Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 3
Tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di "presupposizione", sicché non opera la causa di esclusione con cui esordisce l'art. 648 bis cod. pen. relativa a chi abbia concorso nel reato. Ne consegue che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche del reato di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati fine dell'associazione.
L'incompatibilità che, a norma dell'art. 106, comma primo cod. proc. pen., vieta l'affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, nel senso cioè che sussista un conflitto che renda impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili e una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa. Ne consegue che la norma non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui più collaboratori di giustizia abbiano reso dichiarazioni contro un terzo, tale situazione essendo esplicitamente disciplinata dal comma quarto bis dell'art. 106 cod. proc. pen., che prevede un divieto di difesa indipendente da una situazione di vera e propria incompatibilità, allo scopo di evitare che la comunanza delle posizioni difensive influisca sulla genuinità ed indipendenza delle dichiarazioni accusatorie, rendendole affette da possibili vizi di "circolarità", sicchè la sua inosservanza non costituisce causa di nullità, in difetto di una esplicita previsione in tal senso.
Integra la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'utilizzazione, al fine di introdursi nel luogo del reato, di una chiave vera ottenuta indebitamente.
Commentari • 2
- 1. Riciclaggio: sui rapporti con il reato di associazione per delinquereAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, …
Leggi di più… - 2. Brevi cenni di diritto penale “condominiale”Ghigo Giuseppe Ciaccia · https://www.diritto.it/ · 23 dicembre 2013
Tratto dal libro “Come difendersi nel contenzioso condominiale dopo la riforma” scritto dall'Avvocato e Mediatore Ghigo Giuseppe Ciaccia Non poche sono le fattispecie di rilievo penale che si possono riscontrare in ambito condominiale. Preliminarmente va evidenziato che la mancata configurazione in sede civile dello specifico contratto di amministratore di condominio – e, quindi, i labili confini del rapporto non specificamente normato dal legislatore – ha di fatto impedito che vi siano dei reati “propri” dell'amministratore (ossia reati che per l'astratta configurazione necessitano di una specifica qualità professionale del soggetto agente). A fronte di ciò sembra esserci, in astratto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2005, n. 40793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40793 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 23/09/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 999
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 4274/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC ET N. NAPOLI 01/04/1949;
2) TO AR TT N. NOVARA 09/04/1955;
3) ER ST N. LIVORNO 16/07/1954;
4) RD AN N. CALCINATO (BS) 19/12/1956;
5) LP LO N. CAZZAGO SAN MARTINO (BS) 01/04/1957;
6) SO LL N. CASAGIOVE 22/03/1964;
7) LI NO VA n. a Novara il 03/11/1949;
8) CA RO n. a Legnano il 19/12/1941;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 23 febbraio 2004;
sentita la relazione del Consigliere Dott. CARMENINI;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. DE SANDRO Anna AR, che ha chiesto: inammissibilità per RO;
rigetto per gli altri;
uditi i difensori dei ricorrenti Avv. Prof. VOENA Giovanni Paolo, avv. BIANCHI Renato, Avv. NASO Giosuè Bruno, Avv. MARZOCCHI BURATTI ARno, Avv. LICCESE Giuseppe, quale Sostituto Processuale dell'Avv. ABETE Antonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 23/02/2004 veniva confermato pressoché integralmente l'impianto accusatorio della sentenza del Tribunale di Pisa in data 16/07/2002: tutti gli odierni ricorrenti, fatta eccezione per il SS, venivano riconosciuti colpevoli del reato di associazione per delinquere pluriaggravata (capo d - art. 416, commi 1, 2 e 5, c.p.) per essersi associati tra loro al fine di commettere delitti di furto aggravato di assegni e comunque di titoli di credito da sottrarre dai locali delle Poste italiane, nonché, il SS, di ricettazione (capo b) e, gli altri (ER, RD, NI, RO e TA), di riciclaggio (capo e, in esso assorbita la ricettazione), quest'ultimo attuato anche mediante trasferimento su banche estere, soprattutto austriache e su una banca danese, degli assegni trafugati, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
AR ET e RO AR TT, infine, anche del reato di furto continuato e pluriaggravato (capo a, art. 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2, 5 e 7, art. 61, n. 6, c.p., art. 110 e art. 81 cpv.
c.p.) per avere sottratto dai locali degli uffici del centro smistamento delle Poste di Ospitaletto di Pisa numerosi assegni, posti in transito in plichi chiusi, con le aggravanti del numero delle persone, dell'uso di mezzo fraudolento consistente in chiave alterata, dell'aver commesso il fatto su cose esistenti in uffici pubblici e, per il AR, dell'aver commesso il fatto mentre si trovava agli arresti domiciliari per altra causa, aggravante dichiarata estensibile ai correi (questo reato di furto è stato dichiarato prescritto riguardo alla RO, alla quale erano state concesse le attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti).
I fatti sono contestati fino al giugno 1995 o in epoca immediatamente precedente.
I giudici di merito fanno presente che nel corso delle indagini svolte per accertare la destinazione di assegni rubati in uffici postali i verbalizzanti arrestavano per evasione il AR;
ponevano, quindi, sotto intercettazione telefonica l'utenza sua e dei suoi abituali interlocutori;
predisponevano ed effettuavano pedinamenti ed osservazioni dei vari soggetti;
eseguivano, tramite Interpol, accertamenti presso le autorità austriache e danesi;
procedevano a sequestri di assegni, fotocopie, timbri ed altro. Gli stessi giudici sottolineavano che era indubitabile la colpevolezza del AR e della RO in ordine al delitto di furto, atteso che l'uomo aveva ammesso la commissione dei fatti e la donna vi aveva dato un apporto concorsuale, essendo, fra l'altro, essa la detentrice della chiave utilizzata per entrare negli uffici delle poste, che consegnava di volta in volta al AR, o ad un altro complice, poi deceduto (tale Augusto EL ER), nonché colei che effettuava sopralluoghi per verificare il funzionamento degli uffici stessi;
evidenziavano che i furti venivano commessi il sabato sera o la domenica, ossia quando il personale addetto non era in servizio;
che le buste da rubare venivano individuate mediante l'uso di speciali lampade, atte ad evidenziarne il contenuto, rinvenute e sequestrate presso il EL ER.
