Sentenza 6 ottobre 2017
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 11, 25, 117 Cost. e, all' art. 7 CEDU), relativa all'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, legge fall. alle ipotesi di bancarotta " impropria" previste dall'art. 223, comma primo, della stessa legge. (In motivazione la Corte ha chiarito che ritenendo, invece, l'inapplicabilità dell'aggravante citata alla bancarotta impropria si determinerebbe l'irragionevole risultato di sottoporre solo l'imprenditore individuale ad un trattamento sanzionatorio astrattamente più afflittivo, a fronte di fatti del tutto analoghi commessi nell'ambito della gestione societaria).
In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità, poiché si pone come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui B. Marco è stato condannato per i reati di peculato, bancarotta fraudolenta per distrazione, autoriciclaggio, bancarotta impropria, in relazione all'art. 2621 c.c. A B. è contestato: - nella qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto amministratore unico della società GSI Vigasio s.r.l. dal 21 dicembre 2009 al 2 luglio 2016 (società pubblica interamente partecipata dal Comune di Vigasio), avendo, per ragioni del suo incarico, la disponibilità di somme della società provenienti dai ricavi gestionali della stessa, di essersi appropriato di 1.029.737 euro, mediante l'emissione a se stesso di …
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La presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. E le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili. Costituiscono prove orali decisive, inoltre, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2017, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2017 |
Testo completo
04400-18 IN CALCE ANNOTAZIONEREPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo IAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA Composta da: DEL 06/10/2017 Presidente - Sent. n. sez. MAURIZIO FUMO - 2126/2017 Rel. Consigliere - CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE ANTONIO SETTEMBRE N.26447/2016 PAOLO MICHELI IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TI GI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...]( BRASILE) LE IL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/04/2015 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi, i motivi aggiunti depositati dai ricorrenti GI TT e AN e le memorie depositate dal ricorrente GE e dalle parti civili;
udita la relazione svolta dal Consigliere LO Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di RE GE, ET EL LO e NI TO limitatamente alle imputazioni di cui ai capi I/C e I/D, e di GI TT, ND TT e IP IL limitatamente all'imputazione di cui al capo I/G2, perché i fatti non sussistono, e per il rigetto dei ricorsi nel resto;
udito il difensore della responsabile civile Unicredit s.p.a., avv. Franco Pasquale D'Urbano, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi di RE GE, ET EL LO e NI TO;
uditi i difensori delle parti civili, avv. LO Ricci Barbini anche in sostituzione degli avv.ti Anna Campilii, Riccardo Martucci, Alessandro Bottiglieri e Silvio Galluzzo, avv. Carmine Donofrio in sostituzione degli avv.ti Gianluca Stefano Franchi e Monica Multari, avv. Stefano Traldi in sostituzione dell'avv. Enrico Paganelli, avv. Teresa Viscomi, avv. Nicola Madia, avv. Domenico Battista, avv. Luca Baj anche in sostituzione dell'avv. Marisa Franca Costelli, avv. Alessandro Gamberini anche in sostituzione dell'avv. Simone Sabattini, avv. Giulio Mazzone, avv. Dario Piccioni, avv. Barbara Ranieri, avv. Alessandro Tozzi, avv. Antonella Saporito anche in sostituzione dell'avv. Rosario Almiento, avv. Luigi Vincenzo, avv. RI Antonietta Tortora in sostituzione dell'avv. LA De Filippi, avv. NI Tanza, avv. LO Carbone, avv. Alessandro Vitale, avv. LA Coratella, avv. Gino Bazzani in sostituzione dell'avv. Luigia Lazzaro e avv. Attilio OR, che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi depositando note spese;
uditi i difensori di GI TT, avv.ti SI Krogh e Luigi NI Paolo Panella, di ND TT, SA TT e SI TT, avv. Nicoletta Piergentili Piromallo, di IP IL, avv. Lorenzo Contrada, di RE AN, avv. Pasquale Bartolo, di RE GE, avv.ti Franco LO Coppi e Ennio Amodio, di ET EL LO, avv. GU Calvi anche in sostituzione dell'avv. RI Licia Mejia Fritsch, e di NI TO, avv. Riccardo Olivo, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
2 RITENUTO IN FATTO 1. GI TT, ND TT, SA TT, SI TT, IP IL, RE GE, ET EL LO, NI TO e RE AN ricorrono avverso la sentenza del 10/04/2015 con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 04/07/2011, confermava l'affermazione di responsabilità dei predetti a fini penali per più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da reati societari e per causazione del dissesto, e a fini civili per fatti di bancarotta preferenziale estinti per prescrizione. Le imputazioni riguardano la gestione di società facenti parte del gruppo TT & PA, e in particolare della CI NG s.p.a., dal 08/08/2002 fusa per incorporazione nella Centrofinanziaria s.p.a. da quel momento denominata CI NG, ammessa all'amministrazione straordinaria e dichiarata in stato di insolvenza in Roma il 07/08/2003; della CI s.p.a., poi CI IN s.p.a., ammessa all'amministrazione straordinaria e dichiarata in stato di insolvenza in Roma il 07/08/2003; della CI DE ON NV, ammessa all'amministrazione straordinaria e dichiarata in stato di insolvenza in Roma il 13/08/2003; della CI DE ON IA s.p.a., ammessa all'amministrazione straordinaria e dichiarata in stato di insolvenza in Roma il 07/08/2003; della CI IN LUembourg s.a., ammessa all'amministrazione straordinaria e dichiarata in stato di insolvenza in Roma il 19/11/2003; della CI NG LUembourg s.a., ammessa all'amministrazione straordinaria e dichiarata in stato di insolvenza in Roma il 19/11/2003; e della DE ON IN LUembourg s.a., ammessa all'amministrazione straordinaria e dichiarata in stato di insolvenza in Roma il 19/11/2003. Agli imputati si contesta in generale il trasferimento di risorse da dette società in favore delle controllanti del gruppo e ad altri soggetti, l'acquisizione di partecipazioni in società estere operanti in settori commerciali non produttivi, a fronte della dismissione del settore della commercializzazione del latte, e la cessione di partecipazioni sopravalutate all'interno del gruppo, condotte alle quali avrebbero fatto seguito l'aggravamento dell'indebitamente bancario, sostituito dal 2000 con il ricorso al mercato mediante emissione di obbligazione, e il dissesto determinato dall'irrecuperabilità dei crediti verso le società controllanti, riportati in bilancio nonostante la loro inesigibilità, manifestatosi con l'impossibilità di pagare le prime obbligazioni in scadenza nel 2002. 37 3 2. L'affermazione di responsabilità penale era in particolare confermata nei confronti di GI TT, quale amministratore formale e comunque di fatto delle società del gruppo, 2.1. per la distrazione nel 1998 della somma di £. 155.500.096.921 dalla CI alla CI TE BV (capo I/A);
2.2. per la distrazione nel luglio del 1998 della somma di £. 15.514.799.355 dalla CI alla OM ER NC. (capo I/B);
2.3. per la distrazione dalla CI dal gennaio all'aprile del 1999 della somma di £. 199.076.772.720 destinata a ripianare l'esposizione della OM CI TE LU verso la Banca di Roma, dal giugno all'ottobre del 1999 della somma di £. 288.000.000.000 destinata a ripianare esposizioni della OM CI TE LU verso la Banca di Roma e la Banca Popolare di Lodi e della somma di £. 28.207.514.189 in favore della CI TE BV, somme provenienti dall'anticipo del pagamento alla AR del settore del latte, conferito alla neocostituita Eurolat, e dall'attribuzione a quest'ultima di un debito di £. 170.000.000.000 derivante da un finanziamento erogato dalla Banca di Roma per ripianare un precedente debito della OM TE LU verso l'istituto di credito (capo I/C);
2.4. per la distrazione nel 1999 dalla CI della somma di £ 64.000.000.000 destinata in parte a ripianare esposizioni della OM CI TE LU verso la Banca di Roma, somma proveniente dalla AR in pagamento dell'acquisto del settore latte della CI e formalmente giustificata quale corrispettivo dell'impegno di non concorrenza assunto dalla CI (capo I/D);
2.5. per il concorso nella causazione del dissesto della CI IN e della CI NG per effetto di operazioni dolose poste in essere dopo che la TT & PA Capital EN LU, poi OM CI TE LU, aveva ceduto nel 1997 il controllo della Sagrit s.p.a., poi CI NG, alla società brasiliana OM s.a., facente parte dello stesso gruppo, al prezzo interamente versato di $ 380.000.000, e trascorso poco più di un anno lo aveva riacquistato allo stesso prezzo pagandone però solo il 10%, così sostituendo la liquidità della OM con un credito inesigibile, operazioni consistite nell'acquisto della OM nel novembre del 1999 da parte della CI NG al prezzo di $ 220.000.000, nel successivo acquisto del 100% delle azioni ordinarie della OM da parte della CI IN al prezzo di $ 320.000.000, eccessivo rispetto al valore della OM in conseguenza dell'inesigibilità, per quanto detto in precedenza, dei crediti dalla stessa vantati nei confronti della OM CI TE LU, e nella sottoscrizione dall'agosto al dicembre del 2000, da parte della CI, di contratti con cinque fondi di investimento di diritto brasiliano recanti l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni 4 02 della OM ad un prezzo tre volte superiore a quello di mercato, ed in conseguenza delle quali i crediti della CI verso le controllanti e le consociate raggiungevano un importo di € 500.000.000, pari al 76% del patrimonio netto (capo I/E, n. 1); nonché per la distrazione di crediti della CI verso società correlate del valore di $ 220.000.000 mediante compensazione con una corrispondente quota del prezzo inadeguato fissato per l'acquisto delle azioni della OM (capo I/E, n. 2);
2.6. per la distrazione nel dicembre del 1999 della somma di £ 2.000.000.000 dalla CI, su disposizione della CI NG, in favore della OM CI TE LU (capo I/F);
2.7. per la distrazione di somme provenienti in gran parte dall'emissione di obbligazioni tramite le società CI IN LUembourg, CI NG LUembourg, ON IN LUembourg, CI DE ON NV e CI IN, e in particolare 2.7.1. per la distrazione dal febbraio al marzo del 2002 della somma di € 180.494.550,03 destinata al pagamento di obbligazioni emesse dalla OM (capo I/G1);
2.7.2. per la distrazione dall'agosto del 2001 al luglio del 2002 della somma di € 36.707.466,01 dalla CI IN e di quella di € 5.860.000 dalla CI NG in favore della S.S. LA con successiva postergazione dei relativi crediti delle società eroganti e riqualificazione degli stessi come in infruttiferi (capo I/G2);
2.7.3. per la distrazione nel 2001 della somma di € 8.400.000.000 dalla CI NG LUembourg, tramite la CI NG, destinata al pagamento di premi per i calciatori della S.S. LA simulando contratti di finanziamento (capo I/G3);
2.7.4. per la distrazione nel febbraio del 2001 dalla CI NG LUembourg alla GL s.p.a. della somma di € 2.623.529,32 destinata al pagamento di un debito personale del TT (capo I/G4);
2.7.5. per la distrazione nell'agosto del 2001 e nel giugno del 2002 delle somme di £ 2.598.341.400 e € 1.417.588,30 versate dalla CI NG LUembourg per conto della CI NG alla EM s.p.a. in pagamento di un debito personale del TT (capo I/G5);
2.8. per la distrazione nel giugno del 2002 della somma di € 17.559.534 dalla CI NG alla Banca di Roma in pagamento di azioni della OM CI TE LU prive di valore per essere stata quest'ultima società già liquidata e cancellata nel marzo del 2001, pagamento effettuato per € 2.578.000 con un mutuo della SI Food, partecipata dalla CI IN e dalla Banca di Roma, e per il resto con ipoteca sul castello di Gera d'Adda di proprietà della CI NG e con pegno su azioni della S.S. LA e della CI IN detenute dalla stessa CI NG (capo I/H);
2.9. per la distrazione dalla CI NG nel novembre del 2000 della somma di £ 5.000.000.000, proveniente da risorse messe a disposizione dalla CI, destinata al pagamento di un debito del TT verso la GL s.p.a. (capo I/L);
2.10. per la distrazione delle somme di £ 2.512.089.457 e di £ 2.598.341.400 nel luglio del 2000 e nel gennaio del 2001 dalla CI NG alla EM s.p.a. in pagamento di un debito del TT (capo I/M);
2.11. per la distrazione in favore del TT nel novembre del 1999 di arredi della PA LI IAna s.p.a., poi incorporata nella CI NG, al prezzo di £ 3.983.500.000, inferiore a quello di acquisto di £. 7.385.950.000, e comunque pagato con accensione di un debito insoluto a carico della OM CI TE LU (capo I/N);
2.12. per la distrazione nel febbraio del 1999 dalla CI alla NC s.r.l., poi Corte alla Flora s.p.a., su disposizione della CI TE BV, della somma di £ 750.000.000 destinata al pagamento di un terreno acquistato dalla NC (capo I/O);
2.13. per la distrazione nel maggio del 1999 dalla PA LI IAna della somma di £ 593.100.000 impiegata quale finanziamento in favore della NC e da questa versata al TT (capo I/P);
2.14. per la distrazione nel giugno del 2000 dalla CI NG della somma di € 1.000.000.000 impiegata quale finanziamento alla NC (capo I/Q);
2.15. per la distrazione nel novembre del 2001 dalla CI NG della somma di £ 1.800.000.000 in favore del TT, utilizzata in pagamento della realizzazione di un'imbarcazione poi oggetto di locazione finanziaria stipulata dalla NC con la FI e successivamente risolta (capo I/R);
2.16. per l'indicazione nei bilanci della CI NG per il 2000 e il 2001 del valore della partecipazione nella CI IN in misura superiore a quella reale, e per il 2000 di plusvalenze fittizie nella sovrastima di cessioni infragruppo, e per l'omessa previsione nel bilancio della società per il 2001 dell'accantonamento di fondi rischi per le garanzie sulle obbligazioni emesse dalle società lussemburghesi e dalla OM (capo I/Z);
2.17. per l'indicazione nel bilancio consolidato della CI IN per il 1999 di crediti inesigibili verso società dello stesso gruppo e nel bilancio civilistico della società per lo stesso anno di partecipazioni per valori superiori a quelli reali, e per l'omessa previsione nel secondo bilancio dell'accantonamento di fondi rischi per contenziosi in atto (capo I/ZA). 6 $2 3. L'affermazione di responsabilità penale era altresì confermata nei confronti di ND TT e del IL, quali amministratori della CI NG e della CI IN, per il concorso nella distrazione delle somme destinate al pagamento delle obbligazioni della OM ed alla S.S. LA di cui ai precedenti punti 2.7.1, 2.7.2 e 2.7.3; di ND TT altresì per il concorso nella distrazione della somma impiegata per il pagamento delle azioni della OM TE LU di cui al precedente punto 2.8; del IL altresì per il concorso nella distrazione della somma destinata al pagamento di un debito di GI TT verso la GL di cui al precedente punto 2.7.4; del AN, quale amministratore della CI NG e della CI IN, per il concorso nelle condotte di false comunicazioni sociali di cui al precedente punto 2.16, e per ulteriori condotte di false comunicazioni sociali commesse con l'indicazione nel bilancio consolidato della CI IN per il 2001 di crediti inesigibili verso società dello stesso gruppo e nel bilancio civilistico della società per lo stesso anno di partecipazioni per valori superiori a quelli reali, con l'omessa previsione nel secondo bilancio dell'accantonamento di fondi rischi per contenziosi in atto, con l'indicazione nel bilancio civilistico della società per il 2001 di plusvalenze fittizie derivanti da cessioni all'interno del gruppo e con l'omessa previsione nello stesso bilancio dell'accantonamento di fondi rischi per l'impegno di offerta pubblica di acquisto sulle azioni della OM (capo I/ZA); del GE, del TO e del LO, i primi due quali amministratori ed il terzo quale vicedirettore generale della Banca di Roma s.p.a., per il concorso nella distrazione delle somme provenienti dal pagamento della cessione del settore del latte alla AR di cui ai precedenti punti 2.3 e 2.4, contestato nella partecipazione dei predetti imputati alle operazioni di cessione e finanziamento finalizzate alle distrazioni e nella destinazione delle somme al ripianamento di esposizioni della OM CI TE LU anche verso la Banca di Roma;
e del GE inoltre per il concorso nella distrazione della somma versata dalla CI NG alla Banca di Roma in pagamento di azioni della OM CI TE LU, prive di valore per essere stata quest'ultima società già liquidata e cancellata nel marzo del 2001, di cui al precedente punto 2.8. 4. Con la sentenza impugnata venivano inoltre riqualificate nella fattispecie della bancarotta preferenziale le condotte contestate come distrattive a GI TT ed al IL nell'erogazione a quest'ultimo dall'ottobre del 2001 al febbraio del 2002 della somma di € 400.000 da parte della NG LUembourg per conto della CI NG (capo I/G6); a GI TT, ND TT, AN, SA TT e SI TT, gli ultimi due quali amministratori della CI NG, nell'erogazione dalla stessa nel maggio del 7 と て 2001 della somma di € 500.000.000 in favore di ND TT per attività di riorganizzazione del gruppo (capo I/I); e a GI TT nel pagamento allo stesso nel gennaio del 2003, da parte della CI NG, di compensi per gli importi di € 79.154 e € 65.123 (capo I/S). Tali fatti, come quelli già contestati quali ipotesi di bancarotta preferenziale a GI TT ed al IL in pagamenti effettuati per oltre € 500.000.000 dal luglio del 1999 al settembre del 2000 in favore degli istituti di credito Banca di Roma, San Paolo IMI, Banca Intesa, Banca Popolare di Lodi, Banca Nazionale del Lavoro, Factorit, Cassa di Risparmio di Parma, Banca Antonveneta, Bipop, Intesa Mediocredito, Banco di Napoli e ON dei Paschi per debiti da finanziamenti erogati alla CI IN ed alle società collegate (capo I/T), a GI TT ed al IL nel pagamento di debiti della CI IN e della CI del ON IA per € 140.023.117,36 dal maggio del 2000 al novembre del 2001 in favore della S.S. LA (capo I/U) e di GI TT nel pagamento di debiti verso studi professionali nel luglio del 2003 con liquidità della CI NG (capo I/V), erano dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, confermandosi l'affermazione di responsabilità degli imputati per gli stessi a fini civili.
5. I fatti di cui alle imputazioni erano inseriti dai giudici di merito, sulla base delle relazioni dei commissari giudiziali e dei consulenti tecnici del pubblico ministero, nella complessiva vicenda della CI a partire dall'acquisizione della CI s.p.a., storica impresa conserviera italiana, da parte del gruppo TT, tramite la Sagrit s.p.a., negli anni Novanta. Da quel momento, secondo tale ricostruzione, la struttura industriale del gruppo veniva modificata fino a divenire essenzialmente finanziaria con la trasformazione della CI in CI IN il 15 gennaio 2001; e, parallelamente, il gruppo TT acquisiva una fisionomia sempre più complessa, incentrata su un nucleo finanziario la cosiddetta - merchant bank o parte alta del gruppo, costituita dalla CP Capital EN n.v., dalla CO EN LU s.a., poi divenuta OM CI TE LUembourg s.a., dalla CP ER, dalla CP Capital EN Brasil s.a., dalla TT & PA Finanzial Company e da altre società anche personali del TT con sedi all'estero, quale la CA ENs n.v. e su un - nucleo operativo costituito principalmente dalla CI e dalle partecipate della stessa. La ristrutturazione del gruppo era eseguita nella parte alta con l'acquisto di quote maggioritarie ad opera di GI TT o di società a lui riconducibili, e per le società operative con l'acquisizione di nuove partecipazioni e l'espansione nei settori della detergenza, con il gruppo brasiliano OM, e della distribuzione internazionale di succhi di frutta e frutta in scatola, con il gruppo sudafricano DE ON. Tale politica, con il drenaggio di risorse dalle società 2 8 operative alla parte alta del gruppo, portava ad un progressivo indebitamento verso il sistema bancario, già manifestatosi nel 1998 e divenuto rilevante nell'anno successivo a seguito della cessione della Eurolat, con il settore lattiero del gruppo, alla AR, e con le operazioni relative all'acquisizione della OM s.a.. Il debito bancario erta successivamente sostituito da un indebitamento verso i risparmiatori con l'emissione, tramite società estere appositamente costituite, di prestiti obbligazionari o bonds, fino a che nel novembre del 2002 non erano rimborsati bonds emessi dell'ottobre del 2000; mentre nel bilancio consolidato della CI IN relativo a quest'ultimo si rilevava l'irrecuperabilità l'irrecuperabilità del credito verso le parti correlate, ossia la parte alta del gruppo, con la previsione di un fondo svalutazione crediti che azzerava il capitale e lo rendeva negativo.
6. La Corte territoriale assolveva infine ND TT e il IL da altri fatti contestati, revocava le statuizioni civili nei confronti delle parti civili che avevano rinunciato alla costituzione e di quelle che avevano espresso tale rinuncia limitatamente alle posizioni degli imputati GE, TO e LO ed alla responsabile civile Unicredit s.p.a., e confermava per il resto le disposizioni civili della sentenza di primo grado.
7. Il ricorrente GI TT propone ventitre motivi.
7.1. Con il primo motivo, oltre ad anticipare talune questioni poi approfondite nei motivi successivi, deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul rigetto di eccezioni preliminari sollevate dalla difesa nel corso del giudizio e sul metodo adottato nella valutazione della vicenda oggetto delle imputazioni.
