Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
Il giudice di appello, in presenza di una condanna pronunciata per fatto diverso da quello contestato, non può limitarsi ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero, pena la formazione di una preclusione processuale dovuta al passaggio in giudicato della decisione del primo giudice che non abbia rilevato il vizio di correlazione tra accusa e sentenza, ma deve annullare la decisione impugnata e contestualmente emettere ordinanza con la quale dispone la trasmissione degli atti al P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 18509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18509 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/03/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 256
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 41385/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
1) AG PE, N. IL 27/09/1972;
2) LL RA OL, N. IL 26/11/1964;
3) RE SA, N. IL 24/01/1958;
4) IN RO, N. IL 13/02/1934;
5) CI RE, N. IL 03/08/1965;
6) LO ON NZ, N. IL 04/03/1953;
contro
1) AG CE, N. IL 28/05/1983;
avverso la sentenza n. 2441/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 09/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del P.G. nei confronti di AG CA e di inammissibilità dei ricorsi proposti da AG EP, CA ES LO, OL OR, ND LO, IA RE, Lo IA TR;
udito, per la parte civile, l'avv. Amato F. M. per s.o.s. Impresa e in sostituzione dell'avv. Lo Re per Assindustria Palermo, che ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso del PG nei confronti di AG CA e ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi di AG EP, IA, CA, Lo IA;
avv. Zito, per OL;
avv. Gianzi per IA, avv. Rizzo, per ND che hanno tutti chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 23 ottobre 2007 il Tribunale di Palermo dichiarava:
- CA AG colpevole del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 1200,00 di multa;
- EP AG, RE IA, ND OL colpevoli del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e condannava ciascuno di essi alla pena di sette anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, disponendo che, a pena espiata, gli stessi venissero sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;
- ES LO CA colpevole dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p., commi 4 e 6), tentata estorsione (così qualificato il reato di cui al capo t) e lo condannava alla pena di dieci anni di reclusione ed Euro 1.700,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, disponendo che, a pena espiata, lo stesso venisse sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;
assolveva l'imputato dal delitto di estorsione di cui al capo d1), perché il fatto non sussiste;
- OR OL colpevole dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p., commi 4 e 6), estorsione (capo n1) in danno della s.a.s. "Fratelli PE" e lo condannava alla pena di quindici anni di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, disponendo che, a pena espiata, lo stesso venisse sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;
- TR Lo IA colpevole del delitto di estorsione aggravata (capo m1) e lo condannava alla pena di dodici anni di reclusione ed Euro 2000 di multa;
lo assolveva dal delitto di cui a capo c).
2. Il 9 gennaio 2009 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado:
- assolveva, perché il fatto non costituisce reato, AG CA dal delitto di riciclaggio aggravato per non avere commesso il fatto;
- annullava la sentenza impugnata nei confronti di CA ES relativamente al reato di cui al capo n1), essendo il fatto di estorsione emerso in dibattimento diverso da quello contestato, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede e, per l'effetto, rideterminava la pena per il residuo reato di cui all'art. 416 bis c.p. in sette anni di reclusione;
- annullava la sentenza impugnata nei confronti di Lo IA TR relativamente al reato di cui al capo mi), essendo il fatto di estorsione emerso in dibattimento diverso da quello contestato, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede;
- riduceva la pena inflitta a OR OL in ordine ai reati a lui ascritti a undici anni di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa;
Confermava, nel resto, la decisione di primo grado.
3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che i fatti oggetto del presente processo costituiscono lo sviluppo di una complessa indagine avente ad oggetto attività e relazioni interne alla famiglia mafiosa di S. Maria del Gesù nella quale aveva assunto un ruolo di vertice l'imputato MO GO, giudicato separatamente con rito abbreviato. In particolare, dalle indagini finalizzate alla cattura del latitante MO GO cl. 1964, condannato per la strage di via D'Amelio, e dalle intercettazioni dell'utenza telefonica dell'esercizio commerciale gestito dai fratelli NA era emersa la figura di AR IA, a sua volta legato a GO (catturato il 6 marzo 2004 in un residence di Monreale, dove era andato a trovarlo IA).