ELineavano, poi, le modalità utilizzate per incassare i titoli, consistenti nell'apporvi sopra timbro e firma falsificati del legale rappresentante della ditta beneficiaria, nel girarli con la firma del titolare del conto corrente bancario e nel depositarli in banca, monetizzandoli prima che il destinatario - il quale era in attesa di riceverli per posta - effettuasse denuncia di furto. La riscossione delle somme portate dagli assegni avveniva attraverso diversi canali;
dapprima in particolare attraverso il canale "bresciano", costituito, fra gli altri, da ER, RD, NI, RO e TA;
successivamente, a causa dei rapporti incrinatisi con i "bresciani", attraverso SS LL ed altri.
Ciò posto, la Corte territoriale, facendo ampio richiamo alla sentenza di primo grado, ritiene la sussistenza del reato di associazione per delinquere (capo d), ravvisandone gli elementi costitutivi sia nel vincolo stabile fra i consociati, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, sia nell'indeterminatezza del programma criminoso, sia nell'esistenza di una struttura organizzativa idonea ed adeguata a realizzare gli obbiettivi criminosi presi di mira. Afferma che il patto associativo non doveva necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma poteva anche non essere espresso e costituirsi di fatto fra i soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuivano all'attuazione dello scopo comune;
che, ferma restando l'autonomia dei singoli reati esecutivi, la prova in ordine al reato associativo poteva desumersi anche dalle modalità attuative dei reati scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile, dall'uso di un linguaggio di copertura. Quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 648 bis c.p., contestato sub c) per tutti quei soggetti che si erano inseriti nel trasferimento dei titoli di provenienza delittuosa presso le banche estere, viene ricordato il meccanismo descritto in precedenza e viene sottolineata la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita degli assegni, proprio attraverso le varie falsificazioni e l'apertura ad hoc dei conti correnti per farvi transitare gli assegni stessi ed incassarli prima che fosse sporta denuncia. Per contro viene ritenuta la mera ricettazione per quegli imputati che avevano ricevuto assegni di provenienza delittuosa, senza tuttavia intromettersi nel successivo trasferimento alle banche.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione per mezzo dei propri difensori AR, RO, ER, RD, NI e SS, nonché, di persona, RO e TA. Questa Corte, all'odierna udienza del 23/09/2005, sentiti il Procuratore Generale e gli Avvocati difensori, che hanno concluso come in atti, ha assunto le proprie decisioni.
I RICORSI.
È necessario, ora, riepilogare le doglianze contenute nelle varie impugnazioni.
I RICORSI IN FAVORE DI RC ET e TO AR Antoniotta. In favore di questi due imputati, i coniugi AR-RO, sono stati presentati due distinti ricorsi, rispettivamente dall'avv. Izzo e dall'avv. Voena.
Ricorso dell'Avv. Domenico Izzo.
PRIMO MOTIVO:
Si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p., in relazione agli artt. 106, 178, 179 c.p.,
art. 182, comma 2, c.p.p.. Si fa presente che gli odierni ricorrenti, AR e RO, unitamente ad altri cinque coimputati (SS RC, TT, ER, RO, SS LL, RO) sono stati patrocinati dallo stesso difensore, avv. Andrea Pieri del Foro di Pisa;
si sostiene che le sette posizioni hanno finito per confliggere tra loro, con chiamate in reità e correità reciproche, che imponevano al Tribunale di Pisa di rilevare la situazione d'incompatibilità; che la circostanza non poteva essere ignorata dal giudice territoriale di primo grado, il quale avrebbe dovuto porvi rimedio immediatamente;
che si tratta di nullità assoluta, riconducibile alla violazione del diritto di difesa, quindi rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
SECONDO MOTIVO:
Si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 416 c.p..
Il ricorrente rileva che, mentre il giudice di primo grado non motiva circa la responsabilità della RO nell'associazione in questione, il giudice d'appello afferma che essa interviene nel sodalizio solo quando il marito viene arrestato;
fa presente che nel capo d'incolpazione sub d) è omessa l'indicazione del tempo, del luogo e dei ruoli degli imputati, anche se ammette che l'omissione non fu tempestivamente eccepita;
sostiene che, a tutto voler concedere, le condotte addebitate alla donna possono configurare un'attività di favoreggiamento reale e personale (quest'ultimo non perseguibile per il rapporto di coniugio con il AR), non già il reato contestato.
TERZO MOTIVO:
Si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; il difetto di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 416 c.p., comma 1 e
2, con riferimento al ricorrente AR, facendosi osservare che per tutti gli imputati è stata illogicamente contestata e ritenuta la qualifica di capo dell'associazione.
QUARTO MOTIVO:
Si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 416 c.p..
Secondo il ricorrente la motivazione della Corte d'Appello di Firenze ha una contraddizione di fondo, nel senso che sono stati riuniti nella stessa associazione soggetti interessati a diverse tipologie di reati, mentre l'interesse degli "associati ladri" e quello degli "associati ricettatori" (o riciclatori) è confliggente: al più sarebbero configurabili una società criminosa tra "i ladri", un'altra tra "i ricettatori" ed una terza tra "i riciclatori", poiché il fine deve essere comune e non antagonista.
QUINTO MOTIVO:
si eccepisce il difetto di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p. sempre in relazione al reato associativo, sotto il profilo che la motivazione della Corte d'Appello di Firenze sarebbe insufficiente ed erronea circa la sussistenza ed il fondamento di una società criminosa della quale, però, non sarebbero delineati i momenti concertativi ed organizzativi e la finalità comune a tutti gli associati.
SESTO MOTIVO, riferito al AR: si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione a tutte le aggravanti contestate. In particolare, per l'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, C.P., si sostiene che il AR non ha usato violenza sulle cose e non si è avvalso di un mezzo fraudolento per penetrate negli uffici delle Poste, ma ha utilizzato una chiave sottratta dallo stesso ufficio postale nel quale si è introdotto. Per l'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 5 C.P., ne viene negata la sussistenza dal momento che il furto non sarebbe stato commesso da tre persone. Per l'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, C.P. si perviene a contestarne la configurabilità nell'assunto che quanto è stato sottratto non può essere definito "cosa", trattandosi di valori, cioè di titoli:
secondo il ricorrente l'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, si riferisce esclusivamente a cose che, per definizione, non sono poste sottochiave (come, nella specie, i titoli), vale a dire ai mobili e agli arredi degli uffici pubblici e beni simili.
Ricorso dell'Avv. Prof. Giovanni Paolo Voena.
A) Ribadisce il primo motivo del coodifensore, offrendo una dettagliata analisi di varie attività processuali svolte con la presenza di un difensore di più imputati in asserita situazione di incompatibilità. Ribadisce, altresì, la natura di nullità assoluta, posto che l'incompatibilità del difensore dovrebbe assimilarsi all'assenza del medesimo in un caso in cui "ne è obbligatoria la presenza".
B) Deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 416 c.p., sostenendo che la sentenza impugnata erra nel ritenere sussistente l'associazione criminosa contestata al capo d) dell'imputazione, escludendo, invece, la raffigurazione di un concorso di persone nel reato. Mancherebbero gli elementi costitutivi del reato associativo, in particolare il pactum sceleris a carattere permanente tra tre o più persone, un minimo di organizzazione a carattere stabile e un sia pur generico programma criminoso. C) Lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 416 c.p., avuto riguardo alla posizione della RO, la quale, anche a voler ammettere l'esistenza di un'associazione criminosa, sicuramente non ne avrebbe fatto parte, tanto meno col ruolo di capo o promotore, essendosi limitata a trasmettere gli ordini del marito.
I RICORSI in favore di ER ST e LP LO. (Avv. Prof. ET Visalli jr. per entrambi).
I primi due motivi sono comuni ad entrambi i ricorrenti e sono volti a contestare (primo motivo) la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di associazione per delinquere, non esauriente riguardo alla sussistenza dell'associazione ed al consapevole contributo dato ad essa dal ER e dal NI e senza rilevare gli elementi di disgregazione del sodalizio;
nonché (secondo motivo) la mancata concessione delle attenuanti generiche quanto alla ricettazione, negate con motivazione insufficiente e senza concreto contenuto.
Per il solo LP si eccepisce, poi, la nullità formale della sentenza, la quale "nella parte in cui vengono elencati gli imputati appellanti omette di citare il nome di NI LO". I RICORSI in favore di RD AN.
In favore del RD sono stati presentati due distinti ricorsi, rispettivamente dall'avv. Menzione e dall'avv. Bianchi. Ricorso dell'Avv. Ezio Menzione.
Con un unico motivo questo difensore deduce la manifesta illogicità della motivazione per errore risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606, comma 1, punto e) c.p.p.) sub specie di errore materiale su prova essenziale;
nonché la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p.. Il ricorrente fa presente che la Corte territoriale, nel prendere in considerazione la posizione del RD, da un lato ammette come sia "vero che egli non partecipò all'incontro tenutosi a Livorno a fine estate '94 con gli altri consociati" dall'altro pone come elemento probatorio essenziale per l'affermazione della responsabilita' del RD "la conversazione telefonica (telefonata 178 del 05/12/1994) dove RD, parlando con AR lo informa del fallimento del viaggio ad Innsbruck, dicendo testualmente che prima di fare entrare qualcuno occorre sapere chi è, perché a chiacchiere sono tutti bravi".
Sottolinea che detta telefonata, però, non intercorre fra RD e AR, bensì tra AR e TA (cosa di cui la stessa sentenza da atto a pagina 36) e che tale errore non cade su questione secondaria, ma su un elemento probatorio che è, nella motivazione della Corte territoriale, base fondante dell'intera responsabilità del RD: in quest'ottica il ricorrente analizza e contesta i restanti elementi accusatori.
Ricorso dall'Avv. Renato Bianchi.
PRIMO MOTIVO:
Quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per le imputazioni ascrittegli, si deduce la manifesta illoqicità della motivazione e l'inosservanza dell'art. 192, comma 2, C.P.P.. Sostiene, come il coodifensore, che l'affermazione di responsabilità del ricorrente per tutti i reati ascrittigli, si pone in contraddizione con le stesse attestazioni della Corte di merito, la quale tenta "di saldare con elementi non probanti un "prima" sprovvisto di prova diretta con un "dopo" sprovvisto anch'esso di prova"; ed invero il RD non partecipò all'incontro di Livorno, asserito inizio dell'attività dell'associazione ed intervenne solo quando i rapporti tra "i PI ed "i ES erano incrinati al punto da essere incompatibili con un'associazione per delinquere. Analizza vari elementi di fatto.
SECONDO MOTIVO:
in subordine e quanto alla confermata affermazione di responsabilità del ricorrente per l'imputazione di cui al capo c) della rubrica (riciclaggio), si deduce l'inosservanza dell'art. 49 C.P. e l'erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p.p.. Il ricorrente assume che la "finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita" delle utilità acquisite è in radice preclusa dal carattere documentale degli assegni smerciati, nonché dal circuito bancario e dalle tracce, anch'esse documentali ed indispensabili per acquisire le utilità medesime.
TERZO MOTIVO:
in ulteriore subordine e quanto al trattamento sanzionatorio e circostanziale, si sostiene l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis C.P., nell'assunto che la sentenza non ha tenuto conto dell'incidenza della risalente vetustà dei fatti per i quali si procede.
RICORSO IN FAVORE DI SO LL (Avv. ARno Marzocchi Buratti). 1 MOTIVO:
Nullità delle sentenze impugnate per violazione degli artt. 106 e 178 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p.. Con questo motivo si propone l'eccezione già illustrata in relazione al primo motivo di ricorso di AR e RO, ossia la nullità per incompatibilità del difensore, che nel giudizio di primo grado ha assistito anche altri cinque coimputati in posizioni asseritamente confliggenti tra di loro.
SECONDO MOTIVO:
Si eccepisce la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. e art. 648 c.p.. Si sostiene che, essendo stato il SO LL assolto dall'imputazione di associazione per delinquere, è illogico far permanere la residua imputazione per ricettazione di assegni, espressamente collegata all'ipotesi associativa. Per altro non emergerebbe neppure il piano soggettivo del reato di ricettazione, per insussistenza di elementi dai quali desumere la consapevolezza, nel SS, della provenienza illecita dei titoli.
TERZO MOTIVO: Violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p. e art. 648, comma 2, c.p. erronea qualificazione giuridica dei fatti.
Con questo motivo si lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, che si sostiene applicabile al caso di specie in ragione della scarsità dell'elemento soggettivo del reato nonché del modico valore dei beni in oggetto.
RICORSO PERSONALE di LI NO, che ha patteggiato in appello, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., con rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame.
PRIMO MOTIVO:
Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in riferimento all'art. 129 c.p.p., sotto il profilo che era rilevabile per l'RO, come per ogni altro condannato, che nessun vincolo associativo esiste, essendo assenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa di cui all'art. 416 c.p.p.. SECONDO MOTIVO:
Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., (sembra) sotto il profilo del difetto di motivazione sulla congruità della pena patteggiata.
RICORSO PERSONALE di CA RO.
PRIMO MOTIVO:
Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 81 c.p.) e della legge processuale (art. 533 c.p.p.) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p..
