Sentenza 17 ottobre 2012
Massime • 1
Il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (Nella specie, la S.C., in attuazione del principio, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di condanna per traffico di stupefacenti a carico dell'imputato, benché questi avesse eccepito l'inconsapevolezza del trasporto di droga pretendendo che essa fosse desunta dal fatto che, con la macchina carica di stupefacente, egli aveva deviato il percorso per sottoporsi ad un colloquio di lavoro).
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Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha a oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 8 gennaio – 31 marzo 2021, n. 12393 Presidente Tardio – Relatore Talerico Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 ottobre 2019, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale in sede datata 18.9.2018, con la quale S.W. era stato ritenuto responsabile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2012, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 17/10/2012
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 1473
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 13303/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE NO, N. IL 23/2/1970;
2) AN NO, N. IL 13/12/1967;
3) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
avverso la sentenza n. 1591/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze del 11/10/2011;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Alfredo Galasso, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli imputati e per l'accoglimento del ricorso del P.G. e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 30.9.2010 AC MA e CC MA venivano posti in stato di arresto perché colti nella flagranza del reato di illecita detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di hashish (42 kg. suddivisi in quarantadue panetti), che venivano rinvenuti occultati nei vani ricoperti dai pannelli posteriori dell'autoveicolo a bordo del quale erano stati fermati dalla G.d.F..
Tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, all'esito di rito abbreviato, lo AC, al quale era contestata anche l'aggravante della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, si vedeva infliggere la pena di anni dieci mesi nove giorni dieci di reclusione ed Euro 86670 di multa, mentre il CC, al quale era contestata la recidiva specifica, riportava la pena di anni otto mesi cinque giorni dieci di reclusione ed Euro 66670 di multa.
2. Instaurato il giudizio di appello su gravame proposto dagli imputati, la Corte di Appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Lucca, escludendo l'aggravante dell'ingente quantità di droga detenuta, e rideterminando la pena in anni sette mesi due giorni venti di reclusione ed Euro 40000 di multa per lo AC ed in anni cinque di reclusione ed Euro 30000 di multa per il CC. Confermava nel resto la sentenza impugnata.
3. Ricorre per cassazione CC MA a mezzo del difensore di fiducia avv. Cristiano Conte.
3.1. Con un primo motivo si lamenta l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., laddove la Corte distrettuale ha ritenuto accertato che il CC si era recato a Genova per un colloquio di lavoro ed al contempo che egli era consapevole dell'esistenza dello stupefacente occultato sul veicolo. Infatti, ad avviso dell'esponente, se l'imputato fosse stato davvero concorrente nel reato, e quindi conscio del trasporto di droga, non avrebbe avuto senso mettere a rischio il colloquio di lavoro. I due dati non possono coesistere sul piano logico e quindi, è la conclusione più o meno esplicita del ricorrente, egli era ignaro dell'illecito trasporto.
Inoltre la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente motivato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato, le quali scagionano il CC.
3.2. Con un secondo motivo si deduce l'illogicità della motivazione laddove ha escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. pur individuando il contributo dei CC nell'aver noleggiato il veicolo utilizzato per il trasporto.
3.3. Deduce, ancora, l'esponente, che la Corte di Appello è incorsa in violazione di legge avendo fondato l'aumento di pena per la recidiva sulle caratteristiche del reato oggetto del giudizio e non suoi precedenti penali e la personalità dell'imputato. Lamenta, ancora, la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base della ritenuta gravità del reato, avendo tale dato già inciso sulla quantificazione della pena per il reato base e per l'aumento a titolo di recidiva.
4. Ricorre per cassazione AC MA a mezzo del difensore di fiducia avv. Nicola Giribaldi.
4.1. Si lamenta l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in tema di quantificazione della pena.
Nonostante l'aumento della pena operato per effetto della ritenuta recidiva fosse stato oggetto di specifico motivo di appello, la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione di questo.
5. Propone ricorso per cassazione altresì il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, il quale deduce il difetto di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale laddove la sentenza impugnata esclude l'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente. Oltre al valore ponderale - ben 42 chilogrammi di hashish con un principio attivo pari al 6% - la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che lo stupefacente equivaleva a 96.800 dosi medie singole, ovvero 2.420 volte il limite massimo detenibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il ricorso proposto nell'interesse di CC MA è inammissibile.
6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché esso trae dalla motivazione del giudizio di responsabilità del CC singoli elementi tra quelli valutati dal giudice del merito, pretendendo di svolgere in tal modo l'analisi dell'intera struttura motivazionale.
Il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Tanto che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Cass. Sez. 5, sent. n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487).
Invero, come già aveva fatto il Tribunale di Lucca, la Corte di Appello ha posto alla base del giudizio di responsabilità i seguenti fatti:
- il CC aveva manifestato evidenti segni di nervosismo durante il controllo operato dalla G.d.F.;
- era stato proprio il CC a noleggiare il veicolo;
- non gli sarebbe stato chiesto di partecipare al viaggio se non si fosse potuto contare sulla sua disponibilità ad affrontare "variabili improvvise";
- non si sarebbe posto a rischio un carico di droga di così elevata consistenza portando con sè (lo AC) soggetto ignaro della vera natura del viaggio.