7.1.1. Sull'ordinanza pronunciata dal Tribunale il 17 luglio 2008, con la quale era ammessa la costituzione di parte civile degli obbligazionisti e degli azionisti, posto che la costituzione dei creditori nei procedimenti per reati di bancarotta fraudolenta è consentita dall'art. 240, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 solo ove manchi quella del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore ovvero il creditore faccia valere un titolo personale, e che la prima di dette condizioni non sussiste nella specie essendosi l'amministrazione straordinaria regolarmente costituita, rileva che la costituzione degli obbligazionisti e degli azionisti sarebbe stata ammissibile solo in quanto diretta ad ottenere il risarcimento di un danno non patrimoniale, profilo in ordine al quale difetterebbe la motivazione anche con riguardo al rapporto causale fra un danno siffatto e la condotta. 9 02 7.1.2. Sull'ordinanza pronunciata dal Tribunale il 20 marzo 2009, con la quale venivano rigettate ulteriori eccezioni, lamenta che i rilievi difensivi, in ordine alla mancanza agli atti di documentazione che risultava sequestrata dalla Guardia di Finanza ed esaminata dai consulenti del pubblico ministero, non abbiano trovato adeguata risposta in quanto osservato dalla Corte territoriale sulla possibilità per i difensori di chiederne l'acquisizione, di fatto vanificata dalla mancata conoscenza del luogo di conservazione dei documenti, e sulla circostanza per la quale la documentazione proveniente dalla Banca d'IA non era stata utilizzata dai consulenti, che non escludeva che detta documentazione comprendesse atti favorevoli alla difesa;
denuncia la genericità delle imputazioni contestate per l'omessa indicazione delle condotte ascritte ai singoli imputati e degli accordi intervenuti fra gli stessi;
osserva che il rigetto dell'istanza dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee nel corso dell'udienza preliminare, in quanto non presentata nella fase dell'udienza in cui era prevista l'assunzione degli interrogatori degli imputati, non teneva conto del diritto dell'imputato di rendere tali dichiarazioni in qualsiasi momento;
rileva mancanza di motivazione sull'eccezione relativa all'omessa lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento.
7.1.3. Sulla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta in termini generali, censura l'accoglimento un impianto accusatorio fondato sull'individuazione di un implausibile programma di volontario dissesto ad opera di GI TT, del quale non sarebbe stato motivato l'intento di cagionare il proprio fallimento, e di soggetti diversi dallo stesso, sugli accordi fra i quali non vi sarebbe peraltro motivazione;
lamenta che alla base di tale impostazione vi sia unicamente il dissenso sulla validità dei progetti industriali del gruppo TT, dei quali non sarebbe stato specificamente indicato il carattere fraudolento, dissenso manifestatosi in concreto nel disconoscimento dei vantaggi compensativi derivanti dalle operazioni compiute all'interno del gruppo, della restituzione dei finanziamenti intervenuti fra le singole società, dell'imprevedibilità del dissesto del gruppo all'epoca dei fatti e della legittimità del ricorso alla compensazione quale normale modalità di estinzione delle obbligazioni e dell'emissione di obbligazioni in quanto diretta ad investitori istituzionali e seguita da esperti del settore;
in questa prospettiva, secondo il ricorrente, i consulenti del pubblico ministero omettevano di esaminare i fatti nella logica dell'interesse del gruppo, e non erano considerati i documenti prodotti dalla difesa, dai quali risultavano la mancanza di profili di insolvenza prima che quest'ultima fosse dichiarata nel 2003, tanto escludendo comunque la sussistenza del dolo, la sostanziale insussistenza del disavanzo all'esito della procedura di amministrazione straordinaria e la conseguente riconducibilità delle 10 operazioni oggetto delle imputazioni a comportamenti di mera di infedeltà patrimoniale, non produttivi di insolvenza e non rilevanti ai fini della previsione incriminatrice contestata.
7.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul rigetto della richiesta difensiva di acquisizione della relazione depositata in sede civile dal consulente d'ufficio Di LO, lamentando la contraddittorietà della decisione sul punto nel momento in cui si ammetteva nella sentenza impugnata che dalla relazione emergerebbe il dato decisivo per il quale il gruppo di TT non era in stato di insolvenza fino al 2000. 7.3. Con il terzo motivo, ribadito nei motivi aggiunti, deduce violazione di legge e vizio motivazionale nell'attribuzione di rilevanza penale a fatti riguardanti la gestione della PA LI IAna, poi incorporata nella CI NG, e di quest'ultima, poi incorporata nella Centrofinanziaria da quel momento rinominata CI NG. Lamenta in particolare che le predette società, mai dichiarate insolventi, siano state ritenute investite dalla dichiarazione di insolvenza delle società incorporanti in base ad un erroneo criterio di effettività della cessazione dell'esercizio dell'impresa.
7.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'applicazione retroattiva della previsione dell'art. 95 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in tema di equiparazione alla dichiarazione di fallimento, ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta, della dichiarazione dello stato di insolvenza delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 2, 3 e 82 dello stesso decreto, denunciando la violazione dei principi di cui all'art. 2 cod. pen. nella ritenuta riconducibilità ad una normativa sopravvenuta, con effetti sfavorevoli per l'imputato, di fatti commessi precedentemente all'entrata in vigore della stessa.
7.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nel suo complesso, lamentando in primo luogo che nel ritenuto accertamento del trasferimento di risorse dalle società dichiarate insolventi ad altre del gruppo non siano stati valutati i documenti, prodotti dalla difesa, da cui risultava che la CI aveva un saldo debitorio verso le società correlate a fronte dell'acquisizione di partecipazioni nella OM e nella DE ON, portatrici di marchi di rilevanza internazionale e di crediti verso società del gruppo considerati esigibili da esperti di fama anch'essa internazionale e dalla Consob, che anche l'eventuale svalutazione di tali crediti non avrebbe fatto assumere valore negativo al patrimonio netto della CI e che l'emissione delle obbligazioni era finalizzata all'acquisizione della DE ON. Denuncia altresì l'omessa valutazione del contesto del progetto industriale, evidenziato dall'analitica ricostruzione della 11 52 storia del gruppo riportata nel ricorso, con conseguente travisamento della prova.
7.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il concorso nella causazione del dissesto della CI NG e della CI IN a seguito dell'acquisto della OM da parte della CI NG e delle azioni della OM da parte della CI IN a prezzi eccessivi rispetto al valore della stessa OM, nonché della sottoscrizione di un'offerta pubblica di acquisto di azioni della OM per un pezzo superiore a quello di mercato, e per la distrazione di crediti della CI verso società correlate in quanto compensati con una quota dell'inadeguato valore di acquisto delle azioni della OM. Il ricorrente lamenta il travisamento delle risultanze processuali nelle conclusioni della sentenza impugnata sul valore della OM, laddove la valutazione dei crediti della OM, fondata sulla consulenza tecnica del pubblico ministero, non teneva conto che il consulente NN ammetteva nella propria deposizione dibattimentale di non aver esaminato i bilanci e le scritture contabili della stessa OM;
dalla storia del gruppo OM, riepilogata nel ricorso, emerge fra l'altro che il valore di mercato della OM non era influenzato dai crediti verso altre società, e che la OM utilizzava per l'acquisto della Sagrit, poi CI NG, non la liquidità esistente, che non veniva pertanto intaccata, ma il ricavato di un apposito aumento di capitale;
la decisione di riacquistare la CI NG dalla OM non era determinata, come invece ritenuto nella sentenza impugnata, dall'intento di evitare che parte del provento della vendita del settore del latte alla AR fosse acquisita dai soci della OM, ragione esclusa dalla circostanza per la quale nel valore di vendita della CI NG era già compreso quello della società Eurolat che gestiva tale settore nel gruppo CI, ma dalla crisi del mercato sudamericano e dal rialzo dei tassi in moneta brasiliana;
il riferimento della Corte territoriale nella sentenza impugnata al mancato pagamento, da parte della CI, delle rate del prezzo di acquisto della CI NG successive alla prima, a sostegno dell'affermazione sul valore nullo della OM, introduceva un elemento estraneo all'imputazione, e comunque non teneva conto che dalla documentazione acquisita risultava come la seconda e la terza rata fossero state pagate con i bonifici bancari indicati nel ricorso e che la quarta rata non era ancora scaduta, mentre l'ulteriore affermazione dei giudici di merito sulla natura simulata di tali pagamenti e sul non essere stati gli stessi comunque incassati dalla OM trova sostegno in una ricostruzione del consulente dell'accusa fondata su un generico richiamo al bilancio della OM, dal quale risultavano in realtà elementi di segno contrario, e su mere congetture;
non venivano considerati i tassi di cambio fra le valute ed il valore attribuito alla 12 2 partecipazione nella OM in sede di amministrazione straordinaria;
il contenuto di missive sottoscritte dal direttore amministrativo della CI IN Fabrizio Iapoce e dal direttore finanziario della OM Joamir Alves era valutato omettendo di esaminare anche le deposizioni dei predetti;
il giudizio di inattendibilità della perizia di stima del valore di acquisto della partecipazione nella OM, eseguita dalla Ernst & Young, era formulato in termini apodittici, in contrasto con le risultanze documentali e non tenendo conto della conferma della perizia di cui sopra in quella redatta dal Prof. AT, nella valutazione attribuita alla OM dal mercato e nella mancanza di rilievi da parte della Consob;
la svalutazione dei crediti della OM, operata dal nuovo consiglio di amministrazione della CI IN nel bilancio consolidato al 2002, era posta a sostegno della decisione senza discutere i rilievi critici della difesa sulla stessa;
l'accertamento della sopravalutazione del prezzo dell'offerta pubblica di acquisto di azioni privilegiate della OM è il risultato di un travisamento della prova rispetto all'incombenza dell'onere dell'offerta sulla TT & PA Brasil, e non sulla CI, ed alla coerenza del prezzo con la valutazione del titolo. Con motivo aggiunto il ricorrente lamenta che dalla documentazione allegata, recentemente acquisita, risulterebbe come la sentenza di condanna del Tribunale di San Paolo del Brasile, citata nella sentenza impugnata a conferma della svalutazione della partecipazione nella OM, non sia stata in realtà pronunciata.
7.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per le distrazioni di somme dalla CI in favore della CI TE BV e della OM ER NC. nel 1998, rilevando che la riconducibilità ad un mero artificio contabile della restituzione del finanziamento erogato alla CI TE BV veniva ritenuta in esito ad un'argomentazione fondata sulla svalutazione della partecipazione nella OM, in ordine alla quale si richiamano le censure di cui al punto precedente, e che tanto dava peraltro luogo, come ribadito nei motivi aggiunti con richiami alla giurisprudenza costituzionale, ad una duplice incriminazione dello stesso fatto e ad una illegittima applicazione della relativa quota dell'aumento di pena per l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. Il ricorrente lamenta inoltre che non si sia tenuto conto della ricostruzione dei consulenti della difesa, per la quale la restituzione del finanziamento veniva eseguita solo in parte con la cessione del credito e per resto con bonifici bancari, e che non sia stata verificata l'esigibilità del credito ceduto in compensazione, sussistendo di conseguenza l'ipotesi della bancarotta riparata;
e denuncia mancanza di motivazione sui rilievi difensivi in ordine al versamento in favore della OM ER e, in particolare, sulla risultanze in ordine alla cessione del credito alla 13 32 controllata CI TE BV, la cui significatività sarebbe stata esclusa in base a dichiarazioni del teste Arcaria prive di riscontri documentali.
7.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione dalla CI in favore della OM CI TE LU e della CI TE BV di somme provenienti dalla cessione del settore del latte alla AR dal gennaio all'ottobre del 1999, osservando in primo luogo come anche in questo caso la decisione sia fondata sulla svalutazione della partecipazione nella OM, per la quale si richiamano le considerazioni di cui al punto 6.6, e dia luogo a duplicazione della pena nella parte relativa all'aumento per l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. Lamenta inoltre travisamento della prova nella mancata valutazione del complesso dell'operazione, ripercorsa analiticamente dal ricorrente, che rivelava la natura imprenditoriale e non distrattiva della stessa, deliberata dagli organi competenti sotto la vigilanza della Consob e fondata sull'abbandono del settore del latte e sull'ingresso in quello della trasformazione dei prodotti agricoli anche attraverso l'acquisizione della partecipazione nella DE ON e la realizzazione per la CI IN di una plusvalenza di £. 336.000.000.000 e di un miglioramento della posizione debitoria nel conferimento alla Eurolat di debiti per £. 505.000.000.000, senza che ne derivasse alcuna riduzione di liquidità.
7.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione in favore della OM CI TE LU della somma versata dalla AR in corrispettivo dell'impegno di non concorrenza assunto dalla CI nel 1999, lamentando per un verso la contraddittorietà delle conclusioni della sentenza impugnata sulla natura simulata del patto di non concorrenza, e sulla conseguente imputabilità della somma al pagamento dovuto alla CI per la cessione della Eurolat, rispetto al giudicato della sentenza del Tribunale di Roma del 15 ottobre 2015 con la quale, condannandosi il TT per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione della stessa somma dalla AR, si riteneva evidentemente la stessa estranea al prezzo della cessione della Eurolat e indebitamente pagata dalla AR;
e per altro il travisamento della documentazione relativa al patto di non concorrenza, alla luce della quale lo stesso non risultava simulato e il pagamento della somma atteneva pertanto all'accordo fra la OM CI TE e la AR e non competeva quindi alla CI, come sostenuto anche dall'amministrazione straordinaria della CI a fronte di una contestazione in sede tributaria.
7.10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione dalla CI, su disposizione 14 della CI NG, di una somma in favore della OM CI TE LU nel dicembre del 1999, denunciando in primo luogo la contraddittorietà della qualificazione dell'operazione come un finanziamento alla OM CI TE con quanto emerso dal giudizio di primo grado in ordine al costituire la stessa pagamento di un debito della CI NG verso la stessa OM CI TE, e comunque la valutazione a tali fini del dato non decisivo costituito dalla causale indicata nella scheda contabile, a fronte di quanto emergente da altre scritture indicate nel ricorso sulla natura di pagamento di un debito attribuita all'uscita. Posto che l'ulteriore affermazione dei giudici di merito sull'insussistenza di tale debito è ancora una volta collegata all'acquisto della partecipazione nella OM ed alla svalutazione di quest'ultima, il ricorrente richiama poi le considerazioni di cui ai punti precedenti anche con riguardo alla duplicazione della pena, ed osserva che quanto detto implica la riqualificazione della condotta come bancarotta preferenziale e la declaratoria di estinzione della stessa per prescrizione.
7.11. Con l'undicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per le distrazioni delle somme provenienti dall'emissione di obbligazioni e di quelle destinate alla GL e alla EM in pagamento di debiti di GI TT.
7.11.1. Sulla distrazione di somme in favore della OM dal febbraio al marzo del 2002, il ricorrente richiama quanto rilevato già nelle sentenza di primo grado in ordine al rimborso del 65% della somma, e si riporta alle censure di cui ai punti precedenti sull'accertamento dello stato di insolvenza del gruppo dal 1999 in conseguenza dell'inesigibilità dei crediti della OM;
e denuncia per il resto il travisamento delle risultanze processuali, da cui risultava che la distrazione veniva accertata dai consulenti del pubblico ministero unicamente in base ai dati rilevati nel computer del IL, privi di riscontri nelle scritture contabili, e l'omessa considerazione della ricostruzione dei consulenti della difesa per la quale l'utilizzazione della somma per l'acquisto di obbligazioni emesse dalla OM e dalla OM ER era conforme all'oggetto sociale e consentiva un risparmio sugli interessi nel rifinanziamento delle obbligazioni.
7.11.2. Sulla distrazione di somme dalla CI IN e dalla CI NG in favore della S.S. LA dall'agosto del 2001 al luglio del 2002, lamenta l'illogicità dell'affermazione per la quale tali erogazioni erano prive di giustificazione, laddove il finanziamento consentiva alla LA di conseguire i requisiti per l'iscrizione della relativa squadra di calcio al campionato di serie A 2002/2003, in mancanza del quale la partecipazione nella LA avrebbe perso il proprio valore, e il travisamento delle risultanze processuali da cui emergeva che il gruppo non era all'epoca in stato di insolvenza. 15 32 7.11.3. Sulla distrazione di somme dalla CI NG LUembourg, tramite la CI NG, in pagamento di premi a calciatori della S.S. LA dissimulato come finanziamento nel 2001, denuncia il travisamento delle risultanze processuali dalle quali emergeva come i finanziamenti fossero destinati alla sottoscrizione di un piano di stock options, varato dalla LA, che avrebbe consentito al gruppo CI un risparmio di circa £. 20.000.000.000, a seguito del pagamento dei calciatori attraverso la relativa plusvalenza con rinuncia ai premi concordati, e un incremento del valore della partecipazione nella LA.
7.11.4. Sulle distrazioni di somme versate nel febbraio del 2001 dalla CI NG LUembourg alla GL, nell'agosto del 2001 e nel giugno del 2001 dalla CI NG LUembourg per conto della CI NG alla EM e nel luglio del 2000 e nel gennaio del 2001 dalla CI NG alla EM in pagamento di debiti personali di GI TT, lamenta travisamento delle risultanze processuali - nell'argomentazione della sentenza impugnata per la quale dalle scritture contabili di assestamento emergeva l'impraticabilità della pretesa compensazione dei versamenti contestati con crediti vantati dal TT per la vendita di azioni della CI alla CI NG, in conseguenza dell'insussistenza del credito della OM CI TE nei confronti della CI NG ceduto alla TT & PA ed utilizzato dal TT per acquistare le azioni ove con le scritture di assestamento si prendeva atto di - una sopravvenuta ed imprevedibile diminuzione del prezzo di acquisto della partecipazione della OM, che incideva su un credito in precedenza esistente.
7.12. Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione di somme dalla CI NG alla Banca di Roma nel giugno del 2002 in pagamento di azioni della OM CI TE allorché quest'ultima era già stata liquidata e cancellata nel marzo del 2001, lamentando il travisamento delle risultanze processuali nell'omessa considerazione che il vincolante contratto preliminare di acquisto delle azioni era stato stipulato precedentemente alla cancellazione della OM CI TE e che l'inadempimento dello stesso avrebbe imposto di intraprendere un temerario contenzioso civilistico, e che l'operazione era comunque priva di conseguenze effettivamente pregiudizievoli in quanto la CI NG cedeva le azioni alla CA EN NV iscrivendo un credito nei confronti della stessa e un debito verso la Banca di Roma, mentre l'unica rata del prezzo di acquisto dei titoli era pagata dalla SI Food.
7.13. Con il tredicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione dalla CI NG nel novembre del 2002 di somme messe a disposizione dalla CI in pagamento di un debito di GI TT verso la GL, lamentando 16 2 l'illogicità dell'approccio sostanzialista adottato dalla Corte territoriale in base ai meri dati dell'uscita della somma dalla CI, unica società del gruppo fornita di liquidità, e del versamento della stessa sul conto personale del TT, a fronte della non contestata ricostruzione contabile proposta dalla difesa per la quale l'operazione si risolveva in un finanziamento alla TT & PA NV dalla stessa restituito e la CI NG onorava il debito nei confronti della CI con la cessione di un credito verso la LA, che riconduceva al più i fatti ad un'ipotesi di bancarotta preferenziale.
7.14. Con il quattordicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione nel novembre del 2009 di arredi della PA LI IAna, poi incorporata nella CI NG, ad un prezzo inferiore a quello di acquisto e pagato con l'iscrizione di un debito insoluto a carico della OM CI TE LU, richiamando in primo luogo le censure svolte in precedenza, anche con riguardo alla duplicazione della pena nell'ambito dell'aumento per l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, sulla svalutazione della partecipazione nella OM, dalla quale dipendevano i ritenuti caratteri distrattivi della compensazione con il credito della CI NG;
e lamenta inoltre il travisamento della produzione difensiva delle tabelle sul valore dei beni di antiquariato nell'affermazione della Corte territoriale per la quale il deprezzamento dei beni non era provato.
7.15. Con il quindicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione dalla CI alla NC nel febbraio del 1999 di una somma destinata al pagamento di un terreno acquistato da quest'ultima società, richiamando le censure proposte sul punto in precedenza in ordine all'individuazione di artifici contabili nella cessione del credito della CI alla OM CI TE a fronte dell'acquisizione della svalutata partecipazione nella OM, in base alla quale veniva disattesa la ricostruzione dei consulenti della difesa, per la quale la somma era oggetto di una serie di finanziamenti concessi in successione dalla CI alla CI TE BV, da questa alla TT & PA NV, da questa alla CA EN NV e da quest'ultima infine alla NC, che non intratteneva pertanto alcun rapporto finanziario con la CI, la quale iscriveva invece verso la CI TE BV un credito che risultava saldato con bonifici bancari nel corso del 1999. 7.16. Con il sedicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione nel maggio del 1999 dalla PA LI IAna, poi incorporata nella CI NG, di una somma oggetto di finanziamento alla NC e da questa versata a GI TT lamentando che l'affermazione della sentenza impugnata, per la 17 quale il finanziamento non veniva restituito, non teneva conto delle risultanze dibattimentali da cui emergeva che tale restituzione veniva eseguita nel 1999 mediante compensazione nell'ambito dell'operazione con cui la NC acquistava dalla PA LI IAna azioni della Centro Sportivo LA in contropartita di un credito verso la PA ceduto alla NC dalla Centro Sportivo LA, e il versamento della NC in favore del TT aveva la diversa causale della parziale restituzione di maggiori finanziamenti erogati dal TT alla NC.