Si deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione circa i criteri di determinazione della pena base per ciascun reato, l'individuazione del reato ritenuto più grave, nonché circa i successivi calcoli per la continuazione ed altro.
SECONDO MOTIVO:
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in ordine agli artt. 110 e 416 C.P., e processuale, in ordine all'art. 192 c.p.p. (art. 606 lett. b) e c); manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, lett. e), c.p.p. risultando il vizio dal provvedimento impugnato.
Si lamenta che la Corte territoriale abbia affermato la responsabilità del TA in ordine al reato associativo sulla base di elementi (analiticamente indicati), che avrebbero al più consentito di ritenerlo responsabile di ricettazione. Si ricorda l'insegnamento costante del Supremo Collegio, secondo cui il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato continuato risiede essenzialmente nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che, nel concorso di persone avviene in via occasionale ed accidentale, come si sostiene essere avvenuto, appunto, per il TA.
TERZO MOTIVO: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 416, 648 e 648 bis c.p. (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.); inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale (art. 178, lett. b, art. 130 e 521 c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. B) e c) c.p.; carenza ed illogicità della motivazione, risultando il vizio dal provvedimento impugnato (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Si sostiene che l'imputato sarebbe stato condannato anche per il reato di cui all'art. 648-bis c.p. senza che in primo grado vi sia stata la relativa contestazione;
nè a superare tale vizio - si afferma - può essere utile la correzione della sentenza di primo grado alla quale ha proceduto il giudice di appello, inserendo anche il TA tra gli imputati di cui alla lettera c) della rubrica;
si contesta, inoltre, l'esperibilità della procedura di correzione dell'errore materiale in casi simili.
Si afferma, poi, che andrebbe esclusa l'esistenza del delitto di associazione per delinquere nei casi di concorso nel delitto di riciclaggio, nell'assunto che tra il delitto di cui all'art. 648 bis c.p. e quello di cui all'art. 416 c.p. vi sarebbe un rapporto di presupposizione.
QUARTO MOTIVO:
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale art. 62 bis c.p., in relazione all'art. 606, lett. b), c.p.p.: il giudice del merito avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche riducendo la pena entro ambiti più modesti e, comunque, motivare congruamente l'esclusione di tali attenuanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini di una disamina organica delle numerose doglianze espresse nelle varie impugnazioni è opportuno trattare subito le questioni comuni a più ricorrenti, a cominciare dalle eccezioni di rito. Eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa per incompatibilità del difensore (motivo comune agli imputati AR, RO e SS).
Al riguardo va osservato che la materia della "incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento" è regolata dall'art. 106 c.p.p., il quale al comma 1, detta la regola generale, secondo cui non è consentito assumere la difesa comune di più imputati, quando le diverse posizioni siano incompatibili. Perché si delinei una situazione di incompatibilità è necessario, tuttavia, che il contrasto di interessi tra coimputati sia obbiettivo, attuale e concreto, nel senso che deve sussistere un conflitto tale da rendere impossibile la proposizione di tesi difensive logicamente conciliabili tra loro. Non basta dunque ad integrare l'incompatibilità una mera diversità di posizioni giuridiche fra i coimputati, ma occorre la sussistenza di un reale interesse a fare affermazioni difensive pregiudizievoli per gli altri.
Nell'ambito di questa previsione, la L. 13 febbraio 2001, n. 45 (art. 16, comma 1, lett. c) c.p.) ha introdotto un divieto specifico,
inserendo nell'art. 106 c.p. citato, il comma 4 bis che testualmente recita: "Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ...".
A ben vedere il comma 4 bis (art. 106 c.p. citato) in esame si ispira ad un elemento sistematico che prescinde da una vera e propria incompatibilità (i coimputati, ad esempio, potrebbero essere rei confessi, ovvero avere posizioni difensive convergenti) e individua una situazione processuale di per sè ostativa all'assunzione di una difesa comune, quando questa riguardi "più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato". Questo elemento sistematico, poi, è confermato dal dato testuale contenuto nell'art. 106, c.p. comma 1, che fa appunto "salva la disposizione del comma 4 bis", come a voler evidenziare che tale disposizione non riguarda un caso di incompatibilità. Queste considerazioni di ordine logico-sistematico e letterale conducono ad affermare che il divieto specificamente previsto dal comma 4 bis riguarda gli imputati propalanti ed il rapporto tra loro, non già le posizioni tra gli imputati propalanti e l'altro imputato oggetto delle propalazioni;
quest'ultimo caso rientra piuttosto nella generale previsione del comma 1. In altre parole, il divieto in esame si dimostra volto a presidiare l'area delle dichiarazioni dei cd. collaboratori di giustizia, al fine di evitare che la comunanza delle posizioni difensive influisca sulla genuinità ed indipendenza delle dichiarazioni stesse, rendendole affette da possibili vizi di "circolarità".
Per completare l'esame della problematica delle incompatibilità della difesa è opportuno svolgere talune considerazioni circa le sanzioni previste per l'inosservanza delle relative previsioni normative.
Tenuto conto del generale principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) e posto che l'art. 106 c.p. citato non prevede espressamente nessuna nullità, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità sembra avere delineato tre filoni interpretativi: 1) la situazione di incompatibilità, incidendo sull'intervento obbligatorio della difesa, integra la nullità assoluta di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. (v. Cass. Sez. 6^, sent. 36004/2004 RV 229757); 2) si tratta di una nullità a regime intermedio, che deve essere tempestivamente dedotta ex art. 180 c.p.p., poiché tale incompatibilità non può essere assimilata all'assenza del difensore, la sola che, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., integra una nullità di ordine generale non sanabile (v.
Cass. Sez. 5^ Sent. 960/2000, ud. 05/11/1999 dep. 31/01/2000); 3) l'inosservanza della disposizione dell'art. 106, comma 4 bis, non costituisce causa di nullità, in difetto di una espressa previsione di legge in tale senso (v. Cass. Sez. 6^ Sent. 13943/2005 RV 231332). Questo Collegio ritiene che gli indicati orientamenti giurisprudenziali, apparentemente in contrasto tra loro, vadano in realtà considerati alla luce del principio generale dell'effettivo e concreto pregiudizio della difesa dell'imputato, che può assumere di volta in volta caratteri di incisiva pregnanza ovvero, per contro, di scarsa rilevanza: sì che deve comunque farsi riferimento al caso concreto e controllare se vi siano simultaneità e attualità di posizioni irrimediabilmente contrastanti (anche se in linea di massima non può parlarsi di totale assenza di difesa, mentre nell'ipotesi dei plurimi propalanti la comunanza del difensore potrebbe incidere piuttosto sulla genuinità delle dichiarazioni che sulla lesione del diritto di difesa).
