Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
Il giudice di appello, ove sia richiesta la riassunzione di una prova già acquisita o l'assunzione di una prova nuova, perché nota alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisita, dà luogo alla rinnovazione solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti ed in tale giudizio deve apprezzare la necessità dell'integrazione anche in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza; ove invece sia richiesta l'assunzione di una prova nuova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, ne valuta la mera utilità, fuori dei casi di prova dichiarativa nei procedimenti per taluno dei delitti di cui all'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen., non essendo indispensabile per l'assunzione della prova che essa si prospetti come decisiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2006, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 09/11/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 1753
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 46813/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.P., nato a (OMISSIS), e dal suo difensore;
avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze del 18 giugno del 2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso sentiti i difensori dell'imputato avvocati Costanza Malerba e Sandro Salvatore Rapisarda, i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti i ricorsi e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 18 giugno del 2004, la corte d'appello di Firenze confermava quella pronunciata dal tribunale di Pisa il 26 aprile del 2002, con cui C.P. era stato condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, alle pene accessorie ed al risarcimento del danno nei confronti della parte offesa, che si era costituita parte civile, quale responsabile del delitto di cui all'art. 81 cpv, art. 609 bis c.p., comma 1 e art. 609 ter cod. pen., per avere compiuto atti sessuali in danno della propria nipote C.V. fin da quando la predetta aveva sei anni.
Fatti commessi in (OMISSIS);
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata il prevenuto, fin da quando la nipote aveva sei anni, aveva cominciato a toccarla sulle mutandine. Con il tempo le carezze erano diventate più esplicite ed erano accompagnate da frasi minacciose:
lo zio chiedeva alla minore di spogliarsi e la costringeva a toccargli il pene per farsi masturbare, minacciandola di morte se avesse parlato con qualcuno. Per compiere gli atti approfittava del fatto che spesso la minore restava sola in casa perché entrambi i genitori erano fuori per lavoro. Una volta l'imputato era stato sorpreso dal nipote C.D. (nato il (OMISSIS)), fratello della parte offesa, allorché aveva bussato alla porta. Il predetto gli aveva chiesto spiegazioni in ordine alla sua presenza ed il prevenuto aveva risposto che era venuto a fare visita al proprio fratello ed alla cognata, come se non sapesse che erano entrambi al lavoro. Siffatto avvenimento era stato riferito dalla vittima, la quale, invitata a circostanziare alcuni fatti, aveva evidenziato tre episodi. Il primo si era verificato nella casa di via (OMISSIS) allorché la parte offesa aveva dodici anni: in quella circostanza lo zio, dopo essersi spogliato, aveva tentato di penetrarla senza riuscire nell'intento per la sua energica reazione. Il secondo nel mese di ottobre del 1996 allorché aveva da poco compiuto tredici anni, in quella occasione durante un trasloco lo zio l'aveva toccata sopra i vestiti ed aveva cercato di toccarla sotto.
Il terzo episodio era accaduto nel giugno del 1998 in occasione della fine dell'anno scolastico:lo zio era andata a rilevarla a scuola e l'aveva convinta a salire sul suo furgone;
durante il tragitto aveva iniziato a toccarle le gambe, ma alla sua reazione aveva desistito e l'aveva fatta scendere.
Richiamato il fatto, la Corte, dopo avere premesso che era inutile l'audizione di C.D. - fratello della minore -, il quale non era stato escusso in primo grado perché nessuna delle parti aveva chiesto la sua audizione, osservava nel merito che era credibile la ragazza nonostante talune confusioni e contraddizioni, ritenute non incidenti in modo rilevante sull'attendibilità della parte offesa, perché il suo racconto era stato confermato dal teste S.V., il quale per primo aveva ricevuto le confidenze della minore nonché dal fatto che in occasione del (OMISSIS), allorché la famiglia di V. e quella dello zio si erano riunite, la ragazza aveva palesato un evidente disagio.
Invitata a manifestare le ragioni del turbamento, aveva confidato ai propri genitori che era preoccupata per la presenza dello zio ed aveva riferito loro quanto in precedenza le era accaduto. Successivamente aveva persino tentato di suicidarsi. Sottolineava come elementi negativi di riscontro l'insussistenza di dissidi familiari interni prima della querela e l'assenza di valide motivazioni alternative per giustificare la sofferta decisione della ragazza di querelare lo zio.
