Sentenza 19 aprile 2012
Massime • 1
Ai fini della determinazione della pena, la rinuncia ai motivi d'appello sulla responsabilità costituisce una scelta di tipo esclusivamente processuale, di per sè inidonea a giustificare una valutazione di ridotta capacità a delinquere del reo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2012, n. 23251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23251 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 16/04/2012
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 651
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 4533/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. P.g. presso la Corte d'appello di Napoli;
2. Di BO LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21/06/2011 della Corte d'appello di Napoli nel procedimento a carico di De BO, nonché di:
1. De SA AL, nato a [...] il [...];
2. EC ST, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso dei P.G. e l'inammissibilità del ricorso proposto da Di BO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 giugno 2011 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e preso atto della rinuncia ai motivi di merito formulata dagli interessati, ha ridotto la pena nei confronti di LO Di BO e dei suoi coimputati con riferimento al reato di tentata estorsione aggravata ai sensi della L. 12 luglio 1991 n. 203, art.
7. Avverso la pronuncia propone ricorso il P.g. presso la Corte d'appello che eccepisce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte, pur dando atto della gravità dei fatti, poiché l'affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato dimostrava la partecipazione degli imputati al clan camorristico Bidognetti, che ne evidenziava l'estrema pericolosità, aveva impropriamente ritenuto che la rinuncia ai motivi d'appello sulla responsabilità potesse legittimare di per sè sola, un'accettazione delle conseguenze della propria condotta, e quindi una riduzione della pena, criterio che si qualificava privo di fondamento giuridico, sia per la contraddittorietà della motivazione valutata riguardo agli elementi indicatori della gravità oggettiva del fatto, sia per l'illogicità della stessa in quanto collega un'attenuante non al pentimento, ma alla rinuncia ai motivi di gravame, scelta processuale del tutto irrilevante sul piano della valutazione di merito.
2. Propone ricorso anche LO Di BO, eccependo manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà con riferimento alla negazione delle attenuanti generiche all'omessa esclusione della recidiva, alla determinazione di aumenti di pena per ciascuna delle circostanze aggravanti, all'omessa determinazione della pena nei singoli passaggi, pur contestati nel gravame.
Sotto il primo profilo si rileva che la Corte ha valutato negativamente la condotta di tutti gli imputati sottovalutando la circostanza che il concorso del Di BO è di natura morale;
inoltre nella quantificazione della pena dopo aver dato atto che la sanzione era di particolare severità, non ha provveduto al ragionevole ridimensionamento, che avrebbe imposto la fattispecie, con determinazione nel minimo edittale;
non ha fornito, inoltre, alcuna motivazione riguardo alla scelta di operare l'aumento di pena della recidiva.
La Corte non ha tenuto conto del motivo d'appello sulla base del quale era stata sollecitata esclusione dell'aumento di pena per l'aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, stante la maggiore gravità dell'aggravante di cui all'art. 629 cod. pen., comma 4 e quindi la necessaria operatività della regola di cui all'art. 63 cod. pen., comma 4, che prevede solo l'aumento per l'aggravante più grave;
al contrario, disattendendosi tale norma, si erano operati tre aumenti per tutte le aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso della parte pubblica è fondato.
Correttamente si è rilevato in ricorso che nella determinazione della pena base la Corte di merito ha valutato esclusivamente la rilevanza della condotta processuale, costituita dalla rinuncia ai motivi di merito, che di per sè sola non può assumere nessuna valenza a tal fine, in ragione dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.. Nella disposizione richiamata infatti si attribuisce rilievo sulla determinazione della sanzione a circostanze oggettive, relative alla condotta di vita del reo, poiché da esse è possibile desumere un mutamento nelle scelte comportamentali, idoneo a proiettarsi nel futuro e ad assumere quindi rilievo al fine della valutazione della capacità a delinquere;
per contro appare impossibile riconnettere esclusivamente a scelte processuali, legittimamente dettate dalle più varie valutazioni utilitaristiche, tale proiezione futura, sicché il dato appare inidoneo a giustificare una valutazione di ridotta capacità a delinquere.
2. Il ricorso di Di BO che nella parte relativa alla quantificazione della pena base risulta superato dagli assorbenti rilevi operati dalla parte pubblica, ritenuti fondati, è corretto nella parte in cui rileva la violazione di legge operata nella determinazione dell'aumento della pena, per effetto delle aggravanti. In forza dell'art. 63 cod. pen., comma 4, il giudice, individuata nel caso di concorso di aggravanti quella che prevede l'aumento maggiore, può poi eseguire l'aumento per la residua aggravante, determinandone la misura in maniera autonoma, non vincolata al minimo previsto per effetto del suo riconoscimento.
Nella specie risulta invece che il giudicante ha provveduto all'aumento in maniera conseguente ed automatica, senza dare conto nè dell'esercizio della discrezionalità attribuitagli nella determinazione di aumentare ulteriormente la sanzione, ne' delle ragioni della sua quantificazione, eseguita nella misura fissata per l'ulteriore aggravante, richiamandosi al computo operato dal primo giudice, fondato sull'esclusione del'applicabilità della regola di quantificazione dell'aumento di cui all'art. 63 cit. per l'ipotesi di recidiva. Tale tesi giuridica risulta invece ormai definitivamente superata dalla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 20798 del 24/02/2011, dep. 24/05/2011, imp. Indelicato, Rv. 249664) che ha stabilito il principio di diritto secondo cui "la recidiva, che può determinare un aumento di pena superiore ad un terzo, è una circostanza aggravante ad effetto speciale e, pertanto, soggiace, ove ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla regola dell'applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di un ulteriore aumento".
Ne consegue che il richiamo svolto dal giudice di merito ai criteri determinativi indicati dal primo giudice per la quantificazione in aumento della sanzione risultano fondati sul presupposto giuridico valutato non corretto;
tale circostanza, in uno con la mancata indicazione dei criteri discrezionali attributi dal giudice di merito per la determinazione dell'ulteriore aumento, vizia la sentenza sul punto, imponendone l'annullamento, anche sotto tale profilo. L'annullamento della sentenza, limitato ai criteri di determinazione della pena, nel senso in precedenza indicato, comporta il formarsi del giudicato in merito alla responsabilità, in applicazione dell'art. 624 cod. proc. pen. con Cass. 6^ sez. penale rgn 4533/2012 conseguente irrilevanza dell'ulteriore decorso del termine per la maturazione dell'estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza Impugnata e rinvia per nuova decisione in merito alla pena ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012