Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
In tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già presi in considerazione ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità.
Commentario • 1
- 1. Corte cost., 10 giugno 2011, n. 183, Pres. Maddalena, Rel. LattanziGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
13 giugno 2011 | Corte cost., 10 giugno 2011, n. 183, Pres. Maddalena, Rel. Lattanzi (sul riconoscimento di attenuanti generiche al recidivo reiterato) Costituzionalmente illegittimo l'art. 62 bis, co. 2 c.p. nella parte in cui vieta di riconoscere le attenuanti generiche al recidivo reiterato in base al comportamento tenuto dopo la commissione del reato 1. È stato rilevato l'ennesimo profilo di contrasto tra la disciplina della recidiva, come introdotta dal legislatore mediante la celeberrima legge n. 251 del 2005, ed alcuni fondamentali parametri costituzionali: la ragionevolezza, l'uguaglianza, la necessaria finalizzazione rieducativa della pena. La Corte costituzionale, con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2002, n. 35930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35930 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI RENATO Presidente del 27/06/2002
1. Dott. BATTISTI MARIANO est. Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARZANO FRANCESCO Consigliere N. 866
3. Dott. ATRIPALDI UMBERTO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. RAIMONDI RAFFAELE Consigliere N. 009520/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR DA N. IL 23/02/1943
avverso SENTENZA del 01/03/2001 CORTE APPELLO di MILANO Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere BATTISTI MARIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Meloni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv.to Pilerio Plastina che ha chiesto accogliersi il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte d appello di Milano, con sentenza dell'1 marzo 2001, confermava la sentenza, in data 13 novembre 2000, del tribunale di Milano, il quale aveva affermato la responsabilità penale di EL AR per aver questi concorso, con AR LE Loris, nel reato, accertato in Milano il 13 gennaio 1999, di illecita detenzione e illecita cessione, a persona rimasta ignota, di 3 Kg. Di cocaina, di cui grammi 2.203, 56 di sostanza pura, stupefacente che, come aveva visto, ad 8-10 metri di distanza, l'ispettore SS della Polizia di Stato, il AR, dopo essersi incontrato con LE e dopo che questi, a sua volta, si era incontrato con altra persona, aveva prelevato, custodito in uno zaino, dal bagagliaio della propria vettura, consegnandolo al LE, il quale lo aveva porto alla persona che era con lui.
Avvenuto lo scambio, il AR e il LE, che erano saliti nella vettura del primo, venivano fermati subito dopo, mentre la persona, cui era stato consegnato lo zaino con lo stupefacente, allontanarsi a bordo di una "500" e resasi conto di essere seguita da agenti della Polizia di Stato, si era liberata, gettandolo dal finestrino, dello zaino, che gli agenti recuperavano immediatamente. La corte, riesaminando le prove alla luce dei motivi di appello, confermava la sentenza, osservando, tra l'altro, che non v'era alcun dubbio che l'ispettore SS avesse riferito ciò che era accaduto.
2 - Il difensore ricorre per cassazione con cinque mezzi di annullamento.
1^ - Denuncia, con il primo, "violazione di legge penale processuale prevista a pena di nullità - art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 36 e 42 c.p.p.", deducendo che il g.i.p., nell'udienza preliminare, nell'accogliere la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato, prendeva atto della propria incompatibilità per avere provveduto in materia di libertà personale e, contestualmente, rinviava ad altro giudice per l'udienza preliminare, mentre avrebbe dovuto presentare la propria dichiarazione di astensione al presidente dell'Ufficio, al quale sarebbe spettato di sostituirlo.
L'evidente incompetenza del g.i.p. di designare un proprio sostituto doveva essere sanzionata con la dichiarazione di nullità dell'udienza preliminare e del successivo decreto di rinvio a giudizio.
2^ - Denuncia, con il secondo motivo, "manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione alla mancata rinnovazione della perizia psichiatrica finalizzata a determinare la capacità processuale del prevenuto, nonché difetto di motivazione sul punto" deducendo che le ragioni addotte dalla corte di merito, per negare la rinnovazione della perizia, sono apodittiche e, quindi, immotivate, "non rispondendo al vero l'affermazione per cui l'appellante non avrebbe prospettato nuovi elementi di valutazione, ché al contrario, l'elaborato peritale è stato ampiamente criticato sulla base di plurime censure ed era rispetto a tutti questi elementi di valutazione che la corte di appello era chiamata a pronunciarsi, motivando sulla loro fondatezza o sulle ragioni che la escludevano".