Così delineato il quadro delle incompatibilità e dei divieti di assunzione di difesa comune, si può passare alla disamina del caso di specie, che, alla luce di quanto esposto, non sembra rientrare nell'ipotesi del comma 4 bis, ma nella generale previsione della incompatibilità art. 106 c.p.p., ex comma 1. Ed al riguardo si possono fare due affermazioni risolutive: 1) non emerge nessuna posizione di attuale e concreta incompatibilità, secondo la corretta motivazione della Corte di appello (v. Sent. pagg. 21-22); 2) sicuramente non si versa in un'ipotesi di effettiva assenza del difensore, potendosi, al più, delineare una nullità a regime intermedio, che avrebbe dovuto essere eccepita prima (o immediatamente dopo) il suo compimento, assistendovi la parte;
per altro il SS non sollevò l'eccezione neppure nei motivi di appello.
Queste considerazioni portano a disattendere il primo motivo di ricorso sia di AR e RO, sia di SS.
2) Doglianze relative alla configurazione del reato associativo, mosse sotto vari profili.
Tutte le doglianze si dimostrano infondate.
Si deve premettere che le sentenze di primo e secondo grado, quando sono conformi sul punto, costituiscono un unico contesto argomentativo di modo che le rispettive motivazioni si integrano a vicenda e vanno vagliate con una lettura complessiva, essendo anche possibile che la motivazione di seconda istanza attinga per relationem a quella di primo grado.
Deve, poi, essere operata una netta distinzione tra il reato associativo ed il reato concorsuale: l'elemento comune è l'accordo criminoso;
l'elemento distintivo è, fra l'altro, la natura dell'accordo, che sottende aspetti strutturali e finalistici del tutto diversi.
È noto che il reato plurisoggetivo semplice (concorso di persone nel reato, art. 110 c.p.) comporta una collaborazione delittuosa rivolta a commettere sia reati che potrebbero essere compiuti anche da un solo soggetto (concorso eventuale), sia reati che richiedono sempre la partecipazione di più individui (concorso necessario). Ma in ogni caso l'accordo criminoso, contingente ed occasionale, è circoscritto e funzionale alla commissione di uno o più reati specificamente delineati, consumati i quali l'accordo si esaurisce o si dissolve. Il reato plurisoggetivo associativo (art. 416 c.p.), invece, sottende un accordo rivolto ad un programma criminoso vasto e stabile per la commissione di una serie indeterminata di delitti, che precede la realizzazione dei singoli fatti e permane anche dopo la consumazione di ciascuno di essi.
Ontologicamente il concorso di persone nel reato si sostanzia appunto nel reato (o nei reati), alla cui realizzazione confluisce il contributo fattuale dei concorrenti, sì che il mero accordo non seguito dai fatti non è punibile (art. 115 c.p.; anche lessicalmente l'accento è posto sul "medesimo reato", nel quale concorrono più persone, art. 110 c.p.). L'associazione per delinquere, invece, si sostanzia nell'accordo qualificato, che deve assumere il carattere di stabilità collegata ad un dato strutturale, anche minimale, sì da costituire il nucleo di un fatto che è esso stesso reato (anche lessicalmente l'accento è posto sul patto associativo finalizzato, "tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti", art. 416 c.p.). Ciò posto, è agevole rilevare che i giudici di merito hanno delineato con coerenza i connotati specifici del reato associativo (v. in particolare sent. 1^ grado, pag. 22 ss.; sent. 2^ grado, pagg. 22, 29). Essi, sulla base delle emergenze processuali, pervengono, attraverso un iter argomentativo logico e coerente, a delineare la sussistenza di un nucleo di consociati, legati da un vincolo stabile, da un programma criminoso comune volto alla realizzazione dei reati satellite e da una struttura minimale ma efficiente ("non era necessario un grosso spiegamento di mezzi, tuttavia è da dire che tutto quello che poteva servire allo scopo è stato trovato nel corso delle perquisizioni", sent. 1^ grado, pag. 23).
Per altro viene evidenziato, in tale contesto, anche l'importanza di un incontro operativo avvenuto a Livorno a fine estate del 1994, tuttavia non il solo elemento su cui fondare il momento concertativo, desumibile anche da altri dati, quali la struttura già esistente per la commissione dei furti all'interno degli uffici postali e per lo smistamento e commercializzazione dei proventi dei furti stessi. È noto, invero, che la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori e dall'uniformità delle condotte, specie se protratte, come nel caso di specie, per un tempo apprezzabile.
Date le caratteristiche essenziali del reato associativo, non ha fondamento la doglianza, espressa dalla difesa di AR e RO, secondo cui vi sarebbero interessi confliggenti "tra gli associati ladri", "tra gli associati ricettatori", "tra gli associati riciclatori". In realtà non si vede, neppure in punto di fatto, quale situazione conflittuale possa esservi tra appartenenti ad un sodalizio volto a commettere furti e ad esitarne il ricavato, qualora i singoli si ripartiscano i compiti rispetto ai vari reati-scopo; si tratta, anzi, della prova di una specializzazione che rende più efficiente il sodalizio stesso.
In punto di diritto, poi, ribadito che l'associazione per delinquere è caratterizzata dall'essere costituita in funzione di un programma delittuoso, va altresì sottolineato che tale programma è autonomo dalle vicende storiche di ogni singolo episodio criminoso;
con la conseguenza che la sua sussistenza non può ritenersi esclusa da una differenziazione delle utilità che i singoli si propongono di ricavare, o da un (apparente) contrasto degli interessi economici dei singoli partecipanti. Quando vi sia una sequela di interessi ripartiti, questa situazione, lungi dall'indebolire il vincolo associativo, assume una funzione continuativa, la quale trascende il significato negoziale delle singole operazioni per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale.
Questa ampia ricostruzione delle tematiche afferenti alla contestazione di associazione per delinquere esaurisce, disattendendole, le doglianze contenute nel quarto e quinto motivo del ricorso dell'Avv. Izzo, nel secondo motivo (B) dell'Avv. Voena (entrambi difensori di AR e RO), e tutte le doglianze anche degli altri ricorrenti volte a contestare in radice la sussistenza del reato associativo.
Si può ora passare all'esame dei motivi di ricorso riguardanti più specificamente le singole posizioni.
