Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 18509
CASS
Sentenza 17 marzo 2010

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Il giudice di appello, in presenza di una condanna pronunciata per fatto diverso da quello contestato, non può limitarsi ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero, pena la formazione di una preclusione processuale dovuta al passaggio in giudicato della decisione del primo giudice che non abbia rilevato il vizio di correlazione tra accusa e sentenza, ma deve annullare la decisione impugnata e contestualmente emettere ordinanza con la quale dispone la trasmissione degli atti al P.M.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 18509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18509
    Data del deposito : 17 marzo 2010

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