Articolo 599 del Codice penale
Articolo 625Articolo 580
Versione
1 luglio 1931
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Versione
6 febbraio 2016
Art. 599.

(( Provocazione. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))

Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti ((dall'articolo)) 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
Entrata in vigore il 6 febbraio 2016
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