Sentenza 21 settembre 2011
Massime • 1
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non trova applicazione in riferimento al reato associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2011, n. 36538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36538 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2011 |
Testo completo
TRAS_
365 38 / 1 1 38
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Sent. N. 2127/2011 R. Gen. N.
14025/2011 3
Udienza pubblica del 21/09/2011 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale,
composta da
FIANDANESE Dott. FRANCO Presidente GENTILE Dott. DOMENICO Consigliere
CAMMINO Dott.ssa MATILDE Consigliere TADDEI Dott.ssa MARGHERITA Consigliere
RAGO Dott. GEPPINO Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da:
1. AP NI EL nato il [...];
2. MI NN nato il [...];
3. LO MO IU nato il [...];
avverso la sentenza del 29/06/2010 della Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per AP e rigetto dei restanti ricorsi;
udito il difensore di PO NI, avv.to Riccardo Mangani - in sostituzione dell'avv.to Francesco Ruggeri - che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
FATTO
§ 1. Con sentenza del 29/06/2010, la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza pronunciata in data 11/04/2003 dal Tribunale
della medesima città, così decideva:
assolveva ZA EL dal delitto di rapina aggravata per non aver commesso il fatto e, riqualificato il fatto come ricettazione, lo condannava alla pena di anni due e mesi dieci di
Mis reclusione ed € 600,00 di multa;
rideterminava la pena per il delitto di cui all'art. 416 c.p. nei confronti di MI NI e LO MO GI in anni uno, mesi otto di reclusione.
§ 2. Avverso la suddetta sentenza gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
§ 2.1. AP ha dedotto i seguenti motivi:
2 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 649 C.P.P.: sostiene il ricorrente che,
nonostante la stessa Corte territoriale avesse dato atto che, per lo stesso fatto, era stato promosso un autonomo procedimento penale presso il Tribunale di Catania sezione distaccata di
Mascalucia che si era concluso con una condanna, sebbene non esecutiva, per ricettazione, ad anni due di reclusione ed €
1.000,00 di multa, la Corte aveva ugualmente ritenuto di procedere in spregio all'art. 649 c.p.p. in base al quale, anche alla luce della sentenza n° 34655/2005 delle SSUU, avrebbe dovuto, invece, una volta riqualificato il fatto come
ricettazione, pronunciare sentenza di non procedibilità.
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 157 C.P. per non avere la Corte
dichiarato la prescrizione del reato di ricettazione.
§ 2.2. MI NI, con unico motivo, ha dedotto
MANCANZA E MANIFESTA ILLOGICITÀ della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo, non essendo stati indicati episodi, prove di qualsiasi genere (testimonianze, intercettazioni ed altro) atte a dimostrare "al di là di ogni ragionevole dubbio"
l'esistenza di un'affectio nei confronti di una societas costituita allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati>>.
§ 2.3. LO MO GI ha dedotto i seguenti motivi:
H
3 1. MANCANZA DI MOTIVAZIONE in ordine al ruolo svolto dal ricorrente all'interno dell'associazione e del motivo per cui non era applicabile l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.
2. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena in senso più favorevole.
DIRITTO
§ 1. AP
§ 1.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 649 C.P.P.: la doglianza è fondata per le ragioni di seguito indicate.
In punto di fatto, va osservato che, come rilevato dal ricorrente, la
Corte territoriale, dopo aver riqualificato il fatto di cui al capo a)
dell'imputazione, come ricettazione, lo ha condannato per il suddetto reato, nonostante l'imputato, in data 13/11/2001, fosse già stato condannato per lo stesso fatto e lo stesso reato dal Tribunale di
Catania, Sezione di Mascalucia (cfr sentenza prodotta). La Corte
territoriale, in ordine all'eccezione di ne bis in idem ha osservato che valuterà poi il giudice dell'esecuzione la possibilità di una declaratoria di ne bis in idem allorchè le due sentenze emessa a carico di AP per il medesimo reato diverranno esecutive». Sennonché, come correttamente obiettato dal ricorrente, sul punto,
soccorre il principio di diritto - statuito da questa Corte a Sezioni
Unite, con sentenza del 28 giugno 2005, n. 34655, Donati, massima n.
-secondo il quale «non può essere nuovamente promossa 231800
l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.>»,
con la conseguenza che «nel procedimento eventualmente duplicato
(..), se l'azione penale sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità». Opera, infatti, la preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal Pubblico Ministero» che si configura nelle «situazioni di litispondenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale»>, laddove non trovano applicazione «le disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano, invece, applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse scdi giudiziarie, uno dei quali è incompetente»>.
Di conseguenza, va disposto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perché l'azione penale non doveva essere esercitata, avendola il Pubblico Ministero già promossa e, pertanto,
consumato il relativo potere.
§ 1.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 157 C.P.: la censura, nei termini in cui è
stata dedotta, è manifestamente infondata atteso che la prescrizione
(per i reati di cui al capo A2) è stata genericamente dedotta non avendo il ricorrente tenuto conto dei periodi di sospensione, fra cui quello per l'astensione degli avvocati dalle udienze, a seguito della quale l'udienza del 28/05/1999 fu rinviata al 3/11/2000 con conseguente sospensione di un anno, mesi cinque e giorni sei che, già
di per sé, esclude la maturazione della causa estintiva.
