Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2005, n. 40793
CASS
Sentenza 23 settembre 2005

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Massime3

Tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di "presupposizione", sicché non opera la causa di esclusione con cui esordisce l'art. 648 bis cod. pen. relativa a chi abbia concorso nel reato. Ne consegue che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche del reato di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati fine dell'associazione.

L'incompatibilità che, a norma dell'art. 106, comma primo cod. proc. pen., vieta l'affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, nel senso cioè che sussista un conflitto che renda impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili e una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa. Ne consegue che la norma non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui più collaboratori di giustizia abbiano reso dichiarazioni contro un terzo, tale situazione essendo esplicitamente disciplinata dal comma quarto bis dell'art. 106 cod. proc. pen., che prevede un divieto di difesa indipendente da una situazione di vera e propria incompatibilità, allo scopo di evitare che la comunanza delle posizioni difensive influisca sulla genuinità ed indipendenza delle dichiarazioni accusatorie, rendendole affette da possibili vizi di "circolarità", sicchè la sua inosservanza non costituisce causa di nullità, in difetto di una esplicita previsione in tal senso.

Integra la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'utilizzazione, al fine di introdursi nel luogo del reato, di una chiave vera ottenuta indebitamente.

Commentari2

  • 1Riciclaggio: sui rapporti con il reato di associazione per delinquere
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023

    La massima Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, …

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  • 2Brevi cenni di diritto penale “condominiale”
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2005, n. 40793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40793
Data del deposito : 23 settembre 2005

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