7.17. Con il diciassettesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione nel giugno del 2000 di una somma oggetto di un finanziamento concesso dalla CI NG alla NC senza contropartite, rilevando il travisamento della prova, già denunciato al precedente punto 6.11.4, nel richiamo della sentenza impugnata alla decisione di primo grado in ordine all'inesistenza del credito della TT PA indicato in compensazione del finanziamento contestato, e lamentando mancanza di prova che il credito offerto in compensazione nelle due operazioni fosse il medesimo.
7.18. Con il diciottesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione nel novembre del 2001 dalla CI NG a GI TT di una somma utilizzata per la realizzazione di un'imbarcazione, lamentando che anche per questo condotta, come per quella di cui al punto precedente, sia stata erroneamente ritenuta l'inesistenza del credito del TT derivante dalla cessione alla CI NG di azioni della CI IN, alla cui provvista era imputato il pagamento contestato.
7.19. Con il diciannovesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per i fatti di false comunicazioni sociali, richiamando le censure proposte sul punto in precedenza ove le falsità contestate dipendono dalla svalutazione della partecipazione nella OM, e rilevando peraltro che le condotte si risolvono nell'indicazione di voci valutative e non costituiscono pertanto falsità incidenti su fatti materiali, punibili secondo la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ.. Il ricorrente rileva altresì che la ritenuta sussistenza di obblighi di accantonamento travisa le risultanze processuali, che escludevano rischi potenziali per la società; e con motivo aggiunto osserva che le condotte rimangono penalmente irrilevanti in quanto non ricadenti su fatti materiali anche nella nozione indicata dalla recente giurisprudenza della Sezioni Unite di questa Corte, consistendo le stesse in valutazioni operate nel rispetto dei principi civilistici e contabili, e che non vi 18 02 erano le condizioni per la svalutazione delle partecipazioni, indicate dalla legge nella sopravvenienza di perdite durevoli.
7.20. Con il ventesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità a fini civili per i fatti di bancarotta preferenziale dichiarati estinti per prescrizione.
7.20.1. Sull'erogazione di somme dalla CI NG per conto della CI NG LUembourg in favore del IL dall'ottobre del 2001 al febbraio del 2002, denuncia il travisamento delle risultanze processuali già dedotto in precedenza sulla ritenuta insolvenza della CI NG all'epoca dei fatti.
7.20.2. Sui pagamenti dalla CI NG ad ND TT per attività di riorganizzazione del gruppo nel maggio del 2001 richiama le considerazioni di cui al punto precedente, ed aggiunge che l'indebita preferenza è esclusa dalla natura privilegiata del credito, in quanto derivante da attività lavorativa subordinata.
7.20.3. Sul pagamento di compensi dalla CI NG a GI TT nel gennaio del 2003 osserva che l'indebita preferenza è esclusa dalla natura privilegiata del credito, in quanto derivante da opera intellettuale.
7.20.4. Sulle restituzioni dal luglio del 1999 al settembre del 2000 di finanziamenti erogati da istituti di credito in favore della CI IN e di società alla stessa collegate, lamenta mancanza di prova sull'identificazione dei soggetti che avevano eseguito i versamenti, e comunque l'impossibilità di ravvisare la condizione di insolvenza per quanto detto in precedenza.
7.20.5. Sui pagamenti di debiti della CI IN e della CI DE ON IA verso la S.S. LA, effettuati dal maggio del 2000 al novembre del 2001, rileva l'insussistenza anche in questo caso della condizione di insolvenza.
6.20.6. Sui pagamenti di debiti verso studi professionali con disponibilità della CI NG nel luglio del 2003 osserva che l'indebita preferenza è esclusa dalla natura privilegiata dei crediti.
7.21. Con il ventunesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla configurabilità dell'aggravante della rilevanza del danno per i fatti previsti dall'art. 223 legge fall., rilevando che, in mancanza di un espresso richiamo della previsione circostanziale nella norma appena indicata, l'orientamento giurisprudenziale che sostiene la tesi della ravvisabilità dell'aggravante per i fatti in esame dà luogo ad una non consentita interpretazione analogica in malam partem ed alla violazione degli artt. 25, 3, 11 e 117 Cost. e 7 CEDU, quest'ultimo sotto il profilo della prevedibilità del contenuto precettivo delle norme penali, ed eccependo in subordine l'illegittimità costituzionale del citato art. 223 in quanto interpretato nel senso seguito dalla sentenza impugnata. 19 7.22. Con il ventiduesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'omessa indicazione degli aumenti di pena corrispondenti ai singoli fatti di bancarotta, necessaria nell'ambito di quella che la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha ricostruito sostanzialmente come una continuazione pur se formalmente qualificata come circostanza aggravante.
7.23. Con il ventitreesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla mancata estensione alla posizione di GI TT degli effetti della transazione fra l'amministrazione straordinaria e la Unicredit, con corrispondente riduzione della provvisionale, lamentando l'insufficienza in senso contrario del riferimento della transazione alla sola quota riguardante la Unicredit, dovendosi ritenere, in assenza di una specifica indicazione di tale quota e di una riduzione dell'importo della domanda risarcitoria nei confronti degli altri debitori solidali, che la transazione abbia avuto ad oggetto il danno nella sua interezza.
8. Il ricorrente ND TT propone dieci motivi.
8.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge nell'omessa notifica all'imputato e ai suoi difensori del provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione.
8.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sul rigetto di eccezioni preliminari sollevate dalla difesa nel corso del giudizio. Richiamate negli stessi termini le censure dedotte da GI TT sulla costituzione di parte civile degli azionisti e degli obbligazionisti, sulla genericità delle imputazioni, sull'omessa lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e sul mancato deposito di documentazione, in ordine al quale si propone questione di illegittimità costituzionale degli artt. 415-bis e 416 cod. proc. pen. nella parte in cui l'omissione non è prevista quale causa di nullità, il ricorrente lamenta altresì l'illegittimità dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento della relazione dei commissari dell'amministrazione straordinaria, la cui qualificazione come atto di natura documentale vanificherebbe di fatto la disciplina sulla formazione del predetto fascicolo, e del rigetto dell'istanza di traduzione dei documenti in lingua inglese e portoghese, non adeguatamente motivato nella sentenza impugnata con la mancata indicazione della rilevanza dei documenti da parte della difesa.
8.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale su profili generali in ordine alla configurabilità del reato, riprendendo le censure proposte da GI TT sulla legittimità delle operazioni fra società del gruppo, sulla mancanza di disavanzi all'esito dell'amministrazione straordinaria, 0 2 2 20 sull'insorgenza dello stato di insolvenza e sull'inesigibilità dei crediti verso le società correlate.
8.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla rilevanza penale di fatti riguardanti la gestione della CI NG incorporata nella Centrofinanziaria e non dichiarata insolvente, nei termini di cui all'analogo motivo proposto da GI TT.
8.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla mancata acquisizione della relazione del consulente Di LO, riprendendo l'analogo motivo proposto da GI TT, e sull'omessa audizione del Prof. AT in ordine alla determinazione del valore della partecipazione nella OM ed alla sussistenza di uno stato di insolvenza del gruppo.
8.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione di somme in favore della OM dal febbraio al marzo del 2002, dalla CI IN e dalla CI NG in favore della S.S. LA dall'agosto del 2001 al luglio del 2002, dalla CI NG LUembourg, tramite la CI NG, in pagamento di premi a calciatori della S.S. LA dissimulato come finanziamento nel 2001, e dalla CI NG alla Banca di Roma nel giugno del 2002 in pagamento di azioni della OM CI TE allorché quest'ultima era già stata liquidata e cancellata nel marzo del 2001. Il ricorrente riprende le censure proposte su tali addebiti da GI TT, aggiungendo per la distrazione in favore della OM che la responsabilità di ND TT sarebbe stata ritenuta unicamente in forza del legame familiare con GI TT, e per la distrazione in favore della S.S. LA che non sarebbe stata valutata, ai fini della sussistenza del dolo, la contenuta entità degli importi delle distrazioni e dei vantaggi derivanti dall'operazione.
8.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità a fini civili per i fatti di bancarotta preferenziale relativi ai pagamenti dalla CI NG ad ND TT per attività di riorganizzazione del gruppo nel maggio del 2001, riprendendo le censure proposte sul punto da GI TT.
8.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, lamentando mancanza di motivazione sulla determinazione della pena.
8.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla condanna al risarcimento dei danni;
riprendendo le censure proposte da GI TT sulla mancata estensione degli effetti della transazione con la Unicredit, il ricorrente aggiunge che la condanna avrebbe riguardato anche danni subiti dalla CI, mentre all'imputato sono ascritti solo fatti commessi in danno 21 della CI NG, e inoltre, all'interno di quest'ultima procedura fallimentare, anche fatti ascritti al solo GI TT.
8.10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla condanna al pagamento della provvisionale, confermata, secondo il ricorrente, omettendo di motivare sui rilievi difensivi.
9. I ricorrenti SA TT e SI TT propongono, con distinti ricorsi, motivi analoghi a quelli dedotti da ND TT sull'omessa notifica agli imputati e ai loro difensori del provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione, sulla costituzione di parte civile degli azionisti e degli obbligazionisti, sui profili generali in ordine alla configurabilità del reato, sulla rilevanza penale di fatti riguardanti la gestione della CI NG incorporata nella Centrofinanziaria e non dichiarata insolvente, sull'affermazione di responsabilità a fini civili per i fatti di bancarotta preferenziale relativi ai pagamenti dalla CI NG ad ND TT per attività di riorganizzazione del gruppo nel maggio del 2001, sulla condanna al risarcimento dei danni per fatti diversi da quello appena indicato, unico per il quale veniva affermata la responsabilità degli imputati, e sulla carenza motivazionale in ordine alla condanna alla provvisionale. 10. Il ricorrente IL propone nove motivi. 10.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla conferma dell'ordinanza del 17 luglio 2008, con la quale il Tribunale ammetteva la costituzione di parte civile degli azionisti e degli obbligazionisti, e sulle statuizioni civili, denunciando carenza motivazionale della sentenza impugnata nella mera riproposizione dei contenuti della decisione di primo grado, ed osservando che le domande risarcitorie patrimoniali degli obbligazionisti sono consumate da quella dell'amministrazione straordinaria, non è motivata l'esistenza di un danno proprio lamentato dagli azionisti, non vi è prova di danni non patrimoniali subiti dagli azionisti e dagli obbligazionisti e di un rapporto causale fra tali danni e le condotte e le provvisionali venivano liquidate omettendo di accertare l'entità dei danni e di distinguere le responsabilità dei singoli imputati. Il ricorrente propone infine censure analoghe a quelle dedotte da GI TT sulla mancata estensione alla posizione dell'imputato degli effetti della transazione con la Unicredit. 10.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'attribuzione di rilevanza penale a fatti relativi alla gestione delle incorporate CI NG e PA LI IAna per le quali non era intervenuta dichiarazione di insolvenza, lamentando l'irrilevanza del riferimento della 22 sentenza impugnata alla mancanza di un'effettiva cessazione dell'attività di tali società sarebbe inconferente, essendo determinante ai fini che qui interessano non la prosecuzione o meno di tale attività, ma, ai sensi dell'art. 10 legge fall., unicamente l'esistenza dell'impresa, e delle ulteriori considerazioni della Corte territoriale sulla natura simulata della fusione delle società, essendo la continuazione dell'attività delle stesse un effetto naturale della fusione stessa. Il ricorrente rileva peraltro l'insindacabilità in sede penale della natura reale o fittizia della fusione e delle decisioni assunte in sede civile sullo stato di insolvenza, incorrendosi altrimenti in un vizio di capacità del giudice. 10.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla mancata acquisizione della relazione del consulente Di LO, riprendendo le censure proposte sul punto da GI TT. 10.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione di somme in favore della OM dal febbraio al marzo del 2002, osservando che l'ipotesi accusatoria è smentita dalle risultanze processuali, che le relative deduzioni della difesa non trovavano risposta nella sentenza impugnata, e che l'imputato non avrebbe potuto comunque opporsi ad un'operazione regolarmente autorizzata dagli organi societari. 10.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione di somme dalla CI IN e dalla CI NG in favore della S.S. LA dall'agosto del 2001 al luglio del 2002, lamentando l'omesso esame dei rilievi difensivi con particolare riguardo alle dichiarazioni del verbalizzante RA, per le quali l'operazione aveva danneggiato solo la LA avvantaggiando invece le società controllanti. 10.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione di somme dalla CI NG LUembourg, tramite la CI NG, in pagamento di premi a calciatori della S.S. LA dissimulato come finanziamento nel 2001, lamentando il mancato esame dei rilievi proposti con l'appello e la contraddittorietà dell'attribuzione di responsabilità al IL, quale componente del consiglio di amministrazione della LA, con l'affermazione della stessa sentenza impugnata per la quale detta società non aveva contabilizzato l'operazione. 10.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la distrazione della somma versata nel febbraio del 2001 dalla CI NG LUembourg alla GL, lamentando l'omesso esame del rilievo difensivo per quale la regolare contabilizzazione del credito di GI TT verso la CI NG non consentiva al IL di ravvisarne l'inesistenza, e rilevando l'insufficienza del riferimento della sentenza 23 32 impugnata ad una missiva inviata da tale Cianfanelli per conto della CI, della quale l'imputato avrebbe avuto conoscenza. 10.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità a fini civili per i fatti di bancarotta preferenziale riguardanti l'erogazione di somme dalla CI NG per conto della CI NG LUembourg in favore del IL dall'ottobre del 2001 al febbraio del 2002, le restituzioni dal luglio del 1999 al settembre del 2000 di finanziamenti erogati da istituti di credito in favore della CI IN e di società alla stessa collegate e i pagamenti di debiti della CI IN e della CI DE ON IA verso la S.S. LA, effettuati dal maggio del 2000 al novembre del 2001. Ribadite le censure sulla mancanza della dichiarazione di insolvenza della CI NG prima dell'incorporazione, il ricorrente denuncia comunque il travisamento delle risultanze processuali su tale insolvenza, esclusa dall'analisi positiva della JP GA e dalla perizia del De LO in sede civile. 10.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, lamentando l'omessa determinazione degli aumenti di pena corrispondenti ai singoli fatti contestati nell'ambito di quella che costituirebbe una pur speciale ipotesi di continuazione. 11. Il ricorrente AN, con due ricorsi l'uno dei quali assorbe nella sua più ampia articolazione le censure dedotte con l'altro atto di impugnazione, propone ventuno motivi sull'affermazione di responsabilità per i contestati reati di bancarotta impropria, sulla determinazione della pena e sulle statuizioni civili. 11.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul contributo dell'imputato alla formazione dei bilanci contestati, ritenuto nonostante il AN, amministratore privo di deleghe, non li avesse redatti, con una conclusione contraddittoria rispetto all'assoluzione dell'imputato in primo grado per i fatti di bancarotta patrimoniale ai quali le falsità nei bilanci erano strumentali nell'ipotesi accusatoria. 11.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'attribuzione all'imputato di una visione onnicomprensiva delle vicende del gruppo TT, ritenuta in base al ruolo svolto dal AN nella fusione fra la CI NG e la Centrofinanziaria ed alla funzione esercitata da quest'ultima nelle compensazioni fra le società del gruppo, elementi tuttavia non corrispondenti alle risultanze processuali, pertanto travisate. 11.3. Con il terzo motivo deduce vizio motivazionale nella contraddittorietà della decisione di condanna con quella di assoluzione dall'imputazione di bancarotta impropria per causazione del dissesto della CI IN e della CI NG, nella motivazione della quale si evidenziava la mancanza di prova 24 a carico dell'imputato sulla consapevolezza di tutti gli aspetti delle operazioni riguardanti la partecipazione nella OM. 11.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale nell'illogica parificazione della posizione del AN a quella di GI TT, ritenuto nella stessa sentenza impugnata quale protagonista assoluto di tutte le operazioni contestate. 11.5. Con il quinto motivo deduce vizio motivazionale rispetto alla sovrapponibilità delle funzioni del AN rispetto a quelle degli altri imputati assolti in primo grado. 11.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale nella mancanza di argomentazioni giustificative della ritenuta sussistenza del dolo in ordine alla causazione del dissesto, anche in considerazione dell'assoluzione del AN per i fatti di bancarotta patrimoniale ai quali le falsità erano strumentali nell'ipotesi accusatoria. 11.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale rispetto alla mancanza di alcun ruolo operativo dell'imputato all'interno del gruppo. 11.8. Con l'ottavo motivo deduce vizio motivazionale nella ritenuta rilevanza causale, su un dissesto che si assumeva essere insorto nel 1999, di falsità nei bilanci della CI IN contestate al AN unicamente per l'esercizio del 2001, e nel riferimento ad un aggravamento del dissesto irrilevante nella previsione della norma incriminatrice, che punirebbe solo la determinazione del dissesto, e comunque escluso nella stessa ricostruzione dell'accusa, secondo la quale nel 2001 la situazione contabile della CI IN era migliorata rispetto a quella dell'anno precedente. 11.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in una valutazione sulla sussistenza del dolo riferita al complesso della vicenda e non ai singoli fatti contestati. Con motivi aggiunti, il ricorrente aggiunge che gli elementi indicati nella sentenza impugnata sarebbero inidonei a provare il dolo richiesto per la posizione di un amministratore privo di deleghe. 11.10. Con il decimo motivo deduce vizio motivazionale sulla sopravalutazione della partecipazione nella S.S. LA e dei crediti relativi alla partecipazione OM nei bilanci della CI IN, ritenuta in base ad elementi valutativi risalenti al 1999 laddove l'imputato entrava nel consiglio di amministrazione della società solo nel 2001. 11.11. Con l'undicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla plusvalenza di € 172.000.000 nei bilanci della CI IN, ritenuta in base alla qualificazione come cessione di quello che era un conferimento fondato su una perizia di stima che l'imputato non aveva 25 ragione di contestare, omettendo peraltro di indicare le ragioni per le quali l'avvenuta cessione fra società controllate da GI TT avrebbe comportato la parificazione alla posizione di quest'ultimo di quella dell'imputato. 11.12. Con i dodicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale nell'applicazione retroattiva dell'art. 95 del d.lgs. n. 270 del 1999. 11.13. Con il tredicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta insindacabilità della dichiarazione di insolvenza, contrastante con l'attribuzione al giudice penale del potere di risolvere le questioni da cui dipende la sua decisione di cui agli artt. 3 e 4 cod. proc. pen.. 11.14. Con il quattordicesimo motivo deduce, anche con motivi aggiunti, violazione di legge e vizio motivazionale nell'applicazione retroattiva degli artt. 2621 e 2622 cod. civ. nella loro sopraggiunta formulazione, che avrebbe determinato una parziale abrogazione della normativa previgente. 11.15. Con il quindicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta configurabilità dell'aggravante della rilevanza del danno per i fatti previsti dall'art. 223 legge fall., che sarebbe oggetto di una non consentita interpretazione analogica in malam partem. 11.16. Con il sedicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche, che porrebbe irragionevolmente la posizione del AN sullo stesso piano di quella del IL, direttore finanziario e genero di GI TT. 11.17. Con il diciassettesimo motivo deduce, anche con motivi aggiunti, violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità a fini civili per i fatti reati riqualificati come ipotesi di bancarotta preferenziale, lamentando l'omessa valutazione della sussistenza del dolo specifico e l'illogica considerazione della posizione dell'imputato in termini diversi da quella dei sindaci, viceversa assolti dalle stesse imputazioni. 11.18. Con il diciottesimo motivo deduce la mancata acquisizione di prove decisive costituite dalla relazione del consulente De LO e dall'escussione dello stesso e del prof. AT sull'insolvenza del gruppo. motivo deduce violazione di legge 11.19. Con il diciannovesimo dell'amministrazionenell'acquisizione della relazione dei commissari straordinaria. 11.20. Con il ventesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta ammissibilità delle costituzioni di parte civile degli obbligazionisti e degli azionisti per un danno meramente indiretto quale sarebbe quello derivante dalla difficoltà di negoziare le azioni e le obbligazioni. 26 ч 11.21. Con il ventunesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla mancata estromissione della parte civile amministrazione straordinaria, la cui azione coinciderebbe con quella esercitata in sede civile. 12. Il ricorrente GE propone nove motivi, i primi sei dei quali riferiti all'imputazione di distrazione dalla CI in favore della OM CI TE LU e della CI TE BV di somme provenienti dalla cessione del settore del latte alla AR dal gennaio all'ottobre del 1999. 12.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sulla configurabilità del concorso dell'imputato nella condotta appena indicata, rilevando che il riferimento a tal fine all'aver consentito le operazioni di finanziamento prodromiche alle condotte distrattive, attribuendo rilievo centrale ai profili della finalità di dette operazioni e del vantaggio per l'istituto di credito, trascura il dato essenziale della definizione dell'apporto dell'imputato alle condotte criminose contestate, che non emerge dalle modalità delle operazioni e dall'influenza esercitata sulla AR per l'accettazione del prezzo della cessione. Denuncia altresì l'irrilevanza degli ulteriori elementi indicati nell'accollo, da parte della AR, di debiti del gruppo CI, di per sè non anomalo, nella determinazione del prezzo delle azioni della Eurolat in un valore superiore a quello effettivo, desunto dalla sola imputazione contestata in un diverso procedimento conclusosi peraltro con una decisione assolutoria, e nel vantaggio derivante per la Banca di Roma dalla riduzione dell'esposizione, peraltro non determinato con precisi calcoli che, ove eseguiti, ne avrebbero evidenziato l'insussistenza. 