Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2010, n. 14595
CASS
Sentenza 12 gennaio 2010

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Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per erronea qualificazione giuridica del fatto, rinviando gli atti al P.M. perché si proceda ad un nuovo giudizio, è tenuto ad accertare che il fatto è diverso da quello contestato, senza poterne verificare in tale ipotesi la fondatezza o meno, in quanto sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio, violandone pertanto in maniera irreparabile il diritto di difesa. (Fattispecie in cui il giudice d'appello ha posto il problema della corretta qualificazione giuridica del fatto, senza offrire indicazioni sulla sua diversità rispetto a quello contestato, ed omettendo di individuare la diversa norma violata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2010, n. 14595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14595
    Data del deposito : 12 gennaio 2010

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