Sentenza 12 gennaio 2010
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per erronea qualificazione giuridica del fatto, rinviando gli atti al P.M. perché si proceda ad un nuovo giudizio, è tenuto ad accertare che il fatto è diverso da quello contestato, senza poterne verificare in tale ipotesi la fondatezza o meno, in quanto sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio, violandone pertanto in maniera irreparabile il diritto di difesa. (Fattispecie in cui il giudice d'appello ha posto il problema della corretta qualificazione giuridica del fatto, senza offrire indicazioni sulla sua diversità rispetto a quello contestato, ed omettendo di individuare la diversa norma violata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2010, n. 14595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14595 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 12/01/2010
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 46
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18847/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO EG N. IL 28/06/1953;
avverso la sentenza n. 73/2007 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 18/02/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito il difensore Avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Lecce - sezione Taranto -, con sentenza 18/2/2008, dichiarava la nullità, per erronea "qualificazione giuridica" del fatto, della decisione 27/4/2006 del Gup del locale Tribunale che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato IO NA colpevole del reato di cui all'art. 323 c.p., condannandolo a pena ritenuta di giustizia, perché, quale responsabile della Segreteria Amministrativa dell'Università degli Studi, aveva utilizzato per fini personali il lavoratore ED DD, addetto alla sorveglianza e alla manutenzione dei locali della Facoltà di Scienze Ambientali, destinandolo a eseguire, durante l'orario di servizio, lavori di muratura e di giardinaggio presso la villa del medesimo NA in San Vito (in Taranto dal 1999 fino al marzo 2003). Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo la violazione della legge processuale, con riferimento agli artt. 522 e 604 c.p.p., sotto il profilo che non ricorrevano i presupposti del fatto diverso, per legittimare la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la conseguente trasmissione degli atti al P.M., ma si sarebbe dovuto valutare il fatto per cosi come contestato in tutti i suoi elementi e corrispondente a quello realmente accertato, per pervenire alla pronuncia assolutoria. Il ricorso è fondato.
Rileva preliminarmente la Corte che la decisione d'appello, anche se ha natura squisitamente processuale, è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 2 e art. 111 Cost., comma 7, dalla parte che vi ha interesse (cfr. Cass. S.U. 6/12/1991, Paglini;
sez. 5, 18/12/2002 n. 2027; S.U. 25/6/2009 n. 29529). L'imputato ha certamente un interesse concreto e attuale all'impugnazione volto al ripristino dell'originaria imputazione e a una definitiva valutazione della stessa. Il Giudice d'appello, in tanto può annullare la sentenza di primo grado e contemporaneamente disporre la trasmissione degli atti al P.M. competente perché si proceda a un nuovo giudizio, in quanto accerti che il fatto è diverso da quello contestato, non potendo, in tale ipotesi, decidere in ordine allo stesso, in quanto sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa.
Nel caso in esame, la Corte di merito non ha offerto indicazioni sulla diversità del fatto rispetto a quello contestato, ma, pur dando atto della completa contestazione di tutti gli elementi d'accusa, ha posto il problema della corretta qualificazione giuridica del fatto così come contestato e accertato, senza peraltro individuare la diversa norma violata, con la conseguenza che ha determinato una indebita regressione del procedimento, al di fuori delle tassative ipotesi previste dall'art. 521 c.p.p., commi 2 e 3. In sostanza, il Giudice a quo avrebbe dovuto decidere sulla contestazione d'abuso d'ufficio mossa all'imputato, verificandone la fondatezza o meno, con la possibilità di dare eventualmente al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione (art. 521 c.p.p., comma 1). Quanto al generico riferimento ad altra "condotta astrattamente illecita" ascrivibile all'imputato, sulla quale la sentenza di primo grado avrebbe "indugiato", anche se non oggetto di specifica e formale contestazione, rileva la Corte che nessuna statuizione risulta essere stata mai adottata al riguardo, perché è difettato il corrispondente esercizio dell'azione penale da parte del P.M.. Ciò non impedisce, tuttavia, all'Organo d'Accusa di procedere in relazione anche ad altri eventuali illeciti ravvisabili nella condotta dell'imputato (false attestazioni sul regolare svolgimento del servizio da parte del ED, truffa in danno dell'Ente pubblico) e che concorrerebbero con l'ipotizzato abuso d'ufficio. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, che dovrà procedere a nuovo giudizio, esaminando e decidendo il merito dell'accusa contestata all'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010