IA risultava in contatto con MO GO cl. 1966, cugino del latitante. I due erano soliti incontrarsi in un cantiere, posto in via S. Maria del Gesù, ove aveva sede la ditta individuale di RE IA, fratello di AR, esercente l'attività di movimento terra. I servizi di pedinamento, appostamento, intercettazione e le attività di videoripresa appositamente predisposti consentivano di accertare che il cantiere veniva utilizzato come base operativa da parte di numerosi esponenti della famiglia mafiosa di S. Maria del Gesù per la programmazione e l'organizzazione di attività criminose, come l'imposizione del "pizzo" sulle attività imprenditoriali, lo sviluppo dei rapporti con le altre cosche, la predisposizione di altre fonti di finanziamento del sodalizio, tra cui, in particolare, l'installazione di apparecchi per il videopoker. Nel corso degli incontri presso il cantiere venivano, inoltre, comunicate importanti notizie riguardanti l'affiliazione di nuove persone, gli assetti di vertice dell'organizzazione, le dinamiche interne alla stessa, le modalità di copertura delle spese proprie dell'associazione. Tanto premesso, con riferimento alla posizione di AG CA i giudici d'appello osservavano che l'unico elemento probatorio valorizzato a suo carico dal Tribunale era costituito dal contenuto della conversazione intercettata il 16 dicembre 2003, intercorsa tra MO GO cl. 1966, cognato dell'imputata, e AR AR, detto RT. Nel corso della stessa GO e AR conteggiavano i proventi delle attività estorsi ve realizzate in danno di alcune imprese e, contestualmente, AR provvedeva a trascrivere l'ammontare delle spese percepite, annotando anche il loro parziale utilizzo. I due, inoltre, manifestavano l'intenzione di creare un fondo di Euro 25.000,00 per assicurare la copertura delle spese mensili fisse dell'organizzazione. In un passaggio della conversazione GO faceva riferimento ad una somma di denaro che, su suo incarico, era stata depositata in banca da sua cognata, AG CA. La Corte d'appello perveniva alla pronunzia assolutoria, osservando che il contenuto a tratti incomprensibile della conversazione, l'omesso inserimento nella contabilità dell'organizzazione della somma - peraltro non quantificata -menzionata da GO nel corso del colloquio contenente riferimenti alla cognata, l'esito negativo dei relativi accertamenti bancari che non avevano consentito di individuare l'operazione (cfr. testimonianze m.llo ER, calissimi e carissimi) e che non avevano fatto emergere rapporti economici ulteriori e diversi rispetto a quelli riferiti spontaneamente dall'imputata, non consentivano di ritenere raggiunta la prova della consapevolezza da parte di AG CA della provenienza delittuosa delle somme di denaro in contestazione. Relativamente alla posizione di AG EP i giudici di merito ritenevano che la prova del suo organico inserimento nel sodalizio di stampo mafioso e del suo fattivo e determinante contributo estrinsecatosi, in particolare, nel recupero di merce oggetto di furto e nella gestione delle estorsioni nell'interesse del gruppo mafioso fosse desumibile dalle seguenti prove: a) contenuto delle numerose conversazioni intercettate, contenenti chiari e espliciti riferimenti alla gestione del denaro di provenienza illecita e alla riscossione dei proventi delle estorsioni da parte dell'imputato in assenza di MO GO e di IA AR (16 dicembre 2003 n. 235, in precedenza richiamata), alla distribuzione delle somme ai diversi membri dell'organizzazione per garantire il loro sostentamento economico e la copertura delle spese legali (30 giugno 2003 intercorsa tra l'imputato, IA, GO), al recupero di mezzi rubati (23 settembre 2003 intercorsa tra GO e AG), al coinvolgimento nelle attività estorsive gestite dalla cosca e al ricorso al metodo mafioso per riscuotere il relativo prezzo (5 dicembre 2003 n. 184 intercosa tra MO GO, CA ES LO, AR IA); b) denuncia del furto di un camion da parte di NC OP che, successivamente, aveva ritrovato il camion integro;
c) dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia francesco EL in merito alla richiesta avanzata da IC DA, uomo d'onore della famiglia mafiosa di Villabate, a MO GO di interessarsi per recuperare un camion di proprietà di OP, uomo vicino a DA;
d) dichiarazioni rese da AN IO, amministratore unico della "Criant's", il quale riferiva che, tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2003 si erano recati presso il suo bar CA ES LO e NI Di UA, pur senza fornire una spiegazione plausibile del loro intervento. Nei confronti di ES LO CA la prova del suo organico inserimento nel sodalizio di stampo mafioso e del suo fattivo e determinante contributo estrinsecatosi, in particolare, nella gestione delle estorsioni e delle attività di videopoker veniva desunta dalle seguenti prove: a) contenuto delle numerose conversazioni intercettate, contenenti chiari e espliciti riferimenti alla gestione delle estorsioni (4 novembre 2003 n. 48 intercorsa tra GO, CA e IA, in precedenza richiamata;
31 dicembre 2003 nel corso della quale GO, Di UA e lo stesso CA parlavano della necessità, conseguente all'arresto di due individui accusati di tentata estorsione a seguito della denuncia della parte offesa, di modificare le modalità di realizzazione delle estorsioni;
5 novembre 2003 n. 50 nella quale CA, parlando con IA AR, evidenziava i problemi insorti nella riscossione del pizzo presso un imprenditore edile a seguito dell'intervento di un nuovo esattore;
3 gennaio 2004 n. 291 nel corso della quale GO, NA AE e lo stesso CA discutevano della riscossione del pizzo dagli imprenditori in passato vessati da OL OR), alla spartizione di somme all'interno del sodalizio (8 novembre 2003 intercorsa tra CA, MO GO, IA AR, OR OL, AM PP), al sostentamento degli associati (22 luglio 2003 n. 199 in cui GO esternava a Di UA e a IA AR l'intenzione di affidare a CA e EP CO la gestione di una sala bingo, in modo da ridurre le spese di sostentamento degli associati); b) dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia RI Pettinato che riferiva delle assidue frequentazioni di CA con il coimputato OL e con un altro esponente mafioso, UD GO.
I giudici d'appello ritenevano provata la responsabilità di IA RE, titolare di una ditta esercente movimento terra, avente sede nel cantiere di via S. Maria del Gesù, dove sono state registrate le conversazioni intercettate, in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per avere messo continuativamente a disposizione del sodalizio di stampo mafioso la sede della ditta per incontri tra appartenenti alla famiglia mafiosa di S. Maria del Gesù, tra cui MO GO (al vertice del gruppo) e il fratello AR IA (uomo di fiducia di GO), tra costoro e gli esponenti della famiglia mafiosa di Villabate, per riunioni operative del sodalizio funzionali alla gestione delle attività illecite, alla programmazione delle attività illecite, alla spartizione dei relativi utili, sulla base dei seguenti elementi: a) servizi di osservazione, appostamento, pedinamento;
b) testimonianza del m.llo ER in ordine alla individuazione del cantiere della ditta IO come una delle basi operative della cosca collegata alla famiglia di S. Maria del Gesù; c) dichiarazioni del collaboratore di giustizia EL francesco, il quale riferiva, sia per scienza diretta che per averlo appreso da IO AN, in merito alla utilizzazione della sede della ditta per riunioni operative dell'associazione;
d)contenuto delle intercettazioni.