12.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sulla prova dell'interferenza della Banca di Roma nelle trattative per la determinazione del prezzo della cessione della Eurolat, in quanto tratta da dichiarazioni di IS ZI e FA TO, prive di riscontri e smentite dall'assoluzione del GE dall'imputazione di estorsione in danno del ZI e da quella di bancarotta fraudolenta per distrazione dalla AR della somma corrispondente alla sopravalutazione del prezzo, e dalle quali emergerebbe comunque una mera opposizione della banca alla riduzione del prezzo, inidonea costituire un efficiente apporto casuale al reato. 12.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge nella valutazione dei documenti prodromici all'accordo di ristrutturazione fra il gruppo e l'istituto di credito, dai quali lo stesso appariva in realtà come un normale atto di composizione stragiudiziale della crisi dell'impresa. 12.4. Con il quarto motivo deduce vizio motivazionale nel fondare l'affermazione di responsabilità del GE Su presunzioni e su mere 02 27 dichiarazioni del TO prive di riscontri e inattendibili in quanto rese da persona che non aveva mai avuto rapporti personali con il GE. 12.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge nella valutazione, ai fini della sussistenza del dolo, di un'inesigibilità dei crediti della OM verso la OM CI TE che dagli atti processuali non risulterebbe percepibile nel 1999, e di una ritenuta consapevolezza delle trattative per la cessione del settore del latte inidonea a determinare conoscenza della sottrazione di risorse dalla CI alla controllante, in quanto normale operazione di ristrutturazione con la quale la CI cedeva il settore di cui sopra per acquistare quello della detergenza incluso nel patrimonio della OM. 12.6. Con il sesto motivo deduce vizio motivazionale sulla richiesta difensiva di derubricazione dell'imputazione in quella di bancarotta preferenziale, proposta nel corso della discussione nel giudizio di appello e non esaminata nella sentenza impugnata, nonostante dal complesso della motivazione l'operazione fosse ricostruita come finalizzata a favorire la Banca di Roma nel rientro dell'esposizione verso la stessa della OM CI TE e quest'ultima, quale creditrice, nel recupero della somma versata per l'acquisto della OM. 12.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il concorso nella distrazione in favore della OM CI TE LU della somma versata dalla AR in corrispettivo dell'impegno di non concorrenza assunto dalla CI nel 1999, in quanto fondata sull'accertamento della responsabilità del GE per il fatto di cui ai punti precedenti, dal quale non sarebbe tuttavia desumibile la consapevolezza dell'imputato in ordine alla natura simulata del patto di non concorrenza ed alla riferibilità della somma versata dalla AR al pagamento di parte del prezzo della Eurolat. Il ricorrente aggiunge che il fatto sarebbe anch'esso oggetto del separato procedimento conclusosi con l'assoluzione del GE, e che la condotta integra anche in questo caso il diverso reato di bancarotta preferenziale a vantaggio della Banca di Roma. 12.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il concorso nella distrazione di somme dalla CI NG alla Banca di Roma nel giugno del 2002 in pagamento di azioni della OM CI TE allorché quest'ultima era già stata liquidata e cancellata nel marzo del 2001, in quanto fondata su mere presunzioni tratte dai rapporti dell'imputato con GI TT e dalla partecipazione del GE alla riunione del comitato esecutivo dell'aprile del 2000 in cui era decisa la liquidazione della partecipazione della Banca di Roma nella OM CI TE, e contraddittoria laddove in presenza delle stesse circostanze era escluso il concorso nel reato del coimputato EL, che nel 2001 contribuiva 28 оч quale dirigente della banca alla stesura della prima versione del contratto. Il ricorrente lamenta altresì l'illogicità della ritenuta prevedibilità da parte del GE, nel 2000, della liquidazione della OM CI TE, avvenuta nel 2001, e l'omessa valutazione di elementi indicativi delle modalità fraudolente della condotta del TT e della contrapposizione degli interessi di quest'ultimo rispetto a quelli della banca, viceversa valorizzati ai fini dell'assoluzione dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci della CI NG. 12.9. Con il nono motivo deduce vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio nell'apoditticità delle argomentazioni sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena sarebbe apodittica. 12.10. Con la memoria successivamente depositata il ricorrente chiede l'acquisizione della sentenza del Tribunale di Roma del 28 gennaio 2016 nel procedimento conclusosi con l'assoluzione del GE dalle imputazioni relative alla vicenda della Eurolat. 13. Il ricorrente TO propone due motivi. 13.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul concorso nella distrazione dalla CI in favore della OM CI TE LU e della CI TE BV di somme provenienti dalla cessione del settore del latte alla AR dal gennaio all'ottobre del 1999 e in favore della OM CI TE LU della somma versata dalla AR in corrispettivo dell'impegno di non concorrenza assunto dalla CI nel 1999, rilevando la mancanza della prova di un accordo criminoso in un'operazione conforme all'interesse industriale della CI di dismettere il settore latte per espandersi in quella della frutta, ed osservando che le argomentazioni della sentenza impugnata erano fondate su elementi meramente formali in ordine alle cariche ricoperte dal TO, non individuavano la condotta concorsuale, neppure precisando se la stessa avesse assunto modalità attiva ovvero omissiva, ed erano peraltro illogiche ove riferite ad una condotta attiva, non essendo invece configurabile una condotta omissiva per l'impossibilità di ravvisare, a carico degli esponenti di un istituto di credito, un obbligo giuridico di impedire eventi lesivi di interessi propri dei creditori di un soggetto estraneo alla banca, e comunque per la mancanza di conoscibilità da parte dell'imputato, della reale situazione della OM. Il ricorrente aggiunge che dalle dichiarazioni del ZI e del TO emerge solo come gli esponenti della banca seguissero la vicenda Eurolat con un atteggiamento favorevole agli interessi del gruppo CI, dato questo contrastante con la prospettiva del depauperamento del gruppo, e 29 32 lamenta l'omessa valutazione dell'archiviazione della posizione dell'imputato nel procedimento relativo alle vicende della AR. 13.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sull'elemento psicologico del reato, lamentando in particolare l'omessa motivazione dell'opzione della Corte territoriale per l'orientamento secondo il quale il dissesto non fa parte dell'oggetto del reato, e comunque la mancata valutazione di quanto affermato nella stessa sentenza sull'insussistenza di segnali di insolvenza all'epoca nella quale erano erogati i finanziamenti alla CI, e della circostanza per la quale la prospettazione offerta alla banca evidenziava vantaggi compensativi delle operazioni. 14. Il ricorrente LO propone quattro motivi sul concorso nella distrazione dalla CI in favore della OM CI TE LU e della CI TE BV di somme provenienti dalla cessione del settore del latte alla AR dal gennaio all'ottobre del 1999 e in favore della OM CI TE LU della somma versata dalla AR in corrispettivo dell'impegno di non concorrenza assunto dalla CI nel 1999. 14.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla consapevolezza dei funzionari della Banca di Roma in ordine alla natura distrattiva dell'acquisizione della OM, rilevando la mancanza di adeguata motivazione sul punto rispetto alle circostanze per le quali all'epoca dei fatti la reale situazione dell'esigibilità dei crediti della OM non era apprezzabile e neppure era provato che l'acquisto della OM fosse stato oggetto di un accordo fra il TT e la banca. Denuncia altresì il travisamento delle dichiarazioni del LO nell'utilizzazione di brani isolati delle stesse, che non consentivano di cogliere l'esatto significato del riferimento dell'imputato alla distrazione di liquidità nel senso del trasferimento di detta liquidità a fronte dell'acquisto della OM. 14.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sulla valutazione delle dichiarazioni del ZI e del TO, utilizzate nonostante l'interesse dei dichiaranti ad escludere la loro responsabilità per i fatti loro addebitati con riguardo alla vicenda della AR e la mancanza di riscontri, rilevando inoltre l'assertività dell'affermazione per la quale la Banca di Roma avrebbe interferito nella sopravalutazione del prezzo pagato dalla AR, e la contraddittorietà della stessa rispetto alla fissazione del prezzo in base alla valutazione di un perito nominato in sede civile a seguito di istanza della CI. 14.3. Con il terzo motivo deduce vizio motivazionale sulla conformità delle operazioni alle finalità imprenditoriali del gruppo TT, lamentando la mancata indicazione delle ragioni di inattendibilità dei documenti che indicavano 30 37 come il gruppo non si trovasse all'epoca in stato di insolvenza e come le operazioni fossero funzionali ad un piano di ristrutturazione industriale, e l'illogicità delle contrarie argomentazioni della sentenza impugnata. 14.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge sulla conformità all'imputazione della ritenuta responsabilità per la distrazione della somma versata dalla AR in corrispettivo dell'impegno di non concorrenza assunto dalla CI, lamentando in primo luogo la violazione dei limiti della contestazione nell'attribuzione della somma distratta alla competenza della CI in quanto versata per la differente causale del pagamento di parte del prezzo della cessione del settore del latte, essendo simulato il patto di non concorrenza. Il ricorrente aggiunge che sul punto le dichiarazioni del ZI e del TO, ritenute per il resto attendibili, sarebbero state contraddittoriamente trascurate nella parte in cui escludevano che il LO avesse partecipato alla sottoscrizione del patto di non concorrenza, e che la consapevolezza della natura simulata di quest'ultimo da parte dei funzionari della banca non sarebbe provata. 15. Con la memoria depositata le parti civili RI PI BI, GU RT, eredi di LA IP, RI IP, ED ON, VA DEsante e LI LI precisano che di esse solo la BI, il RT e il ON hanno revocato la costituzione nei confronti della responsabile civile Unicredit, e chiedono la correzione di errori materiali presenti nella motivazione della sentenza impugnata laddove le parti civili RT, LI e DEsante erano erroneamente indicate come VI, LI e DE SA, e il luogo di nascita di quest'ultimo era indicato in Pomiglio anziché in Corniglio. Con la memoria depositata le parti civili Amministrazione straordinaria Gruppo CI e azionisti RE Abbate ed altri chiedono il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dal ricorrente GI TT sono complessivamente infondati, ad eccezione, nei termini di cui si dirà in seguito, di quelli relativi all'imputazione di bancarotta impropria per causazione del dissesto della CI IN e della CI NG, di cui al capo I/E, n. 1. 1.1. Sull'ammissione della costituzione di parte civile degli obbligazionisti e degli azionisti, non è in discussione il principio, evocato dal ricorrente, per il quale l'avvenuta costituzione dell'amministrazione straordinaria consentiva nella specie la costituzione dei singoli creditori, e fra essi per l'appunto degli obbligazionisti e degli azionisti, solo ove gli stessi facessero valere un titolo di 31 32 azione personale, ai sensi dell'art. 240, comma 2, legge fall. (Sez. 5, n. 5010 del 07/09/2015, Zammarchi, Rv. 266376). Neppure si discute nel ricorso, d'altra parte, che detto titolo personale possa essere ravvisato nel caso in cui il creditore lamenti un danno non patrimoniale, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare (Sez. 5, n. 42608 del 12/04/2005, De Asmundis, Rv. 232846); limitandosi il ricorrente a sostenere che solo un danno di questo genere legittimi il creditore alla costituzione in proprio, e a denunciare la carenza motivazionale della sentenza impugnata sulla sussistenza di un siffatto danno nel caso concreto e, comunque, sulla prova del rapporto causale fra lo stesso e le condotte contestate. Orbene, la Corte territoriale individuava il danno in esame in quanto dedotto dagli obbligazionisti e dagli azionisti in ordine alle ripercussioni, sul valore e sulla negoziabilità dei titoli in loro possesso, della diminuzione del patrimonio delle società in conseguenza delle condotte. E, a prescindere da quanto osservato nella sentenza impugnata sulla possibilità di configurare in tali circostanze anche un danno patrimoniale distinto ed autonomo da quello per il quale agiva l'amministrazione straordinaria, la descritta situazione era altresì valutata sotto il profilo della causazione di un danno morale indotto, nei soggetti costituitisi, dal vedere distrutta la ricchezza investita nei titoli. Tanto integra adeguata motivazione sia sulla sussistenza di un danno non patrimoniale, e pertanto personale, che sulla derivazione causale dello stesso delle condotte, sufficiente ai fini dell'ammissibilità delle costituzioni delle parti civili, rimanendo impregiudicato l'apprezzamento della consistenza del danno in una condanna risarcitoria generica. La censura di omessa motivazione sul punto è pertanto manifestamente infondata.
1.2. Sul rigetto delle ulteriori eccezioni già respinte dal Tribunale con ordinanza del 20 marzo 2009, e ad iniziare dalla questione relativa all'omesso deposito di documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza ed esaminata dai consulenti del pubblico ministero, la Corte territoriale osservava correttamente, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, come il mancato deposito di atti delle indagini preliminari con la richiesta di rinvio a giudizio non integri alcuna causa di nullità, ma solo l'eventuale inutilizzabilità dei documenti non depositati (Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015 Fede, Rv. 265552; Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247192; Sez. 4, n. 47497 del 19/11/2008, Giangrasso, Rv. 242762). In questa prospettiva, la Corte Suprema ha avuto modo di precisare che le censure proposte in sede di legittimità sono generiche, e quindi inammissibili, laddove non adempiano all'onere di precisare l'incidenza degli atti, dei quali si lamenta l'inutilizzabilità, sul complesso probatorio, condizione questa necessaria per 32 زد consentire il controllo sulla decisività del vizio censurato rispetto all'apparato motivazionale del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108). Orbene, tale onere non è soddisfatto nella specie dal ricorrente, nel momento in cui, per un verso, non è specificata significatività degli atti, dei quali si lamenta l'omesso deposito, nel complesso probatorio ricostruito nella sentenza impugnata a carico dell'imputato; e, per altro verso, nessuna contraria osservazione è proposta nel ricorso su quanto rilevato dalla Corte di appello in ordine alla circostanza per la quale gli atti in esame erano stati comunque resi noti alle difese degli imputati dopo che il Giudice dell'udienza preliminare aveva concesso un congruo rinvio per consentire la visione dei documenti tardivamente depositati, e non è in conclusione dedotto alcun concreto impedimento per la conoscenza del contenuto degli atti da parte della difesa. Quanto alla questione relativa al rigetto dell'istanza dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee in una fase dell'udienza preliminare diversa da quella fissata per l'assunzione degli interrogatori degli imputati, non trattandosi all'evidenza di nullità assoluta, nessuna specifica deduzione è proposta dal ricorrente su quanto osservato nella sentenza impugnata con riguardo alla tardività dell'eccezione, proposta non immediatamente e comunque solo successivamente all'emissione del decreto dispositivo del giudizio, ed alla conseguente sanatoria della nullità; non essendo peraltro neppure in questo caso indicato il concreto pregiudizio che sarebbe derivato per la difesa dalla mancata assunzione delle dichiarazioni nell'udienza preliminare, ed il conseguente interesse dell'imputato all'eccezione. L'eccepita omissione della lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento non integra poi alcuna causa di nullità, non essendo specificamente prevista come tale o riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 178 cod. proc. pen., nè dà luogo ad inutilizzabilità degli atti, prevista dall'art. 191 cod. proc. pen. per l'illegittimità dell'acquisizione di un atto, attività processuale che precede logicamente e cronologicamente quella della lettura dello stesso (Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013, Gherardi, Rv. 257630; Sez. 1, n. 38306 del 04/10/2005, Safsaf, Rv. 232443). E' da ultima infondata la censura di genericità delle imputazioni contestate, che, come osservato sul punto nella sentenza impugnata e del resto chiaramente desumibile dalla sintesi di dette imputazioni riportata in premessa, erano precisate nei loro elementi essenziali. La definizione della condotta e del contributo concorsuale alla realizzazione della stessa, della quale il ricorrente lamenta l'omessa indicazione, è in particolare evidente dal riferimento dei fatti descritti nelle imputazioni alla posizione di amministratore formale e comunque 33 di fatto delle società del gruppo, attribuite specificamente a GI TT nelle imputazioni stesse.
1.3. Sulla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta in termini generali, le censure del ricorrente si appuntano in primo luogo sulla critica di un'asserita impostazione della sentenza impugnata nel senso dell'individuazione di un progetto di volontario dissesto che avrebbe animato l'attività dell'imputato. Questa doglianza, se intesa sul piano motivazionale, appare in questa sede generica nell'anticipare temi che dovranno necessariamente essere esaminati con riguardo alle singole imputazioni;
potendo tuttavia fin d'ora precisarsi che la legittimità di operazioni quali il finanziamento e la compensazione di crediti e debiti fra le varie società o l'emissione di obbligazioni da parte di queste ultime, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non risulterà posta in discussione sul piano generale dai giudici di merito, essendo state invece le singole operazioni valutate in concreto nei loro profili specificamente rilevanti ai fini della sussistenza dei fatti contestati. Ove invece si legga nell'argomentazione del ricorso il riferimento al presupposto della necessaria presenza, fra gli elementi costitutivi dei reati di bancarotta, della volontà di cagionare il dissesto dell'impresa fallita, si tratta di una tesi che risulta fin d'ora infondata. Nella fattispecie della bancarotta fraudolenta, il fallimento, come recentemente affermato da questa Corte Suprema, costituisce infatti una condizione obiettiva di punibilità, ed è pertanto estraneo all'offesa tipica del reato ed alla sfera di volizione del soggetto agente (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269388); rimanendo di conseguenza irrilevanti, come peraltro già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, ZI, Rv. 261942; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690), i profili della sussistenza o meno di un rapporto causale fra la condotta distrattiva ed il dissesto e della consapevolezza di ciò da parte dell'autore della condotta, la cui lesività è integrata dal depauperamento del patrimonio dell'impresa. Quanto alle ipotesi di bancarotta impropria per causazione del dissesto in conseguenza di operazioni dolose, ciò che rileva nelle stesse è il compimento di siffatte operazioni con connotazioni di coscienza e volontà che non comprendono il fine di cagionare il dissesto, ma si limitano alla consapevole realizzazione delle operazioni nella prevedibilità e nell'accettazione del dissesto quale possibile conseguenza della condotta (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247315). 34 2 Dai principi appena rammentati discende poi, come del resto espressamente affermato nella richiamata giurisprudenza di legittimità (si vedano in particolare Sez. U Passarelli e le immediatamente successive riportate) e rammentato anche nella sentenza impugnata, l'irrilevanza della sussistenza o meno di uno stato di insolvenza del gruppo CI all'epoca della commissione dei fatti contestati;
essendo sufficiente, per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, che la condotta abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei all'attività della stessa, e, quanto alla ravvisabilità del reato di bancarotta impropria per causazione del fallimento con operazioni dolose, che vengano poste in essere attività qualificabili come tali in quanto intrinsecamente pericolose per la salute economica e finanziaria dell'impresa (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997). Ne deriva l'infondatezza dell'ulteriore questione posta dal ricorrente con riguardo all'individuazione del momento dell'insorgenza dello stato di insolvenza del gruppo CI, indicato dalla Corte territoriale nel 1999 alla luce di quanto accertato dai commissari giudiziali e dai consulenti tecnici del pubblico ministero e invece collocato dalla difesa nel 2003 in base alla relazione del consulente Di LO. Sostanzialmente anticipatorio di questioni, le quali non potranno che essere compiutamente affrontate sulle specifiche fattispecie contestate, è infine l'accenno del ricorrente alla tematica della portata esimente dei vantaggi compensativi delle operazioni realizzate all'interno del gruppo di società. Sul punto è tuttavia opportuno richiamare i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali, pur se tale efficacia esimente, espressamente prevista per il reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ., deve essere estesa nella sua operatività ai reati di bancarotta (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562), la stessa presuppone non solo l'esistenza di un vantaggio complessivamente ricevuto dal gruppo a seguito delle operazioni, ma anche l'idoneità dello stesso a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi cagionati alla società fallita dalle operazioni, in modo che le stesse risultino non incidenti sulle ragioni dei creditori;
condizioni, queste, che sono espressione del particolare rigore che deve contraddistinguere le valutazioni sull'esistenza e la significatività di vantaggi compensativi in presenza dell'intervenuto fallimento della società e dell'inevitabile pregiudizio che esso implica per le posizioni creditorie. E' in altre parole necessario perché possa essere esclusa la rilevanza penale del fatto, come pure stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, che le operazioni contestate abbiano prodotto benefici indiretti tali da renderle in concreto ininfluenti sulla creazione di tale 35 pregiudizio (Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Falciola, Rv. 267883), e un saldo finale positivo che rendano le operazioni soltanto temporaneamente svantaggiose, e quindi in conclusione non depauperative (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675).
