Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
La diversità fra la data del fatto indicata nella imputazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna non integra la nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. qualora non abbia concretamente comportato una reale compromissione dei diritti difensivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2009, n. 19334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19334 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 15/04/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 369
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 004969/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE IM, N. IL 29/08/1973;
avverso SENTENZA del 19/05/2008 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dr. Martusciello V., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 19.05.2008 la Corte d'appello di Lecce, integralmente confermava la pronuncia 30.03.2007 del Tribunale di Brindisi che aveva condannato ER MO, imputato di plurime violazioni dell'art. 9, comma 1, L. n. 1423 del 1956, alla pena di mesi 9 e giorni 20 di arresto.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame formulando la seguente unica deduzione per violazione di legge: la Corte territoriale aveva disposto la modifica dell'imputazione, rilevando come un fatto fosse stato commesso in data 22.08.2004, anziché il 23.08.2004 come risultava dal capo d'imputazione, senza notificare tale diversa data ad esso imputato, contumace, il che comportava nullità della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
L'unica deduzione del ricorrente riguarda l'asserita immutazione del fatto, costituita dalla modifica della data di commissione di uno degli episodi di reato, per la quale non venne data regolare contestazione ad esso imputato, il che - sostiene il ricorrente - comporterebbe nullità. La tesi non ha pregio. Deve rilevare invero questa Corte come l'ipotesi cui la difesa affida il suo ricorso riguarda il diverso caso in cui si tratti di fatto realmente nuovo (in tutte le sue componenti naturalistiche) rispetto a quello regolarmente contestato, fattispecie che non ricorre ove si tratti solo di precisazione attinente un fatto oggetto di regolare contestazione per il quale la difesa ha avuto comunque modo di esplicare le sue difese. In realtà si è trattato di precisazione relativa alla data del reale accertamento (sera del 22 agosto) rispetto a quella dell'informativa di reato subito inviata (il giorno 23 agosto). Il fatto, già noto all'imputato, nella sua realtà storica, è lo stesso. In siffatta situazione va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 28853 in data 14.04.2004, Rv. 228705, Migliardo) che ricollega sanzione di nullità, in ipotesi di mutamento della data del reato, solo ove tale modificazione abbia concretamente comportato una reale compromissione dei diritti difensivi (quale, ad esempio, un diverso alibi). Nella presente vicenda processuale, di contro, il ricorrente si limita ad una deduzione del tutto teorica ed aspecifica della doglianza, senza addurre in alcun modo quale sarebbe stata la diversa difesa, o le diverse prospettive in fatto, che la suddetta precisazione di collocazione temporale avrebbe comportato. In definitiva il ricorso contro la sentenza 19.05.2008, infondato, deve essere rigettato.
La reiezione del gravame comporta ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ER MO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009