3^ - Denuncia, con il terzo motivo, "manifesta illogicità della motivazione per vizio risultante dal testo della sentenza;
conseguente nullità del provvedimento".
Deduce che la deposizione dell'ispettore SS, ritenuta fondamentale, si è caratterizzata per le sue lacune e per le inspiegabili contraddizioni con alcuni essenziali dati di fatto emersi da altre fonti di prova.
Deduce, inoltre, che la corte ha omesso di spiegare come si concilia la ricostruzione dell'ispettore SS con la circostanza della presenza di un trasmettitore GPS funzionante all'interno dell'autovettura, trasmettitore che sarebbe stato trovato scollegato e con i fili staccati e penzolanti, segno evidente - si dice nella sentenza - di una pregressa disattivazione, senza, peraltro, tenere conto della circostanza del mancato sequestro al momento dell'arresto di AR, sicché non si è in grado di sapere in quale momento l'apparecchio sia stato disattivato, se prima dell'arresto o, di altri, dopo l'arresto dell'imputato.
4^ - Denuncia, con il quarto motivo, "erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione alla mancata concessione della attenuante del contributo causale di minima importanza", deducendo che "la condotta addebitabile a AR non poteva che consistere nella mera presenza sul luogo dei fatti", presenza che può aver facilitato la realizzazione dell'attività criminosa, a "facilitare non vuole affatto dire rendere possibile una condotta che altrimenti non si sarebbe realizzata".
5^ - Denuncia, con il quinto motivo, "mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di quantificazione della pena, nonché in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche", deducendo che v'è incertezza sul quantitativo dello stupefacente e sul grado di purezza dello stesso e, quanto alle attenuanti generiche, che, valutati la gravità del fatto e i precedenti penali per determinare la pena, non può tenersi conto degli stessi elementi ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
3 - Il AR ha presentato motivi nuovi, pervenuti il 25 giugno 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - I "motivi nuovi" non possono essere presi in considerazione perché inammissibili, essendo stati presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione ben oltre il termine previsto dall'art.585, comma 4 c.p.p.. questa norma stabilisce che i motivi nuovi possono essere presentati "fino a quindici giorni prima dell'udienza" e l'art. 591 c.p.p., che elenca le ipotesi di inammissibilità, prevede che l'impugnazione è inammissibile anche quando - lett. c) - non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586 e l'art. 585, comma 4, esige sia che i motivi nuovi siano presentati non oltre quindici giorni prima dell'udienza, sia che, entro il termine, siano presentati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione.
2 - Il primo motivo è infondato.
Non v'è alcun dubbio che, come esige l'art. 124 c.p.p., i magistrati, tra gli altri, sono tenuti a osservare le norme del codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale", sicché è certo che la dichiarazione di astensione deve essere presentata al presidente della corte o del tribunale, il quale decide con decreto senza formalità di procedura, come vuole l'art. 36, comma 3, c.p.p., provvedendo, in applicazione della norma dell'art. 43 c.p.p., anche alla sostituzione del giudice astenuto.
Ma, per inosservanza di questo iter non è prevista alcuna sanzione processuale, il che trova la propria giustificazione anche nel fatto che, come ha affermato questa suprema corte, "il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni mezzo di impugnazione, sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché si tratta di provvedimenti meramente ordinatori di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti restano limitati nell'ambito dell'ufficio e assolvono alla funzione di conservare il prestigio dell'amministrazione della giustizia e la fiducia dell'opinione pubblica nella imparzialità dei giudici" (Cass., 5 marzo 1998, Berlusconi;
10 ottobre 1996, Montini Trotti;
8 febbraio 2000, Zara). Va, peraltro, rilevato che, allorché la causa di astensione non è opinabile, come nel caso di specie, e, conseguentemente, allorché il provvedimento presidenziale è un provvedimento il cui contenuto è scontato, così come è certo, scontato, data la dovuta organizzazione dell'Ufficio, che la sostituzione del giudice astenuto avverrebbe, comunque, in un certo modo, la constatazione, da parte di un giudice, della propria, non opinabile, incompatibilità e il materiale trasferimento del processo, da parte del giudice incompatibile, ad altro giudice, che sarebbe lo stesso cui lo assegnerebbe il presidente, possono considerarsi implicite manifestazioni dell'iter previsto dalla legge, non reso espliciti per evidenti ragioni di economia processuale.