1.4. Sul rigetto della richiesta difensiva di acquisizione della relazione depositata in sede civile dal consulente d'ufficio Di LO, l'irrilevanza, per le ragioni esposte al punto precedente, della tematica relativa al dato temporale sul verificarsi dello stato di insolvenza del gruppo, in ordine alla quale il ricorrente evoca la decisività dell'acquisizione, implica inevitabilmente l'insussistenza di detto requisito di decisività. Non senza considerare, peraltro, i principi affermati da questa Corte Suprema sull'impossibilità di riconoscere connotati di decisività alla perizia, in quanto accertamento neutro la cui disposizione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707); principi la cui validità non può che essere a maggior ragione affermata per la consulenza disposta d'ufficio in sede civile.
1.5. Sulla ritenuta rilevanza penale dei fatti commessi nella gestione della PA LI IAna e dell'incorporante CI NG, a sua volta incorporata nella Centrofinanziaria di seguito denominata CI NG, in assenza di alcuna dichiarazione di insolvenza delle prime due società, la tesi del ricorrente è nel senso della avvenuta cessazione dell'esercizio della PA LI IAna e della vecchia CI NG, in conseguenza delle descritte operazioni di fusione per incorporazione, e della conseguente applicabilità della previsione dell'art. 10 legge fall., per la quale l'impresa che abbia cessato l'esercizio può essere sottoposta a procedura concorsuale entro un anno da tale cessazione;
con la conseguenza che, non essendo stata adottata tale procedura nei confronti della PA LI IAna e della preesistente CI NG, pur essendo ciò possibile nonostante la fusione e sia pure nel termine sopra indicato, per i fatti commessi nella gestione di tali società prima delle fusioni non ricorrerebbe la condizione obiettiva di punibilità prevista per i reati contestati. Sul punto, va premesso che in effetti la giurisprudenza civilistica di legittimità (Sez. 1 civ., n. 5679 del 19/06/1996, Rv. 498195), richiamata anche in sede penale (Sez. 5, n. 38230 del 22/10/2002, Palatresi, Rv. 223066), assimila l'estinzione per fusione alla cessazione dell'esercizio dell'impresa ai fini dell'applicabilità della disciplina prevista dal citato art. 10. Ciò posto, con riguardo al fenomeno della fusione societaria astrattamente considerato, deve ritenersi tuttavia corretto quanto affermato nella sentenza 36 2 impugnata in ordine alla facoltà, per il giudice penale, di verificare se la nominale operazione di fusione abbia avuto natura reale e non meramente fittizia, e se la stessa si sia tradotta o meno in un'effettiva cessazione dell'attività dell'impresa incorporata. Argomenti in tal senso si traggono indubbiamente, come osservato dalla Corte territoriale, da quanto stabilito in sede civile sulla possibilità di accertare la fittizietà del trasferimento all'estero di una società italiana, indicato quale presupposto per la cancellazione dell'impresa dal relativo registro (Sez. U civ., n. 9414 del 18/04/2013, Rv. 625784). Ma la sindacabilità dell'effettività dell'operazione è desumibile in termini più generali dal principio affermato ancora dalla Sezioni Unite civili in tema di permanenza di un fenomeno successorio, pur in presenza dell'estinzione della società per la cancellazione dal registro delle imprese, laddove alla cancellazione non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta (Sez. U civ., n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323). Non si rinvengono indicazioni contrarie nel riferimento della difesa, nel corso della discussione del ricorso, alla già citata sentenza Palatresi;
con la quale, oltre a richiamare per quanto detto la giurisprudenza civilistica sull'applicabilità dell'art. 10 legge fall. all'estinzione della società a seguito di fusione per incorporazione, si affrontava con esito positivo la diversa problematica della possibilità di attribuire la responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta ai soggetti qualificati, ai sensi dell'art. 223 legge fall., della società incorporata. Orbene, una volta ritenuta la sindacabilità della natura effettiva della fusione nella Centrofinanziaria della vecchia CI NG, già incorporante della PA LI IAna, la fittizietà dell'operazione era congruamente motivata nella sentenza impugnata in base ad una pluralità di elementi sintomatici, logicamente valutati in tal senso;
segnatamente, l'ininterrotta prosecuzione dell'attività della preesistente CI NG, il permanere dello stesso oggetto di detta attività e del medesimo azionista di riferimento nella persona di GI TT, l'anomalia della fusione di una società di rilevanti dimensioni in altra strutturata con la disponibilità di un solo dipendente, quale la Centrofinanziaria, e la significativa circostanza per la quale quest'ultima, dopo soli ventitre giorni, assumeva la denominazione di CI NG. Non hanno infine ragione i dubbi sollevati dal ricorrente sulla conformità all'imputazione contestata del fatto ricostruito dalla Corte territoriale nel dato essenziale della simulazione dell'operazione di fusione. L'esplicito riferimento testuale della contestazione alle precedenti denominazioni delle società incorporate ed all'acquisizione di quella di CI NG da parte della Centrofinanziaria, unitamente a quanto osservato già nella sentenza di primo 37 ог grado sulla mancanza di un'effettiva cessazione dell'attività delle incorporate, introduceva infatti nell'imputazione l'elemento della continuità fra le società coinvolte, con la conseguente riferibilità della dichiarazione di insolvenza anche all'attività delle società incorporate. Anche sotto il profilo formale, oltre che per quello sostanziale, la censura di insussistenza per detta attività della condizione obiettiva di punibilità prevista dalla legge è pertanto infondata.
1.6. Sull'applicazione asseritamente retroattiva dell'art. 95 d.lgs. n. 270 del 1999, in tema di equiparazione alla dichiarazione di fallimento della dichiarazione dello stato di insolvenza delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, la sentenza impugnata richiamava correttamente i principi affermata dalla giurisprudenza di legittimità per quali la previsione espressa di tale equiparazione, stabilita dalla norma citata, non ne esclude l'applicabilità ai fatti precedentemente commessi, ai sensi dell'art. 2 cod. pen.; trattandosi in realtà non di un intervento innovativo rispetto ad una legislazione pregressa che nulla disponeva sul punto, ma di una norma sostanzialmente interpretativa, diretta a precisare che la disciplina penale fallimentare era già applicabile all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese (Sez. 5, n. 27513 del 03/02/2004, DEla Valle, Rv. 228698). Tale argomentazione non è oggetto di specifiche censure nel ricorso, che si risolve nella denunciata violazione dei criteri generali in materia di successione di leggi penali. Né, peraltro, il ricorrente si confronta con quanto pure osservato dalla Corte territoriale in ordine alla collocazione temporale della dichiarazione dello stato di insolvenza, nella specie, sotto la vigenza del citato art. 95; dato che comunque riconduce il fatto alla nuova disciplina.
1.7. Il motivo di ricorso che il ricorrente riferisce alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nel suo complesso si risolve in una critica alle affermazioni generali della sentenza impugnata sul trasferimento di risorse, all'interno del gruppo CI, dalle società poi dichiarate insolventi a quelle collocate nella cosiddetta parte alta del gruppo, formulata in base alla contrapposizione alle stesse della documentazione prodotta dalla difesa, indicativa della contropartita che tale trasferimento aveva nell'assunzione di crediti verso le società correlate e nell'acquisizione di marchi di rilievo internazionale quali quelli della OM e della DE ON, e della visione del progetto industriale di GI TT del quale detta acquisizione era componente essenziale;
aspetti, questi, di cui il ricorrente lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale. In questi termini, il motivo è in sé generico laddove si sofferma su considerazioni per quanto detto preliminari e meramente introduttive della 38 رمی sentenza impugnata, ed anticipa, altrettanto genericamente, questioni che trovano la loro sede di discussione nell'esame delle singole condotte contestate.
1.8. Venendo ora ai motivi di ricorso per l'appunto relativi alle condotte specificamente addebitate, va preliminarmente rilevato che le questioni poste dal ricorrente con riguardo ai fatti di bancarotta per distrazione contestati ai capi I/A, I/B e I/C, e a quelli di bancarotta impropria per causazione del dissesto di cui al capo I/E, presentano quale tematica comune quella della commisurazione dell'effettivo valore del pacchetto azionario della OM s.a.; tematica che è pertanto opportuno affrontare, rispetto alle censure alla stessa specificamente riferibili, prima di analizzare le doglianze attinenti alla sussistenza delle singole condotte appena indicate.
1.8.1. La Corte territoriale esaminava in primo luogo, in questa prospettiva, il profilo del pagamento alla OM s.a., da parte della OM CI TE LU, del prezzo per il riacquisto della CI NG, determinante ai fini della valutazione sulla liquidità disponibile in capo alla OM e, quindi, sul valore effettivo della stessa. DEle quattro rate fissate per il pagamento, osservavano i giudici di merito, solo la prima, dell'importo di $ 38.000.000, era stata realmente versata. La seconda, dell'importo di $ 120.000.000, perveniva alla OM ER, società controllata dalla OM alla quale quest'ultima aveva ceduto il credito senza alcun corrispettivo, attesa la mancanza di risorse della cessionaria, e che, essendo vuota, lo riceveva senza dare nulla in corrispettivo, e la OM ER girava immediatamente la somma alla CP ER, società facente parte del gruppo della OM CI TE LU. La terza rata, pure dell'importo di $ 120.000.000, era versata anch'essa alla OM ER con una somma ottenuta a seguito della cessione alla neocostituita di una quota della CI NG, che la TE Development EN IDI traeva a sua volta dal ricavato di un bond emesso dalla OM ER. La quarta rata, dell'importo di $ 100.000.000, non era pagata, e quindi in conclusione le rate ulteriori rispetto alla prima non erano percepite dalla OM, dato confermato dalla circostanza per la quale i crediti vantati dalla OM a seguito della cessione della CI NG rimanevano inalterati nei bilanci della CI IN;
aggiungendo la Corte di appello che la spiegazione alternativa di tale circostanza, indicata dalla difesa dell'imputato nell'avvenuta svalutazione della moneta brasiliana, era esclusa dall'assenza di alcuna menzione di ciò nei bilanci, e che comunque non era posta in discussione l'esistenza dei crediti come tali, con quanto ne derivava in tema di rilevanza dell'esigibilità degli stessi ai fini della valutazione della OM. Su questo aspetto, il ricorso si risolve nella proposizione di valutazioni di merito, alternative a quelle del consulente della pubblica accusa riprese nella 39 sentenza impugnata, sulla effettività delle operazioni di pagamento della seconda e della terza rata del prezzo della CI NG e sulla significatività delle appostazioni contenute nel bilancio della OM, che non evidenziano vizi logici rilevabili in questa sede su quanto argomentato dai giudici di merito in ordine alla mancata percezione delle somme da parte della OM.
1.8.2. Posta la persistenza del rilevante credito della OM in relazione alla cessione della CI NG, il successivo passaggio argomentativo, riguardante l'esigibilità di detto credito, era percorso dalla Corte territoriale osservando che, pur considerando come alla fine del 1999 la quarta rata del pagamento non fosse ancora scaduta, vi erano più elementi dimostrativi che sia detta rata che la seconda e la terza, per quanto detto ancora insolute in quanto non effettivamente versate alla OM, non sarebbero state onorate per la materiale impossibilità di provvedervi;
rilevando in tal senso la mancata prestazione di garanzie da parte delle società debitrici, la collocazione delle stesse in luoghi esteri caratterizzati da regimi fiscali favorevoli e, soprattutto, l'assenza di attività industriali o commerciali svolte dalle stesse, la mancanza di una loro quotazione e la disponibilità nel loro patrimonio del solo pacchetto azionario della CI, non più vendibile in quanto posto a garanzia di debiti del gruppo verso le banche. Ne seguiva che la OM, in quanto spogliata della sua liquidità con l'acquisto e la rivendita quasi interamente non pagata della CI NG, era priva di valore reale, come ulteriormente dimostrato dalla circostanza per la quale in sede di amministrazione straordinaria non si reperiva alcun compratore della OM e se ne ricavava il limitato importo di $ 16.500.000 in esito alla compensazione fra i crediti e i debiti. A queste conclusioni, il ricorrente oppone censure che vengono presentate introduttivamente come riconducibili al vizio del travisamento del fatto;
vizio dedotto anche con altri motivi del ricorso, ed a proposito del quale si impone pertanto una considerazione preliminare in relazione ai principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte non può che uniformarsi. La previsione normativa della deducibilità del vizio in discussione, come è noto, è individuabile nella formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. E cod. proc. pen. nella parte in cui la stessa riferisce la più ampia fattispecie della contraddittorietà della motivazione al caso in cui detta contraddittorietà risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone altresì, perché l'onere di indicazione imposto al ricorrente abbia 40 32 senso funzionale nel sistema, che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e gli atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta, e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168); e ricorre nei soli casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Pertanto, ove la censura consista nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata sarà estranea al vizio lamentato (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611). Orbene, le doglianze del ricorrente sull'esigibilità del credito della OM per il pagamento della cessione della CI NG, e in generale sulla quantificazione del valore della OM, attengono in parte a considerazioni sul significato probatorio di elementi esaminati dai giudici di merito alla luce di particolari aspetti valutativi;
tali sono le critiche sulla rilevanza dimostrativa della consulenza tecnica del pubblico ministero, delle missive del direttore amministrativo della CI IN e del direttore finanziario della OM e della svalutazione dei crediti effettuata dal nuovo consiglio di amministrazione della CI IN nel 2002, rispetto al mancato esame dei bilanci e delle scritture contabili della OM da parte del consulente dell'accusa ed all'omessa valutazione delle deposizioni degli autori delle missive e dei rilievi della difesa sulla svalutazione, nonché quelle sulla ritenuta inattendibilità della perizia di stima della Ernst & Young rispetto ad indicazioni difformi che si assumono desumibili da risultanze documentali, dalla relazione del Prof. AT, dai valori di mercato e dalla mancanza di rilievi da parte della Consob. Per altri profili, le censure dedotte si risolvono in valutazioni di merito, anch'esse in quanto tali non riferibili al vizio lamentato, relative all'asserita ininfluenza dei crediti della OM sul valore della stessa, alla significatività a questi fini dei tassi di cambio 41 fra le valute ed all'utilizzazione per l'acquisto della CI NG, da parte della OM, non di liquidità esistente ma di risorse provenienti da un apposito aumento di capitale, circostanza quest'ultima oggetto peraltro di rilievi in fatto e, comunque, compatibile con la carenza di liquidità propria della OM. Le ulteriori censure proposte riguardano l'omessa considerazione del valore attribuito alla OM in sede di amministrazione straordinaria, che viceversa si è visto essere stato esaminato nella sentenza impugnata traendone ulteriori elementi a sostegno delle conclusioni ivi acquisite, e, come da motivi aggiunti, la mancata pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di San Paolo del Brasile, atto che non risulta tuttavia aver assunto rilevanza decisiva nella complessiva argomentazione della Corte territoriale. Anche per questi elementi, come per quelli sopra indicati, non sussistono dunque i requisiti del denunciato vizio di travisamento. Va peraltro aggiunto che, in una situazione di doppia conformità delle sentenze di merito quale quella in esame, la deduzione del vizio di travisamento è comunque consentita con esclusivo riguardo ad elementi introdotti per la prima volta nel giudizio di appello (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, DE Gaudio, Rv. 258774; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130); condizione, questa, insussistente per gli elementi di cui sopra. Sotto altra prospettiva, le doglianze del ricorrente propongono nel loro complesso una valutazione alternativa a quella dei giudici di merito, nella quale non è dato pertanto ravvisare la deduzione di altri vizi rilevabili in sede di legittimità.
1.9. Sull'affermazione di responsabilità per le distrazioni di somme dalla CI in favore della CI TE BV e della OM ER NC. nel 1998 (capi I/A e I/B), si osservava nella sentenza impugnata come si trattasse di operazioni distrattive e non compensate da alcun vantaggio nell'ambito del gruppo, considerato che la CI non solo non ne otteneva in conclusione alcun beneficio, ma anzi registrava all'esito un incremento del suo indebitamento. Quanto in particolare alla distrazione in favore della CI TE, la tesi difensiva, per la quale il relativo debito era compensato con la cessione di un credito vantato dalla CI TE nei confronti della OM CI TE LU, era disattesa in quanto fondata su quello che in realtà era un mero artificio contabile, nel momento in cui la CI cedeva a sua volta il credito verso la CI TE alla stessa OM CI TE LU, e non beneficiava pertanto di alcun flusso finanziario. 42 Il ricorrente richiama in primo luogo, sul punto, i rilievi svolti con riguardo alla partecipazione della OM, del quale è stata evidenziata al punto precedente l'infondatezza. L'ulteriore censura sulla duplicazione dell'affermazione di responsabilità per tale condotta, in quanto relativa allo stesso fatto incriminato con l'imputazione di bancarotta per causazione del dissesto di cui al capo I/E, troverà la sua sede propria di discussione, come si vedrà, nell'esame dei motivi riguardanti detta imputazione. Per il resto, sono dedotte valutazioni di merito sulle difformi conclusioni dei consulenti della difesa, per le quali parte del finanziamento sarebbe stata restituita alla CI con bonifici bancari, non consentite in questa sede e delle quali non è comunque prospettata la decisività rispetto alla parzialità della restituzione avvenuta con tale mezzo;
e si lamenta l'omessa verifica sull'esigibilità del credito ceduto in compensazione, con censura generica rispetto all'argomentazione della sentenza impugnata sulla natura comunque artificiosa di tale cessione. Per ciò che riguarda la distrazione in favore della OM ER, alle argomentazioni della sentenza impugnata, per le quali l'operazione si risolveva in un finanziamento privo di alcuna giustificazione contabile, il ricorrente si limita ad opporre non consentiti rilievi in fatto sulla cessione del relativo credito alla CI TE.
1.10. Sull'affermazione di responsabilità per la distrazione dalla CI in favore della OM CI TE LU e della CI TE BV di somme provenienti dalla cessione del settore del latte alla AR dal gennaio all'ottobre del 1999 (capo I/C), si osservava nella sentenza impugnata, in primo luogo, che il trasferimento di risorse a beneficio della CI TE non aveva trovato compensazione nella cessione alla CI, da parte di quest'ultima, di un credito verso la OM CI TE LU, rivelatasi meramente artificiosa nel momento in cui la CI cedeva il credito verso la CI TE alla stessa OM CI TE LU. Per il resto, la tesi difensiva, per la quale il versamento alla OM CI TE LU costituiva in realtà un'anticipazione del pagamento del prezzo di acquisto della OM s.a., era ritenuta insostenibile alla luce di una dettagliata analisi della documentazione relativa ai contatti intercorsi fra GI TT e la Banca di Roma, da cui emergeva l'esistenza di un accordo sul ripianamento dell'esposizione bancaria della OM CI TE LU con il provento della vendita del settore del latte della CI, e dell'incongruenza delle operazioni di vendita e successivo riacquisto della CI NG;
concludendo la Corte territoriale che, per effetto delle condotte in esame, la CI veniva privata delle disponibilità liquide necessarie per l'attività di una società operativa, mentre un settore redditizio 43 come quello del latte era ceduto e il relativo introito era impiegato per l'estinzione di debiti della controllante OM CI TE LU. Le doglianze del ricorrente sulla questione relativa alla valutazione della OM sono superate per quanto detto al precedente punto 1.8, e quelle concernenti l'identità dei fatti qui incriminati rispetto a quelli oggetto dell'imputazione di bancarotta per causazione del dissesto di cui al capo I/E saranno esaminate con riguardo a tale addebito. Con le ulteriori censure si lamenta un travisamento del fatto in una prospettazione nella quale non ricorrono tuttavia i requisiti indicati al precedente punto 1.8.2, essendo viceversa dichiaratamente proposta una diversa valutazione sulla complessiva liceità dell'operazione, che non dà luogo al vizio dedotto né ad altri rilevabili in questa sede.
1.11. Sull'affermazione di responsabilità per il concorso nella causazione del dissesto della CI NG e della CI IN a seguito dell'acquisto della OM, da parte della CI NG, e delle azioni della OM, da parte della CI IN, a prezzi eccessivi rispetto al valore della stessa OM, nonché della sottoscrizione di un'offerta pubblica di acquisto di azioni della OM per un prezzo superiore a quello di mercato (capo I/E, n.1), e per la distrazione di crediti della CI verso società correlate in quanto compensati con una quota dell'inadeguato valore di acquisto delle azioni della OM (capo I/E, n.2), la motivazione della sentenza impugnata era evidentemente incentrata sulle argomentazioni, già esaminate, relative alla valutazione della OM;
in ordine alle quali devono richiamarsi le svolte al punto 1.8 considerazioni sull'infondatezza delle censure dedotte a riguardo nel ricorso.
1.11.1. Le ulteriori doglianze del ricorrente attengono all'imputazione di bancarotta impropria per causazione del dissesto;
e in questa prospettiva è altresì infondato il rilievo per il quale il tema del mancato pagamento alla OM della maggior parte delle rate del prezzo della cessione della CI NG sarebbe estraneo all'imputazione contestata. Al di là del fatto che la questione è senza dubbio inerente alla ricostruzione del patrimonio e quindi del valore reale della OM, l'imputazione, nella sua parte integrante costituita dal riepilogo delle vicende societarie che precedevano l'acquisto della OM da parte della CI NG, comprendeva un testuale riferimento al pagamento, da parte della OM CI TE LU, del solo 10% del prezzo stabilito per il riacquisto della CI NG;
e, per altro verso, era specificamente contestato l'acquisto delle azioni della OM, da parte della CI NG e della CI IN, ad un prezzo eccessivo rispetto al valore della OM in relazione all'inesigibilità dei crediti della stessa derivanti dalla precedente cessione della CI NG. 44 02 Costituiscono poi argomentazioni di merito, non proponibili in questa sede, quelle riguardanti l'esistenza di circostanze in considerazione delle quali dovrebbe escludersi che il riacquisto della CI NG trovasse ragione nello scopo di impedire che parte del provento della vendita del settore del latte fosse acquisita dai soci della OM;
aspetto, questo, peraltro marginale nella complessiva argomentazione della Corte territoriale, imperniata sull'elemento determinante della dispersione di risorse uscite in misura sproporzionata rispetto all'effettivo valore della OM.
