Sentenza 24 maggio 2012
Massime • 1
Non è configurabile il reato previsto dall'art. 648-ter cod. pen. quando la contestazione del reimpiego riguarda denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trova la sua fonte nell'attività costitutiva dell'associazione per delinquere di stampo mafioso ed è rivolta ad un associato cui quell'attività sia concretamente attribuibile.
Commentario • 1
- 1. Illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso: la parola passaAlessandra Galluccio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Può il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso costituire il reato presupposto del delitto di illecito reimpiego, e perciò escludere, in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà con la quale l'art. 648 ter esordisce, l'applicabilità di quest'ultimo nei confronti del concorrente nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., che reimpieghi illecitamente nel circuito finanziario i proventi direttamente derivanti dalla partecipazione all'organizzazione? Questa, in estrema sintesi, la questione rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dall'ordinanza in commento; un quesito specificamente posto - come anticipato - in relazione alla fattispecie di cui all'art. 648 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2012, n. 25633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25633 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 24/05/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 960
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 14276/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VO NI N. IL 11/04/1979;
avverso l'ordinanza n. 9863/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 09/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Aniello R., per l'annullamento senza rinvio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli in data 9- 19.1.2012 ha confermato la custodia carceraria deliberata il 28.11.2011 nei confronti suoi e di altri dal locale GIP, per il reato di cui agli artt. 81, 110, 648 ter, 56 e 648 ter c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo Kl delle originarie imputazioni), in particolare per avere - nella qualità di capo dell'omonima famiglia camorrista - coordinato insieme a SI US (a sua volta capo della famiglia camorrista omonima) l'iniziativa economica volta alla costruzione del centro commerciale Il Principe, destinato ad opere servizi ed attività commerciali che avrebbero dovuto per lo più essere nella disponibilità del sodalizio casalese, ricorre nell'interesse di NI VO il difensore fiduciario, enunciando tre motivi di violazione di legge in relazione:
- agli artt. 416 bis e 648 ter c.p., perché il ricorrente sarebbe allo stato imputato davanti al Tribunale di S. M. Capua Vetere per il delitto ex art. 416 bis c.p. commesso negli stessi luoghi e periodi e tale reato renderebbe non configurabile il reato ex art. 648 ter, di cui il reato associativo sarebbe il presupposto;
- agli artt. 56 e 648 ter c.p., per rinconfigurabilità giuridica del tentativo, per questo reato di pericolo;
- all'art. 273 c.p.p., perché gli indizi di colpevolezza sarebbero stati tratti da dichiarazioni di collaboratori che mai lo nominavano, essendo comunque il suo interesse possibile anche per condotte diverse dal riciclaggio.
2. Il terzo motivo, in ipotesi assorbente, è inammissibile per l'assoluta genericità dell'assunto, solo assertivo, risultando dalla mera lettura dell'ordinanza impugnata che i collaboratori GR, LL OR, LO, AS, SO hanno fatto specifico riferimento proprio a NI VO in relazione all'attività svolta per la realizzazione di questo centro commerciale;
il Tribunale ha poi argomentato specificamente (p. 21 s.) le complessive ulteriori ragioni di riferibilità specifica, con motivazione rimasta ignorata dal motivo di ricorso.
Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di interesse. Il capo di imputazione provvisoria contesta la condotta dell'avere in concreto anche impiegato capitali di illecita provenienza, il che rende non rilevante - nella vicenda cautelare - il rilievo difensivo, prescindendo dalla sua soluzione.
3. Il primo motivo è fondato.
Questo motivo pone la questione di diritto se sia configurabile il delitto ex art. 648 ter c.p. nel caso in cui il reimpiego riguardi capitali provenienti dall'azione/attività di un'associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., e il soggetto che provvede al riciclaggio sia il capo di quell'associazione.
La soluzione deve essere negativa, nei termini che seguono.
3.1 L'art. 416 c.p., che disciplina la fattispecie dell'associazione a delinquere, ha per oggetto la condotta dell'associarsi (in tre o più persone) allo scopo di commettere più delitti.