È, in ogni caso, da ricordare, che, come vuole l'art. 33, comma 2 c.p.p., non si considerano attinenti alla capacità del giudice - il che significa che si è fuori della previsione dell'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p. - le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e l'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, con la conseguenza che, dato per certo che, nella specie, "l'assegnazione ad altro giudice non è stata disposta da chi avrebbe dovuto, il mancato rispetto della relativa norma non determina, come, invece, vorrebbe il ricorrente, alcuna conseguenza sugli atti compiuti dal giudice irritualmente designato (Cass., 7 febbraio 1991, Barbieri).
3 - Il secondo motivo è infondato.
La corte di merito, nel decidere sulla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per assumere una nuova perizia psichiatrica, ha affermato che "non v'è alcuna ragione, alla base delle risultanze della perizia psichiatrica espletata nel corso del giudizio di primo grado e in assenza di qualsiasi nuovo elemento di valutazione - neppure prospettato dall'appellante - idoneo a confutare le corrette conclusioni cui è pervenuto il perito, per dubitare della piena capacità processuale e di intendere e di volere dell'imputato".
La corte di merito, dunque, ha negato di non essere in grado di decidere allo stato degli atti ed è noto che "la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è istituto del tutto eccezionale, vigendo il principio processuale che la indagine istruttoria, nel sistema accusatorio, trova la sua naturale collocazione soltanto nel dibattimento di primo grado, nel regolare contraddittorio formatosi e nel rispetto delle preclusioni probatorie".
"Ne consegue che soltanto la rilevanza e la decisività dei fatti, non potuti provare in primo grado, nelle ipotesi di legge e nel concorso delle richieste condizioni, possono consentire la rinnovazione del dibattimento e per tali ragioni l'art. 603 c.p.p. considera ipotesi eccezionale la rinnovazione del dibattimento e la condiziona alla rigorosa ipotesi che il giudice di appello, con valutazione di fatto non censurabile in cassazione, ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Cass., 11 gennaio 1995, Fodde;
26 aprile 2000, Accettola;
21 aprile 1999, Iovino;
26 maggio 1998, Renzi;
12 marzo 1998, Fiore).
Come risulta anche dalla sentenza di primo grado, i giudici di merito, preso atto delle conclusioni cui, con certezza, era pervenuto il perito, hanno ritenuto che le perplessità che la fattispecie poteva far nutrire non erano, però, di tale consistenza da soverchiare il giudizio conclusivo, in termini di riconosciuta capacità del AR, formulato dal perito e questo corretto argomentare, fatto proprio dalla corte di appello, altro non significa se non che quest'ultima ha ritenuto di essere in grado di decidere allo stato degli atti, donde la legittimità del rifiuto della rinnovazione parziale del dibattimento.
4 - Il terzo motivo è infondato.
Il ricorrente, con questo motivo, contesta l'iter attraverso il quale la sentenza impugnata, ricalcando le orme della sentenza di primo grado, ha ritenuto che le prove a carico dell'imputato, in particolare la deposizione dell'ispettore SS, non si prestassero a dubbi.
La corte di appello, nel vagliare la deposizione dell'ispettore SS, ha osservato che "costituisce mera congettura, priva di qualsiasi conforto probatorio, l'assunto del AR secondo cui l'ispettore SS, così come LE avrebbe ordito un vero e proprio complotto in suo danno", aggiungendo che "non v'è alcun motivo per dubitare della attendibilità della narrazione accusatoria del predetto teste, dotato di credibilità privilegiata per la qualità rivestita, che ha descritto, con dovizia di particolari, in assenza di contraddizioni e in modo preciso, tutte le fasi della vicenda e, soprattutto, quella caratterizzata dal prelievo, da parte dell'imputato, dello zainetto custodito nel bagagliaio della propria vettura e dalla successiva consegna dello stesso al LE". Nel ricorso si obietta, tra l'altro, che il teste SS avrebbe rilasciato diverse versioni sulla distanza da cui avrebbe visto il traffico illecito, obiezione cui aveva puntualmente risposto già il Tribunale, il quale aveva posto in evidenza che "SS aveva affermato di essere posizionato a 8-10 metri di distanza dall'auto, ché dalla originaria postazione, sita a circa cento metri dal luogo in cui aveva parcheggiato AR, si era nel frattempo spostato a piedi per meglio osservare i movimenti delle persone", ed è incontestabile, come si diceva, che le puntualizzazioni del SS, citate dal tribunale, rispondano efficacemente alle obiezioni che, sul punto, si leggono nel motivo.