Con riguardo alla posizione di OR OL i giudici ravvisavano la prova del suo organico inserimento nel sodalizio di stampo mafioso e del suo fattivo e determinante contributo estrinsecatosi, in particolare, nella gestione delle estorsioni e delle attività di videopoker e del contributo fornito alla consumazione dell'estorsione contestata al capo n1), sulla base delle seguenti prove: a) contenuto delle intercettazioni telefoniche (3 dicembre 2003, nel corso della quale GO MO, Di UA NI e AR IA discutevano degli esercizi commerciali sottoposti ad estorsione che, dopo l'arresto di OL avvenuto il 24 novembre 2003 per reati in materia di stupefacenti, dovevano essere affidati ad altri associati e, inoltre, menzionavano espressamente l'impresa di pompe funebri dei fratelli PE come ditta sottoposta ad estorsione da parte di OL, cui questo specifico episodio è stato contestato al capo n 1; 28 giugno 2003 n. 54, concernente la discussione tra GO, UA e IA AR, nonché OL in ordine ai rapporti tra la loro famiglia e quella del villaggio Santa Rosalia;
28 giugno 2003 n. 55, indicativa della subordinazione di OL a GO MO;
22 luglio 2003 n. 194 in cui GO contestava a OL di avere preso iniziative avventate che avevano determinato tensioni con le altre cosche per l'assegnazione dei lavori in base ai territori di appartenenza;
30 giugno 2003 n. 62, 23 settembre 2003 n. 326, 4 novembre 2003 n. 48, 8 novembre 2003, contenenti riferimenti all'attività estorsiva svolta da OL nell'interesse del sodalizio;
19 settembre 2003 n. 317, in cui MO GO e OL parlavano di un'azione estorsiva da intraprendere nei confronti del titolare di un negozio di mobili posto in via Oreto;
25 settembre 2003 n. 334 nella quale GO e altri associati commentavano la comprovata fedeltà al sodalizio di OL;
26 settembre 2003 n. 337 in cui GO, OL e AR IA discutevano dell'installazione di videopoker in un bar che avrebbe fruttato grosse somme di denaro e OL assicurava di avere già provveduto alle operazioni necessarie all'installazione); b) dichiarazioni rese da PE RL, il quale, nel corso del dibattimento, riconosceva OL come il soggetto che, in un'occasione, aveva ricevuto dal padre (deceduto nel luglio 2003) una somma di denaro, pur non sapendo precisare se il versamento fosse il frutto di un'attività di imposizione;
c) dichiarazioni rese dalla collaboratore di giustizia Pettinato RI.
Nei confronti di TR Lo IA i giudici d'appello annullavano la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo mi), essendo il fatto di estorsione emerso in dibattimento diverso da quello contestato, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede. I giudici osservavano che il contenuto delle intercettazioni telefoniche 4 maggio 2004 e 10 maggio 2004, da correlare (come sottolineato anche dalla difesa), con il colloquio del 12 maggio 2004 evidenziavano che le pretese rivolte al titolare del negozio IF non si riferivano alla corresponsione di una somma di denaro - così come contestato nel capo d'imputazione - ma piuttosto al prelevamento di merce per la quale si pretendeva di non pagare il relativo prezzo.
Relativamente alla posizione di OL ND i giudici di merito ritenevano che la prova del suo organico inserimento nel sodalizio di stampo mafioso e del suo fattivo e determinante contributo estrinsecatosi, in particolare, nella gestione delle estorsioni, potesse essere desunta dalle seguenti prove: a)contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Pettinato RI che indicava l'imputato come appartenente organico alla famiglia mafiosa di S. Maria del Gesù; b) contenuto delle numerose conversazioni intercettate, contenenti chiari e espliciti riferimenti alla gestione delle estorsioni (3 gennaio 2004 n. 291 intercorsa tra GO, CA e AE NA nel corso della quale GO commentava la condotta di ND che, di fronte alla possibilità di essere esonerato dalla riscossione del pizzo, aveva insistito nella sua dichiarata disponibilità a proseguire l'attività illecita;
29 gennaio 2004, intercorsa tra GO MO e tale EP, nel corso della quale il primo faceva riferimento a ND come possibile latore delle somme ricevute a titolo di estorsione;
2 febbraio 2004 n. 370 tra GO MO, TO Lo DE e AR IA nel corso della quale, registrando l'annotazione nel "libro mastro del pizzo" delle somme riscosse, GO affermava di avere ricevuto da ND la somma di Euro 1.250 relativa al pizzo per la costruzione di una villetta;
c) risultanze delle attività di videoregistrazione, che consentivano di verificare i plurimi accessi dell'imputato al cantiere di AR a bordo di una "Fiat Punto" a lui intestata o a bordo di una "Mitsubishi Pajero" intestata alla figlia.
4. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, limitatamente all'assoluzione di CA GL, e gli imputati EP AG, CA ES LO, OR OL, ND OL, RE IA, TR Lo IA, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Il Procuratore generale, con riferimento alla posizione di AG CA, deduce: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto l'impianto motivazionale è imperniato sull'originaria imputazione di riciclaggio, aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7, mentre l'accusa e stata successivamente circoscritta alla provenienza illecita del denaro consegnato alla donna dal cognato, MO GO, in favore del quale già in precedenza l'imputata si era adoperata per depositare somme di denaro da sottrarre ad eventuali ricerche da parte dell'Autorità giudiziaria;
b) contraddittorietà e illogicità della motivazione, in quanto la Corte territoriale, pur ribadendo la storicità della consegna del denaro all'AG, aveva omesso di valutare che, in due precedenti occasioni, la donna si era prestata, in costanza di carcerazione del cognato, ad aprire due libretti di risparmio al portatore nell'esclusivo interesse di MO GO, di cui ben conosceva lo spessore criminale, lo status di condannato e l'appartenenza alla famiglia mafiosa di S. Maria del Gesù. Rileva, inoltre, che la sentenza d'appello ha omesso di considerare che la conversazione incriminata aveva ad oggetto la spartizione dei proventi delle estorsioni, si era svolta alla presenza del fratello dell'imputata (EP AG) e conteneva specifici riferimenti ai comportamenti che questi avrebbe dovuto tenere in futuro in caso di ulteriori introiti provenienti dalle estorsioni e in assenza di MO GO e IA. Le indagini svolte, infine, non avevano messo in luce, ne' alcun intento calunnioso di GO nei confronti della cognata ne' alcuna volontà di nascondere, agli altri sodali, la circostanza che egli custodiva i proventi delle estorsioni. Rilevava, poi, che, nella conversazione del 16 dicembre 2004 si alludeva a depositi di denaro recenti per il cui recupero necessitavano solo alcuni giorni.
EP AG lamenta: a) violazione di legge e carenza della motivazione, avente sul punto natura meramente apparente con riferimento all'omessa, compiuta risposta alle deduzioni difensive in ordine alla non attribuibilità all'imputato delle conversazioni del 5 dicembre 2003 n. 184 e 23 settembre 2003 n. 326, contenenti entrambe un generico riferimento al "cognato" alla luce della produzione della certificazione anagrafica attestante l'esistenza di altri cognati;
b) illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza conclude per l'appartenenza dell'imputato all'associazione muovendo dal presupposto che egli si identifichi con il "cognato" oggetto delle conversazioni, dando così per pacifica una circostanza da provare;
c)carenza e illogicità della motivazione, atteso che: 1) non si può confondere la mera consapevolezza con l'appartenenza all'associazione; 2) le confidenze fatte da GO ad AG trovano la loro giustificazione nel rapporto di affinità; 3)l'unica conversazione del 16 dicembre 2003 n. 235, peraltro svoltasi in tono scherzoso, non è in alcun modo indicativa dell'affectio societatis;
4) nessun elemento acquisito supporta la tesi accusatoria dell'organico inserimento nel sodalizio;
5) la mera vicinanza o disponibilità non costituisce una condotta penalmente rilevante;
6) la presenza presso il cantiere si giustificava con l'attività svolta;
d) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. ES LO CA formula le seguenti doglianze: a) violazione di legge, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ravvisato, in relazione alla tentata estorsione, una diversità del fatto rilevante ai sensi dell'art. 521 c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, considerato che la lettura organica e integrata del contenuto delle intercettazioni, delle dichiarazioni di AN - teste ritenuto attendibile, che ha escluso qualsiasi azione estorsiva in suo danno - avrebbe dovuto far ritenere ai giudici l'insussistenza del reato o, al più, fare ravvisare un elemento confermativo della partecipazione al sodalizio criminoso;
b) violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, tenuto conto del carattere non univoco delle conversazioni intercettate, inidonee di per sè a fondare l'affermazione di penale responsabilità; c) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
OL OR, a sua volta, deduce: a) inutilizzabilità dei seguenti decreti di intercettazione ambientale: 1) n. 1018/03 per assenza o carenza della motivazione in ordine ai parametri dell'urgenza stabiliti dall'art. 267 c.p.p., comma 2, e art. 268 c.p.p., comma 3, tenuto conto della data di emissione in via d'urgenza del decreto di intercettazione da parte del pubblico ministero (9 maggio 2003), della data di effettivo inizio delle operazioni (20 giugno 2003) e dell'epoca di nomina degli ausiliari tecnici (21 maggio 2003); 2) n. 2119/03 per omessa attestazione nel provvedimento del pubblico ministero o nella certificazione allegata della indisponibilità di linee e apparecchiature libere presso gli impianti in dotazione della Procura e per carenza della motivazione in ordine ai gravi indizi di reato a seguito dell'omessa allegazione all'informativa del Gico del 21 ottobre 2003 della conversazione del 19 settembre 2003 n. 11,31 intercorsa tra MO GO e OL;
b) violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, tenuto conto del carattere non univoco delle conversazioni intercettate, inidonee di per sè a fondare l'affermazione di penale responsabilità, e della piena liceità dell'installazione dei videopoker;
OL ND lamenta: a) violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità, tenuto conto dell'assenza di dati obiettivi, idonei a identificare il "Mimmino" citato nelle conversazioni con l'odierno ricorrente, anche alla luce della divergenza delle testimonianze rese sul punto dai m.lli ER e carissimi e dei movimenti di ND rilevati dalla polizia giudiziaria, dell'assenza di qualsiasi specifico e concreto contributo fornito alla vita associativa, del carattere equivoco delle conversazioni intercettate, non riscontrate da servizi di osservazione e pedinamento, della natura generica delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Pettinato;
b) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
RE IA deduce, anche mediante una memoria difensiva:
a) carenza e illogicità della motivazione, in quanto i giudici di merito hanno omesso qualsiasi vaglio in ordine all'esistenza di una società di fatto tra i fratelli IA e GO MO, hanno sovrapposto la mera consapevolezza con l'appartenenza all'associazione, non hanno valutato la circostanza che l'imputato si limitava a tollerare l'organizzazione da parte degli altri due soci di incontri con altri soggetti, era destinatario di confidenze in forza del suo rapporto di parentela con IA AR e, infine, che la contemporanea presenza presso il cantiere con gli altri due soci avrebbe potuto integrare, in presenza dei relativi presupposti, gli estremi del reato di cui alla L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, attesa la mancanza di qualsiasi contributo concreto alla vita associativa;
b) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
TR Lo IA, infine, formula le seguenti doglianze: a) violazione di legge manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ravvisato, in relazione alla condotta estorsiva di cui al capo m1), una diversità del fatto, rilevante ai sensi dell'art. 521 c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, considerato che la lettura organica e integrata del contenuto delle intercettazioni, delle dichiarazioni rese dalla parte offesa OV AE - ritenuta attendibile, atteso anche che ha denunciato altre azioni estorsive in suo danno - avrebbe dovuto far concludere i giudici per l'insussistenza del reato.
