Sentenza 15 gennaio 2013
Massime • 1
I motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti con cui erano stati richiesti, per la prima volta al giudice di appello, il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ed una diversa valutazione delle attenuanti generiche).
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(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: L. n. 646/1982, artt. 30 e 31; Cod. ant., artt. 76, c. 7 e 80) Il fatto Il Tribunale del Riesame di Cosenza, decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 51404 del 21/9/2018), aveva rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di M. F. ed aveva confermato il decreto di sequestro preventivo anche per equivalente emesso dal GIP presso il Tribunale di Cosenza in data 14.3.2018 dell'autovettura Jeep B. A. 09 targata … di proprietà dell'istante (o di altri beni equivalenti di cui egli aveva avuto la disponibilità fino alla concorrenza dell'importo corrispondente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2013, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 15/01/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - rel. Consigliere - N. 50
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 7996/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA IO RE N. IL 11/11/1984;
avverso la sentenza n. 24/2011 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 06/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 6 dicembre 2011 la Corte di appello di Caltanissetta confermava quella resa dal GUP del Tribunale della stessa sede in data 8 luglio 2010 e con essa la condanna alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione dell'appellante, TA UT DR, imputato del tentato omicidio, mediante accoltellamento, di IH HA, nonché di essere entrato nell'alloggio della vittima contro la sua volontà e forzando l'ingresso (art. 61 c.p., n. 2 e art. 614 c.p., commi 1 e 4) di avervi qui danneggiato numerosi suppellettili (art. 635 c.p., commi 1 e 2) e di avere infine portato fuori della propria abitazione, ingiustificatamente, il coltello a serramanico utilizzato per aggredire la vittima;
in Delia l'11 luglio 2009. Per la determinazione della pena il giudice di prime cure aveva concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti ed unito le condotte sotto il vincolo della continuazione.
1.2 A sostegno della decisione la (forte territoriale e prima ancora il giudice di prime cure, ponevano le dichiarazioni accusatorie della vittima, gli esiti della consulenza medico-legale sulla stessa disposta dal P.M., la perizia medico-legale esperita in sede di incidente probatorio, gli accertamenti di P.G. eseguiti sul luogo del delitto, le dichiarazioni dell'imputato e la testimonianza di LO EL, fidanzata della vittima ed ex fidanzata dell'imputato.
1.3 Sulla base del quadro probatorio come innanzi acquisito i giudici di merito ricostruivano la vicenda per cui è causa nel modo seguente: nella prima serata dell'11 luglio 2009 i carabinieri di Delia, in seguito a segnalazione, intervenivano presso l'abitazione della vittima, che trovavano ferita e sporca di sangue;
l'alloggio risultava messo a soqquadro con la presenza di numerose macchie di sangue in varie stanze.
La vittima accusava immediatamente del ferimento l'imputato, il quale si sarebbe introdotto di soppiatto nella sua abitazione ed avuta la sua presenza, lo avrebbe colpito con un coltello a serramanico all'emitorace sinistro;
la vittima raccontava altresì di aver avuto una colluttazione con l'imputato per evitare di essere nuovamente colpito, che l'imputato aveva continuato a minacciarlo di morte chiedendo dove fosse la sua fidanzata anch'essa destinataria delle sue minacce di morte e che era infine riuscito a sottrarsi all'aggressione chiudendosi a chiave in una stanza dalla quale aveva chiesto l'intervento della forza pubblica.
1.4. Da tali premesse in fatto i giudici di merito deducevano la sussistenza delle ipotesi di reato contestate, considerando che la vittima era stata colpita con un coltello a serramanico con lama di cm. 8,5 in zona corporea con organi vitali, che l'imputato con le sue minacce aveva reso chiaro l'intento omicida, che il movente della condotta era da ricercarsi nella gelosia per essere stato abbandonato il Vatayu dalla fidanzata la quale gli aveva preferito la vittima, che i restanti reati erano provati dagli accertamenti sui luoghi della P.G..
2. Si duole della condanna l'imputato, con l'assistenza del suo difensore di fiducia il quale, nel suo interesse, illustra tre motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente la mancanza di motivazione nonché violazione di legge (artt. 56 e 575 c.p.). Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che la Corte di merito avrebbe acriticamente fatto proprie le argomentazioni del giudice di prime cure ignorando, per converso, le tesi difensive, con le quali i giudicanti erano stati invitati a considerare che la piccola ferita provocata, l'unicità del colpo inferto, la brevissima durata della colluttazione, il tipo di arma usata, la modestia della lesione cagionate (la vittima è stata immediatamente dimessa dall'ospedale) escludevano in radice che la condotta per cui è causa fosse qualificabile come tentativo di omicidio.
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente violazione degli artt. 614 e 635 c.p. e difetto di motivazione sul punto sul rilievo che la sussistenza dei reati in parola sarebbe stata affermata dalla corte territoriale apoditticamente e senza alcuna argomentazione di replica alle censure difensive.
2.3 Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione deduce, infine, la difesa ricorrente l'omessa motivazione in ordine ad una precisa richiesta difensiva, quella di applicare in favore dell'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, dappoiché risarcito il danno in favore della vittima.