Hanno proposto ricorso per Cassazione sia l'imputato che il proprio difensore. Entrambi hanno dedotto la violazione dei criteri di valutazione della prova e mancanza di motivazione, sia in ordine all'attendibilità è della persona offesa, perché la corte si era limitata a ribadire quella del tribunale senza valutare adeguatamente le censure mosse con l'impugnazione, sia in merito al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Il difensore ha sottolineato altresì che la testimonianza di C.P. era ammissibile ex articolo 603 c.p.p., comma 2, sia perché trattavasi di dichiarazione resa dopo il giudizio di primo grado, sia perché aveva ad oggetto anche circostanze rilevanti ai fini della valutazione dell'attendibilità della persona offesa diverse da quella riferita dalla vittima. Ha eccepito altresì carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante della minore gravità del fatto.
L'imputato ha ribadito l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'articolo 192 c.p.p. nella parte in cui non prevede che anche la testimonianza della persona offesa debba essere asseverata da elementi estrinseci.
IN DIRITTO
Logicamente prioritario è la censura con cui si ribadisce l'eccezione d'illegittimità costituzionale degli artt. 192, 194 e 197 bis c.p.p. per la violazione dell'articolo 111 Costituzione nella parte in cui non prevedono che anche la deposizione della persona offesa debba essere corroborata da riscontri estrinseci, giacché, se essa fosse ritenuta non manifestamente infondata, il processo dovrebbe essere sospeso.
L'eccezione è manifestamente infondata. Gli articoli sospettati d'illegittimità costituzionale non violano l'articolo 111 Cost. poiché essi comunque assicurano all'imputato la facoltà d'interrogare davanti al giudice la persona offesa. D'altra parte, la deposizione della persona offesa, ancorché diversa da quella resa dal teste completamente estraneo al fatto, non può essere equiparata a quella resa dal coimputato o dall'imputato in un processo connesso o collegato e tale diversità permane anche a seguito del proscioglimento del coimputato o imputato in un processo collegato.
La disposizione enunciata dall'ultimo comma dell'articolo 197 bis c.p., in forza della quale alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone a norma del citato articolo si applica la regola di cui all'art. 192 c.p., comma 3, costituisce diretta applicazione dei principi espressi dall'articolo 111 Cost., in quanto contiene una regola di valutazione della prova che non è irrazionale. Invero, con la disposizione anzidetta, introdotta con la L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 6, non si è inserita nel sistema alcuna novità di rilievo rispetto alla disciplina previgente ove si consideri che la regola di cui all'articolo 192 c.p., comma 3 era stata dettata con specifico riferimento alle parti private esaminate ex articolo 210 c.p.p.. Il legislatore in definitiva ha confermato il principio non irrazionale in base al quale gli imputati in procedimenti connessi o collegati suscitano diffidenza rispetto a tutti gli altri testimoni, compresa la parte lesa, essendo essi direttamente coinvolti nei fatti oggetto del giudizio. Anche la parte lesa è direttamente coinvolta nel fatto, ma il suo coinvolgimento è obiettivamente diverso da quello dell'imputo o coimputato o imputato di un reato connesso o collegato. Fondata è invece la censura con cui si denuncia la violazione dell'articolo 603 c.p., comma 2 e comunque difetto di motivazione sul punto con riferimento al mezzo d'annullamento di cui all'articolo 606 c.p.p., lettere c) ed e), per l'omessa rinnovazione del dibattimento allo scopo di sentire C.D..
In proposito è opportuno ricordare che la rinnovazione del dibattimento in appello è sostanzialmente uno strumento finalizzato all'integrazione totale o parziale del quadro probatorio del giudizio di primo grado e quindi all'acquisizione di materiale nuovo e diversificato. Secondo la dottrina e la giurisprudenza trattasi di un istituto eccezionale, dovendo presumersi la completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado (cfr. per tutte Cass. Sez. 3^, 20 giugno 2003, Castellano). In esecuzione del punto 2 della direttiva n. 94 della delega, il legislatore, con l'articolo 603 c.p.p., comma 1, ha disposto che la parte, con l'atto d'appello o con i motivi presentati a norma dell'articolo 585 c.p.p., comma 4, può chiedere la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, intese queste ultime come prove già note alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisite in quella sede (Cass. 17 dicembre 1999, Lavista). La rinnovazione è disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Trattasi di una valutazione discrezionale che non è sindacabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata (Cass. 3 marzo 1998, Masone). La non necessità deve però basarsi, non solo sulle risultanze già acquisite, ma anche sulle prospettive di riforma della sentenza impugnata correlate all'assunzione della nuova prova richiesta. Inoltre essa deve ora tenere conto anche del testo dell'articolo 530, comma 1 introdotto con la L. n. 46 del 2006, art. 5, in forza del quale la colpevolezza deve risultare al di là di ogni ragionevole dubbio.Di conseguenza, se la prova nuova appare idonea a creare ragionevoli dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato, essa non potrebbe essere considerata non decisiva. Nel processo indiziario o in uno in cui l'affermazione di responsabilità si fonda solo sulla dichiarazione della persona offesa la valutazione del magistrato deve essere particolarmente oculata ed il giudice deve supportare la propria decisione con una motivazione adeguata che dia conto dell'effettiva non necessità dell'integrazione probatoria.