Contestazione della ritenuta partecipazione della RO all'associazione per delinquere e del suo ruolo di capo (secondo motivo di ricorso dell'Avv. Izzo e terzo motivo - C - dell'Avv. Voena).
Anche questi motivi sono infondati, poiché il contesto motivazionale risultante dalle due sentenze di merito argomenta sia circa i tempi delle condotte della RO, sia circa l'incidenza delle stesse sull'associazione; nonché delinea efficacemente il suo ruolo nell'ipotesi associativa, anche precedente all'arresto del marito (questa imputata partecipa del sodalizio fin dall'origine, dando un essenziale apporto alla commissione dei furti, che sono i reati-fine alla base dell'intera vicenda, ed assume un ruolo importante, non solo come cinghia di trasmissione degli ordini del marito, ma come persona che da essa stessa ordini autonomi). Nè la sua attività è di mero favoreggiamento, essendo essa una parte organica e preminente dell'associazione.
Al riguardo è bene ribadire che il delitto di favoreggiamento costituisce soltanto una fattispecie accessoria e conseguente ad un reato, volta ad agevolare la persona o assicurare l'oggetto del reato principale;
esso non può in alcun modo essere confuso con l'aiuto, consapevolmente prestato, a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato, da persona che svolga attività organicamente inserita nella realizzazione del reato stesso. Quanto alla posizione del AR nell'ambito dell'associazione (terzo motivo del ricorso dell'Avv. Izzo), basta ricordare che i giudici di merito hanno rilevato come detto imputato sia quello che impartisce la maggior parte degli ordini, riesce a garantire lo stabile e continuo approvvigionamento di assegni, ripartisce e smista la merce, trova i canali giusti. L'asserzione secondo cui la qualifica di capo sia stata contestata a troppi imputati è priva di significato per il AR, che è sicuramente un capo-promotore e non ha alcun interesse a dolersi della posizione degli altri correi (per altro sempre correttamente vagliata dalla Corte di merito). Per concludere l'esame dei ricorsi presentati in favore di AR e RO, occorre valutare il sesto motivo di ricorso dell'avv. Izzo volto a contestare la ritenuta sussistenza delle varie aggravanti:
anche tale motivo è infondato.
Sussiste l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2, c.p., anche quando l'introduzione nel luogo del reato avvenga mediante l'uso di una chiave vera, ma ottenuta indebitamente, come nel caso di specie.
La ratio dell'aggravante in questione sta, infatti, nell'esigenza di una repressione più severa a fronte di un maggiore tasso di criminosità dimostrato da chi si rivela particolarmente abile nel vanificare le cautele adottate nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui. Fraudolenta, quindi, deve essere ritenuta la trovata capace di sorprendere o soverchiare con l'insidia la contraria volontà del soggetto passivo e superare le difese che questi ha apprestato a protezione delle cose proprie. Poiché la serratura e la relativa chiave rappresentano barriere poste appunto contro la violazione della proprietà (oltre che di diritti personalissimi), il fatto di introdursi nel luogo dove sono custoditi i beni altrui, servendosi di una chiave vera ma ottenuta fraudolentemente, è del tutto assimilabile all'uso di una chiave falsa: in entrambi i casi la via di accesso è anomala e furbesca. Sussiste anche l'aggravante del numero delle persone ("se il fatto è commesso da tre o più persone", art. 635, comma 1, n. 5, c.p.), dal momento che la Corte territoriale ha correttamente stabilito che i furti furono commessi, in concorso, dal AR, dalla RO, e da tale EL ER (poi deceduto), il quale, fra l'altro, partecipava anche con la donna ai vari sopralluoghi, effettuati per accertare se all'interno dell'ufficio postale vi fossero o meno gli impiegati a lavorare. È appena il caso di rilevare che l'aggravante è in funzione del numero delle persone che hanno partecipato al fatto reato, non già del numero delle persone individuate e condannate, poiché la maggiore gravita del reato dipende dal coinvolgimento di più soggetti che sottende un'attività criminale più strutturata, restando la concreta persecuzione dei colpevoli un evento esterno al reato stesso.
Sussiste, infine, l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., poiché il fatto è stato commesso su cose esistenti in pubblici uffici. Non può, invero, ritenersi fondata la tesi difensiva, secondo cui i beni sottratti non possono essere definite "cose, trattandosi di valori, cioè di titoli" e l'aggravante si riferirebbe ai soli mobili, arredi e beni simili tenuti nei pubblici uffici.
Sono rilevanti, al riguardo, sia il dato letterale, che fa generico riferimento a cose esistenti in uffici pubblici, sia la ratio dell'aggravante in parola, rinvenibile nell'esigenza di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla pubblica amministrazione e della maggiore fiducia che ispira la custodia delle cose che si trovano negli stabilimenti pubblici. Di modo che non può dubitarsi che per la configurazione della detta aggravante sia sufficiente che la cosa rubata, anche se non inerente alla funzione od all'attività pubblica, si trovi comunque in un luogo destinato allo svolgimento di detta funzione;
per altro nel caso di specie si tratta di titoli che l'ufficio postale deteneva proprio per svolgere la sua specifica attività.
La completa analisi di tutti i motivi comporta, dunque, il rigetto dei ricorsi proposti in favore di AR ET e RO AR. Eguale sorte devono avere i ricorsi presentati per ER ST e NI LO.
ELla parte riguardante la contestazione del reato associativo si è detto;
sia per il ER, sia per il NI la Corte territoriale individua fatti precisi ed univoci, che consentono di ritenere i due imputati bene addentro all'organizzazione criminale, con compiti specifici e differenziati (v. in particolare le pagg. 28-29 e 38-39). Non sembra fuor di luogo ricordare, riguardo a tutti i ricorrenti e non solo a ER e NI, che l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito;
mentre esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Quanto alle doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio in generale, è bene ribadire che il dovere del giudice di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale non deve esplicarsi attraverso un'analitica e prolissa esposizione di tutti gli elementi previsti dagli artt. 133 e 62 bis c.p., essendo sufficiente che egli mostri di avere valutato le varie componenti del fatto, indicando, poi, soltanto quei criteri che siano stati da lui ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio.
Il contesto motivazionale delle sentenze di merito da ragione di logiche e coerenti valutazioni al riguardo, sì che non v'è spazio per censure in questa sede.