L'annullamento senza rinvio relativamente al solo reato di cui al capo
A) della rubrica, comporta la trasmissione degli atti ad altra sezione
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della Corte di Appello di Catania per la rideterminazione della pena relativamente ai reati di cui ai capi A2) (solo porto e detenzione di armi: cfr sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della pena) e A3) (il quale è passato in giudicato non essendo stata proposta avverso la condanna, alcuna doglianza).
§ 2. MI
La censura, nei termini in cui è stata dedotta è manifestamente infondata.
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6 Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte
territoriale, dopo aver descritto le modalità con le quali le truffe venivano perpetrate, in modo ampio, ha evidenziato i numerosi elementi di prova a carico dell'imputato definito (insieme a SS
OR, altro coimputato), l'ideatore e fondatore della struttura criminale che, avvalendosi di vari soggetti, ognuno dei quali era preposto a svolgere determinati compiti, aveva come finalità il compimento di truffe che, in effetti, vennero commesse in numero considerevole.
La censura, quindi, a fronte di un cospicuo compendio probatorio
(intercettazioni telefoniche nonché dichiarazioni confessorie degli ми stessi imputati: cfr sentenza impugnata), valutato in modo logico,
coerente ed esaustivo, va ritenuta generica ed aspecifica.
§ 3. LO MO
§ 3.1. MANCANZA DI MOTIVAZIONE in ordine alla consapevolezza di partecipare ad un'associazione a delinquere: sul punto la Corte, dopo avere chiarito quale fosse il ruolo dell'imputato nella struttura criminale (autista per i trasporti della merce e collaboratore del Laudani c BR (altri coimputati) nel disbrigo delle pratiche bancarie) ha concluso anche sulla base del contenuto delle
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intercettazioni telefoniche riportate nella sentenza di primo grado -
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7 che ognuno degli imputati (e, quindi, anche Lo RO), proprio per la predisposizione dei mezzi adoperati e la natura dell'attività svolta
(predisposta al compimento delle truffe) aveva «la consapevolezza di far parte del sodalizio criminoso con il proposito di partecipare alla realizzazione e attuazione del programma criminale».
La suddetta motivazione, pertanto, essendo logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, si sottrae alla generica censura riproposta in questo grado di giudizio.
§ 3.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 114 C.P.: la doglianza è manifestamente infondata atteso che la suddetta attenuante non si applica né alle ipotesi di concorso di persone ove i concorrenti siano più di cinque,
(come nel caso di specie: combinato disposto artt. 114/2 e 112 n° 1
c.p.), né al reato associativo.
Infatti questa Corte ha ritenuto, che «la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto, di cui all'art. 114 cod. pen., non può
trovare applicazione in relazione a fattispecie di partecipazione ad associazioni delinquenziali, consistendo la detta partecipazione nell'adesione del singolo al patto sociale, con il che si è al di fuori della figura del concorso di cui all'art. 110 cod. pen. e,
conseguentemente, al di fuori della sfera di applicabilità della citata attenuante, posto che mediante quest'ultima è stata introdotta una
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correzione al principio generale della equivalenza delle cause e della unitarietà del reato concorsuale;
principio in forza del quale l'apporto di ciascuno alla realizzazione dell'illecito è considerato ad un tempo atto proprio e comune a tutti i concorrenti, con l'implicazione di una tendenziale equivalenza anche sul piano sanzionatorio. Il giudice può
pertanto valutare la portata concreta della partecipazione di ciascuno all'associazione, graduando conseguentemente la pena e riconoscendo,
eventualmente, le attenuanti generiche, ma non può riconoscere l'esistenza di una circostanza legata alla disciplina del concorso nel rcato laddove concorso non c'è»: Cass. 8042/1992 Rv. 191300; Cass.
29821/2001 Rv. 221210; Cass. 15086/2011 Rv. 249911
§ 3.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS E 133 C.P.: anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale,
fattasi carico della censura, l'ha disattesa in modo ampio, logico e coerente alla stregua degli evidenziati elementi di segno negativo caratterizzanti la condotta degli imputati (e, quindi anche del Lo
RO). Va, infine, dato atto che sul punto il ricorrente, nonostante lamenti la mancata verifica di elementi positivi, si è ben guardato dall'indicarli.
P.Q.M.
ANNULLA
9 Senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AP EL
EL limitatamente al delitto di ricettazione di cui al capo A)
dell'imputazione come riqualificato dalla Corte di Appello di Catania,
perché l'azione penale non doveva essere esercitata;
DICHIARA
Inammissibile nel resto il ricorso;
DISPONE
La trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di
Catania per la rideterminazione della pena relativa ai capi A2) e A3)
dell'imputazione
DICHIARA
Inammissibili i ricorsi di OR NI e Lo RO GI che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 21/09/2011
IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Fiandanese) franco condanny IL CONSONSIGL EST.
(Dott. G. Rago
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11 OTT 201
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EL É M R
ILIC AN G
Claudia Pianelli
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