Sentenza 23 febbraio 2005
Massime • 1
Nei reati permanenti, la formulazione dell'imputazione segna in ogni caso il momento temporale ultimo della contestazione del reato, pertanto ogni slittamento del termine di cessazione della permanenza necessita di una formale contestazione integrativa da parte dell'accusa, indipendentemente dal fatto che nel capo di imputazione sia stata indicata la data di cessazione della permanenza o sia stata lasciata eventualmente aperta la relativa contestazione. (Fattispecie relativa al reato di esecuzione di opera edilizia in assenza di concessione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2005, n. 13168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13168 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 23/02/2005
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 380
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 34584/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ST NN CI, n. a Montalbano Jonico il 22 luglio 1949;
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Potenza l'11 giugno 2004;
sentita la relazione del Consigliere Dr. Claudio Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale di Matera-sezione distaccata di Pisticci in data 7 novembre 2002, NN CI ST è stata condannata alle pene ritenute di legge per i reati di cui agli artt. 20 lett. c) L. 47/85 e 1 sexies L. 431/85 (come sostituito dall'art. 163 D.L.vo 490/99), riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due distinti addebiti, con la concessione della sospensione condizionale della pena e con ordine di demolizione delle opere abusive. Alla ST era stato contestato di avere realizzato due corpi di fabbrica - rispettivamente di m. 5,45 x 7,90 e di m. 6,70 x 8,10, più analiticamente descritti nella rubrica di reato - in zona sottoposta a vincolo d'inedificabilità, imposto con la misura di salvaguardia prevista dall'art. 1 quinquies L. 431/85. E ciò in assenza di concessione edilizia e senza avere ottenuto il prescritto nulla-osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo. Su appello dell'imputato, la Corte territoriale ha confermato integralmente le statuizioni del primo giudice.
Ricorre per Cassazione la ST con tre mezzi di annullamento. Con il primo deduce di non aver mai dichiarato di essere autrice degli illeciti contestati, contrariamente a quanto del tutto erroneamente avrebbe affermato la Corte d'appello. Ella aveva immediatamente chiarito di avere ricevuto l'immobile in donazione nelle stesse condizioni accertate dai vigili urbani ed ignorava se il suo dante causa avesse o meno costruito senza concessione edilizia. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'intervenuta prescrizione degli illeciti in contestazione. Il relativo termine di decorrenza, poiché il manufatto non era stato sequestrato, doveva essere calcolato a far data dall'accertamento effettuato dalla polizia municipale il 31 agosto 1998, che coincideva con la sospensione dei lavori. Tale, del resto, era stata la conclusione del P.G. nel processo d'appello.
Con il terzo motivo la ST ripropone la nota eccezione sull'abolitio intervallare della fattispecie incriminatrice al momento dell'entrata in vigore del nuovo T.U. dell'edilizia, ricordando che la tesi è stata condivisa in molte pronunce della magistratura di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato il secondo motivo di gravame e nel suo accoglimento rimangono assorbite tutte le ulteriori doglianze avanzate con il ricorso.
La Corte territoriale ha disatteso la richiesta avanzata con l'atto d'appello per l'applicazione della causa estintiva prevista dagli artt. 157 e ss. c.p., rilevando che la permanenza dell'illecito urbanistico contestato cessa con l'ultimazione delle opere o con il sequestro delle stesse, ovvero con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nella specie, risultando che i lavori erano in corso al momento dell'accertamento dell'abuso e non emergendo che l'opera fosse stata sequestrata ne' ultimata, doveva ritenersi che la permanenza si fosse interrotta soltanto il 7 novembre 2002 (data della prima sentenza).
L'affermazione non può essere condivisa perché errata sul piano esegetico e fondata su di un presupposto di fatto del quale difetta interamente la prova, come riconosciuto dagli stessi giudici. Dalla motivazione dell'impugnata sentenza, infatti, emerge inequivocamente che non si ha alcuna notizia ne' del completamento dell'opera ne' dell'esecuzione di ulteriori lavori in epoca successiva alla data della prima (ed unica) constatazione dell'abuso, indicata in rubrica al 31 agosto 1998.
Ciò premesso, va rilevato che nei reati permanenti, la formulazione dell'imputazione segna in ogni caso il momento temporale ultimo della contestazione del reato ed ogni slittamento del termine di cessazione della permanenza necessita di una formale contestazione integrativa da parte dell'accusa, indipendentemente dal fatto che nel capo d'imputazione sia stata indicata la data di cessazione della permanenza o lasciata eventualmente aperta la relativa contestazione. Nel sistema della legge, invero, al potere del p.m. di modificare od integrare la contestazione (artt. 516 e segg. c.p.p.) corrisponde il diritto dell'imputato a difendersi sulla nuova o diversa incolpazione (art. 519 c.p.p.) e ad essere giudicato nel limite dei fatti oggetto del contraddittorio (art. 521 c.p.p.), con correlativa sanzione di nullità (art. 522) per la sentenza di condanna eventualmente pronunciata in violazione delle regole di garanzia. Fissare il momento della cessazione della permanenza a data diversa da quella contestata - e in particolare, come ha fatto la Corte di merito nel caso di specie, in coincidenza con la pronuncia della sentenza di primo grado - viola l'esclusiva attribuzione al p.m. dell'esercizio dell'azione penale e l'obbligo di descrizione del fatto nel decreto che dispone il giudizio. Da tale obbligo discende oltre tutto anche quello della precisa collocazione temporale della condotta, per i rilevanti riflessi giuridici che ne scaturiscono non soltanto sul pieno esercizio del diritto di difesa, ma anche sulla prescrizione e sulla successione temporale delle norme. Spetta in sostanza all'accusa individuare la data di cessazione della permanenza, che rimane quella indicata nella primitiva contestazione, in difetto di integrazioni o modifiche apportate nelle forme di legge.
Per altro aspetto va considerato che il reato permanente trova la sua definizione concettuale nel raffronto tra la condotta incriminata e l'interesse protetto, nel senso che la durata dell'offesa deve essere espressione di una contestuale e duratura condotta colpevole. Nella fattispecie astratta in discussione la permanenza del reato termina con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto o con la loro interruzione. Non è cioè necessario alla cessazione della permanenza del reato il completamento dell'opera abusiva, ben potendosi verificare che l'attività antigiuridica si esaurisca "in itinere" per le più diverse ragioni (intervento dell'autorità o spontanea desistenza), indipendentemente dal perfezionamento della costruzione. È evidente - in tal caso - che la cessazione della permanenza dovrà essere accertata con riferimento al momento effettivo di interruzione dell'attività edificatoria. Mutuati tali principi al caso in esame, si deve riconoscere che il termine di prescrizione dei reati ascritti alla ST, calcolato a decorrere dalla data indicata in rubrica (31 agosto 1998), si era ampiamente consumato al momento della pronuncia della Corte territoriale, pur tenendo conto delle cause di sospensione (dal 21 gennaio al 10 giugno 2004).
L'impugnata sentenza va conseguentemente annullata senza rinvio, in applicazione della ricordata causa estintiva e dovendosi escludere, alla stregua delle conformi valutazioni dei giudici del merito sulle responsabilità ST, la sussistenza delle condizioni per una pronuncia più ampiamente liberatoria, ai sensi dell'art. 129 co. 2^ c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005