5. Il giorno 1 marzo 2010 la costituita parte civile "Associazione antiracket e antiusura S.o.s. Impresa-Palermo" depositava una memoria con la quale confutava le argomentazioni sviluppate da AG EP, ES LO CA, OR OL, OL ND, RE IA, TR Lo IA nei rispettivi motivi di ricorso.
Il 2 marzo 2010 la difesa di AG, CA, IA, Lo IA depositava motivi nuovi con i quali illustrava ulteriormente le censure di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con i decreti n. 1018/03 reg. int., 2119/03 reg. int. e dei successivi decreti di proroga per violazione dell'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3. OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di secondo grado nella parte relativa alla posizione di AG CA è manifestamente infondato.
Lo stesso, infatti, pur deducendo formalmente il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, è teso, in realtà, ad ottenere una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, qualora, come nel caso in esame, l'articolazione del ragionamento probatorio sia sorretto da un solido e razionale impianto motivazionale, idoneo a illustrare l'iter argomentativo seguito dal giudice di merito.
A tale proposito il Collegio osserva che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità
sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in modo specifico ed esaustivo dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Come in precedenza accennato, quindi, al giudice di legittimità resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse. Infatti il provvedimento impugnato, con motivazione esente da errori nell'applicazione della legge penale e da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha illustrato le ragioni per le quali, in relazione all'oggetto della contestazione, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provata la responsabilità dell'imputata, richiamando, in particolare, il contenuto criptico ed equivoco dei colloqui intercettati, cui non ha mai preso direttamente parte CA AG, l'esito negativo degli accertamenti bancari svolti che non hanno permesso di individuare le operazioni menzionate nelle intercettazioni e non hanno fatto emergere rapporti ulteriori e diversi da quelli riferiti spontaneamente dall'imputata.
2. Il ricorso proposto da TR Lo IA è manifestamente infondato.
2.1. Occorre premettere anche il giudice d'appello deve osservare il principio della correlazione tra accusa e sentenza sancito dall'art.521 c.p.p., atteso che l'art. 598 c.p.p. dispone espressamente l'estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio d'appello. Peraltro, a differenza di quello di primo grado, il giudice d'appello non può limitarsi ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero, quando il primo giudice non abbia rilevato il vizio di correlazione, atteso che la decisione di primo grado è suscettibile di passare in giudicato e di determinare una preclusione processuale, sì da rendere inutile la trasmissione degli atti al pubblico ministero, affinché proceda per il fatto diverso. Tale sentenza, quindi, deve essere rimossa e, a tal line, il fondamento normativo è agevolmente rinvenibile nel combinato disposto dell'art. 521 c.p.p., comma 2, artt. 522 e 604 c.p.p., in base ai quali, in presenza di una condanna pronunciata per un fatto diverso o dell'applicazione di una circostanza aggravante a effetto speciale (rispetto alla quale non sia stato dichiarato il giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti) o senza che siano osservate le disposizioni contenute negli artt. 517 e 518 c.p.p., il giudice d'appello, pronuncia, rispettivamente, sentenza,
con la quale annulla quella del primo giudice, ed ordinanza con la quale trasmette gli atti al pubblico ministero. La sentenza, emessa ovviamente nell'ambito del devoluto, ancorché impugnante sia il solo imputato, non viola il divieto di reformalio in pejus, atteso che il giudice si limita a rilevare che la regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa (rilevazione omessa dal primo giudice) ed esula, perciò, dai suoi poteri di cognizione, ed emette di conseguenza una decisione che ha natura squisitamente processuale, in quanto non decide il merito, non pronunciandosi ne' sul fatto contestato ne' su quello diverso accertato. Tale decisione è soggetta a ricorso per Cassazione in virtù della regola generale fissata dagli artt. 111 Cost. e art. 568 c.p.p., comma 2, secondo cui tutte le sentenze sono sempre soggette a ricorso per cassazione quando non siano altrimenti impugnabili, senza possibilità di distinguere tra sentenze di merito, di condanna e di proscioglimento, o sentenze meramente processuali (Cass., Sez. Un. 6 dicembre 1991, n. 2477, rv. 189397;
Cass., Sez. Un. 24 novembre 1984, n. 1475, rv. 167853; (Cass., Sez. Un. 6 dicembre 1991, n. 2477, rv. 189397; Cass., Sez. Un. 25 giugno 2009, n. 29529, rv. 244108; Corte Cost., sent. n. 395 del 2000). 2,2. Ciò posto in tema di ammissibilità del ricorso proposto, il Collegio osserva che il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative di un fatto di estorsione, emerso in dibattimento, diverso da quello contestato, laddove le richieste rivolte al titolare del negozio IF non attenevano alla corresponsione di somme di denaro, bensì al prelievo di merce senza corrispondere il relativo prezzo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 168 del 2000), al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
3. Parimenti infondato è il ricorso proposto da CA ES LO.
3.1. Occorre preliminarmente rilevare rinammissibilità dei motivi nuovi depositati, il 2 marzo 21010, nell'interesse, tra gli altri, di CA.