Con lo stesso motivo di impugnazione si doleva la difesa istante del mal governo dell'art. 62-bis c.p. e della eccessiva severità della pena inflitta, perché non considerato, nell'un caso e nell'altro, il dedotto risarcimento del danno.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Quanto al primo motivo di ricorso appare opportuno precisare, sul piano dei principi, che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici, con l'ulteriore conseguenza, costantemente affermata da questa Corte, che ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone;
Cass.
6.05.03 Curcillo). Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di un'ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata. Ciò detto sottolinea, in particolare, il Collegio che i concordi esiti della consulenza e della perizia medico-legale consentono di ritenere correttamente argomentata la decisione impugnata là dove ha considerato sussistente il reato di tentato omicidio. Richiamando tali esiti, infatti, i giudici territoriali hanno valorizzato il dato che la zona attinta dalla coltellata è zona ricca di organi vitali, i quali del tutto casualmente non sono stati raggiunti, che l'arma utilizzata era idonea a cagionare la morte della persona, che l'aggressione della vittima fu caratterizzata da violenza improvvisa ed in un luogo chiuso ove non erano possibili soccorsi, di guisa che nella fattispecie ricorre, come sottolineato dai giudici di merito, la classica ipotesi di tentata azione omicidiaria sostenuta da dolo alternativo.
In tema di delitti omicidiarii, deve infatti qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto, compatibile con il tentativo (Cass., Sez. 1, 24/05/2007, n. 27620). A tanto oppone la difesa nulla più che la minimizzazione delle lesioni e dello strumento utilizzato per l'accoltellamento, del tutto in contrasto con le conclusioni peritali e della CT del P.M.. Il primo motivo di impugnazione si appalesa pertanto manifestamente infondato.
3.2 Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso. Ed invero deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, ditalché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri e, da ultimo, Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco ed altri;
Sez. 1, 4 aprile 1997, Proietti ed altri). Orbene, quanto al reato di danneggiamento la prova del reato risulta indicata dai giudicanti negli accertamenti di P.G. eseguiti sui luoghi del delitto nella immediatezza dei fatti, accertamenti nei quali si descrive un alloggio messo a soqquadro con un televisore e vetri della camera da letto in frantumi, circostanze del tutto esaustive per affermare la ricorrenza della condotta contestata. In relazione invece al reato di cui all'art. 614 c.p. appare agevole osservare che la forzatura dell'ingresso integra requisito per la sussistenza del reato, il quale ricorre anche in assenza dell'aggravante della violenza sulle cose, specialmente disciplinata dall'ultimo comma della norma di riferimento. Ciò che è richiesto perché si integri la figura criminosa in esame è infatti l'introduzione nell'altrui abitazione contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di vietarla, elementi questi che, nonostante il contrario opinare difensivo, ricorrono tutti nella fattispecie, come comunque implicitamente chiarito dal giudice di prime cure al quale la corte territoriale ha fatto generico riferimento.
3.3 Infondata è infine la terza doglianza difensiva. Ed invero risulta documentalmente provato che la difesa istante ebbe a richiedere alla Corte distrettuale il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 giacché, secondo assunto difensivo rimesso alla delibazione del giudicante, nelle more del processo era intervenuta la riappacificazione tra le parti con il risarcimento del danno cagionato alla vittima, la quale di tanto avrebbe dato atto con dichiarazione autografa valorizzata dal GIP con la trasformazione della misura cautelare in carcere in quella domiciliare (atti depositati).
Sul punto nulla avrebbe detto il giudice di secondo grado. Osserva al riguardo però il Collegio che, contrariamente a quanto denunciato dalla difesa ricorrente, la Corte di secondo grado ha puntualmente riferito (pag. 4 della relativa sentenza) che l'imputato, con motivi aggiunti a quelli sviluppati con l'atto di appello, ebbe a richiedere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, non proposto con i motivi principali, ed una diversa valutazione delle attenuanti generiche in considerazione dell'avvenuto risarcimento del danno, anch'essa proposta per la prima volta con i motivi aggiunti in fase di appello.
Tanto premesso va qui richiamato la costante lezione di questa istanza di legittimità secondo la quale i motivi "nuovi" che possono essere presentati dalla parte che ha proposto la impugnazione fino al quindicesimo giorno precedente l'udienza di trattazione del gravame (art. 585 c.p.p., comma 4, in relazione all'art. 167 disp. att. c.p.p.) debbono consistere in ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, peraltro sempre nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame. In altri termini con i motivi nuovi non possono impugnarsi parti del provvedimento gravato, che non siano stati oggetto della preventiva impugnazione. Diversamente argomentando verrebbero frustrati i termini, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione, prescritta dalla legge per la proposizione del gravame (Cass., Sez. 4, 17/01/1997, n. 90, Beikircher, rv. 206653; Cass., Sez. Unite, 25/02/1998, n. 4683, Bono e altri;
sez. 3, 22.1.2004, 14776, rv. 228525). Di qui la inammissibilità della domanda difensiva nel giudizio di appello, implicitamente motivata dalla corte di merito là dove è stata fatta menzione dei motivi aggiunti, della istanza difensiva ad essi affidata, della novità del suo contenuto rispetto alle ragioni affidate all'impugnazione principale.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013