Invece, nel caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice deve disporre la rinnovazione nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1, il quale, a sua volta, richiama l'art. 190 c.p.p., comma 1 e art. 190 bis cod. proc. pen., relativi, rispettivamente al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nello stesso articolo 190 bis o nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che -
nel caso previsto nell'art. 603 c.p.p., comma 2 - il giudice, in presenza d'istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, in sostanza escludendo le prove del tutto incongruenti rispetto al "thema decidendum" e quelle che mirano a provare un fatto del tutto pacifico ed incontrovertibile;
mentre, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti menzionati nello stesso art. 190 bis o nell'art. 51 cod. proc. pen., comma 3 bis, ove sia richiesto l'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 c.p. (imputati in procedimento connesso o collegato), che abbiano già reso dichiarazioni nel corso di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati già acquisiti (a norma dell'art. 238 c.p.p.), l'esame deve essere ammesso se ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, giustificandosi tale maggiore possibilità di riascoltare le persone già indicate o in relazione alla notevole gravità dei fatti da giudicare o alla difficoltà di accertare la verità in simili processi o, infine, alla minore attendibilità di tali categorie di persone. In definitiva a norma del secondo comma dell'articolo 603 c.p.p., allorché viene chiesta l'ammissione di una prova nuova, diversa da quelle indicate nell'articolo 190 bis c.p., non è indispensabile la sua decisività essendo sufficiente l'utilità. Per prova nuova ai sensi del secondo comma dell'articolo 603 c.p.p. si intende, non solo quella sorta dopo il giudizio di prima grado, ma anche quella preesistente che le parti, senza loro colpa, hanno scoperto dopo. Non possono considerarsi prove nuove, ai sensi di tale comma, quelle che le parti, con l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto conoscere ed allegare in primo grado. Il maggior rigore richiesto per elementi di conoscenza non propriamente sopravvenuti si giustifica con la connotazione funzionale del giudizio d'appello, concepito dal legislatore come fase di controllo più che come vero e proprio secondo giudizio. La valutazione della novità della prova nel senso voluto dal comma secondo dell'articolo 603 c.p.p., implicando accertamenti fattuali, è rimessa al giudice del merito, la cui decisione se congniamente motivata si sottrae al sindacato di legittimità. Da ciò discende che, quando si tratti di prova non propriamente sopravvenuta, da un lato, la parte ha l'onere di indicare, qualora non risulti dagli atti, la ragione della tardiva conoscenza e, dall'altro, il giudice se ritiene inattendibile la giustificazione della parte deve indicare il motivo per il quale non ritiene nuova la prova. Tale motivazione, che può essere anche implicitamente contenuta nell'affermazione dell'inutilità della prova stessa, si impone proprio per la diversità di disciplina delle due ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dianzi evidenziate.
Il giudice, chiamato a pronunciarsi sull'ammissibilità della prova dedotta dalla difesa non può escluderla sulla base della presunzione, ancorché ragionevole, della sua inattendibilità, perché in tal modo anticipa un giudizio di valutazione che deve essere necessariamente espresso dopo che la prova è stata assunta (Cfr. Cass. Sez. 4, 7 febbraio 1996, Tollardo;
Cass. Sez. 6^, 28 marzo 1995 Leyene). Richiamati tali principi, nella fattispecie il difensore, con motivi aggiunti, aveva fatto presente che dopo la celebrazione del giudizio di primo grado si era presentato nel suo studio C.D., fratello della vittima, il quale aveva, non solo escluso di avere sorpreso lo zio mentre bussava alla porta della sua abitazione allorché la sorella era sola in casa, secondo quanto riferito dalla vittima, ma aveva anche aggiunto che tre anni prima era accorso in aiuto del padre perché un albanese di nome V.A. voleva rapire la sorella. Aveva precisato che nei confronti del predetto era stata presentata denuncia e che successivamente egli aveva sorpreso la sorella con il presunto rapitore;
in quest'ultima circostanza la sorella gli aveva confidato che la storia del rapimento era una sua invenzione perché il padre non voleva che frequentasse ragazzi albanesi. Orbene la deposizione del C. non poteva certo considerarsi nuova con riferimento alla circostanza riferita dalla sorella ossia con riguardo alla sorpresa dello zio mentre bussava alla porta, trattandosi di elemento già emergente dagli atti, ma potrebbe considerarsi nuova con riferimento alle altre circostanze riferite al difensore e astrattamente utili a valutare la credibilità della teste. La difesa ha allegato al ricorso un certificato da cui risulta l'effettiva pendenza del procedimento a carico dell'albanese.
