Sentenza 27 gennaio 2012
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello, ritenuta la sussistenza di un fatto diverso rispetto a quello contestato, annulli la pronuncia di primo grado e trasmetta gli atti al pubblico ministero, in quanto detta decisione non determina alcun pregiudizio per l'imputato, il quale ha ampia ed inalterata facoltà di difesa nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato. (In motivazione la S.C. ha evidenziato la diversità del ricorso del P.M., istituzionalmente preposto all'esatta applicazione della legge processuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2012, n. 14366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14366 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 27/01/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 230
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 50693/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AT UR, nata a [...] il [...];
2. AT ON, nata a [...] il [...];
3. GO UR, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 07/07/2010 della Corte d'Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita fa relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle imputate Avv. Veneto Armando, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Messina in data 25/09/2009 AT UR, ON AT e UR GO venivano condannate alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 800 di multa per il reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., loro contestato nell'aver impiegato nella loro società Citrus Vita s.r.l., già Finagro s.r.l. fino al 06/05/1996, risorse finanziarie provenienti dal reato di bancarotta fraudolenta commesso dai congiunti ed affini EL, TO e AR AT nell'ambito del fallimento, dichiarato in Barcellona Pozzo di Gotto il 21/10/1996, della Pag Panagrum s.p.a..
Con la sentenza impugnata, a seguito di appello presentato dalle imputate, riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui al R.D. 26 marzo 1942, n. 267, art. 216 veniva dichiarata la nullità della sentenza di primo grado con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Le imputate ricorrenti deducono violazione di legge, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova, lamentando che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare il merito del processo violando il divieto di reformatio in pejus ed ipotizzando il concorso delle imputate nel reato fallimentare senza alcun riscontro probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Gli imputati non hanno interesse ad impugnare la sentenza del giudice di appello con la quale, ritenuta la sussistenza di un fatto diverso da quello contestato, la pronuncia di primo grado venga annullata con trasmissione degli atti al pubblico ministero;
tale decisione non determina infatti alcun pregiudizio per gli imputati stressi, i quali hanno ampia ed inalterata facoltà di difesa nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato (Sez. 1, n. 8831 del 28/02/2006, Capolongo, Rv. 233795; Sez. 5, n. 40625 del 27/10/2006, Verde, Rv. 236304; Sez. 5, n. 22262 del 26/04/2011, Bassora, Rv. 250580). Mentre ben diverso è il caso, affrontato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244108), del ricorso proposto avverso una pronuncia quale quella in esame dal pubblico ministero. In quanto diretto, per la funzione istituzionale esercitata dal ricorrente, ad ottenere l'esatta applicazione della legge processuale.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2012