L'art. 416 bis c.p., che disciplina la fattispecie dell'associazione di tipo mafioso, incrimina la condotta di chi fa parte/promuove/dirige/organizza un'associazione i cui partecipi si avvalgono della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento e di omertà - connesse al vincolo associativo - non solo per commettere delitti, ma pure per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione ovvero il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sè o per altri (oltre che per influire in contesti elettorali).
A differenza della normale associazione a delinquere, quindi, l'associazione di tipo mafioso può essere autonomamente produttiva di proventi/redditi, la cui fonte è costituita dalle attività economiche/imprenditoriali acquisite o gestite con tali forze e condizioni. Tali proventi/redditi, certamente illeciti in relazione al contesto di azione che li produce, sono del tutto differenti dai proventi/redditi che hanno per fonte il singolo reato fine che in ipotesi venga consumato da chi è associato, perché provengono appunto dalla condotta costitutiva dell'associazione mafiosa (Sez. 1, seni. 1439/2009), in quanto è l'associazione mafiosa in sè a rendere te attività (acquisite o gestite) illegali, perché perseguite e realizzate con gli strumenti dell'omertà, dell'intimidazione e della violenza (Sez. 1, sent. 2451/2009). Il reato di partecipazione ad associazione mafiosa si qualifica pertanto per la possibilità di "produrre per sè reddito/provento illecitò, a differenza del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., che invece agevola la commissione dei reati fine essi solo fonte dei possibili redditi/proventi illeciti, per la cui produzione è allora indispensabile, appunto, la consumazione di un autonomo, e diverso, reato.
Quando pertanto chi partecipa ad un'associazione di tipo mafioso (con una o più tra le diverse condotte possibili) commette reati fine produttivi di reddito/provento, quest'ultimo è altro rispetto al reddito/provento immediatamente e autonomamente prodotto dal fatto- associativo in sè.
3.2.1 La giurisprudenza di questa OR suprema ha già così chiarito, in casi che concretizzavano ipotesi di cosiddetto riciclaggio (art. 648 bis c.p.), che mentre nel caso dell'associazione per delinquere semplice il reato presupposto (quello che non consente fa configurabilità del concorso di reati) può essere solo il reato fine (Sez. 2, sent. 40793/2005 e 10582/2003), nei caso dell'associazione per delinquere di tipo mafioso il reato presupposto può essere costituito non solo dai reati-fine attuati in esecuzione del programma criminoso in vista del quale l'associazione per delinquere di stampo mafioso si è formata (quando ciò che viene riciclato proviene specificamente da un determinato reato-fine: Sez. 2, sent. 44138/2007), ma anche dallo stesso reato associativo di stampo mafioso (Sez. 1, sentenze 1439/2009 e 2451/2009, sentenze 1024/2009, 6930/2009). Ora, una volta che il delitto associativo di tipo mafioso è da considerare per sè potenzialmente idoneo a costituire il reato presupposto dei delitti di riciclaggio (art. 648 bis) e di illecito reimpiego (art. 648 ter c.p.: la struttura delle due norme infatti, per quanto qui rileva, è del tutto analoga), non sono ravvisabili ragioni ermeneutiche che consentano, già in linea di principio, di escludere l'operatività della ed clausola di riserva - "fuori dei casi di concorso nel reato" - anche per esso.
L'apparentemente contrario recente insegnamento di Sez. 1, sent. 40354/2011 non può essere condiviso. L'assunto sintetizzato nella massima ufficiale di tale decisione (massima che fa esplicito riferimento al concorrente nel delitto associativo mafioso) pare infatti nella motivazione essere sostenuto con due soli rilievi, entrambi non condivisibili: l'esclusione del rapporto di presupposizione tra ogni delitto associativo e il reato di riciclaggio (affermazione che sembrerebbe basarsi solo sul richiamo a giurisprudenza che tuttavia, come prima già esposto, riguarda il diverso delitto ex art. 416 c.p.) ed 11 rinvio a due precedenti decisioni che però non sembrano poter essere efficacemente richiamate a suo supporto infatti di tali due decisioni, afferenti soggetti coinvolti in un medesimo procedimento cautelare nel quale il tribunale del riesame aveva escluso la configurabilità del delitto di riciclaggio in assenza di precedenti reati-fine, la sentenza 1439/2009 (come già ricordato prima nel testo) afferma solo il principio di diritto che il riciclaggio può avere ad oggetto anche beni e denaro non provenienti da reati fine, ma dalla condotta costitutiva dell'associazione mafiosa;
la sentenza 6930/2009 espressamente precisa, nel testo della sua motivazione, che "la possibilità che il concorrente nel reato associativo e cioè il partecipante alla associazione possa essere chiamato a rispondere anche del delitto di riciclaggio dei beni o dei profitti provenienti dalla attività associativa, con riferimento ai soli proventi della attività associativa ex se, indipendentemente dai proventi dei reati fine" costituisce "diverso problema" che "qui non interessa".