1.11.2. questo punto, come si è anticipato nel discutere dei motivi di ricorso relativi alle imputazioni di bancarotta per distrazione di cui ai capi I/A, I/B e I/C, occorre tuttavia esaminare, ai fini del giudizio sulla correttezza della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'imputazione di bancarotta impropria per causazione del dissesto di cui al capo I/E n. 1, che apparirà evidente esserne la sede adeguata, le deduzioni con le quali il ricorrente lamenta l'indebita sovrapposizione dell'affermazione di responsabilità per quest'ultimo addebito rispetto a quella avente ad oggetto le imputazioni distrattive precedentemente indicate, in quanto attinenti agli stessi fatti. E' opportuno rammentare preliminarmente, a questo proposito, i principi costantemente affermati da questa Corte Suprema, per i quali fra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria per causazione del dissesto con operazioni dolose, ove contestati in relazione alla medesima procedura fallimentare, non è configurabile il concorso formale, rimanendo pertanto il secondo reato assorbito nel primo nel caso in cui la relativa condotta sia individuata nell'imputazione con riguardo agli stessi fatti addebitati nell'accusa di bancarotta fraudolenta (Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Ferlaino, Rv. 268207). Le operazioni dolose incriminate in quanto causa del dissesto, per acquisire autonoma rilevanza penale ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 legge fall., devono in altre parole consistere in fatti diversi da quelli contestati nell'imputazione di bancarotta fraudolenta, in termini tali da integrare un concorso materiale con questi ultimi (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, Zaccaria, Rv. 269019). Ne segue, per quanto specificamente interessa nella situazione in esame, che una condotta distrattiva, addebitata quale reato di bancarotta fraudolenta, non può essere di per sé essere valutata anche quale operazione dolosa ai fini della diversa imputazione di bancarotta impropria (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142; Sez. 5, n. 34559 del 19/05/2010, Biolè, Rv. 248167); imputazione che, in mancanza di fatti ulteriori individuabili come fattori che abbiano concorso a cagionare il dissesto, sarà pertanto assorbita in quella di cui all'art. 216 legge fall.. 45 07 Ebbene, questa problematica, per quanto detto sollevata nel ricorso sia pure con i motivi mirati sulle imputazioni di bancarotta per distrazione di cui ai capi I/A, I/B e I/C, si pone con riguardo all'autonoma configurabilità, rispetto alle imputazioni appena indicate, di quella di bancarotta impropria per causazione del dissesto, nella parte in cui la stessa è riferita alla sopravalutazione della OM ed al conseguente pagamento di un prezzo eccessivo, rispetto a tale valutazione, per l'acquisto della OM da parte della CI NG e della CI IN. Nella stessa sentenza impugnata, in effetti, si dà atto che tale pagamento avveniva mediante compensazione con i crediti vantati verso le società correlate in conseguenza dei trasferimenti di risorse, per quanto detto distrattivi, contestati ai summenzionati capi I/A, I/B e I/C. Tanto rende indiscusso che i fatti oggetto delle operazioni dolose relative alla sopravalutazione della OM, individuate ai fini della ravvisabilità del reato di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 legge fall., siano sostanzialmente gli stessi già addebitati quali condotte di bancarotta per distrazione corrispondenti alle imputazioni sopra indicate, in quanto costituiti dalla definitiva uscita delle somme distratte, nella residua forma dei crediti annotati verso le società beneficiarie delle distrazioni, dalla disponibilità delle società dichiarate in stato di insolvenza, in contropartita dell'acquisto di un bene, ossia la OM, di valore inadeguato a tale uscita finanziaria. Questa prospettiva, che per i principi in precedenza richiamati vedrebbe il reato di bancarotta impropria per causazione del dissesto, nella parte concernente la valutazione della OM, assorbito nei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione in precedenza esaminata, non è stata assolutamente valutata nella sentenza impugnata. E' ben vero che l'imputazione di bancarotta per causazione del dissesto è stata contestata, e ritenuta fondata dalla Corte territoriale, anche con riguardo all'ulteriore aspetto della sottoscrizione di un'offerta pubblica di acquisto di azioni della OM per un prezzo superiore a quello di mercato. Omettendo di valutare la tematica dell'assorbimento delle operazioni dolose, relative al pagamento del prezzo di acquisto della OM, nelle condotte distrattive di cui ai capi I/A, I/B e I/C, la Corte di appello si è tuttavia sottratta alla conseguente necessità di esaminare l'ulteriore questione della sufficienza della sottoscrizione dell'offerta pubblica di acquisto ad integrare operazioni dolose che abbiano autonomamente concorso nella causazione del dissesto;
incorrendo sul punto in un vizio di carenza motivazionale che impone sul punto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma, nei confronti di TT GI, per nuovo esame sulla configurabilità del reato di cui al capo I, lett. E, n. 1 alla luce delle considerazioni che precedono. 46 ان 1.12. Sull'affermazione di responsabilità per la distrazione in favore della OM CI TE LU della somma versata dalla AR in corrispettivo dell'impegno di non concorrenza assunto dalla CI nel 1999 (capo I/D), le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla natura artificiosa dell'operazione erano congruamente motivate in base ad una pluralità di elementi, indicati nell'implausibilità e comunque nell'insussistenza, alla luce delle dichiarazioni del ZI e del TO, di un interesse della AR al patto di non concorrenza;
nell'inattendibilità del valore attribuito all'impegno nel momento in cui la CI si privava della propria attività nel settore del latte e si inibiva l'uso delle sue conoscenze in quell'ambito del mercato;
nella mancata menzione dell'operazione nel bilancio della CI, a fronte della comunicazione del patto di non concorrenza all'apposita autorità garante come un contratto della CI;
nell'esecuzione dei primi pagamenti in tempi precedenti alla decisione autorizzativa del garante;
e nella modifica dell'importo della somma da cinquantotto a sessantaquattro miliardi di lire, che confermava come il versamento avesse in realtà ad oggetto una quota del prezzo della cessione della Eurolat, pervenuto tuttavia non alla CI, ma alla controllante OM CI TE LU, dato emergente anche dalla documentazione acquisita presso la Banca di Roma. A queste considerazioni, il ricorrente oppone la deduzione di un vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con quella di altro provvedimento pronunciato in base a differenti valutazioni di merito segnatamente la sentenza del 15 ottobre 2015 con la quale il Tribunale di Roma riteneva GI TT responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione della stessa somma dalla AR ― non consentita in questa sede secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 15987 del 06/03/2013, Parisi, Rv. 255417; Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 2013, Abate, Rv. 254193; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De LO, Rv. 240996); e per il resto, lamentando il travisamento della documentazione relativa al patto di non concorrenza, propone in realtà un'argomentazione che non evidenzia i requisiti indicati al precedente punto 1.8.2 per la deducibilità di tale vizio motivazionale, ma si risolve nella deduzione di rilievi in fatto non consentiti in questa sede.
1.13. Sull'affermazione di responsabilità per la distrazione dalla CI, su disposizione della CI NG, di una somma in favore della OM CI TE LU nel dicembre del 1999 (capo I/F), la Corte territoriale osservava che la versione difensiva, per la quale il versamento avrebbe avuto titolo nella restituzione di parte del debito verso la società beneficiaria, era smentita sia dall'annotazione dell'operazione in contabilità come finanziamento, 47 sia dalle considerazioni già svolte con riguardo alle imputazioni di cui ai capi I/A e I/B in ordine ai finanziamenti erogati alla OM CI TE LU. Il ricorrente ripropone, quanto a quest'ultimo aspetto, le considerazioni sulla valutazione della OM già ritenute infondate per quanto detto al precedente punto 1.8; superate le quali, le ulteriori censure si riducono a valutazioni alternative di merito sulla significatività della qualificazione contabile dell'operazione come finanziamento, e a rilievi in fatto su dati documentali che consentirebbero di riferire il trasferimento della somma al pagamento di un debito, che non evidenziano vizi motivazionali rilevabili in sede di legittimità. Risultandone di conseguenza infondate le doglianze sulla configurabilità del diverso reato di bancarotta preferenziale, che presuppone l'individuazione nella condotta del pagamento di un debito, per quanto detto coerentemente esclusa nella sentenza impugnata.
1.14. Le distrazioni delle somme provenienti dall'emissione di obbligazioni, e di quelle destinate alla GL e alla EM in pagamento di debiti di GI TT, sono oggetto, come anticipato in premessa, dell'imputazione di cui al capo I/G, articolata in specifiche contestazioni delle singole condotte distrattive.
1.14.1. Sulla distrazione di somme in favore della OM dal febbraio al marzo del 2002 (capo I/G1), si osservava nella sentenza impugnata che già dal 2000 il ricavato delle obbligazioni non era più utilizzato per lo scopo, originariamente previsto per l'emissione dei titoli, di finanziare l'acquisto della DE ON, ma era impiegato per il pagamento di debiti di altre società del gruppo, in una situazione di crisi della società erogante che rendeva tali operazioni distrattive. Tale condizione critica è fatta segno di censure proposte richiamando le considerazioni svolte sull'inesigibilità dei crediti della OM, delle quali è stata rilevata l'infondatezza al punto 1.8. Per il resto il ricorrente, lamentando il travisamento delle risultanze processuali, propone un'argomentazione che non evidenzia i requisiti indicati al precedente punto 1.8.2 per la deducibilità di tale vizio motivazionale, formulando viceversa valutazioni non consentite in questa sede sull'efficacia probatoria dei dati contabili rilevati nel computer del coimputato IL, sulla mancata considerazione di osservazioni del consulente della difesa e sulla generica conformità delle operazioni all'oggetto sociale della CI, che non ne esclude la portata distrattiva;
e deduce meri rilievi in fatto sul rimborso, peraltro dichiaratamente parziale, delle somme erogate.
1.14.2. Sulle distrazioni di somme dalla CI IN e dalla CI NG in favore della S.S. LA dall'agosto del 2001 al luglio del 2002 (capo I/G2) e dalla CI NG LUembourg, tramite la CI NG, in pagamento di premi 48 a calciatori della S.S. LA dissimulato come finanziamento nel 2001 (capo I/G3), le censure del ricorrente sul travisamento di risultanze processuali, dalle quali emergerebbero l'insussistenza dello stato di insolvenza all'epoca dei fatti e la destinazione dei finanziamenti al pagamento dei calciatori della S.S. LA mediante un piano di stock options, nonché sulla finalizzazione dei versamenti ad incrementare il valore della partecipazione nella LA a seguito della realizzazione dei requisiti per l'iscrizione della squadra di calcio al campionato di serie A 2002/2003, propongono un'argomentazione che non evidenzia i requisiti indicati al precedente punto 1.8.2 per la deducibilità di tale vizio motivazionale, ma si risolve in una ricostruzione in fatto non consentita in sede di legittimità. Per altro verso, il ricorso coglie aspetti irrilevanti rispetto al dato determinante, sottolineato nella sentenza impugnata, per il quale le condotte contestate si risolvevano nella sottrazione di risorse della CI NG e della CI IN in favore di altra società. E' in particolare irrilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarotta per distrazione, secondo i principi generali richiamati al precedente punto 1.3, la sussistenza o meno di uno stato di insolvenza delle società eroganti;
e per altro verso non è dedotto un vantaggio compensativo tale da attingere l'intero gruppo di società e compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi delle operazioni, nei termini che renderebbero lo stesso valutabile quale circostanza esimente secondo quanto osservato in linea generale al punto appena indicato.
1.14.3. Sulle distrazioni di somme versate nel febbraio del 2001 dalla CI NG LUembourg alla GL, nell'agosto del 2001 e nel giugno del 2001 dalla CI NG LUembourg per conto della CI NG alla EM e nel luglio del 2000 e nel gennaio del 2001 dalla CI NG alla EM in pagamento di debiti personali di GI TT (capi I/G4, I/G5 e I/M), nella motivazione della sentenza impugnata veniva discussa la tesi difensiva della compensazione del debito derivante dai versamenti contestati con crediti vantati dal TT nei confronti della CI NG per la vendita delle azioni;
e se ne rilevava l'inattendibilità nel momento in cui la pretesa del TT trovava apparente giustificazione in un credito della OM CI TE LU verso la stessa CI NG, ceduto alla TT & PA ed utilizzato dal TT per l'acquisto delle azioni, che risultava in realtà insussistente in base alle scritture di contabili di assestamento, le quali, riducendo il prezzo di acquisto delle azioni, evidenziavano come la CI NG fosse in conclusione creditrice della OM CI TE LU. A tanto il ricorrente oppone considerazioni che, nell'asserita denuncia di un vizio di travisamento della prova, non evidenziano i requisiti indicati al precedente punto 1.8.2 per la deducibilità di tale vizio motivazionale, ma propongono in effetti una lettura alternativa del 49 significato delle scritture di assestamento;
lettura che, peraltro, richiama ancora una volta la tematica della valutazione della partecipazione della OM, sulla quale non possono che richiamarsi le conclusioni di cui al punto 1.8. 1.15. Sull'affermazione di responsabilità per la distrazione di somme dalla CI NG alla Banca di Roma nel giugno del 2002 in pagamento di azioni della OM CI TE LU allorché quest'ultima era già stata liquidata e cancellata nel marzo del 2001 (capo I/H), posto che, come osservato nella sentenza impugnata, il dato temporale dell'esecuzione del pagamento in epoca successiva alla cancellazione della OM CI TE LU non è contestato dalla difesa, la censura di omessa considerazione della valorizzazione delle azioni acquistate con la loro cessione alla CA EN NV, e la relativa iscrizione di un credito nei confronti della CI NG nei confronti di detta società, è manifestamente infondata. Il dato veniva infatti esaminato nella sentenza impugnata e ritenuto tale da non elidere, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, gli effetti pregiudizievoli dell'operazione, nel momento in cui il credito nei confronti della CA non era incassato, mentre permaneva il debito verso la Banca di Roma;
circostanza, quest'ultima, che rende irrilevante l'ulteriore rilievo del ricorrente sul pagamento di una rata del prezzo di acquisto delle azioni da parte della SI Food. Quanto alla mancata valutazione dell'anteriorità della stipulazione del contratto preliminare di acquisto delle azioni rispetto alla cancellazione della OM CI TE LU, elemento dal quale si trae nel ricorso la conclusione dell'impossibilità per la CI NG di sottrarsi al pagamento senza affrontare un problematico contenzioso civilistico, tale impossibilità era invero esclusa dalla Corte territoriale con la dirimente osservazione per la quale il contratto di acquisto delle azioni era annullato da un lodo arbitrale, sulla quale nessuna specifica deduzione è proposta dal ricorrente.
1.16. Sull'affermazione di responsabilità per la distrazione dalla CI NG nel novembre del 2002 di somme messe a disposizione dalla CI in pagamento di un debito di GI TT verso la GL (capo I/L), sono in primo luogo infondati i rilievi critici del ricorrente, per cui le conclusioni della sentenza impugnata sarebbero il risultato di un approccio sostanzialista a fronte di un'operazione che si risolveva in un finanziamento alla TT & PA NV, dalla stessa restituito, e nell'iscrizione di un debito della CI NG nei confronti della CI, onorato con la cessione di un credito verso la LA. La ritenuta distrattività dell'operazione era infatti motivata dalla Corte territoriale non solo in base alla circostanza per la quale la CI, erogatrice delle somme, era l'unica società del gruppo dotata di liquidità, ma anche, e soprattutto, osservando come il credito della CI NG verso la LA, con la cessione del 50 quale sarebbe stata effettuata la restituzione delle somme alla CI, non risultasse esigibile;
argomento, quest'ultimo, non considerato nel ricorso. Anche l'ulteriore questione, posta dal ricorrente sulla ravvisabilità nel fatto della diversa ipotesi della bancarotta preferenziale, veniva esaminata nella sentenza impugnata e correttamente risolta nel senso della sussistenza della fattispecie della bancarotta fraudolenta, in base al dato decisivo per il quale GI TT non era creditore della CI.
1.17. Sull'affermazione di responsabilità per la distrazione nel novembre del 2009 di arredi della PA LI IAna, poi incorporata nella CI NG, ad un prezzo inferiore a quello di acquisto e pagato con l'iscrizione di un debito insoluto a carico della OM CI TE LU (capo I/N), le censure del ricorrente in ordine all'idoneità dell'iscrizione del debito a compensare la cessione dei beni richiamano le osservazioni del ricorso sulla valutazione della partecipazione nelle OM, delle quali è stata rilevata l'infondatezza al precedente punto 1.8. L'ulteriore aspetto dell'incongruenza del prezzo della cessione, rispetto alla maggiore somma corrisposta dalla PA LI IAna per l'acquisto degli arredi, è oggetto della deduzione di un travisamento della produzione difensiva delle tabelle sulla valutazione dei beni di antiquariato, che non evidenzia tuttavia i requisiti indicati al precedente punto 1.8.2 per la rilevabilità di tale vizio motivazionale, proponendo piuttosto una valutazione di merito del dato difforme da quella esposta nella sentenza impugnata;
nella quale si osservava come la produzione della difesa fosse inidonea a dimostrare l'asserito deprezzamento per la disomogeneità dei beni considerati, e come d'altra parte non fosse comunque giustificabile una riduzione del prezzo di vendita pari al 50% di quello di acquisto.
1.18. Sull'affermazione di responsabilità per la distrazione dalla CI alla NC nel febbraio del 1999 di una somma destinata al pagamento di un terreno acquistato da quest'ultima società (capo I/O), si osservava nella sentenza impugnata che la prospettazione difensiva era fondata unicamente sul passaggio della somma contestata, in successione, dalla CI alla CI TE BV, da questa alla TT & PA NV, da questa ancora alla CA EN NV e da quest'ultima infine alla NC, e quindi sul dato della mancanza di rapporti diretti fra la CI e la NC;
dato coerentemente ritenuto dalla Corte territoriale come meramente formale, a fronte della sostanziale sottrazione alla CI di una somma della quale la NC era utilizzatrice finale, e della giustificazione contabile dell'operazione con la generica causale di «giroconto infragruppo». 51 Le censure del ricorrente, oltre a riproporre il riferimento alla mancanza di rapporti finanziari fra la CI e la NC, per quanto detto ritenuto irrilevante dai giudici di merito, richiamano la tesi della avvenuta restituzione del finanziamento con la cessione del credito della CI verso la CI TE BV, immediata destinataria della somma, alla OM CI TE LU in pagamento della partecipazione nella OM, disattesa nella sentenza impugnata in base all'accertata svalutazione di quella partecipazione;
conclusione, quest'ultima, alla quale il ricorso oppone i rilievi critici su tale svalutazione, già ritenuti infondati al precedente punto 1.8. 1.19. Sull'affermazione di responsabilità per la distrazione nel maggio del 1999 dalla PA LI IAna, poi incorporata nella CI NG, di una somma oggetto di finanziamento alla NC e da questa versata a GI TT (capo I/P), le censure del ricorrente si incentrano sulla doglianza di omessa valutazione delle risultanze processuali da cui emergerebbe la restituzione del finanziamento mediante compensazione nell'ambito dell'operazione con la quale la NC acquistava dalla PA LI IAna azioni della Centro Sportivo LA in contropartita di un credito verso la PA che la NC aveva ricevuto dalla Centro Sportivo LA. Tale ricostruzione era tuttavia esaminata nella sentenza impugnata e ritenuta, senza incorrere in alcun vizio logico, inidonea a dimostrare il rientro, nella disponibilità della PA LI IAna, di un valore corrispondente alla somma erogata. Tanto essendo sufficiente ad integrare la contestata condotta distrattiva, sono irrilevanti le ulteriori considerazioni del ricorrente sul successivo versamento della somma dalla NC a GI TT, peraltro articolate in rilievi in fatto sulla causale dell'operazione.
1.20. Sull'affermazione di responsabilità per la distrazione nel giugno del 2000 di una somma oggetto di un finanziamento concesso dalla CI NG alla NC senza contropartite (capo I/Q) e per la distrazione nel novembre del 2001 dalla CI NG a GI TT di una somma utilizzata per la realizzazione di un'imbarcazione (capo I/R), la sentenza impugnata era motivata, quanto alla prima operazione, in base alla mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione della CI NG, autorizzativa del finanziamento, e di alcuna giustificazione dello stesso, all'omessa pattuizione di interessi e garanzie ed alla diversità del campo imprenditoriale nel quale operava la società beneficiaria;
e, per entrambe le condotte, all'inesistenza del credito offerto in compensazione dalla TT & PA. Il ricorrente si limita ad affrontare quest'ultimo aspetto e a riproporre le censure di travisamento della prova sulla effettiva sussistenza del credito della 52 L OM CI TE LU verso la stessa CI NG, ceduto alla TT & PA, in ordine alle quali non può che richiamarsi quanto osservato al precedente punto 1.14.3 sull'infondatezza di dette censure con riguardo alle imputazioni esaminate in quella sede;
e a dedurre per il resto sulla condotta di cui al capo I/Q valutazioni di merito, non consentite in questa sede, in ordine all'identità del credito offerto in compensazione nelle operazioni di cui alle imputazioni summenzionate ed in quella qui considerata, non confrontandosi con le esposte argomentazioni della Corte territoriale sulle modalità e le circostanze dell'erogazione del finanziamento.