Invero i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311 c.p.p., comma 4) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611 c.p.p., comma 1), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. a), (Cass., Sez. Un. 25 febbraio 1998, n. 4683, rv. 210259). Alla luce di tale principio, nel caso in esame i motivi nuovi sono inammissibili, in quanto le questioni con essi dedotte non avevano formato oggetto del ricorso originario.
3.2. In merito alla prima censura dedotta con il ricorso principale, si richiamano, innanzitutto, le considerazioni in precedenza svolte al precedente paragrafo 2.1. in tema di ammissibilità del ricorso avverso la sentenza d'appello che, relativamente al delitto di tentata estorsione, ha annullato la decisione di primo grado, ritenendo che il fatto di estorsione emerso a dibattimento fosse diverso da quello contestato e ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
Tanto premesso, non possono trovare ingresso in questa sede i rilievi difensivi, volti a prospettare una non consentita lettura alternativa delle conversazioni telefoniche concernenti il predetto episodio (cfr., in particolare, colloqui del 13 marzo 2004 tra GO MO, NI Di UA, EP CO, IA Guancarlo, nonché in data 5 dicembre 2004 intercorsi tra GO MO, AR IA, ES LO CA) e del contenuto delle dichiarazioni rese dal teste AN in merito alla stipula del contratto di preliminare di compravendita e alla visita di NI Di UA e CA ES LO, che si erano recati presso il suo bar. Su tutti questi profili la sentenza impugnata ha fornito una spiegazione sorretta da congrua e logica motivazione in ordine alla configurabilità, all'esito dell'istruttoria, di una ricostruzione del fatto diversa da quella formulata nell'imputazione e posta a fondamento della decisione impugnata, tale da imporre l'annullamento della pronuncia di primo grado e da imporre la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.
3.3. È all'evidenza del tutto priva di pregio anche la seconda censura prospettata dal ricorrente in ordine alla violazione dei canoni di valutazione probatoria.
Premesso che il controllo di questa Corte è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici e che restano escluse da tale sindacato le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza dei fatti, la valutazione comparativa della loro rilevanza, la scelta di quelli determinanti, il Collegio osserva che la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha diffusamente spiegato, con riguardo alla posizione del ricorrente, gli elementi su cui ha fondato l'affermazione di penale responsabilità in ordine ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso. Essi sono costituiti dal contenuto delle numerose conversazioni intercettate, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia RI Pettinato, dall'esito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria e dai servizi di osservazione e pedinamento.
In questo contesto non possono trovare accoglimento le prospettazioni difensive, volte a impegnare la Corte o in una ricostruzione alternativa dei fatti o in una rilettura nel merito delle singole circostanze, laddove, invece, come già chiarito, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività e, infine, esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
3.4. Manifestamente infondate sono anche le doglianze riguardanti la dosimetria della pena, atteso che i giudici di merito, in aderenza ai principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, hanno messo in luce, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del complessivo trattamento sanzionatone, la negativa personalità dell'imputato, già condannato per gravi reati contro il patrimonio e la particolare gravità delle condotte associative poste in essere, tradottesi in un contributo causalmente rilevante all'operatività del sodalizio di stampo mafioso denominato "cosa nostra".
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 168 del 2000), al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
4. Non fondati sono i ricorsi proposti da AG EP, OR OL, OL ND, RE IA.
4.1. Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità dei motivi nuovi depositati, il 2 marzo 21010, nell'interesse, tra gli altri, di AG, ND, IA.
Invero i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311 c.p.p., comma 4) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611 c.p.p., comma 1), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. a), (Cass., Sez. Un. 25 febbraio 1998, n. 4683, rv. 210259). Alla luce di tale principio, nel caso in esame i motivi nuovi sono inammissibili, in quanto le questioni con essi dedotte non avevano formato oggetto dei ricorsi originari.
4.2. Relativamente al primo motivo di doglianza prospettato dalla difesa di OR OL in tema di inutilizzabilità, sotto diversi profili, dei decreti di intercettazione ambientale per violazione dell'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3 - motivo avente carattere logicamente preliminare rispetto agli altri - il Collegio osserva quanto segue.