3.2.3 Per l'adeguata comprensione del contenuto della conclusione cui qui si perviene, va chiarito e precisato che costituisce questione di mero fatto, che deve essere oggetto da parte del giudice del merito di specifica motivazione immune dai vizi di cui al primo comma dell'art. 606 c.p.p., l'individuazione nel singolo caso della concreta relazione tra il singolo associato, le attività associative cui partecipa ed i proventi riciclati o reimpiegati. Nel nostro caso, lo stesso capo di imputazione provvisoria da un lato indica NI VO come capo della famiglia camorrista che coordina (insieme con SI US indicato come capo di altra famiglia camorrista) l'intera operazione economica in esame. Dall'altro definisce i capitali impiegati in tale operazione di illecita provenienza in quanto provento delle attività criminali svolte dal clan dei casalesi e dalle citate famiglie camorriste. In buona sostanza, la condotta contestata a NI VO è anche quella del capo di una famiglia camorrista che nell'operazione imprenditoriale reimpiega proprio i proventi dell'attività criminale associativa da lui diretta.
Ma va in proposito rilevato che dalla concreta dizione dei capo di imputazione provvisoria (che affianca il clan dei casalesi alle famiglie camorriste omonime ai due cognomi NE e US) e dalle espressioni contenute nella motivazione (Ma famiglia camorrista US - NE, il clan dei casalesi - quale entità apparentemente distinta, p. 4, OL NE quale attuale capo del clan dei casalesi, p. 4) emerge un contesto in fatto che necessita di un chiarimento, per la sovrapposizione volta per volta di descrizioni fattuali formalmente non omogenee.
Risulta infatti evidente la rilevante possibile peculiarità di uno specifico contesto, oggettivo e soggettivo, che sarebbe dato dalla gestione dell'intero clan (o dell'intera famiglia interessata) e dal sovrintendere, direttamente, ovvero indirettamente ma con efficacia causale, alle varie articolate attività, contesto che potrebbe rendere superata la tematica del necessario non sempre agevole accertamento in fatto, appena richiamata.
Ancora, l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, dell'essere il NI VO attuale capo del potente sodalizio criminale deve trovare un riscontro processuale specifico, in grado di fondare, superate le discrasie appena evidenziate, la questione formale della presupposizione del delitto associativo di tipo mafioso rispetto al delitto di reimpiego di proventi illeciti. Il ricorrente ha accennato alla pendenza di altri procedimenti con un tal genere di contestazione.
ma è competenza propria del giudice di merito operare ogni utile individuazione e valutazione in proposito.
3.3 Si impone pertanto allo stato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per due ragioni.
In diritto, va affermato il seguente principio, cui il Giudice dei rinvio si atterrà, nell'ovvia autonomia delle restanti proprie valutazioni di fatto: non è configuratile il reato ex art. 648 ter c.p. quando fa contestazione del reimpiego riguarda denaro beni o utilità, la cui provenienza illecita trova fonte nell'attività costitutiva dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, ed è rivolta ad associato cui quell'attività costitutiva sia concretamente attribuibile.
In fatto, perché sia chiarito il ruolo concretamente svolto dal ricorrente rispetto alle attività produttive di proventi illeciti riciclati nell'operazione volta alla realizzazione e alla successiva gestione del centro commerciale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2012