Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2011, n. 40354
CASS
Sentenza 27 maggio 2011

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Il concorrente nel delitto associativo mafioso può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti fine, attuati in esecuzione del programma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.

Commentario1

  • 1Illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso: la parola passa
    Alessandra Galluccio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Può il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso costituire il reato presupposto del delitto di illecito reimpiego, e perciò escludere, in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà con la quale l'art. 648 ter esordisce, l'applicabilità di quest'ultimo nei confronti del concorrente nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., che reimpieghi illecitamente nel circuito finanziario i proventi direttamente derivanti dalla partecipazione all'organizzazione? Questa, in estrema sintesi, la questione rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dall'ordinanza in commento; un quesito specificamente posto - come anticipato - in relazione alla fattispecie di cui all'art. 648 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2011, n. 40354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40354
Data del deposito : 27 maggio 2011

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