Sentenza 13 marzo 2003
Massime • 7
L'effettiva equiparazione della difesa d'ufficio alla difesa di fiducia determina che il giudice ha il dovere di verificare l'esistenza di eventuali ragioni d'incompatibilità e l'esistenza di tale situazione, qualora determini una difesa non effettiva e inesistente, si risolve in nullità assoluta influendo sull'intervento e l'assistenza del difensore (Fattispecie in cui il difensore d'ufficio era stato individuato nel difensore di un altro imputato le cui tesi difensive erano inconciliabili con quelle del ricorrente, difensore che in concreto non provvide neppure a controinterrogare il chimante nell'interesse del difeso d'ufficio).
Il difetto di capacità del giudice all'esercizio del potere giurisdizionale è causa di nullità assoluta ed insanabile, mentre non attengono alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari. Pertanto, il magistrato che sia stato trasferito ad altro ufficio conserva la capacità ad esercitare le funzioni che gli sono state assegnate fino a quando non prenda possesso del nuovo ufficio.
L'appartenenza ad un organismo di vertice di un'organizzazione criminale che ha la competenza a deliberare sugli omicidi eccellenti, costituisce un indizio che assume il requisito della gravità nel momento in cui viene dimostrata l'effettiva partecipazione di ogni agente alla decisione di eseguire il singolo omicidio.
Qualora la richiesta di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello sia volta ad assumere nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, la ammissione è subordinata solo al giudizio di superfluità e irrilevanza manifesta e cioè di prove del tutto incongrue rispetto al thema decidendum. (Fattispecie in cui i giudici di appello aveva deciso di riascoltare tre coimputati, prosciolti dal giudice di primo grado, perché solo dopo la pronuncia di detta sentenza avevano deciso di collaborare e pertanto l'assunzione di tali dichiarazioni costituiva prova nuova).
Non rientra nella disciplina dell'art. 195 cod. proc. pen. la dichiarazione de relato dei collaboranti che hanno riferito fatti appresi dagli stessi imputati in quanto la fonte in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione, fermo restando i criteri di particolare rigore nella valutazione di tali elementi probatori.
La valutazione delle condizioni di capacità del giudice attiene ai momenti della trattazione del processo e della deliberazione della decisione che culmina con la lettura del dispositivo, mentre non ha alcun rilievo per il deposito della sentenza. Ne consegue che non attiene alla capacità del giudice la redazione della sentenza ed il suo deposito dopo che il magistrato abbia preso possesso in altro ufficio.
Non è violato il principio costituzionale del giusto processo, sotto il profilo della imparzialità del giudice, nell'ipotesi in cui il giudice nelle more della trattazione del processo abbia chiesto ed ottenuto il trasferimento ad un ufficio requirente, neppure sotto il profilo del fondato sospetto di perdita della imparzialità che è previsto dall'ordinamento solo in relazione all'intero organo giudicante. (Nell'occasione la Corte ha osservato che la valutazione della perdita dei requisiti di indipendenza ed imparzialità del giudice debbono sempre essere ancorati ai comportamenti disciplinati dalle norme in materia di astensione e ricusazione del giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2003, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento