Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
Il concorrente nel delitto associativo di tipo mafioso può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa quando i delitti presupposto del riciclaggio siano da individuarsi nei delitti fine dell'associazione, perché rispetto ad essi non opera la clausola di riserva -"fuori dei casi di concorso nel reato"- che qualifica la disposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio.
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- 1. Illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso: la parola passaAlessandra Galluccio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Può il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso costituire il reato presupposto del delitto di illecito reimpiego, e perciò escludere, in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà con la quale l'art. 648 ter esordisce, l'applicabilità di quest'ultimo nei confronti del concorrente nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., che reimpieghi illecitamente nel circuito finanziario i proventi direttamente derivanti dalla partecipazione all'organizzazione? Questa, in estrema sintesi, la questione rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dall'ordinanza in commento; un quesito specificamente posto - come anticipato - in relazione alla fattispecie di cui all'art. 648 …
Leggi di più… - 2. Cassazione Penale: il delitto di associazione mafiosa può figurare tra i reati-presupposto del delitto di riciclaggioFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 marzo 2009
Con ordinanza in data 8 agosto 2008 il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art 309 c.p.p., ha annullato la ordinanza del GIP in sede in data 15.7.2008, come corretta con ordinanza del 25.7.2008, che aveva applicato, fra gli altri, a P.M. la misura della custodia cautelare in carcere per concorso in tentativo di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso. Il fatto riguardava plurimi atti, aggravati dalla metodologia mafiosa e dalla strumentalità agevolatrice degli interessi della associazione mafiosa, diretti in modo non equivoco ad ostacolare la individuazione della provenienza delittuosa della provvista di denaro riferibile in parte alle diverse famiglie del c.d. clan dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2007, n. 44138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44138 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
441 38 /0 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/11/2007
SENTENZA
N. 1.090,07 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CARMENINI SECONDO LIBERO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. CASUCCI GIULIANO CONSIGLIERE
N. 025580/2004 II 2. Dott.CARDELLA FAUSTO
II 3. Dott.ZAPPIA PIETRO
4.Dott. TAVASSI MARINA ANNA TI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
di PALERMO CORTE D'APPELLO
nei confronti di:
N. IL 08/04/1922 1) RAPPA VINCENZO
N. IL 20/11/1943 2) RAPPA FILIPPO
avverso SENTENZA del 22/03/2004
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CASUCCI GIULIANO
che ha concluso per l'annullamento in rinvio limestatemente al veats out () mei confronti di FE Vincento;
millements seus zimi relativamente alla revoca della confisca : wrogation sille [ure accessorie;
rigette vil voto del ricons del Pf. Rigetts del rione di
Rape Vic to Udito, per la parte civile, l'Avv.
difensor; Avv. Ento Fropel e folum Mondello (quest 'uthors in mitituzione rill'ou. birus) the wall' interesse di FE Vianto, Udit i пошит сливаю eccoglientes all ricons di quest, altis 1
aw. ti. Fragolie Bongnon ( quest'ultimo༠ ; m mtitu Zrone dell'aw, Mondello) the hamo concert, will interese di FE
• Filpps. Ihr I ryetto del vivono del P. G.
? гулть SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22 marzo 2004, la Corte d' Appello di Palermo, 3^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Giudice per 1' udienza preliminare del Tribunale in sede appellata da AP VI nonché dal
Procuratore della Repubblica nei confronti di AP IP, assolveva AP
VI dai reati di concorso in estorsione aggravata di cui ai capi b) e c) della rubrica per non aver commesso il fatto e dichiarava lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 110, 416-bis c.p. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti, riduceva la pena a quattro anni di reclusione e revocava la confisca delle quote sociali di sua pertinenza fatta eccezione di quelle relative alla società G.E.I. confermando nel resto la decisione impugnata, con la quale AP IP era stato assolto dai reati a lui ascritti ed era stata disposta la restituzione delle quote societarie di sua pertinenza. La Corte territoriale, premesso che il primo Giudice pur avendo lasciata formalmente immutata l' imputazione originaria del delitto di cui al capo A) aveva in motivazione spiegato che AP VI era responsabile di concorso esterno nel reato di cui all' art. 416-bis c.p.; distinta, sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori MO NC AO e CI RO, in due fasi la vicenda dei rapporti di AP VI con le famiglie mafiose di
"cosa nostra", rilevava che la seconda fase (in particolare quella relativa agli acquisti degli immobili di via dei Cantieri e di via Di Blasi dall' imprenditore RE NO e ai fatti ad essi connessi quali la cessione delle quote della Raf FO ai CI dietro i quali in realtà vi erano CI
AF e LI nonché il subappalto dei lavori per la realizzazione dell'
immobile di via dei Cantieri alla IM.GE.CO. degli LI, collegati ai milioni ciascuno tratti su altro conto esistente presso la BNL, era priva di rilievo perché si tratta di assegni emessi il 22 febbraio 1991 (per come risultante dalla valuta di addebito sul conto) a fronte di quietanza da parte di AN LL del 19.2.1991. Privo di rilevo era l' assunto secondo il quale il ricorrente non conosceva i Madonia in senso opposto deponendo le concordi dichiarazioni dei collaboranti CI RO, ON NC,
US Giovanni e UT. Prive di rilievo erano le tesi difensive che si fondavano su pronunce giudiziarie che avevano escluso 1' esistenza di collusioni e contiguità fra i AN e i AD, perché non vincolanti e perché comunque non risulta che il compendio probatorio fosse lo stesso. ΑΙ pari prive di rilievo erano le osservazioni difensive che si fondavano sulla documentazione allegata alla memoria difensiva nonché quella sequestrata presso l' abitazione di AP, essendo inverosimile che questi abbia potuto provvedere al restante pagamento della cospicua somma di tremiliardi e trecento milioni di lire attraverso la disordinata emissione di assegni di importo differente, assegni che poi, attraverso un tortuoso percorso bancario, sono rientrati nella disponibilità del AP. Né sussiste contrasto tra la ritenuta responsabilità per il delitto di cui al capo A e quello di riciclaggio, posto che AP è stato ritenuto concorrente esterno dell' associazione mafiosa, in relazione agli acquisti di via dei Cantieri e di via
Di Blasi e che l' aggravante di cui all' art. 7 DL 152/91 sussisteva stante la finalità di agevolazione dei AD.
Meritevole di accoglimento era invece ritenuto l' appello in relazione alle imputazioni di estorsione di cui ai capi B) e C), perché per l' estorsione in danno dell' imprenditore RR 1' accusa si fonda solo sulle dichiarazioni de relato dell' imputato in procedimento conness0 Anzelmo
NC AO, in quanto quelle del IA\si riferiscono ad altro. Quanto all' estorsione in danno di Spatafora, Cancemi è stato generico e nessun riscontro sotto tale profilo è rivenibile nelle dichiarazioni di US. Di contro non risulta conoscenza tra 1' imputato e le personę offese e le
dichiarazioni di CI RO si pongono in contrasto con quelle di MO.
La pena andava contenuta nel minimo previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti anche in considerazione dell' età
avanzata con aumento di un anno per la continuazione. Le disposizioni relative alla confisca delle quote societarie dovevano essere confermate solo in
relazione alla società G.E.I..
Per AP IP, 1' appello del P.M. era infondato, perché, da quanto emergente dagli atti, egli non risultava essere uomo d' onore. Le
dichiarazioni accusatorie di ZA OR risultavano di tenore diverso da quelle di II. I riscontri rilevabili dal controllo dei risultati delle gare d' appalto corroboravano le dichiarazioni di ZA, ma le stesse erano vacillati anche perché US, subentrato a II, ha escluso di aver avuto a che fare con i AP e ha affermato di non saper nulla dei rapporti
? tra AP IP e II. sono antecedenti all' arresto di II e quindi alla successione nel ruolo di questi del US;
2) 1' imputato AP VI, a mezzo del suo difensore, che ne ha chiesto l' annullamento per i seguenti motivi: violazione dell' art. 606 c. 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 110, 416-bis c.p nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per tale reato, in quanto la finalità perseguita con l' acquisto degli immobili di via dei Cantieri e di via Di Blasi era quella di realizzare profitto economico di natura esclusivamente imprenditoriale, come riconosciuto nella stessa sentenza. Un comportamento giuridicamente lecito sorretto da finalità altrettanto lecita (quale lo svolgimento di attività< imprenditoriale per conseguire un utile economico) non può trasmodare nella realizzazione di un reato sol perché l' imprenditore ha dovuto pagare somme ulteriore da cui l' organizzazione ha tratto vantaggio costituente, a tutto concedere, prassi consolidata per "regolarizzare" la propria posizione con la cosca nel cui territorio si trovavano i beni, posto che "1' interscambio commerciale, l' affarismo, 1' adeguarsi a regole mafiose per convenienza personale non sono indici univoci di concorso esterno nel reato associativo". L' illogicità e la contraddittorietà della motivazione discendono dalla lettura della stessa sentenza al raffronto con le dichiarazioni di Ganci RO, in essa testualmente riportate, che danno conto che AP entrò in rapporto direttamente con NO, indipendentemente dal rapporto di quest' ultimo con