La possibilità di deroga circa l'uso esclusivo di impianti installati presso la Procura della Repubblica esige, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, la sussistenza di due presupposti: a) l'insufficienza o inidoneità degli impianti in dotazione del predetto ufficio giudiziario;
b) la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza. Come già rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919, rv. 226485), l'aggettivazione di tali ragioni di urgenza come "eccezionali" rende avvertiti che deve trattarsi di connotazioni più cospicue e pregnanti rispetto a quelle riferibili ai soli "casi di urgenza" di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, che legittimano il pubblico ministero a disporre direttamente l'intercettazione con decreto motivato soggetto poi a convalida da parte del giudice. In presenza di questi due presupposti, a rendere legittima l'intercettazione per mezzo di impianti esterni all'ufficio giudiziario occorre altresì che il pubblico ministero emetta apposito decreto motivato prima dell'esecuzione delle operazioni captative (Cass., Sez. Un. 29 novembre 2005, n. 2737, rv. 232605);
occorre, cioè, un congruo apparato giustificativo dal quale possa dedursi l'iter cognitivo e valutativo seguito dall'autorità giudiziaria (Cass., Sez. Un. 21 giugno 2000, ric. Primavera). Quanto all'inidoneità e insufficienza degli impianti captativi in dotazione all'ufficio di Procura, si è puntualizzato che la motivazione relativa ad essi non può certo limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve specificare la ragione dell'inidoneità o dell'insufficienza, sia pure mediante un'indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo della norma, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero (Cass., Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919, rv. 226485; Cass., Sez. Un. 29 novembre 2005, n. 2737, rv. 232605; Cass, Sez. Un. 12 luglio 2007, n. 30347, rv. 236754). Con specifico riferimento, poi, alla indicazione delle "eccezionali ragioni di urgenza", la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto idoneo ad integrare tale parametro normativo il rinvio al passo del decreto autorizzativo del gip in ordine alla situazione criminosa in atto, di per sè indicativa della gravità del pregiudizio per le indagini che soltanto la deroga potrebbe evitare (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, n. 32, ric. Policastro;
Cass, Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919 cit.). Ciò posto, la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, laddove ha correttamente sottolineato, con riferimento al decreto n. 1018/03 reg. int. (emesso dal pubblico ministero in via d'urgenza il 9 maggio 2003, ore 9,06) che il provvedimento autorizzativo del pubblico ministero (successivamente convalidato dal gi.p.), al fine di motivare in ordine alla sussistenza delle eccezionali ragioni d'urgenza e al ricorso ad impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica, conteneva un esplicito richiamo al contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria, contenenti una compiuta descrizione della piena operatività del sodalizio mafioso denominato "cosa nostra", l'attualità delle gravi condotte criminose in corso, profondamente lesive dell'ordine pubblico e suscettibili di essere portate a conseguenze ulteriori. Trattasi, indubbiamente, di una motivazione sintetica e, tuttavia, esistente, perché, attraverso il rinvio alle annotazioni di polizia giudiziaria, è possibile individuare la particolare urgenza delle attività di intercettazione, correlate all'operatività di un'associazione di stampo mafioso, attiva e dedita alla commissione di estorsioni e al controllo capillare del territorio anche mediante strategiche alleanze con altri gruppi delinquenziali e la commissione di reati di particolare allarme sociale.
Occorre aggiungere che la motivazione per relationem, seppure discutibile sotto il profilo della chiarezza e dell'opportunità, è, per giurisprudenza consolidata (Cass., Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919, cit.), legittima allorché risultino rispettate le seguenti condizioni, nel caso di specie sussistenti: a) idonea giustificazione, contenuta nel provvedimento richiamato della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza o dell'insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica;
b) natura di atto del medesimo procedimento del provvedimento cui si fa rinvio;
c) conoscibilità o ostcnsibilità dell'atto richiamato al momento in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame, con conseguente controllo dell'organo dell'impugnazione (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric. Policastro). La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che nel decreto di autorizzazione in via d'urgenza alle intercettazione e anche nel successivo provvedimento di convalida è indicato il termine di quaranta per l'esecuzione delle operazioni e il dies a quo è indicato nella data di effettivo inizio delle operazioni stesse, correlata alla installazione degli impianti di videoripresa e di registrazione, tali da non determinare sospetti nei soggetti da sottoporre a controllo e da non vanificare, in tal modo, le indagini. Il ricorrente ha prospettato in via meramente congetturale un mutamento delle circostanze di fatto rispetto al momento di emissione del provvedimento e, in ogni caso, la situazione che rileva ai fini del ricorso ad impianti diversi da quelli in dotazione della Procura è quella esistente al momento dell'adozione, da parte del pubblico ministero, del decreto motivato ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, (Cass., sez. 2, 11 febbraio 2003, n. 20104, rv. 226079).
Relativamente alle censure riguardanti il decreto n. 2119/03, la Corte, nel richiamare le considerazioni sinora svolte nell'ambito del presente paragrafo, sottolinea ulteriormente che la sentenza impugnata ha messo in rilievo la circostanza che, contrariamente all'assunto difensivo, esiste agli atti la certificazione di cancelleria, attestante l'insufficienza degli impianti in dotazione della Procura.
Il predetto decreto di intercettazione è esente dai vizi denunciati anche per quanto attiene alla motivazione in ordine alla sufficienza degli indizi di reato.
In proposito le Sezioni Unite, con una decisione condivisa dal Collegio, hanno affermato che il requisito dei sufficienti indizi di reato (nella specie, "sufficienti", procedendosi per reati di criminalità organizzata: D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13, conv. nella l. 12 luglio 1991, n. 203) richiesti per disporre le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, va inteso non in senso probatorio (cioè come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi configurate, che non devono essere meramente ipotetiche. Tale giudizio di merito, se logicamente espresso, si sottrae a rivisitazione in sede di legittimità".
Il quadro indiziario, da intendere nei sensi suindicati, va apprezzato con riguardo al reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto (Cass., Sez. Un. 29 novembre 2005, n. 21, rv. 232605).
In tale contesto, la sentenza impugnata ha correttamente argomentato la sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza in ordine al delitto previsto dall'art. 416 bis c.p. sulla base dell'annotazione del G.I.C.O. del 21 ottobre 2003, contenente la compiuta analisi delle conversazioni sino a quel momento intercettate e l'irrilevanza, in questa prospettiva, della materiale allegazione della conversazione del 19 settembre 2003, ore 11,31, intercorsa tra GO e OL, cui espressamente la nota faceva riferimento.
4.3. Non fondate sono anche le censure formulate da tutti i ricorrenti in tema di violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., alla prova della partecipazione alla stessa degli imputati, alla loro esatta identificazione.
