Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2002, n. 35930
CASS
Sentenza 27 giugno 2002

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Massime1

In tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già presi in considerazione ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità.

Commentario1

  • 1Corte cost., 10 giugno 2011, n. 183, Pres. Maddalena, Rel. Lattanzi
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    13 giugno 2011 | Corte cost., 10 giugno 2011, n. 183, Pres. Maddalena, Rel. Lattanzi (sul riconoscimento di attenuanti generiche al recidivo reiterato) Costituzionalmente illegittimo l'art. 62 bis, co. 2 c.p. nella parte in cui vieta di riconoscere le attenuanti generiche al recidivo reiterato in base al comportamento tenuto dopo la commissione del reato 1. È stato rilevato l'ennesimo profilo di contrasto tra la disciplina della recidiva, come introdotta dal legislatore mediante la celeberrima legge n. 251 del 2005, ed alcuni fondamentali parametri costituzionali: la ragionevolezza, l'uguaglianza, la necessaria finalizzazione rieducativa della pena. La Corte costituzionale, con la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2002, n. 35930
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35930
Data del deposito : 27 giugno 2002

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