Sentenza 11 aprile 2012
Massime • 1
È inammissibile, se carente di elementi indicativi del concreto interesse vantato, il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza della Corte d'Appello di nullità della sentenza di primo grado per diversità del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2012, n. 23219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23219 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 11/04/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 964
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 12601/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI;
2) RA NI N. IL 06/08/1952;
avverso la sentenza n. 2573/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 25/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Scondomibbio Paolo di Roma (sost. Proc.);
udito il difensore avv. Santini Annamaria di Roma (sost. Proc.). RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21.4.2009 il tribunale di Palermo condannava RR GI alla pena di giustizia per i reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter e art. 648 c.p., per avere ricevuto 540
supporti fonografici privi di marchio Siae detenuti per la vendita presso l'esercizio commerciale (Capo a) e art. 648 c.p. per la ricettazione di 533 CD musicali privi di marchio Siae detenuti nella propria abitazione (Capo b).
La corte di appello in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'appellante dal delitto di ricettazione di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.
Ha dichiarato la parziale nullità della sentenza limitatamente alla condanna per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, di cui al capo a) e per il delitto di ricettazione di cui al capo b) per diversità del fatto, essendo emerso all'esito dell'indagine dibattimentale che l'imputato era in realtà l'autore della abusiva duplicazione ed ha ordinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per le determinazioni di competenza in ordine al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), ritenuto ravvisabile in relazione ad entrambe le condotte contestate, eliminando le statuizioni civili contenute nella impugnata sentenza.
2. Ricorre per cassazione la SIAE che, dopo aver ribadito - anche con una memoria successivamente presentata - le ragioni della propria legittimazione a costituirsi parte civile, richiamata la sentenza delle sezioni unite n. 29529 del 2009 che hanno riconosciuto l'ammissibilità del ricorso anche se proposto avverso le sentenze che dichiarino la nullità della pronuncia di primo grado, eccepisce:
2.1 violazione dell'art. 111 Cost., L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, artt. 568, 597 e 180, contestando la decisione con cui si è ritenuta la diversità del fatto, con il rilievo che ricorre tale ipotesi unicamente quando vi sia una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge. Si rileva pertanto che la corte di appello avrebbe potuto direttamente operare la riqualificazione del fatto e si conclude nel senso che, in ogni caso, il giudice non avrebbe potuto d'ufficio ritenere la nullità, trattandosi di nullità regime intermedio non più deducibile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado;
2.2 contraddittorietà della motivazione in relazione alla pronuncia assolutoria relativa alla ricettazione escludendo l'elevato numero dei supporti che l'imputato possa avere con le limitate attrezzature in suo possesso riprodotto l'ingente mole di supporti meccanografici sequestrati in occasione degli accessi effettuati dalla PG presso l'esercizio commerciale e dovendo invece le ipotesi contestate concorrere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 Occorre verificare anzitutto la possibilità per la parte civile di ricorrere avverso la sentenza della corte di appello di Palermo. Il primo problema attiene alla ricorribilità della sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e rinviato gli atti al Tribunale per il nuovo giudizio. Sul punto gli orientamenti della Corte sono stati contrastanti. Per un verso si è sostenuto, infatti, che il provvedimento con il quale il giudice di appello, rilevando nel giudizio di secondo grado la diversità del fatto, ai sensi dell'art. 477 c.p.p., comma 2, e art. 519 c.p.p. 1930 ed ora ai sensi degli artt. 521 e 598 c.p.p., ordina la trasmissione degli atti al P.M. ha natura composita, di sentenza di annullamento, a carattere meramente processuale, e di ordinanza ed è soggetto a ricorso per cassazione. Si è aggiunto che il controllo della Corte di cassazione, tuttavia, in presenza di una sentenza meramente procedurale che definisce una fase del procedimento ma non decide il merito, va contenuto nei limiti della questione sulla diversità del fatto, onde accertare nel caso di impugnazione da parte dell'imputato, la eventuale sussistenza di un interesse al ripristino dell'originaria imputazione, e la concorrenza delle condizioni per l'annullamento della sentenza impugnata e la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero. (Sez. 4, n. 12110 del 25/10/1994 Rv. 199879; Sez. 5, n. 38795 del 25/09/2001 Rv. 220800).