Per il solo NI, infine, si eccepisce "la nullità formale della sentenza, la quale, nella parte in cui vengono elencati gli imputati appellanti omette di citare il nome di NI LO. Ma è sufficiente rilevare che si tratta di una mera omissione materiale contenuta nella pag. 5 della sentenza di appello, laddove il nome del NI è riportato nell'epigrafe e in tutte le altre indicazioni e la sentenza esamina (pagg. 38-40) specificamente e per esteso la sua posizione ed i suoi motivi di appello. Detta omissione, quindi, non ha comportato nessuna conseguenza sui contenuti della sentenza e sulla posizione dell'appellante NI e la sua portata è del tutto irrilevante.
Vanno esaminati ora i ricorsi presentati in favore del RD, per la parte non ricompressa nella trattazione che precede. Il nucleo centrale della doglianza contenuta nel primo ricorso (Avv. Menzione), articolato su un unico motivo, sta nell'asserita "manifesta illogicità della motivazione per errore risultante dal testo del provvedimento impugnato sub specie dell'errore materiale su prova essenziale"; nonché nella violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p.. Come si è detto nell'esposizione del contenuto delle impugnazioni, questo ricorrente fa presente che la Corte territoriale da un lato ammette che egli (RD) non partecipò all'incontro tenutosi a Livorno a fine estate '94 con gli altri consociati, mentre dall'altro pone come elemento probatorio essenziale per l'affermazione della sua responsabilita' "la conversazione telefonica (telefonata 118 del 05/12/1994) dove RD, parlando con AR lo informa del fallimento del viaggio ad Innsbruck, dicendo testualmente che prima di fare entrare qualcuno occorre sapere chi è, perché a chiacchiere sono tutti bravi". Sottolinea che detta telefonata, però, non intercorse fra RD e AR, bensì tra AR e TA (cosa di cui la stessa sentenza da atto a pagina 36) e che tale errore cade su un elemento probatorio che è, nella motivazione della Corte territoriale, base fondante dell'intera responsabilità del RD (in quest'ottica il ricorrente, poi, analizza e contesta i restanti elementi accusatori).
In realtà questi due punti essenziali del ricorso in esame non hanno basi valide.
Quanto alla mancata partecipazione del RD all'incontro di Livorno, è sufficiente rilevare che il costrutto argomentativo accusatorio fece a meno, fin dal giudizio di primo grado, di considerare tale incontro come unico elemento rilevante (v. sentenza di primo grado, pag. 23: "Non si ritiene opportuno, peraltro, enfatizzare l'importanza di questo incontro, al quale non parteciparono personaggi di primissimo rilievo, quali SS, RD, TA, e che non per questo non si ritengono tali ..."). Quanto alla conversazione telefonica, il preteso decisivo errore della Corte di Appello non si mostra tale. Innanzi tutto va osservato che già il Tribunale (sent. pag. 29) specificava chiaramente che la telefonata è tra AR e TA e non tra AR e RD;
tuttavia dalla trascrizione integrale del brano emerge che il TA dice al AR che "anche FR (cioè, RD AN) conviene che prima di fare entrare qualcuno occorre sapere chi è ...). La Corte di Appello (sent. pag. 33), nel narrare il contenuto della telefonata, la riferisce erroneamente come intervenuta tra AR e RD;
ma si tratta di errore materiale irrilevante, sia perché la stessa Corte a pag. 36 riporta correttamente che la telefonata è tra AR e TA, sia soprattutto perché la telefonata si riferisce comunque ad un fatto proprio del RD (la sentenza di primo grado, pag. 29 cit., afferma che la conversazione tra AR e TA evidenzia "chiaramente l'accreditamento del RD nell'organizzazione che gli consentiva di suggerire ai vertici una maggiore selezione del personale ... ").
Il mero errore in un passaggio della sentenza impugnata non vale, quindi, ad inficiare un dato di fatto, che, unito agli altri elementi, costituisce valida prova -secondo la logica e coerente motivazione della Corte di merito - della partecipazione del RD all'associazione e cioè che personaggi di rilevante importanza nell'ambito del sodalizio (AR e TA) gli attribuiscono il fatto di essere così addentro alle cose del gruppo criminale, da svolgere addirittura un ruolo di preminenza, permettendosi di dare consigli su chi ammettere e chi non ammettere nel gruppo stesso. Anche il ricorso dell'Avv. Bianchi si pone sulla stessa linea (primo motivo), contestando la non corretta applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., e la manifesta illogicità della motivazione nell'individuare gli elementi a carico del RD. A quanto detto poco sopra va aggiunto che la Corte fiorentina espone, in coordinata visione, numerosi elementi a carico del ricorrente (uso della sua Fiat Tempra da parte del Pesce, telefonata col AR del 14/12/1994, controllo a Ponte Chiasso insieme a OV e RO, lite con EL ER, presente la RO ed il figlio, concordi dichiarazioni di RO e EL ER ed altro); questa Corte di legittimità, pertanto, non può muovere censure a tali concrete e valide argomentazioni, che si risolverebbero in mere e non dovute censure in fatto, tanto più che la sentenza impugnata da conto del significato dei vari elementi (comprese la non presenza del RD all'incontro di Livorno e la situazione dei rapporti tra "Brsciani" e "PI).
Quanto al secondo motivo del ricorso dell'avv. Bianchi, volto a negare la configurabilità del reato di riciclaggio nel presente caso, va puntualizzato che la fattispecie criminosa del riciclaggio, come delineata dall'art. 648 bis c.p., si articola su due ipotesi fattuali: la prima, specifica, consiste nella sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
la seconda, di carattere residuale, operante come formula di chiusura, incrimina qualsiasi condotta - distinta dalla precedente - che sia tale da frapporre ostacoli all'accertamento dell'origine delittuosa della res.
In proposito la sentenza di merito ha chiarito in maniera del tutto esauriente il meccanismo ideato dai prevenuti per far disperdere le tracce della provenienza illecita dei titoli, consistente nella falsificazione della girata del beneficiario e nella girata del titolare del conto corrente, aperto in modo strumentale al transito degli assegni prima che il beneficiario, il quale era in attesa del recapito postale, si avvedesse del furto e lo denunciasse: si tratta, quindi, di una ben consapevole condotta tendente a precedere e rendere più difficoltoso il collegamento dei versamenti con la loro origine furtiva;
si tratta, oltre tutto, di trasferimento altrove e ad altri delle somme corrispondenti ai titoli illecitamente acquisiti.
Il diniego delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio (terzo motivo di ricorso), infine, sono adeguatamente legati ai pessimi precedenti del RD ed alle gravi e complesse modalità dei fatti.
In definitiva, anche i ricorsi in favore del RD devono essere rigettati.
Quanto al ricorso del SS, l'eccezione relativa all'incompatibilità del difensore è stata esaminata in precedenza (primo motivo).