CI e LI, sicché le somme corrisposte all' organizzazione criminale non sono contropartita degli acquisti ma pizzo o messa a posto, come dallo stesso
CI RO riferito.. La sentenza trascura di considerare il contesto ambientale intimidatorio costituito dalle regole di "cosa nostra" tale da rendere necessitato un comportamento apparentemente libero nonché la circostanza che l' intervento del sodalizio criminale si è manifestato dopo e non prima della vendita degli immobili. Frutto di ulteriore attività estorsiva
è il sub-appalto in favore del costruttore LI OR, perché
illogicamente la Corte di appello opina che il ricorrente si fosse trovato in difficoltà finanziarie, dimenticando la disponibilità di un ingente patrimonio e dell' amplissimo credito goduto presso le banche. Così come illogicamente si minimizza il significato gravemente intimidatorio dell' attentato incendiario alla concessionaria Raf FO di AP IP nonché il contenzioso, anche giudiziario, conseguente alla cessione delle quote di tale azienda, tra AP
IP e CI PE, apparente acquirente;
violazione dell' art. 606
c. 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 110, 648-bis c.p. nonché mancanza e manifesta illogicità. della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per tale delitto perché nel caso non si verte in ipotesi di assorbimento ma di incompatibilità giuridica derivante direttamente dal dettato normativo dal momento che il reato di riciclaggio può sussistere solo allorché non vi sia concorso nel reato presupposto. La clausola di riserva impedisce che il concorrente nell' associazione mafiosa possa essere anche autore del reato di riciclaggio di beni provenienti dall' associazione stessa.
Comunque la sentenza impugnata ha omesso di dare risposta ai rilievi difensivi in ordine alla manifesta inidoneità delle dichiarazioni accusatorie di ON desunta dalla Corte territoriale dal comportamento serbato dall' imputato, per come emergente dai dati probatori acquisiti.
La critica del ricorrente è formulata estrapolando dal contesto motivazionale alcuni passaggi che individuano quale sia stato il tornaconto personale che
AP si proponeva di realizzare dalle operazioni economiche prege in considerazione, ma senza tenere in alcuna considerazione le premesse, gli sviluppi delle stesse e le conclusioni del ragionamento complesso effettuato dai giudici di merito. I passaggi argomentativi che esaminano la c.d. seconda fase dei rapporti tra il ricorrente e "cosa nostra" individuano come origine
"1" intervento о la mediazione di AP NC, rappresentante della famiglia> mafiosa di Borghetto, cui AP VI, in virtù delle sue
origini, doveva fare capo nel rispetto delle regole> vigenti nell' associazione mafiosa medesima" a seguito del quale si sono concretizzate le connessioni di tipo economico-imprenditoriale individuate specificamente negli acquisti degli immobili di via dei Cantieri e di Via De Blasi (nonché i fatti ad essi indicati come imprescindibilmente connessi del sub-appalto alla IMGECO di LI OR e la cessione di RAF FO). La consapevolezza in capo al ricorrente dello specifico interesse associativo in tali operazioni economiche, vale a dire la consapevolezza del contributo apportato alla réalizzazione del programma criminoso del sodalizio, è stata individuata nella sentenza impugnata attraverso 1' apprezzamento della sua dimostrata disponibilità alle sollecitazioni della "famiglia" CI, per come riferite dal collaborante Ganci RO. Le dichiarazioni di quest' ultimo sono
oggetto di una valutazione puntuale da parte della Corte territoriale che ne offre una lettura coordinata in virtù della quale si esclude che il ricorrente fosse vittima delle pretese criminali delle famiglie mafiose interessate ed anzi si accerta che nel caso ci si muove "sul piano di una pura attività negoziale mossa da interessi economico-finanziari reciproci", inteșa di
"rilevanza penale, in termini di concorso esterno, poiché l' imputato decide di entrare nei due affari e per farlo si impegna a versare e versa ingenti somme di danaro alla famiglie interessate, che con tali elargizioni, poi, hanno ricevuto concreti e consistenti vantaggi finanziari", offrendo per questo profilo una prestazione infungibile. Solo AP, stante la sua rilevante posizione economica, poteva fornire il tipo di prestazione di qui l' associazione criminale aveva necessità in riferimento a rilevanti operazioni di tipo economico rientranti nel proprio programma. Secondo la ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata, il ricorrente era consapevole 'della essenzialità della sua prestazione e del notevole vantaggio economico che sarebbe derivato alle famiglie mafiose interessate e, attraverso queste, all' intera associazione. Vero è che in sentenza si giustifica il sub-appalto a LI in qu Vemua Troversi considerazione delle difficoltà economiche in cui AP VI (dopo i consistente esborso per l' acquisto e per l' elargizione all' associazione criminale), ma è argomento desunto dalle espresse dichiarazioni sul punto di
CI RO e non è contraddittorio perché si tratta di difficoltà connesse all' impegno economico assunto e quindi rientrante nel quadro complessivo dell' accordo, perché (secondo quanto riportato in sentenza, stando alle alcun concorso.