1.21. Sull'affermazione di responsabilità per i fatti di false comunicazioni sociali nei bilanci della CI IN per l'anno 1999 e della CI NG per gli anni 2000 e 2001 (capi I/Z e I/ZA), rammentato che gli stessi riguardano per la CI IN l'indicazione di crediti inesigibili verso altre società del gruppo e di partecipazioni per valori superiori a quelli reali e il mancato l'accantonamento di fondi rischi per i contenziosi in atto, e per la CI NG l'indicazione della partecipazione nella CI IN in misura superiore a quello reale e di plusvalenze fittizie nella sovrastima di cessioni, la sentenza impugnata era incentrata sulla svalutazione della partecipazione nelle OM, con le conseguenze che ne derivavano in tema di sopravalutazione delle singole voci di bilancio, che venivano dettagliatamente esaminate dai giudici di merito, e di necessità di accantonamento di appositi fondi rischi. Le censure del ricorrente, in quanto ripropositive delle questioni poste sulla valutazione della OM, sono infondate per le ragioni esposte al precedente punto 1.8. La doglianza di travisamento delle risultanze processuali sulla sussistenza dei presupposti per l'accantonamento dei fondi rischi non presenta i requisiti indicati al punto 1.8.2. per la deducibilità di tale vizio, risolvendosi in valutazioni di merito non consentite in questa sede;
tali essendo anche le considerazioni proposte con i motivi aggiunti in ordine al carattere non durevole delle perdite ed alla conseguente inesistenza delle condizioni per le svalutazioni. Quanto infine alla conformità dei fatti addebitati alla vigente formulazione della fattispecie di cui all'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, posta in discussione, sia nel ricorso principale che con i motivi aggiunti, con riguardo alla natura asseritamente valutativa delle appostazioni contestate, va detto in primo luogo che queste ultime si traducono, sia pure attraverso l'indicazione di dati di valore, in rappresentazioni sostanzialmente difformi dal vero di elementi fattuali sull'effettiva consistenza di partecipazioni e sull'esigibilità di crediti. Ma, a parte questo, occorre rammentare i principi affermati da questa Corte Suprema, per i quali la condotta di false comunicazioni sociali è tuttora configurabile anche nell'esposizione in bilancio di 53 رہی enunciati valutativi, ove gli stessi si discostino consapevolmente e senza adeguata informazione da criteri di valutazione normativamente fissati o da criteri tecnici generalmente accettati, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803). Condizioni, queste, che si ravvisano all'evidenza nell'analitico esame delle singole voci condotto dai giudici di merito e, in termini più generali, in quanto ricostruito nella sentenza impugnata in ordine alla mancanza di valore reale della OM in conseguenza della sottrazione delle sue risorse patrimoniali e dell'inesigibilità dei crediti rimasti in capo alla stessa;
argomentazioni alle quali il ricorrente oppone nei motivi aggiunti una generica evocazione del rispetto dei principi civilistici e contabili nella redazione dei bilanci.
1.22. La responsabilità dell'imputato a fini civili per i fatti di bancarotta preferenziale, dichiarati estinti per prescrizione, era partitamente valutata nella sentenza impugnata con riguardo alle singole condotte contestate, oggetto di distinti motivi di ricorso.
1.22.1. Sull'erogazione di somme dalla CI NG per conto della CI NG LUembourg in favore del IL dall'ottobre del 2001 al febbraio del 2002 (capo I/G6), il ricorrente deduce, come travisamento delle risultanze processuali, censure viceversa prive dei requisiti di proponibilità di tale vizio indicati al punto 1.8.2, in quanto mere valutazioni di merito sulla sussistenza dello stato di insolvenza della CI NG all'epoca dei fatti.
1.22.2. Sui pagamenti dalla CI NG ad ND TT per attività di riorganizzazione del gruppo nel maggio del 2001 (capo I/I), oltre alla riproposizione della per quanto detto infondata doglianza di travisamento di cui al punto precedente, il ricorrente osserva che l'indebita preferenza sarebbe esclusa dalla natura privilegiata del credito di ND TT, in quanto afferente al compenso per l'attività di dirigente. La censura è tuttavia generica nel momento in cui non è dedotta la mancanza di altri crediti privilegiati di grado prevalente o equivalente rispetto a quello di ND TT, condizione ulteriormente necessaria perché il reato non sia configurabile (Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol, Rv. 260221).
1.22.3. Anche sul pagamento di compensi dalla CI NG a GI TT nel gennaio del 2003 (capo I/S), ricorrente deduce l'insussistenza del reato in conseguenza della natura privilegiata del credito dell'imputato in quanto relativo al compenso per l'attività di amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione, con censura pure in questo caso generica, secondo i principi rammentati al punto precedente, sull'ulteriore condizione della 54 37 mancanza di altri crediti privilegiati di grado prevalente o equivalente rispetto a quello di GI TT.
1.22.4. Sulle restituzioni dal luglio del 1999 al settembre del 2000 di finanziamenti erogati da istituti di credito in favore della CI IN e di società alla stessa collegate (capo I/T), il ricorrente, oltre a riproporre anche a questo proposito le censure ritenute infondate al punto 1.22.1, lamenta mancanza di prova dell'identificazione dei soggetti che avrebbero eseguito i pagamenti. Tale doglianza è tuttavia generica rispetto a quanto osservato nella sentenza impugnata in ordine alla posizione di dominus assunta da GI TT all'interno del gruppo, che rende irrilevante l'individuazione degli autori materiali dei singoli versamenti.
1.22.5. Sui pagamenti di debiti della CI IN e della CI DE ON IA verso la S.S. LA, effettuati dal maggio del 2000 al novembre del 2001 (capo I/U), il ricorso si esaurisce nell'infondata censura di travisamento sulla sussistenza dello stato di insolvenza, di cui si è detto ai punti precedenti.
1.22.6. Sui pagamenti di debiti verso studi professionali con disponibilità della CI NG nel luglio del 2003 (capo I/V), il ricorrente deduce l'insussistenza del reato in conseguenza della natura privilegiata del credito dell'imputato in quanto relativo a prestazioni di studi professionali, con censura ancora una volta generica, per quanto detto al punto 1.22.2, sull'ulteriore condizione della mancanza di altri crediti privilegiati di grado prevalente o equivalente rispetto a quelli di cui all'imputazione.
1.23. Sulla configurabilità dell'aggravante della rilevanza del danno per i fatti previsti dall'art. 223 legge fall., la tesi dell'inapplicabilità della previsione circostanziale in esame ai fatti di bancarotta impropria commessi da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società fallite, a suo tempo sostenuta in una pronuncia di legittimità in tal senso (Sez. 5, n. 8828 del 18/12/2009, Truzzi, Rv. 246154), è proposta in base al testuale richiamo dell'art. 219, comma primo, legge fall., ad indicazione dei fatti per i quali le pene sono aumentate laddove gli stessi abbiano cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, a quelli previsti dai soli artt. 216, 217 e 218 della legge, e sulla ritenuta diversità strutturale ed analogica fra la bancarotta impropria e quella ordinaria, che non consentirebbe un'applicazione estensiva della previsione anche ai fatti di cui all'art. 223 senza incorrere in una non consentita interpretazione analogica. Ormai ampiamente prevalente è tuttavia l'orientamento, richiamato anche nella sentenza impugnata, per il quale l'aggravante è applicabile anche alle fattispecie di bancarotta impropria in esame (Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan, Rv. 257762; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, Venturato, Rv. 258446; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Liori, Rv. 55 255839; Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo, Rv. 252009; Sez. 5, n. 127 dell 08/11/2011, dep. 2012, Pennino, Rv. 252664; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251215; Sez. 5, n. 30932 del 22/06/2010, Poli, Rv. 247970; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247320); e tanto sulla base di considerazioni attinenti sia al dato testuale che alla ragionevole interpretazione delle norme. Per il primo aspetto, un'analisi limitata al rinvio contenuto nell'art. 219, comma primo, legge fall., indiscutibilmente riferito ai soli artt. 216, 217 e 218 della stessa legge, è riduttiva. La complessità del sistema di rinvii esistente fra le norme applicabili nel caso di specie richiede infatti che detta analisi comprenda anche il rinvio che lo stesso art. 223, incriminante i fatti qui contestati, fa all'art. 216; per effetto del quale condotte e le pene previste da quest'ultima norma sono richiamate per sancire l'applicabilità delle seconde alle prime anche laddove le condotte siano realizzate nell'ambito di società dichiarate fallite da amministratori o altri soggetti agli stessi equiparati per la loro funzione gestionale. Il raffronto rende evidente la diversità sostanziale delle due disposizioni di rinvio. La prima, infatti, opera configurando per i fatti tipici previsti dall'art. 216 legge fall., oltre che per quelli incriminati dagli artt. 217 e 218, la circostanza aggravante data dalla rilevante gravità del danno;
il rinvio svolge pertanto in questo caso una funzione integrativa, sotto il profilo degli elementi accidentali del reato, delle fattispecie criminose di cui alle norme richiamate. La seconda, invece, ricomprende nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 216 i fatti, corrispondenti alla stessa, posti in essere nella gestione di società fallite da parte di soggetti della stessa incaricati;
ed ha di conseguenza una funzione estensiva dell'ambito di operatività della stessa fattispecie-base del reato di bancarotta fraudolenta. E' partendo dal rinvio presente nell'art. 223 che deve dunque procedersi nella costruzione della complessiva fattispecie della bancarotta impropria del gestore di società. E l'integralità del richiamo contenuto nello stesso alla fattispecie di cui all'art. 216 non può che intendersi come implicitamente riferito anche all'elemento accidentale di quest'ultima, costituito dalla circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma primo;
norma che deve pertanto ritenersi anch'essa indirettamente richiamata dall'art. 223, comma primo, come applicabile al reato di bancarotta impropria ivi previsto. Tali considerazioni rendono evidente come, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la conclusione sull'applicabilità dell'aggravante ai fatti di bancarotta impropria sia il risultato non di un'interpretazione analogica in malam partem, ma di una lettura coerente dell'art. 223 legge fall. nel contesto delle altre norme penali della legge, che consente di comprendere, nell'espresso rinvio 56 della norma al precedente art. 216, anche le aggravanti previste dall'art. 219 per le condotte incriminate da detto art. 216. Sotto altro profilo, laddove si ritenesse l'aggravante in esame non ravvisabile nei fatti di bancarotta commessi dal gestore di società, si perverrebbe all'irragionevole risultato di sottoporre l'imprenditore individuale ad un trattamento sanzionatorio astrattamente più afflittivo, in quanto opportunamente identificato anche negli effetti speciali della circostanza aggravante in esame, rispetto a quello previsto per i fatti sostanzialmente analoghi commessi nell'ambito della gestione societaria, sicuramente non meno gravi, per i quali sarebbe al più configurabile l'aggravante ad effetto comune di cui all'art. 61, n.7, cod. pen.. Quest'ultima argomentazione appalesa la manifesta infondatezza della proposta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 223 legge fall., in quanto interpretato nel senso della configurabilità dell'aggravante per i fatti ivi previsti, rispetto ai principi di ragionevolezza desumibili dall'art. 3 Cost.; ragionevolezza che per l'appunto impone tale interpretazione. Manifestamente infondata è peraltro anche la denuncia di violazione degli artt. 11, 25, e 117 Cost., quest'ultimo rispetto all'art. 7 CEDU, laddove la ricostruzione delle ragioni testuali e sistematiche, poste a sostegno dell'interpretazione in esame, esclude che la stessa, per un verso, sia il risultato di una lettura analogica contrastante con i principi di legalità e tassatività delle previsioni incriminatrici, e per altro costituisca violazione dei principi di prevedibilità del contenuto precettivo delle norme penali.
1.24. Sul trattamento sanzionatorio, la doglianza di omessa indicazione degli incrementi di pena corrispondenti ai singoli fatti di bancarotta, in quanto dedotta in base alla ritenuta natura sostanziale di continuazione criminosa della previsione di aumento sanzionatorio per la pluralità di fatti di bancarotta, di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., è infondata. Contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, la nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in materia (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665), pur evidenziando nella fattispecie in esame la dimensione strutturale di una peculiare disciplina di continuazione, non ne discuteva la formale qualificazione normativa della stessa come circostanza aggravante;
e, soprattutto, confermava come dal punto di vista funzionale l'ipotesi operi come tale. E la successiva giurisprudenza di legittimità si è mossa nel solco di questa precisazione, nell'affermazione del principio per il quale la configurazione formale della previsione come circostanza aggravante ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (Sez. 5, n. 50349 del ? 57 22/10/2014, Dalla Torre, Rv. 261346; Sez. 5, n. 51194 del 12/11/2013, Carrara, Rv. 258675). Ne segue la legittimità della determinazione dell'aumento di pena a carico di GI TT, per effetto di tale previsione aggravatrice, nella misura unica e complessiva di nove mesi di reclusione.
1.25. Sulla mancata estensione alla posizione di GI TT degli effetti della transazione fra l'amministrazione straordinaria e la Unicredit, ai fini della della provvisionale, la sentenza impugnata era infine determinazione congruamente motivata nel dare atto della rinuncia della parte civile, a seguito della transazione, all'azione nei confronti dei soli imputati GE, LO e TO, e nel rilevare la conformità di tale limitazione ai termini dell'atto transattivo, i cui effetti erano espressamente circoscritti alla quota interna di responsabilità dei predetti imputati, quali esponenti della Unicredit, e non si estendevano pertanto agli altri imputati solidalmente responsabili. Né il ricorso evidenzia alcun vizio logico in questa argomentazione, risolvendosi nella prospettazione di una diversa lettura della portata della transazione.
2. I motivi dedotti dal ricorrente ND TT sono infondati.
2.1. L'eccezione relativa alla dedotta omissione della notifica all'imputato e ai suoi difensori del provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per carenza di interesse, non essendo indicato il pregiudizio che la difesa avrebbe subito in conseguenza della lamentata omissione, nel momento in cui il ricorso è stato regolarmente presentato.
2.2. Sul rigetto di eccezioni preliminari sollevate dalla difesa nel corso del giudizio, e con riguardo in primo luogo alla lamentata illegittimità dell'inserimento, agli atti del fascicolo del dibattimento, della relazione dei commissari dell'amministrazione straordinaria, va osservato che detta relazione è all'evidenza parificabile a quella del curatore del fallimento, la cui natura di prova documentale è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 39001 del 09/06/2004, Canavini, Rv. 229330; Sez. 5, n. 8857 del 03/02/2004, Tebaldi, Rv. 228756); si tratta, pertanto, di un atto acquisibile in giudizio ed utilizzabile ai fini della decisione. Quanto alla questione relativa alla mancata traduzione di documenti redatti in lingua inglese e in lingua portoghese, la relativa censura è inammissibile in quanto priva di alcuna indicazione sulla rilevanza di detti documenti rispetto alla prova a carico dell'imputato. Per il resto, il ricorrente propone doglianze analoghe a quelle dedotte nel ricorso di GI TT, sulla cui infondatezza non possono che richiamarsi le 58 considerazioni svolte al punto 1.1., in ordine alla costituzione come parti civili degli azionisti e degli obbligazionisti, e al punto 1.2 sulla genericità delle imputazioni, sull'omessa lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e sul mancato deposito di documentazione acquisita nel corso delle indagini preliminari. Su quest'ultimo aspetto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415-bis e 416 cod. proc. pen., posta dal ricorrente per la parte in cui dette norme non prevedono l'omissione quale causa di nullità, è in primo luogo irrilevante, in considerazione di quanto osservato, con riguardo al ricorso di GI TT, sulla mancata precisazione dell'incidenza sul complesso probatorio degli atti dei quali si lamenta l'omesso deposito, rilevabile anche per il ricorso di ND TT, e comunque sulle argomentazioni della sentenza impugnata per le quali gli atti erano stati resi noti alla difesa in sede di udienza preliminare con la concessione di un congruo rinvio per il loro esame;
ed è in ogni caso manifestamente infondata, non ravvisandosi alcuna irragionevolezza nell'interpretazione giurisprudenziale per la quale l'omissione non produce nullità del procedimento, ma solo l'eventuale inutilizzabilità degli atti non depositati, sufficiente a garantire il pieno esercizio dei diritti della difesa.
2.3. Sui profili generali in ordine alla configurabilità del reato, le censure del ricorrente sono analoghe a quelle proposte da GI TT, richiamandosi pertanto quanto osservato al punto 1.3 in ordine alla legittimità delle operazioni fra società del gruppo, alla mancanza di disavanzi all'esito dell'amministrazione straordinaria, all'insorgenza dello stato di insolvenza e all'inesigibilità dei crediti verso le società correlate.
2.4. Sulla rilevanza penale di fatti riguardanti la gestione della CI NG incorporata nella Centrofinanziaria e non dichiarata insolvente, la questione è posta dal ricorrente negli stessi termini dedotto nel ricorso di GI TT, ed è pertanto infondata per le ragioni esposte al punto 1.5. 2.5. Sulla mancata acquisizione della relazione del consulente Di LO, il ricorso di ND TT propone censure analoghe a quelle dedotte nel ricorso di GI TT, infondate per quanto detto al punto 1.4. Le ulteriori censure del ricorrente sull'omessa audizione del Prof. AT riguardano profili irrilevanti, come rilevato al punto 1.3, quanto allo stato di insolvenza del gruppo, ed attengono a valutazioni di merito sulla significatività degli elementi già acquisiti in ordine alla consistenza della partecipazione nella OM.
2.6. Sull'affermazione di responsabilità per la distrazione di somme in favore della OM dal febbraio al marzo del 2002 (capo I/G1), dalla CI IN e dalla CI NG in favore della S.S. LA dall'agosto del 2001 al luglio del 2002 (capo I/G2), dalla CI NG LUembourg, tramite la CI NG, in pagamento di premi a calciatori della S.S. LA dissimulato come finanziamento 59 nel 2001 (capo I/G3), e dalla CI NG alla Banca di Roma nel giugno del 2002 in pagamento di azioni della OM CI TE allorché quest'ultima era già stata liquidata e cancellata nel marzo del 2001 (capo I/H), la doglianza del ricorrente, per la quale la responsabilità di ND TT in ordine alla condotta distrattiva in favore della OM sarebbe stata ritenuta unicamente in considerazione del rapporto parentale con GI TT, è generica rispetto al contenuto della motivazione della sentenza impugnata;
la prova del concorso dell'imputato era infatti individuata dai giudici di merito nei diversi aspetti delle cariche amministrative detenute dall'imputato, quale in particolare presidente e amministratore delegato della CI NG e consigliere di amministrazione della LA, della CI IN e della CI NG LUembourg, e della circostanza per la quale, nella riunione del consiglio di amministrazione della CI NG del 9 febbraio 2001, ND TT caratteristiche dell'operazione, ricevendo dal consiglio il illustrava le conferimento dei più ampi poteri a riguardo. E' altresì infondata la censura di omessa valutazione dell'entità delle somme trasferite e dei vantaggi delle operazioni ai fini della sussistenza del dolo per le condotte distrattive in favore della LA, trattandosi di elementi irrilevanti rispetto ad un elemento psicologico per il quale è sufficiente, secondo i principi affermati da questa Corte Suprema, la consapevolezza dell'imputato di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e pregiudizievole per la garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 3299 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214; Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rizzardi, Rv. 246357). Per il resto, le deduzioni del ricorrente ricalcano quelle proposte da GI TT, ed incorrono pertanto nelle stesse ragioni di infondatezza evidenziate ai punti 1.14 e 1.15. 2.7. Sull'affermazione di responsabilità a fini civili per i fatti di bancarotta preferenziale relativi ai pagamenti dalla CI NG ad ND TT per attività di riorganizzazione del gruppo nel maggio del 2001 (capo I/I), si richiamano le considerazioni già svolte al punto 1.22.2 in ordine all'infondatezza delle analoghe censure dedotte da GI TT.
2.8. Sul trattamento sanzionatorio, la censura di omessa motivazione sulla determinazione della pena è generica laddove la sentenza impugnata deve ritenersi integrata sul punto da quanto osservato sul punto nella decisione di primo grado in ordine alla congruità della pena-base rispetto ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed alla considerazione del ruolo subordinato dell'imputato con il riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute in quella sede 60 equivalenti e ulteriormente valorizzate dalla Corte territoriale in termini ancora più favorevoli all'imputato con un giudizio di prevalenza;
né il ricorrente deduce ulteriori elementi non esaminati a favore dell'imputato.