Anche il secondo motivo, concernente la contestazione della sua responsabilità in ordine al reato di ricettazione si rivela infondato.
Innanzi tutto non vi sono elementi di contraddizione - ne' teorica, nè concretamente collegata alla detta imputazione - tra la assoluzione del SS dal reato di associazione per delinquere e la sua condanna per la ricettazione, data la nota autonomia tra reato associativo e reati-fine.
Per altro la responsabilità di questo imputato è stata affermata dai giudici di merito soprattutto sulla base di prove materiali provenienti da una perquisizione e successivo sequestro operato nei suoi confronti (tampone e datario relativi ai titoli, fotocopia di tre assegni esteri, fotocopia con tre timbri impressi, assegno a firma Pesce), oltre che dalle osservazione di P.G. ed altro. Ciò posto, basta ricordare il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui la consapevolezza dell'agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il suo comportamento, elusivo della causale della ricezione;
basta, infine, ribadire (riguardo al terzo motivo di ricorso) che, ai fini dell'applicazione dell'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 648 cod. pen., è necessario che sia configurabile "il fatto di particolare tenuità", il quale va valutato innanzi tutto con riferimento al valore della cosa ricettata (nel presente caso già di per sè ostativo) ; quindi in una visione di contenuto più ampio, comprensivo di tutti quegli elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, i quali possono caratterizzare il caso concreto e possono assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento, o dell'esclusione, dell'attenuante in parola (elementi tutti ostativi per il SS).
Il ricorso personale presentato da RO NO è inammissibile: egli - che ha "patteggiato" la pena nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 599 c.p.p., con rinuncia a tutti gli altri motivi - si duole della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e del difetto di motivazione sulla congruità della pena. Va ricordato che l'appellante ha il potere di rinunciare anche soltanto ad alcuni dei motivi di gravame, così limitando la cognizione del giudice dell'appello; consegue che l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 c.p.p. svolge la sua piena efficacia e le parti stesse non possono più dedurre in sede di legittimità il difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi rinunciati. È pertanto manifestamente infondato, quindi inammissibile, il ricorso con il quale la parte pretende di riaprire l'esame su elementi, la cui valutazione è preclusa dalla sua stessa richiesta di pena dietro accordo;
tanto più che nella specie non emergono nullità assolute ed insanabili ed il giudice di merito ha compiuto correttamente le valutazioni di sua spettanza. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, nella misura di 600,00 (seicento) euro.
Resta da esaminare il ricorso di TA RO.
Non è fondata l'eccezione di nullità della sentenza per mancanza di motivazione circa i criteri di determinazione della pena per ciascun reato e l'individuazione del reato ritenuto più grave, nonché circa i successivi calcoli per la continuazione (primo motivo di ricorso). Il Tribunale, infatti, ha indicato il reato più grave (art. 648 bis c.p.) ed ha effettuato una determinazione di pena sulla quale il prevenuto non ha sollevato obiezioni in sede di appello;
egli non può, quindi, sollevarli per la prima volta in sede di legittimità. Il secondo motivo contesta la ritenuta responsabilità in ordine al delitto associativo, del quale si è parlato in precedenza il via generale. Con riferimento specifico al TA la Corte di merito individua elementi chiaramente ed organicamente indicati (sinteticamente: le conversazioni telefoniche col AR;
il versamento di un bonifico bancario, pari a 6.000.000 di lire, in favore della coimputata RO;
il sequestro di alcuni assegni rubati;
alcune ammissioni contenute nell'interrogatorio; gli oggetti sequestrati;
i contatti con altri coimputati); essa da conto di taluni contrasti tra correi e fornisce un'interpretazione dei fatti immune da vizi logico-giuridici, incensurabile in questa sede. Col terzo motivo l'imputato sostiene che sarebbe stato condannato anche per il reato di cui all'art. 648-bis c.p. senza che in primo grado vi sia stata la relativa contestazione e che non sarebbe ammissibile la correzione della sentenza di primo grado, secondo la procedura adottata dal giudice di appello.
In realtà si tratta di un "non problema". Nella sentenza di primo grado, a pag. 1, si indicano i reati per i quali il TA era stato tratto a giudizio (associazione per delinquere, ricettazione e riciclaggio); a pag. 30 si specifica che egli deve essere dichiarato colpevole di tutti i reati ascrittigli, ritenuta assorbita la ricettazione nell'ipotesi del riciclaggio;
lo stesso dicasi per il dispositivo. La situazione processuale, per altro, è perfettamente chiarita dallo stesso appellante nell'atto di gravame, nel quale egli elenca in maniera completa tutte le varie imputazioni (v. pagg. 1, 2 dell'atto di appello) e su tutte si difende. La Corte di Appello non ha fatto altro che disporre l'inserzione del nome del TA nel capo c) della sentenza di primo grado, non indicato per mera dimenticanza.
Infondata è anche la doglianza secondo cui andrebbe esclusa l'esistenza del delitto di associazione per delinquere nei casi di concorso col delitto di riciclaggio, nell'assunto che tra i due reati vi sarebbe un rapporto di presupposizione, che renderebbe operante la riserva di legge contenuta nell'art. 648 bis c.p.. Ma la stessa configurazione dei rapporti tra sodalizio criminoso e reati-scopo, rispetto ai quali il riciclaggio rappresenta uno sviluppo ulteriore, porta ad escludere un tale rapporto, dovendosi ribadire la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di "presupposizione", con la conseguenza che non opera la clausola di esclusione prevista dall'art. 648 bis c.p. (relativa a chi abbia concorso nel reato) e che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche dell'imputazione per riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine dell'associazione (v. Cass. Sez. 2^ sent. ANNO/NUMERO 2003/ 10582 RIVISTA 223689).
Il quarto motivo, riguardante la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche non fu proposto in sede di appello e non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità; del resto tutto l'impianto motivazionale offre ampi elementi per ritenere un corretto vaglio dalla Corte territoriale sul punto.
Tutte le considerazioni fin qui svolte - lette sia specificamente, sia in una visione complessiva esauriscono totalmente le doglianze contenute nei vari ricorsi e comportano il rigetto degli stessi, fatta eccezione per il ricorso dell'RO, che deve essere dichiarato inammissibile: il tutto con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al pagamento solidale delle spese del procedimento ed al versamento, da parte del solo RO, della somma alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di LI NO VA;
rigetta i ricorsi dei rimanenti ricorrenti e condanna tutti in solido al pagamento delle spese processuali e l'RO, inoltre, al versamento di euro 600,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2005