Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2007, n. 4111
CASS
Sentenza 20 novembre 2007

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Massime2

Sono utilizzabili le intercettazioni di conversazioni eseguite mediante gli apparecchi esistenti negli uffici della Procura della Repubblica anche quando l'ascolto avvenga "in sede remota" da parte degli organi di polizia giudiziaria, in quanto il mezzo di prova è costituito esclusivamente dalla registrazione delle conversazioni che viene effettuata presso gli uffici di Procura e non dall'ascolto delle stesse che viene eseguito contestualmente dalla P.G. in luogo diverso, ai fini della prosecuzione delle indagini. (Fattispecie di ascolto eseguito dalla P.G. presso propria sala intercettazioni con il sistema "Mito 2 o Innova").

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, non determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni la circostanza che il verbale delle operazioni eseguite venga redatto in un luogo diverso da quello in cui viene effettuata la registrazione, né la predetta sanzione processuale può essere estesa all'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., tra cui non è compresa l'identificazione del luogo di redazione del verbale con quello in cui le registrazioni sono state materialmente eseguite.

Commentario1

  • 1Intercettazioni telefoniche, utilizzabilità, tecnica dell'ascolto remoto, legittimità, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2007, n. 4111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4111
Data del deposito : 20 novembre 2007

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