Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2013, n. 21171
CASS
Sentenza 7 maggio 2013

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Ai fini di una corretta valutazione di una chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità. (La S.C. ha precisato che l'esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa).

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  • 1La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correità
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 7 ottobre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2013, n. 21171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21171
Data del deposito : 7 maggio 2013

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