La corte non si è pronunciata sulla novità ed utilità della testimonianza di C.D. relativa all'accusa mossa dalla sorella all'albanese, pronuncia che era invece doverosa per le considerazioni sopra esposte, in quanto evidenziava la tendenza al mendacio della parte lesa, ma si è limitata a valutare la circostanza relativa alla sorpresa dello zio riferita dalla parte offesa, osservando che la prova chiesta non avrebbe apportato nulla di decisivo nel processo a parte "l'inutile netto ricordo di C.D. di non avere mai beccato lo zio" e che con essa la difesa mirava solo a screditare la parte offesa.
La motivazione della corte non può considerarsi adeguata ne' con riferimento all'articolo 603 c.p.p., comma 1 ne' a fortiori con riguardo al secondo comma del predetto articolo.
Con riferimento al primo comma si rileva che in un processo che si fonda sulle sole dichiarazioni della parte offesa, le quali, per ammissione della stessa corte territoriale, contengono contraddizioni ritenute non rilevanti, non si poteva considerare ragionevolmente inutile la testimonianza dell'unico testimone diretto estraneo al fatto. Se C.D. avesse confermato l'assunto della sorella, la veridicità intrinseca della testimonianza della persona offesa sarebbe stata accredita al di là di ogni ragionevole dubbio, pur in presenza delle contraddizioni ammesse dalla stessa Corte, anche perché l'imputato aveva negato di essere stato sorpreso dal nipote allorché aveva bussato alla porta dell'abitazione della vittima, quando questa era sola in casa. La corte poi afferma che la testimonianza del C., decisiva solo "nel rimorso della difesa", che non aveva chiesto prima la citazione del teste, sarebbe maturata in un quadro di rapporti familiari ribaltati. In proposito va ribadito in primo luogo quanto in precedenza affermato e cioè che il giudice, chiamato a pronunciarsi sull'ammissibilità di una prova articolata dalla difesa, non può escluderla sulla base della presunzione, ancorché ragionevole, della sua inattendibilità, ed in secondo luogo che, in tanto la difesa ha avuto la possibilità di estrinsecare successivamente "un rimorso" ed approfittare dei "rapporti familiari ribaltati", in quanto il Pubblico Ministero e lo stesso tribunale (che pure aveva disposto un'integrazione probatoria a norma dell'articolo 507 c.p.p.), non hanno avvertito la necessità di sentire a suo tempo l'unico testimone diretto estraneo al fatto. Sulla novità ed utilità degli ulteriori elementi che il teste avrebbe dovuto introdurre nel processo manca completamente la motivazione.
Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata per difetto di motivazione in merito alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Firenze.
L'accoglimento di tale motivo rende superfluo l'esame degli altri giacché, nell'ipotesi in cui la rinnovazione dell'istruzione dovesse essere disposta, la corte dovrebbe procedere ad una rivalutazione dell'intero materiale probatorio.
Il giudice del rinvio dovrà anzitutto stabilire se la testimonianza del C., con riferimento ad elementi diversi da quelli già riferiti dalla sorella, possa considerarsi nuova in base all'articolo 603 c.p.p., comma 2 e, nell'ipotesi affermativa, dovrà ammettere la prova se la riterrà utile. Con riferimento alla circostanza riferita dalla sorella, a prescindere da valutazioni aprioristiche o da presunzioni d'inattendibilità, dovrà stabilire se essa sia o no necessaria tenendo conto che trattasi dell'unico testimone diretto estraneo al fatto. La valutazione della credibilità del teste e l'eventuale "ribaltamento" dei rapporti familiari potranno formare oggetto di apprezzamento dopo l'escussione.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2007