Ma considerazioneprima ancora di tale deve osservarsi che i reati individuati come presupposto del delitto di riciclaggio addebitato al ricorrente sono quelli "fine" dell' associazione criminale e non il delitto associativo in quanto tale (delitto in relazione al quale AP VI è stato chiamato a rispondere in qualità di concorrente esterno).
Correttamente il ricorrente rileva che la clausola di riserva espressa in esordio del disposto di cui all' art. 648-bis c.p. ("fuori dai casi di concorso nel reato") individua una relazione di sussidiarietà in rapporto con il reato presupposto. Non è tuttavia condivisibile l' ulteriore passaggio argomentativo che individua nel delitto associativo di cui all' art. 416-bis c.p. il reato presupposto.
È pacifico che i reati fine posti in essere dal partecipe dell' associazione criminale concorrono con il reato associativo, che (in quanto reato di
pericolo posto a tutela dell' ordine pubblico) si perfeziona con la costituzione dell' organizzazione dotata dei caratteri di stabilità
finalizzata. alla commissione di delitti, ma che prescinde dalla loro consumazione.
Il provento da delitto non colposo oggetto del delitto di riciclaggio non è quindi riferibile al delitto associativo in quanto tale, ma ai reati fine dalla cui commissione conseque l' apprensione del danaro, dei beni o delle altre utilità in relazione ai quali soltanto possono compiersi le attività di sostituzione e trasferimento (ovvero altre operazioni) idonee ad ostacolare
1' identificazione della loro provenienza.
Il ricorso è infondato anche in ordine agli altri profili di doglianza.
1.2.1. La denunciata inidoneità delle dichiarazioni accusatorie di ON e
CU (tenuto conto della mancata conoscenza personale tra AP VI e
NA) non è stata trascurata dalla sentenza impugnata che ha puntualmente esaminato le dichiarazioni dell' ON, dopo aver dato conto delle ragioni della sua attendibilità (per la precisione nella descrizione delle vicende imprenditoriali dei AN, conosciute per aver sposato la figlia di MA
AN, fratello e socio di IC, zio di LL) e del valore di riscontro, in relazione al nucleo essenziale, fornito dalle propalazioni di
CU OR, donde l' irrilevanza della mancanza di convergenza su due circostanze (costo dell' operazione e identità del soggetto che avrebbe comunicato ai AN le determinazioni dei NA) in presenza dell'
ulteriore riscontro offerto dagli accertamento di polizia giudiziaria sulla inesistenza di contestuale corrispettivo per la cessione del terreno da parte di AN in favore della GEI spa di AP VI.
1.2.2. La disamina su tale ultimo punto da parte della sentenza impugnata ha fornito giustificazione al convincimento al quale i giudici di merito sono pervenuti su di esso, con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica non può essere oggetto di censura. La sentenza esordisce prendendo in esame il risultato degli accertamenti effettuati dai consulenti tecnici sul finanziamento per 4,5 miliardi di lire ottenuto dall' imputato tramite la
Sicilcassa, per poi mettere in risalto le anomalie di tale finanziamento.
