Sentenza 18 dicembre 2003
Massime • 1
Deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il giorno in cui il reato è stato consumato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che correttamente il giudice d'appello avesse ritenuto un mero errore materiale l'inesattezza relativa alla data del commesso reato contenuta nel decreto di giudizio immediato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2003, n. 18611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18611 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano Presidente del 18/12/2003
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere N. 1705
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana Consigliere N. 006192/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO AN N. IL 14/09/1959;
avverso SENTENZA del 12/01/2001 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA;
Udito il Procuratore Generali in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
In data 12/1/2001 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del 17/11/1999 con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato PE FR colpevole del reato di cui all'art. 73, co. 4, D.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fine di spaccio, di gr. 39,6846 di hashish), condannandolo alla pena di anni due, mesi sei di reclusione Con la medesima sentenza la corte territoriale, rilevato che nel dispositivo trascritto nella sentenza impugnata era stata omessa la condanna del prevenuto alla pena di 15.000.000 di multa, che invece risultava dal dispositivo letto in udienza, disponeva la correzione del detto errore materiale. I giudici di appello anche precisavano che la data del commesso reato era quella del 19/5/1999, e non già, come indicato nel decreto di giudizio immediato e nei successivi atti, quella del 27/5/1999. Proponeva ricorso per Cassazione il PE deducendo violazione o erronea applicazione dell'art. 521 C.P.P. dal momento che la diversità delle date contrastava con l'obbligo della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. In secondo luogo, rilevava che gli indizi posti a fondamento del riconoscimento della sua responsabilità non erano gravi, precisi e concordanti. Si doleva anche perché non era stata ravvisata l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. n. 309 del 1990 Da ultimo, osservava che la motivazione della sentenza impugnata era generica, breve, mancante, insufficiente ed illogica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
È da escludere nella specie la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata Correttamente, invero, i giudici del merito hanno ritenuto che, se anche la data del commesso reato era quella del 19/5/1999, e non quella del 27/5/1999, tale inesattezza integrava un mero errore materiale in quanto risultava dagli atti che il fatto ascritto al PE era stato accertato il 19/5/1999 e che quest'ultimo, arrestato in pari data nel centro abitato di Pagani per l'episodio addebitatogli, perché trovato in possesso di circa 40 gr. di sostanza stupefacente e della somma di lire 35.000, era poi, in data 22 maggio 1999, comparso davanti al G.I.P. per la convalida dell'arresto. Il prevenuto, quindi, aveva avuto modo di difendersi e conosceva bene i termini della accusa mossagli, risultando specificamente contestata la condotta criminosa con riferimento alla quantità di droga detenuta il giorno dell'arresto. Il G.I.P., infatti, a norma dell'art. 65 C.P.P., gli aveva dovuto contestare in forma chiara e precisa il fatto attribuito, rendendogli noti gli elementi di prova esistenti e comunicandogli anche, se non ne derivava pregiudizio, le fonti.
Quanto poi alle censure relative al riconoscimento di responsabilità, non sussistono i dedotti vizi motivazionali ne' può porsi in discussione l'esistenza a carico del PE di un grave, preciso e concordante quadro indiziario. I giudici di secondo grado hanno spiegato con chiarezza le ragioni per le quali la decisione del Tribunale meritava conferma. Risultava invero, in modo inequivoco dagli atti che il prevenuto, anche se tossicodipendente, deteneva sostanza stupefacente destinata allo spaccio, deponendo in tal senso elementi precisi, specificamente indicati. La corte territoriale ha considerato la quantità di droga nella disponibilità del PE, la divisione della stessa in pezzi, il fatto che il prevenuto aveva ricevuto da un giovane, a lui avvicinatosi, lire 5000 e, subito, aveva messo la mano nella tasca in cui era custodito l'hashish. Trattavasi di dati fattuali rilevanti per il collegio, ai fini della formulazione di un giudizio di destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio, del quale è stato dato conto in maniera congrua e coerente. Giustificata è pure la decisione della corte del merito di non ravvisare nella specie l'ipotesi del fatto di lieve entità. I giudici hanno fatto riferimento ai parametri indicati dal legislatore della quantità della droga, ritenuta non esigua, e delle modalità della condotta posta in essere. Poiché il ricorrente operava nel pieno centro di Pagani ove era avvicinato da terzi, era da escludere che si trattasse di un episodio isolato, sporadico, dovendosi, invece, concludere per un'attività di spaccio svolta in maniera non occasionale. Le particolari connotazioni della condotta criminosa e il dato quantitativo, infatti, facevano escludere la lieve entità del fatto ascritto. Il convincimento espresso sul punto dal collegio, essendo frutto di un apprezzamento fondato su argomentazioni adeguate e logiche, non è sindacabile in sede di legittimità. Quanto, infine, all'ultima doglianza, il ricorrente non ha chiarito in quali parti e perché la motivazione della sentenza impugnata si presenti generica, breve, illogica, mancante e insufficiente, essendosi egli limitato ad una generica affermazione dei vizi che la decisione presentava, senza alcuna specificazione illustrativa degli stessi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del PE al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004