Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2012, n. 25633
CASS
Sentenza 24 maggio 2012

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Massime1

Non è configurabile il reato previsto dall'art. 648-ter cod. pen. quando la contestazione del reimpiego riguarda denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trova la sua fonte nell'attività costitutiva dell'associazione per delinquere di stampo mafioso ed è rivolta ad un associato cui quell'attività sia concretamente attribuibile.

Commentario1

  • 1Illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso: la parola passa
    Alessandra Galluccio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Può il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso costituire il reato presupposto del delitto di illecito reimpiego, e perciò escludere, in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà con la quale l'art. 648 ter esordisce, l'applicabilità di quest'ultimo nei confronti del concorrente nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., che reimpieghi illecitamente nel circuito finanziario i proventi direttamente derivanti dalla partecipazione all'organizzazione? Questa, in estrema sintesi, la questione rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dall'ordinanza in commento; un quesito specificamente posto - come anticipato - in relazione alla fattispecie di cui all'art. 648 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2012, n. 25633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25633
Data del deposito : 24 maggio 2012

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