A fronte di simili elementi, la Corte di Appello ha preso in esame anche le dichiarazioni del coimputato e quelle di EN LE, dando per ammesso che il CC aveva avuto un colloquio di lavoro a Genova il giorno precedente e si sarebbe dovuto fermare a Viareggio per poi imbarcarsi il successivo 5 ottobre. Essa ha valutato tali circostanze non inconciliabili con la tesi accusatoria. Si tratta di un giudizio che non risulta manifestamente illogico, atteso che, a differenza di quanto esposto dal ricorrente, non si vede perché, ipotizzando la compartecipazione illecita del CC, il colloquio di lavoro avrebbe dovuto mettere a rischio il viaggio. Piuttosto è vero che, avendo questi già svolto il colloquio di lavoro prima di essere controllato dagli operanti nel percorso di ritorno da Genova, non vi era più motivo di ipotetica interferenza tra impegni "lavorativi" ed "impegno" delittuoso.
6.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile;
se ne rinviene infatti la manifesta infondatezza. Invero, l'aver noleggiato il veicolo è certamente condotta di non marginale importanza ai fini dell'esecuzione del reato e pertanto in grado di incidere sull'entità del trattamento sanzionatorio;
mentre l'argomento utilizzato dal ricorrente per confutare tale giudizio (l'essersi esposto l'imputato presentando le proprie generalità per il noleggio) è del tutto incongruo, attenendo semmai al piano dell'ari della responsabilità.
6.3. Quanto al motivo attinente la recidiva, la Corte di Appello ha risposto alle doglianze che l'appellante muoveva in ordine alle modalità di esercizio del potere discrezionale osservando che la gravita del reato esprime un grado di pericolosità sociale che giustifica l'aumento di pena per la contestata recidiva. Si tratta di una esplicazione che adempie all'obbligo motivazionale e che risulta coerente con i principi espressi in materia da questa Corte. L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa richiede l'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Ornar, Rv. 250039). Pertanto il giudice è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost, sent. n. 192 del 2007). Ancor più puntualmente ed autorevolmente si è ribadito che "è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto ... della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionante della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Cass. sez. U, sent. n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibe e altro, Rv. 247839;
Cass. sez. U, sent. n. 5859 del 27/10/2011, Marciano, Rv. 251690). Atteso che la Corte di Appello ha fornito motivazione non manifestamente illogica del giudizio cui è pervenuta sulla scorta di elementi non incongrui rispetto allo specifico thema decidendi, la sentenza anche su questo punto sfugge alle censure in sede di legittimità.
6.4. Quanto, infine, alla asserita impossibilità di valutare il medesimo elemento, nella specie la gravità del reato, per più aspetti incidenti sul trattamento sanzionatorio, mette conto ricordare che la prevalente giurisprudenza di legittimità è nel senso che il Giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può ben utilizzare più volte lo stesso fattore (a favore ma anche contro l'imputato) per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente, così da rendere legittima la plurima utilizzazione sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze. La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza violare il principio del "ne bis in idem" sostanziale (Cass. sez. 2, sent. n. 45206 del 09/11/2007, Grasso, Rv. 238511). Peraltro, nel caso che occupa il diniego delle attenuanti generiche risulta motivato non solo sulla rilevanza del fatto, ma altresì sulla relazione che il reato oggetto di accertamento svela con la vita anteatta dell'imputato, quale rappresentata dal precedente penale specifico;
di talché il giudice di seconde cure ha ritenuto che vi fosse permanente collegamento tra il CC e organizzazioni criminali di medio livello.
Di qui la manifesta infondatezza anche di tal ultimo motivo di ricorso.
7, Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
8. Il ricorso proposto nell'interesse dello AC è inammissibile siccome manifestamente infondato.
8.1. Non risulta rispondente al vero che la Corte di Appello abbia omesso ogni valutazione in ordine al censurato giudizio di sussistenza della recidiva contestata all'imputato. Si tratta di un motivo comune al ricorso del CC e vale per esso quanto già espresso a tale riguardo: la Corte di Appello ha risposto alle doglianze che l'appellante muoveva in ordine alle modalità di esercizio del potere discrezionale osservando che la gravità del reato esprime un grado di pericolosità sociale che giustifica l'aumento di pena per la contestata recidiva. Si tratta di una esplicazione che adempie all'obbligo motivazionale e che risulta coerente con i principi espressi in materia da questa Corte.
9. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
10. Il ricorso proposto dal P.G. presso la Corte di Appello di Firenze è fondato. Secondo il recente arresto delle sezioni unite di questa Corte, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2 cit. T.U. stup., non è di norma ravvisarle quando la quantità dello stupefacente sia inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Cass. pen., Sez. Un., sent. 24 maggio 2012, Biondi).
Nel caso che occupa, il principio attivo risulta presente nel quantitativo di stupefacente sequestrato in misura pari al 6%, per complessivi kg. 2,52, che in quanto valore superiore al limite indicato dalle S.U. non permette di escludere la sussistenza dell'aggravante unicamente in ragione del fatto che "il dato ponderale non consente di ritenere il fatto aggravato ... proprio perché non è riferibile ai casi in cui la droga possa soddisfare le esigenze di un grandissimo numero di consumatori". All'Inverso, il dato ponderale è di per sè conducente all'ipotesi aggravata, salvo che il giudice di merito non ritenga che elementi precipui del fatto in esame escludano quella elevata offensività che giustifica il più grave trattamento sanzionatorio.
Il ricorso del P.G. merita quindi accoglimento e si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, per nuovo esame, la quale dovrà valutare se, tenuto conto del dato ponderale, sussistano elementi che attribuiscano al fatto un grado di offensività che non giustifica il più grave trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Firenze. Dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2012. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013