La corte di merito, peraltro, non si è limitata a citare il SS, ma ha dedicato non poco spazio alle dichiarazioni sia del AR, sia del LE, commentandole, come aveva già fatto il tribunale, con sottolineature di spessore logico che nel motivo non vengono prese in alcuna considerazione.
In particolare, la corte, a pag. 16, ha osservato che "la strumentale versione difensiva della ignoranza, da parte del AR, del contenuto del predetto zaino è palesemente contraddetta non soltanto dall'univoca condotta tenuta da tale imputato nel piazzale Maciachino, così come descritta dall'ispettore SS, ma, altresì, dalla circostanza che tale zaino doveva necessariamente trovarsi a bordo dell'auto dell'imputato anteriormente all'incontro con LE nei pressi del bar di via Forze Armate se, come emerso dalla deposizione dell'ispettore SS, la Fiat BR di AR è stata ininterrottamente sotto il controllo degli operanti e questi ultimi non hanno mai veduto LE o altri aprire il bagagliaio dell'auto e deporvi lo zainetto".
A questa logicissima conclusione nel ricorso nulla si è opposto. Molto spazio, invece, il ricorrente ha dato al c.d. impianto satellitare, che si trovava a bordo della vettura del AR, impianto da quest'ultimo immediatamente segnalato, ma non sequestrato, impianto trovato con i fili staccati, ma, come si ritorna ad obiettare nel ricorso "l'omesso sequestro dell'apparecchio non consente in alcun modo di accertare il momento della sua attivazione-disattivazione.
La corte di merito ha riservato a questo tema le seguenti considerazioni: "non vale, certamente, a confortare l'assunto difensivo dell'appellante la presenza, sull'auto del AR, di un impianto satellitare, subito segnalata dall'imputato nella immediatezza del suo arresto;
la questione è stata riproposta con i motivi di gravame senza alcuna confutazione delle diffuse e corrette argomentazioni svolte in proposito dal giudice di primo grado e, in assenza di ulteriori specifiche doglianze, vanno qui integralmente richiamate le condivisibili motivazioni svolte nella sentenza gravata, alla quale si rinvia per comodità espositiva e per evitare inutili ripetizioni sul punto".
La corte territoriale, come può notarsi, su questo tema non ha fatto altro che rinviare alla sentenza del tribunale, per essere stati i motivi di appello privi del requisito delle diffuse e corrette argomentazioni del giudice di primo grado e senza ulteriori specifiche doglianze".
La decisione della corte, è stata, dunque, una decisione, implicita, di inammissibilità del motivo, sicché il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nei motivi di appello erano state proposte puntuali critiche e confutazioni delle argomentazioni che, sul tema, si leggevano nella sentenza del tribunale, critiche e confutazioni alle quali la corte non aveva dato alcuna risposta.
Nel motivo di ricorso non v'è questa dimostrazione, ma soltanto la semplice ripetizione delle tesi sottoposte, sin dall'inizio, all'attenzione del tribunale e da quest'ultimo, come ha chiarito la corte, motivatamente disattese.
5 - Il quarto motivo è infondato.
Se, come si esprime la sentenza a pag. 14, "deve ritenersi definitivamente accertato che AR ha condetenuto e trasportato, con la propria autovettura, l'ingente quantitativo di stupefacente, custodito nello zaino, fino a piazzale Maciachini;
se AR è rimasto, poi, a guardia dello stupefacente in attesa che il LE si incontrasse con l'ignoto acquirente;
se ha poi maneggiato, prelevandolo dal bagagliaio, lo zaino contenente la droga, consegnandolo al coimputato;
se ha, infine, presenziato allo scambio dello stupefacente dal LE all'ignoto conducente dell'utilitaria;
se ha, in breve, arrecato un contributo, materiale e psicologico, a quasi tutte le fasi di esecuzione del reato tenendo un contegno chiaramente rivelatore della sua piena adesione all'altrui proposto criminoso", se tutto ciò risponde al vero, come la corte ha dimostrato, è giuridicamente impossibile riconoscere all'imputato l'attenuante di cui all'art. 114, primo comma, c.p., essendosi risolta la condotta del AR in molto più di una mera presenza sul luogo dei fatti, come si sostiene nel ricorso.
Il AR, invero, stando alla ricostruzione critica dei fatti che si legge nelle sentenze di merito, non si è limitato a facilitare la realizzazione dell'attività criminosa, ma vi ha contribuito in modo determinante, ché, se lo stupefacente poteva essere trasportato da altri, è stato, però, trasportato dal AR con la propria vettura, il che significa, appunto, che l'imputato è stato indipendente "nella concatenazione causale con apprezzabili conseguenze sul risultato conclusivo".
In altre parole, se l'attenuante della minima importanza è configurabile nel caso di un apporto materiale e morale di così lieve entità ed efficacia causale da risultare quasi trascurabile, correttamente l'attenuante è stata negata all'imputato, autore, non di un apporto pressoché trascurabile, ma di una condotta consistita nel far provenire lo stupefacente a colui cui era destinato, di una condotta senza la quale, dunque, il reato non si sarebbe verificato in quel modo.
6 - Il quinto motivo è infondato.
a - Il ricorrente, nel prendere atto che la misura della pena - anni dieci di reclusione e L. 100.000.000 di multa - è dipesa anche "dall'ingente quantitativo di stupefacente condetenuto dall'imputato", ha eccepito nel motivo, che "non può derivare il totale difetto di motivazione della sentenza sul punto, laddove pretende di desumere conclusioni certe - parlando addirittura di ingente quantitativo di sostanza stupefacente idonea ad attingere un numero considerevole di persone - da elementi del tutto incerti e precisi".
Il tribunale, al quale la corte si è richiamata, ha sottolineato, sulla quantità dello stupefacente, che "molte parole ha speso la difesa in ordine ad un supporto difetto di prova in ordine alla natura di stupefacente della sostanza sottoposta a sequestro, facendo leva sulle vicende del corpo di reato, non depositato presso il Palazzo di Giustizia fino a poco prima della conclusione del processo e recuperato dalla Polizia ancora in possesso del consulente del p.m.".
"Indipendentemente da tali circostanze - ha proseguito il tribunale - è da osservare e che la consulente Dott.ssa Fatma TO ha depositato, in data 22 febbraio 1999, completa relazione, attestante la natura di cocaina (2891 grammi contenenti 2203 grammi di cocaina pura) della sostanza sequestrata e che la stessa consulente ha deposto in modo completo e soddisfacente in sede di esame dibattimentale, ove la relazione è stata acquisita agli atti e che la prova acquisita per tali vie, priva di contraddizioni, è pienamente utilizzabile in modo diretto e definitivo;
è da rilevare, infine, che nessun elemento induce a ritenere che la sostanza esaminata dalla dottoressa TO sia diversa da quella originariamente sottoposta a sequestro".
Queste proposizioni, che sono un esempio di corretta e completa valutazione critica degli atti, rispondono, in termini inequivoci, ai dubbi, alle riserve della difesa, invano ribadite, stante la completezza e la logicità della valutazione dei giudici di merito, del ricorso.
b - In ordine all'altro tema, trattato nel motivo - il mancato riconoscimento delle attenuazioni generiche - il ricorrente pone il problema della legittimità della doppia valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p., obiettando che la gravità del fatto, la personalità dell'imputato, già valutati per determinare la misura della pena, non possono essere valutati di nuovo per negare le attenuanti generiche.
Il problema, risultante, è stato risolto dall'indirizzo prevalente dalla giurisprudenza di questa suprema corte nel senso che è legittima la doppia valutazione dello stesso elemento purché operata a fini diversi e, proprio in relazione ai rapporti tra commisurazione della pena in senso stretto e attenuanti generiche, la maggioranza delle sentenze di questo supremo collegio ritiene che gli elementi indicati dall'art. 133 c.p. possano essere presi in considerazione dal giudice sia per determinare la pena base, sia per concedere o escludere le attenuanti generiche (Cass. 13 gennaio 1984, R. pen. 85, 93; 23 novembre 1983, ivi, 84, 858; 7 luglio 1982, ivi 83, 635).
6 - Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta
il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2002