(sproporzione tra il valore effettivo del terreno e quello indicato nell' 2. Ricorso del Procuratore Generale
2.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pronuncia di assoluzione di AP VI dal delitto di estorsione in danno di Alfredo
Spatafora, è infondato perché la sentenza impugnata prende in considerazione la pluralità di chiamate di correo (quelle di NI IA e di OR
AN) e non trascura quanto risultante da libro mastro delle estorsioni
(che da conto del dato obiettivo della sottoposizione al "pizzo" dello
Spatafora, circostanza ammessa anche da quest' ultimo). Sottopone tututtaviaa ad attento vaglio l' attendibilità dei dichiaranti e a tal fine raffronta quanto riferito da CI RO e da Anzelmo su una circostanza specifica (1' inizio dei rapporti tra AP VI e AP NC), per rilevarne la discrasia. Ancorché i due dichiaranti riferiscano di fatti diversi, la
specifica circostanza (1' inizio del rapporto tra i due AP) è identica e la sua diversa collocazione temporale è colta per formulare, in tema di
attendibilità, valutazioni non manifestamente illogiche. Valutazioni che
vengono sostenute mettendo in risalto quanto dichiarato sul punto dalla stessa persona offesa: Spatafora, si rileva in sentenza, pur avendo ammesso di essere stato vittima di estorsioni, ha escluso di conoscere AP. Tale dato
probatorio è criticato dal PG ricorrente in maniera generica ("sulle dichiarazioni rese ai difensori dalla persona offesa che peraltro si è ben guardata dal negare di aver subito estorsioni- non pare davvero il caso di soffermarsi"), perché non spiega (in violazione quindi di quanto stabilito dall' art. 581 lett.c, c.p.p.) le ragioni dell' affermata irrilevanza.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso relativo alla confisca è infondato.
Ed invero 1' affermazione contenuta in sentenza di avere AP Vincenzo
acquistato gli immobili di via dei Cantieri e di via Di Blasi sulla base di
"un accordo contrattuale" rispettivamente con i CI della NO e con i
NA e i LA di Resuttana e di dover "di conseguenza escludersi che il AP sia ricorso alla forza di intimidazione per imporre al NO tali cessioni a suo favore" non si presta alle critiche mosse dal PG. La rilevata contraddizione con quanto affermato a pag. 9 della sentenza (laddove si accerta che furono le famiglie mafiose dei CI, dei AD e dei LA
a "volere" il subentro di AP nella titolarità di tali immobili) è solo apparente, perché l' assunto del PG ricorrente secondo il quale intimidazione vi fu, perviene apoditticamente a tale ultima conclusione in assenza di contestazione di condotta estorsiva e di accertamento, ancorché implicito,
della stessa.
2.3. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 29 32-quater c.p., per non avere la Corte
di appello posto rimedio all' omissione del primo giudice in ordine alla mancata applicazione a AP VI delle pene accessorie applicabili di diritto, è fondato.
È costante il canone ermeneutica secondo il quale "l' assoluto automatismo nell'applicazione delle accessorie, predeterminate per legge sia pene specie che nella durata e sottratte, percio', allanella valutazione in una successiva dichiarazione aveva riferito di altri due appalti ottenuti da AP IP grazie al sistema pilotato da II (completamento dell' ospedale di Cefalù e ristrutturazione dello stadio comunale "La Favorita" di
Palermo). Ma 1' imprecisione è solo apparente, perché quello che viene sottolineato nella sentenza (anche graficamente mediante 1' utilizzo di caratteri in corsivo e in grassetto) è che l' appalto del cavalcavia fu l'
"ultimo" gestito da II, perché subito dopo fu arrestato. Nella gestione subentrò US ed è questo il dato temporale che interessa nello sviluppo della motivazione. La sentenza infatti è a questo punto che da rilievo a quanto riferito da US in merito ai rapporti con AP, cioè al dato
processuale della esclusione da parte di US di rapporti con l' imputato, sicché anche US, ad avviso della Corte territoriale, ha smentito
ZA. L' assunto secondo il quale II sarebbe stato arrestato il 20
luglio 1991 si fonda sull' affermazione di un dato di natura fattuale che, in quanto non risultante dalla sentenza (ovvero non dedotto come omessa considerazione di circostanza evidenziata con 1' appello) non può essere oggetto di esame in questa sede.
P.Q.M.
delleAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all' omessa applicazione pene accessorie e rinvia per tale motivo ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica.
Rigetta il ricorso di AP VI che condanna al pagamento delle spese processuali.
Roma 8 novembre 2007
Тиши I) Consigliere Est. Il President
O
DEP 2007
NOV (LLIERE) IL 27