle attività illecite per finanziare impresa oggetto del controllo mafioso.
Quanto alle ulteriori critiche relative alla ritenuta sussistenza degli elementi di prova della responsabilità sia per il delitto di cui al capo A che di quello di cui al capo F, se ne rileva l'inammissibilità in quanto reiterazione di quelle già svolte con l'appello e disattese dalla Corte territoriale con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede. Per altro verso la ricorrente sviluppa argomentazioni in fatto, allorché a giustificazione della propria alternativa ricostruzione, richiama "la documentazione relativa alla movimentazioni effettuate dall'imputata" sui conti correnti esistenti presso la banca sanremese, non essendo consentito in questa sede formulare valutazioni che attengono al merito.
2.5. Anche il quinto motivo di ricorso che denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, (in particolare per gli appartamenti siti in San Felice al Circeo, intestato a ST LA ed acquistato il 22.2.1999 e in Grottaferrata intestato a AG Rita, madre della ricorrente, acquistato nel 2003) è infondato. L'esclusione dell'aggravante della L. 16 marzo 2006, n. 147, art. 4 non comporta alcuna conseguenza, perché la fattispecie di cui all'art. 648-bis cod. pen. rientra anche nella previsione di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies a tenore del quale "è sempre disposta la confisca del danaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica". È sulla base di tale disposizione normativa che è stata disposta la confisca anche di beni acquisiti in epoca anteriore a quella di commissione dei reati. La Corte territoriale ha proceduto all'accertamento della situazione reddituale dell'imputata e di sua madre non solo per le annualità 2007 e 2008 ma anche per gli anni precedenti, in relazione ai quali non risultano presentate dichiarazioni dei redditi. La sentenza ha anche proceduto all'esame delle verifiche sull'attività commerciale da lei gestita (MPC Roma srl) da cui è emerso che sin dalla sua costituzione nell'anno 2005 il bilancio è stato sempre negativo. Il ricorso fa riferimento a consulenza tecnica di parte prodotta all'udienza del 6 giugno 2011, ma il contenuto della stessa non risulta dal testo della sentenza impugnata ne' la ricorrente deduce di averne rappresentato i dati significativi da essa emergenti con l'appello in modo da consentire in questa sede (in una situazione di sentenza di appello di condanna sostanzialmente confermativa di quella di primo grado) l'eventuale omessa motivazione. Analoghe considerazioni devono farsi con riferimento alla documentazione contabile acquisita mediante rogatoria internazionale e relativa alle movimentazioni effettuate sui conti correnti sanmarinesi. Sicché si tratta di argomenti di natura fattuale in relazione ai quali è preclusa in questa sede la valutazione.
3. I ricorsi debbono in conseguenza essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013