Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2010, n. 31695
CASS
Sentenza 23 giugno 2010

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Massime3

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 101, 111 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma secondo, cod. proc. pen., nonché 7-bis e 7-ter r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (disciplina di ordinamento giudiziario) nella parte in cui, in caso di incompatibilità di tutti i magistrati dell'ufficio G.i.p.-G.u.p. del tribunale, consentono al Presidente del tribunale medesimo di designare alla celebrazione dell'udienza preliminare un magistrato in servizio presso sede distaccata, utilizzando in via analogica i criteri per la composizione dei collegi giudicanti.

Un collaboratore di giustizia, anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice".

Integra il delitto di omicidio volontario e non quello previsto dall'art. 586 cod. pen. il fatto di sparare, con una micidiale arma da guerra (nella specie un fucile mitragliatore kalashnikov), un numero elevato di colpi all'indirizzo di un furgone blindato, cagionando in tal modo la morte del conducente, dovendosi prevedere, in una azione simile, come certa io altamente probabile l'eventualità che qualcuno dei colpi raggiunga gli occupanti della cabina dell'automezzo. (Nella specie la Corte ha qualificato il dolo come diretto e non eventuale, in quanto caratterizzato dalla rappresentazione del fatto quanto meno come altamente probabile, sì che l'autore non si era solo limitato ad accettare il rischio dell'evento, ma aveva accettato anche l'evento in sé).

Commentario1

  • 1La "chiamata de relato" può avere come unico riscontro altre
    Andrea Cabiale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Le Sezioni unite erano chiamate a rispondere al seguente quesito: «se la chiamata in reità o in correità de relato, in assenza della possibilità di esaminare anche la fonte diretta, possa avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell'accusato, un'altra chiamata de relato». Le vicende, da cui tale questione è scaturita sono piuttosto articolate e si inseriscono nella guerra di mafia che, nella prima metà degli anni Novanta, contrapponeva "cosa nostra" e la "stidda". All'interno dell'intricata trama di persone ed eventi, scandita dai capi d'imputazione, è piuttosto facile smarrire l'orientamento; tuttavia, ciò che appare fin da subito manifesto è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2010, n. 31695
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31695
Data del deposito : 23 giugno 2010

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