Alla luce dell'analisi retrospettiva della struttura razionale delle inferenze probatorie che legano la linea logica della motivazione, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano effettuato una compiuta motivazione in ordine a tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. sulla base, innanzitutto, delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (francesco EL, RI Pettinato), ritenute intrinsecamente credibili, convergenti, univoche nel nucleo essenziale del racconto ed obiettivamente riscontrate, del contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, ritualmente disposte, degli accertamenti svolti a seguito delle stesse, delle testimonianze di RL PE e degli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali chiarivano le modalità di identificazione dei diversi soggetti che comparivano quali interlocutori nei vari colloqui, rese possibile, in particolare, dai servizi di osservazione, appostamento, pedinamento effettuati in costanza dei servizi di ascolto, nonché dalle videoriprese esterne del cantiere, ove avvenivano le riunioni tra i membri del sodalizio.
Sulla base di tali prove i giudici di merito hanno ricostruito la genesi, la composizione, l'ambito territoriale e i settori di operatività, la metodologia, le finalità dell'associazione per delinquere di stampo mafioso di S. Maria del Gesù, in cui erano organicamente inseriti EP AG, IA RE, OL ND, OR OL, il consapevole e volontario apporto, causalmente rilevante, fornito da ciascuno dei soggetti a vario livello inseriti nel sodalizio criminoso, teso a conseguire, mediante il ricorso alla violenza e alla minaccia e alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, il controllo capillare del territorio in vista di una progressiva espansione e di un rafforzamento anche di tipo economico, funzionale al conseguimento di profitti sempre più ingenti, a loro volta strumentali all'operatività dell'organizzazione e alla riaffermazione della sua egemonia territoriale.
In particolare, con riferimento alla posizione di AG EP, i giudici di merito hanno richiamato, con puntuale e ampio richiamo alle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, il decisivo contributo dato all'operatività dell'organizzazione soprattutto nel settore delle estorsioni e del recupero di merce oggetto di furto, nella gestione dei rilevanti illeciti profitti così conseguiti e nella suddivisione degli stessi fra i vari associati pere garantirne il sostentamento economico e per assicurare la copertura delle spese legali.
Relativamente a OL ND la sentenza impugnata ha posto in luce il fattivo e importante contributo assicurato alla vita dell'associazione mediante una sistematica attività di riscossione delle tangenti presso le parti offese delle estorsioni, costituenti una preziosa e insostituibile risorsa per la sopravvivenza della famiglia mafiosa di S. Maria del Gesù.
L'apporto eziologicamente rilevante assicurato da IA RE, organicamente inserito nella famiglia mafiosa di S. Maria del Gesù, alla vita dell'organizzazione di stampo mafioso è stato desunto dai giudici di merito, che hanno fornito una motivazione compiuta e logicamente articolata, dalla circostanza che egli adibiva, consapevolmente, volontariamente e in modo sistematico, il cantiere (posto in via S. Maria del Gesù) della ditta esercente movimento terra - nella cui effettiva gestione era subentrato nel periodo in contestazione l'imputato che ne aveva piena disponibilità - a luogo di svolgimento delle riunioni dell'organizzazione, finalizzate a programmare le attività delittuose, quali l'imposizione del "pizzo" sulle attività imprenditoriali, a deliberare nuove affiliazioni, gli assetti di vertice, le dinamiche interne, i rapporti con le altre cosche, a predisporre ulteriori fonti di finanziamento dell'associazione (tra cui, in particolare, l'installazione di videpoker), come documentato dalle intercettazioni ambientali, dalle attività di osservazione e di videoripresa, a loro volta riscontrate dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia francesco EL.
In tale ottica appaiono privi di pregio i rilievi difensivi, che, attraverso una non consentita lettura alternativi dei fatti, tendono a ridurre il ruolo di RE IA a quello di mero intestatario formale dell'impresa rispetto al ruolo di effettivi gestori di AR IA e MO GO e, prospettando una semplice connivenza, penalmente non rilevante, dell'imputato, argomentano la sua estraneità all'associazione di stampo mafioso o prospettano, in subordine, la sussistenza del reato previsto dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, privo di qualsiasi obiettivo riscontro sulla base delle emergenze probatorie illustrate nel provvedimento impugnato.
Sulla base di quanto sin qui esposto è possibile affermare che i ricorrenti, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art.192 c.p.p., comma 2 e alla struttura motivazionale della sentenza impugnata, non criticano in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiedono la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentito, invece, in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative della coscienza e volontà degli imputati, organicamente inseriti nel sodalizio di stampo mafioso, di fornire, con le condotte in precedenza descritte, un contributo causalmente rilevante alla vita dell'associazione.
4.4. Non fondati, infine, sono i motivi di ricorso di AG EP, OL ND, RE IA con i quali si lamenta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio. Correttamente, infatti, i giudici di merito hanno escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche e hanno modulato il trattamento sanzionatorio, tenendo conto della connotazione di particolare gravità delle condotte associative poste in essere, delle modalità attraverso le quali si è concretizzata la partecipazione al sodalizio di stampo mafioso, del lasso di tempo in cui la stessa si è protratta.
4.5. Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
5. Tutti gli imputati ricorrenti devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che vengono liquidate in Euro 3000 in favore di "Assindustria Palermo e in Euro 3000 in favore dell'Associazione antiracket e antiusura "S.o.s. impresa Palermo", oltre per entrambe gli accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibili i ricorsi di CA ES LO e TR Lo IA che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, gli imputati ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in Euro 3000 in favore di "Assindustria Palermo e in Euro 3000 in favore dell'"Associazione antiracket e antiusura "S.o.s. impresa Palermo", oltre per entrambe gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, 17 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010