Per altro verso si è sostenuto che non è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia annullato quella di primo grado e disposto contestualmente la trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio;
e ciò sia in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (prevedendo l'art. 607 c.p.p., il ricorso dell'imputato solo contro sentenze di condanna o di proscioglimento e sentenze inappellabili di non doversi procedere), sia per difetto di interesse, risolvendosi la sentenza dichiarativa di nullità in un atto di mero impulso processuale inidoneo a ledere il diritto di difesa dell'imputato, che resta abilitato ad esercitare qualsiasi facoltà in sede di nuovo giudizio, senza incontrare alcuna preclusione (ex plurimis Sez. 6, n. 9744 del 21/01/2004 Rv. 229210). Il contrasto permane in realtà anche nelle decisioni più recenti, in cui sembra tuttavia prevalere la tesi dell'inoppugnabilità dell'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al P.M. per diversità del fatto (Sez. 3, n. 17197 del 25/03/2010 Rv. 246988; Sez. 5, Sentenza n. 22262 del 26/04/2011 Rv. 250580; contra Sez. 4, Sentenza n. 13916 del 17/01/2008 Rv. 239221; Sez. 6, n. 34828 del 01/07/2009 Rv. 244770 - ricorso PG).
Va detto che le sentenze hanno nella generalità dei casi avuto riguardo alla posizione dell'imputato.
In senso favorevole alla ricorribilità si è, invece, posta sez. 6 n. 3428 cit. che ha affrontatola questione in relazione all'impugnazione del PG.
Circa la possibilità per le parti diverse dall'imputato di proporre ricorso avverso le sentenze processuali si possono indubbiamente trarre importanti spunti di riflessione dalla sentenza delle Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 Rv. 244108 - richiamata dal ricorrente - che effettivamente ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso tali sentenze (tra le quali è senz'altro da ricomprendere anche quella in esame) anche sul rilievo che l'art. 568, comma 2 "cristallizza" in capo a tutte le parti processuali la legittimazione e l'interesse (astratto) a ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze, ad eccezione delle ipotesi espressamente indicate, senza introdurre limitazione alcuna quanto ai relativi "casi", disciplinati. Ora, anche a volere ammettere sulla scia dell'orientamento indicato la possibilità di ricorso per la parte civile, va in ogni caso evidenziato come anche in quest'ultima decisione, le S.U. abbiano tenuto a puntualizzare che necessita comunque l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, che è condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, e che quest'ultimo deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.
3.2 Quand'anche si intenda accedere alla tesi della ricorribilità della sentenza, dunque, occorre pur sempre che la parte civile dimostri un concreto interesse al ricorso.
Ed è pacifico che l'indagine sulla esistenza dell'interesse al ricorso debba essere condotto verificando gli obiettivi concreti della impugnazione, in relazione non soltanto alla formula adottata nella sentenza di proscioglimento ma anche al significato del dispositivo, identificato attraverso la motivazione.(Sez. U, n. 6834 del 25/05/1985 Rv. 170042). Nella specie il ricorso difetta di qualsiasi indicazione al riguardo. Non basta, infatti, affermare che la sentenza di appello ha eliminato le statuizioni civili.
Come ribadito anche nelle motivazioni di Sez. U, n. 40049 del 2008 si devono escludere le pronunce di carattere processuale da quelle che importano effetti sul giudizio civile.
Nel caso di specie anche il reato per il quale sono stati trasmessi gli atti alla Procura rende possibile il risarcimento del danno in favore della Siae.
Nè può sostenersi l'autonoma rilevanza dell'assoluzione per il reato di cui al capo a) - art. 648 c.p.. Si tratta, infatti, di decisione che va inquadrata e si spiega con la determinazione che il fatto debba essere diversamente qualificato ma che nulla toglie all'aspetto rilevante per la parte civile che è appunto rappresentato dalla commercializzazione di materiale tutelato illecitamente riprodotto.
E proprio la già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 40049, sottolinea come ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato o circa la circostanza che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.
D'altra parte, in linea con quanto sin qui sostenuto, si osserva che la Corte ha già affermato che la parte civile è priva di interesse all'impugnazione di una sentenza di condanna, anche nell'ipotesi in cui con quest'ultima sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell'imputazione, salvo che da tale diversa qualificazione possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire (Sez. 1, n. 23114 del 22/01/2003 Rv. 224562). Va di conseguenza dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
3.3 Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012