2.9. Sulla condanna al risarcimento dei danni, l'affermazione del ricorrente, per la quale all'imputato sarebbero stati ascritti a questi fini anche fatti commessi in danno della CI ed allo stesso non contestati, è infondata alla luce di quanto emergente dalle imputazioni, da cui risulta che ND TT era ritenuto responsabile di fatti commessi in gran parte in danno della CI NG, ma anche, al capo I/G2, in danno della CI IN. E' altresì irrilevante quanto ulteriormente dedotto sulla presenza, fra i fatti relativi alla CI NG, di condotte attribuite al solo GI TT, a fronte di quanto correttamente osservato nella sentenza impugnata in ordine all'unitarietà della responsabilità civile per il reato di bancarotta. Per il resto, il ricorrente propone censure analoghe a quelle dedotte da GI TT sulla mancata estensione degli effetti della transazione con la Unicredit, e pertanto infondate per le ragioni esposte al punto 1.25. 2.10. Sulla condanna al pagamento della provvisionale, il ricorso è proposto per motivi non consentiti, non essendo sindacabili nel giudizio di legittimità le disposizioni relative alla concessione ed alla quantificazione della provvisionale, per un verso insuscettibili di passare in giudicato e destinate ad essere superate dalla definitiva liquidazione del danno in sede civile, e per altro oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261536; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054; Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934; Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348); ed è peraltro generico, nella deduzione di omessa motivazione sul punto, laddove non considerava quanto invece osservato nella sentenza impugnata in ordine alla liquidazione del danno morale subiti dagli azionisti e dagli obbligazionisti in una misura specificamente determinata nel 5% dei valori dei titoli, con una valutazione equitativa rimessa all'apprezzamento del giudice di merito.
3. I motivi dedotti dai ricorrenti SA TT e SI TT sono infondati in quanto analoghi a quelli proposti sugli stessi temi dai ricorrenti le cui posizioni sono state in precedenza esaminate;
dovendosi pertanto richiamare le regioni di infondatezza o, in taluni casi, di inammissibilità, esposte per il ricorso di GI TT al punto 1.1 sulla costituzione come parti civili degli azionisti e degli obbligazionisti, al punto 1.3 su profili generali della configurabilità del reato di bancarotta, al punto 1.5 sulla rilevanza penale di fatti 61 riguardanti la gestione della CI NG incorporata nella Centrofinanziaria e non dichiarata insolvente e al punto 1.22.2 sull'affermazione di responsabilità civile per i fatti di bancarotta preferenziale dichiarati estinti per prescrizione, e per il ricorso di ND TT al punto 2.1 sull'omessa notifica del provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza impugnata, al punto 2.9 sulla condanna civile al risarcimento dei danni per fatti asseritamente diversi da quelli contestati ed al punto 2.10 per la condanna al pagamento della provvisionale.
4. I motivi dedotti dal ricorrente IL sono infondati.
4.1. Sull'ammissione della costituzione di parte civile degli azionisti e degli obbligazionisti, e sulle statuizioni civili, il ricorrente ripropone censure analoghe a quelle dedotte in ricorsi precedentemente esaminati, pertanto infondate, e per taluni aspetti inammissibili, alla luce di quanto osservato sul ricorso di GI TT al punto 1.1 per le costituzioni di parte civile di cui sopra e al punto 1.25 per la mancata estensione degli effetti della transazione con la Unicredit, e sul ricorso di ND TT al punto 2.10 per la condanna al pagamento della provvisionale.
4.2. Sull'attribuzione di rilevanza penale a fatti relativi alla gestione delle incorporate CI NG e PA LI IAna per le quali non era intervenuta dichiarazione di insolvenza, le censure del ricorrente sulla ritenuta fittizietà della fusione delle società sono superate dalle considerazioni svolte al punto 1.5 in ordine alle analoghe doglianze proposte da GI TT, anche con riguardo alla sindacabilità di tale aspetto da parte del giudice penale.
4.3. Sulla mancata acquisizione della relazione del consulente Di LO, valgono per i rilievi del ricorrente le stesse ragioni di infondatezza esposte al punto 1.4 sulle censure proposte negli stessi termini da GI TT.
4.4. Sull'affermazione di responsabilità per la distrazione di somme in favore della OM dal febbraio al marzo del 2002 (capo I/G1), la sussistenza del fatto è oggetto di censure analoghe a quelle proposte da GI TT, non potendosi pertanto che richiamare per le stesse le valutazioni di infondatezza di cui al punto 1.14.1. Quanto alla posizione soggettiva dell'imputato, la sentenza impugnata era congruamente motivata nel riferimento alle funzioni del IL quale director delle società lussemburghesi e direttore finanziario della CI, e quindi all'essersi lo stesso occupato in tal veste sia dell'acquisto dei bonds che della predisposizione della documentazione per la loro emissione;
circostanze, queste, che superano all'evidenza quanto dedotto dal ricorrente sull'asserita impossibilità per il IL di opporsi all'operazione. 62 4.5. Sull'affermazione di responsabilità per la distrazione di somme dalla CI IN e dalla CI NG in favore della S.S. LA dall'agosto del 2001 al luglio del 2002 (capo I/G2), il ricorrente propone considerazioni in fatto su risultanze processuali dalle quali emergerebbero vantaggi per le società erogatrici, peraltro superate da quanto osservato in proposito al punto 1.14.2 in ordine alle analoghe censure dedotte da GI TT.
4.6. Sull'affermazione di responsabilità per la distrazione di somme dalla CI NG LUembourg, tramite la CI NG, in pagamento di premi a calciatori della S.S. LA dissimulato come finanziamento nel 2001 (capo I/G3), la censura di omessa valutazione di rilievi proposti con l'appello è generica nel momento il contenuto di tali rilievi non è precisato nel ricorso. L'ulteriore doglianza di contraddittorietà fra l'attribuzione di responsabilità al IL, quale componente del consiglio di amministrazione della LA, e la mancata contabilizzazione dell'operazione da parte di quest'ultima società, è infondata in considerazione dell'ulteriore precisazione della sentenza impugnata per la quale le competenze specifiche dell'imputato escludevano che lo stesso fosse mero esecutore delle direttive di GI TT, e pertanto non in grado di valutare la natura distrattiva della condotta, indipendentemente da quanto contabilmente registrato.
4.7. Sull'affermazione di responsabilità per le distrazioni di somme versate nel febbraio del 2001 dalla CI NG LUembourg alla GL (capo I/G4), la sentenza impugnata era motivata in base al contenuto di una missiva inviata da tale Cianfanelli alla Verafin per conto della CI, dalla quale risultava che il IL era informato dell'operazione con la quale il TT acquistava le azioni della CI, ed alla circostanza per la quale l'imputato, all'interno della CI NG LUembourg, dava istruzioni per il pagamento della somma contestata. A tanto il ricorrente oppone una mera affermazione di insufficienza dell'elemento costituito dalla missiva del Cianfanelli, trascurando l'ulteriore dato indicato, e richiama la regolare contabilizzazione del credito di GI TT verso la CI NG, circostanza irrilevante a fronte degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale quali dimostrativi per altra via della consapevolezza dell'imputato in ordine alla natura distrattiva dell'operazione.
4.8. Sull'affermazione di responsabilità a fini civili per i fatti di bancarotta preferenziale riguardanti l'erogazione di somme dalla CI NG per conto della CI NG LUembourg in favore del IL dall'ottobre del 2001 al febbraio del 2002 (capo I/G6), le restituzioni dal luglio del 1999 al settembre del 2000 di finanziamenti erogati da istituti di credito in favore della CI IN e di società alla stessa collegate (capo I/T) e i pagamenti di debiti della CI IN e della CI DE ON IA verso la S.S. LA, effettuati dal maggio 63 2 del 2000 al novembre del 2001 (capo I/U), il ricorrente deduce un vizio di travisamento delle risultanze processuali, sull'insolvenza della CI NG, con argomentazioni dalle quali non emergono i requisiti indicati per la deducibilità di tale vizio al punto 1.8.2; risolvendosi viceversa le stesse in valutazioni di merito, non consentite in questa sede, sulla significatività in senso contrario di un'analisi contabile della JP GA e della consulenza del Di LO.
4.9. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorrente propone, con riguardo alla mancata determinazione degli aumenti di pena corrispondenti alle singole condotte contestate, censure analoghe a quelle dedotte da GI TT, come tali infondate per le ragioni esposte al punto 1.24. 5. I motivi dedotti dal ricorrente AN sono infondati.
5.1. I primi sette ed il nono dei motivi del ricorso proposto dal AN attingono aspetti sostanzialmente riconducibili al tema unitario del concorso dell'imputato nel reato di bancarotta impropria per causazione del dissesto a seguito di fatti di false comunicazioni sociali (capi I/Z e I/ZA). Sul punto, si osservava nella sentenza impugnata che la partecipazione del AN alle decisioni degli organi gestionali della parte alta del gruppo, sia pure in funzione esecutiva delle direttive del TT, si era consolidata negli anni dopo un lungo periodo di permanenza nella OM CI TE LU, manifestandosi con l'ingresso nel 2000 nel direttivo della TT & PA n.v., con il ruolo strategico esercitato nella fusione fra la CI NG e la Centrofinanziaria, della quale il AN era amministratore delegato, e con l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione sia nella CI NG che nella CI IN;
e che tanto aveva consentito all'imputato di avere una visione onnicomprensiva delle vicende del gruppo, che distingueva la sua posizione da quella di altri imputati e lo rendeva necessariamente consapevole di realtà, quale la irrecuperabilità dei crediti verso le parti correlate, tali da determinare la falsità dei bilanci. Rispetto a questa motivazione, risultano in primo luogo generici i rilievi del ricorrente sulle circostanze per le quali il AT non aveva redatto i bilanci, non era titolare di deleghe e non rivestiva ruoli operativi all'interno del gruppo, all'evidenza superate dalle argomentazioni della Corte territoriale. Altrettanto generiche sono le censure di illogicità, per un verso, della parificazione della posizione del AN a quella di GI TT, e per altro della distinzione della stessa posizione da quella di altri imputati, che non si confrontano con quanto osservato nella sentenza impugnata con riguardo, per il primo aspetto, alla significatività della partecipazione dell'imputato alle scelte gestionali pur nell'esecuzione delle direttive di GI TT, e per il secondo profilo con il 64 carattere peculiare della posizione del AN, sottolineato dai giudici di merito nella descritta visione onnicomprensiva della situazione del gruppo. Sull'attribuzione al AN di tale particolare posizione si appunta la deduzione di un vizio di travisamento delle risultanze processuali, prospettata tuttavia in termini ancora una volta generici e peraltro non corrispondenti ai criteri di configurabilità di tale vizio esposti al punto 1.8.2, in quanto espressi quali mere valutazioni alternative a quella della sentenza impugnata. E' poi insussistente la contraddittorietà lamentata dal ricorrente con riguardo all'assoluzione dell'imputato dalle imputazioni di bancarotta patrimoniale e di bancarotta impropria per causazione del dissesto con operazioni dolose. Le condotte distrattive contestate sono infatti evidentemente diverse da quella per la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile, essendo irrilevante a questi fini il rapporto di strumentalità fra quest'ultima e le prime, segnalato dal ricorrente;
e la ritenuta mancanza di prova del concorso dell'imputato nelle operazioni dolose relative alla partecipazione nella OM non è incompatibile con l'affermazione della responsabilità per la differente condotta contestata nel concorso in falsità nei bilanci, nelle quali il mero dato del valore di detta partecipazione costituiva uno degli elementi la cui appostazione rendeva i bilanci non veritieri. Quanto infine alla sussistenza del dolo in ordine alla causazione del dissesto quale effetto delle falsità di cui sopra, la censura di omessa motivazione sul punto è infondata;
la riportata motivazione della sentenza impugnata, in quanto argomentata nella dimostrazione della collaborazione di fatto dell'imputato nelle decisioni relative alla rappresentazione contabile della gestione del gruppo, implicava infatti piena consapevolezza dell'incidenza di tali decisione sulla causazione o, comunque, sull'aggravamento del dissesto, sufficiente, per quanto si dirà al punto che segue, ad integrare il reato.
5.2. Sulla rilevanza causale della condotta, contestata come commessa nel 2001, su un dissesto che nella stessa sentenza impugnata si dava atto risalire al 1999, il ricorso è infondato laddove esclude la rilevanza penale dell'aggravamento di un dissesto già esistente;
rilevanza viceversa riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in base sia al dato letterale della norma incriminatrice, che individua le condotte rilevanti in quelle che abbiano anche «concorso a cagionare» il dissesto, sia alla considerazione della naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un'impresa (Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575; Sez. 5, n. 17021 dell'11/01/2013, Garuti, Rv. 255090; Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254). Per il resto, il ricorrente si limita a proporre non consentite censure in fatto su 65 risultanze processuali dalle quali emergerebbe il miglioramento della situazione contabile della CI IN nel 2001. 5.3. Sulla sopravalutazione, nei bilanci della CI IN, della partecipazione nella S.S. LA e dei crediti relativi alla partecipazione nella OM, posto che sulla sussistenza del fatto contestato nessuna censura è specificamente proposta dal ricorrente rispetto a quanto esposto nella sentenza impugnata in assenza di vizi logici, come rilevato al punto 1.21, l'ulteriore doglianza relativa alla risalenza al 1999 degli elementi determinativi della falsità, a fronte della datazione al 2001 dell'ingresso del AN nella CI IN, è infondata rispetto a quanto detto al punto precedente sulla rilevanza aggravatrice del dissesto attribuibile all'appostazione del dato nei bilanci presentati per il 2001. 5.4. Sulla plusvalenza di € 172.000.000 nei bilanci della CI IN, le censure del ricorrente si risolvono in non consentite valutazioni in fatto e nella riproposizione di considerazioni sulla parificazione della posizione dell'imputato a quella di GI TT, già ritenute generiche al punto 5.1. 5.5. Sull'applicazione retroattiva dell'art. 95 del d.lgs. n. 270 del 1999, il ricorso è infondato per le ragioni esposte al punto 1.6 con riguardo all'analogo motivo dedotto da GI TT.
5.6. Sulla ritenuta insindacabilità della dichiarazione di insolvenza, contestata dal ricorrente, non possono che richiamarsi i principi affermati da questa Corte Suprema in ordine all'impossibilità di porre in discussione nel giudizio penale la declaratoria di fallimento con particolare riguardo, per quanto qui interessa, al presupposto dello stato di insolvenza dell'impresa fallita (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398; Sez. 5, n. 47017 del 08/07/2011, Di Matteo, Rv. 251446; Sez. 5, n. 40404 del 8/05/2009, Melucci, Rv. 245427), e all'estensione di tale insindacabilità allo stato di insolvenza dichiarato nelle altre procedure concorsuali (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, Rossetto, Rv. 253930).
5.7. Sull'applicazione retroattiva degli artt. 2621 e 2622 cod. civ. nella loro sopraggiunta formulazione, l'affermazione del ricorrente, per la quale la modifica legislativa avrebbe determinato la parziale abrogazione della normativa previgente, è infondata alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità nel senso della continuità normativa fra le fattispecie indicate (Sez. 5, n. 37570 del 08/07/2015, Fiorini, Rv. 265020).
5.8. Sulla ritenuta configurabilità dell'aggravante della rilevanza del danno per i fatti previsti dall'art. 223 legge fall., le censure del ricorrente replicano quelle proposte da GI TT, e sono come tali infondate per le ragioni indicate al punto 1.23. 66 32 5.9. Sul giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche, la censura di illogicità della parificazione della posizione del AN a quella del coimputato IL è generica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, nella quale si sottolineava come gli incarichi dell'imputato collocassero quest'ultimo in una condizione di rilevo anche in considerazione della sua qualifica professionale.
5.10. Sull'affermazione di responsabilità a fini civili per i fatti reati riqualificati come ipotesi di bancarotta preferenziale, la censura di omessa valutazione della sussistenza in capo all'imputato dell'elemento psicologico del reato è infondata alla luce delle considerazioni di cui al punto 5.1 sulla particolare intraneità del AN alle scelte gestionali del gruppo, che implicano il giudizio sulla ricorrenza sui requisiti soggettivi della fattispecie, e per altro verso escludono la dedotta contraddittorietà rispetto all'assoluzione dalle stesse imputazioni dei sindaci.
5.11. Sulla mancata acquisizione di prove decisive in ordine all'insolvenza del gruppo, costituite dalla relazione del consulente De LO e dall'escussione dello stesso e del prof. AT, devono richiamarsi le ragioni di infondatezza esposte al punto 1.4 per le stesse censure proposte da GI TT quanto alla relazione del Di LO, ed al punto 2.5 per le censure, anch'esse di analogo contenuto, proposte da ND TT con riguardo alla deposizione del AT.
5.12. Sull'acquisizione della relazione dei commissari dell'amministrazione straordinaria, il ricorrente propone censure analoghe a quelle dedotte da ND TT e ritenute infondate al punto 2.2. 5.13. Sulla ritenuta ammissibilità delle costituzioni di parte civile degli obbligazionisti e degli azionisti, richiamandosi quanto detto al punto 1.1 in ordine all'infondatezza dell'analogo motivo proposto da GI TT, occorre osservare che l'ulteriore rilievo del ricorrente sulla natura indiretta del danno patrimoniale, individuabile nella difficoltà della negoziazione delle azioni e delle obbligazioni in conseguenza delle condotte contestate, è superato da quanto osservato in quella sede in merito alla congruità della motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza di un danno non patrimoniale.
5.14. Sulla mancata estromissione della parte civile amministrazione straordinaria, il ricorso deduce genericamente la coincidenza delle azioni esercitate da detta parte in questa sede e in quella civile;
e la deduzione della questione con l'atto di appello in termini analogamente generici, e pertanto inammissibili, esclude la sussistenza di vizi motivazionali nella sentenza impugnata. 67 6. I motivi dedotti dal ricorrente GE sono infondati.
6.1. I primi cinque motivi del ricorso propongono censure riferibili all'unico tema dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il concorso nella distrazione dalla CI in favore della OM CI TE LU e della CI TE BV di somme provenienti dalla cessione del settore del latte alla AR dal gennaio all'ottobre del 1999 (capo I/C). Sul punto, sentenza impugnata era motivata in primo luogo con le considerazioni per le quali il GE faceva parte del comitato esecutivo della Banca di Roma, necessariamente coinvolto in un'operazione riguardante un cliente della dimensione e dell'importanza della CI, ed aveva inoltre risalenti rapporti personali e di affari sia con GI TT che con IS ZI. A questo si aggiungevano le dichiarazioni del ZI e di FA TO, dalle quali emergeva un ruolo dell'istituto di credito, e quindi per quanto appena detto del GE, che non si riduceva a quello di mero garante dell'operazione, risultando invece che la banca imponeva il prezzo di acquisto del settore del latte e spingeva i vertici della AR a concludere l'operazione. Valutate tali dichiarazioni nella loro attendibilità intrinseca, la Corte territoriale individuava riscontri delle stesse nelle anomalie dell'erogazione dei finanziamenti e nella destinazione di questi ultimi a ripianare le esposizioni bancarie della OM CI TE LU. Quest'ultimo riferimento rende in primo luogo infondata l'affermazione del ricorrente, per la quale le dichiarazioni del ZI e del TO sarebbero state utilizzate a carico dell'imputato in assenza di riscontri;
mentre, a voler considerare, come critica alla significatività logica degli elementi di riscontro indicati dalla Corte di appello, l'ulteriore rilievo del ricorrente sulla valutazione dei documenti prodromici all'accordo di ristrutturazione fra il gruppo CI e la Banca di Roma, lo stesso si risolve in una valutazione di merito ed è comunque generico rispetto alle più ampie argomentazioni della sentenza impugnata. Quanto all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, il riferimento del ricorrente alla mancanza di rapporti personali fra il TO e il GE è generico, non essendo dedotte le ragioni per le quali tale circostanza, in sé neutra, sarebbe decisiva nel pregiudicare la credibilità del TO. Altrettanto prive di decisività sono le argomentazioni del ricorso sull'assoluzione del GE dalle imputazioni di estorsione in danno del ZI e di bancarotta fraudolenta per distrazione dalla AR della somma derivante dalla sopravalutazione del prezzo, in quanto riferite a pronunce in altri procedimenti e su fatti all'evidenza diversi da quelli esaminati in questa sede;
tanto rendendo irrilevante l'acquisizione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma su dette imputazioni, richiesta dal ricorrente con la memoria successivamente depositata. 68 L'ulteriore censura, per la quale dalle dichiarazioni in esame emergerebbe solo l'opposizione della banca alla riduzione del prezzo di acquisto del settore del latte, attiene ad una valutazione di merito sia sul contenuto delle dichiarazioni che sull'efficacia probatoria del dato, che non evidenzia vizi motivazionali rilevabili nel giudizio di legittimità. La configurabilità della condotta concorsuale dell'imputato nelle risultanze fin qui discusse è oggetto di doglianze che, nell'esaminare separatamente la significatività degli elementi costituiti dalla concessione dei finanziamenti che consentivano l'operazione, dal vantaggio derivante da quest'ultima per l'istituto di credito, in conseguenza della riduzione dell'esposizione della OM CI TE LU, e dall'influenza esercitata dagli esponenti della banca sulla determinazione del prezzo di acquisto da parte della AR, si riducono per un verso a valutazioni di merito che non evidenziano illogicità nell'argomentazione della sentenza impugnata;
e per altro non si confrontano con la convergenza di tali elementi su una conclusione che si sottrae al rilievo di omessa definizione dell'apporto concorsuale dell'imputato, viceversa coerentemente individuato nell'aver agito, con gli strumenti propri dell'intervento bancario sia nella messa a disposizione delle risorse necessarie che nel contributo alla conduzione delle trattative, per la definizione di un'operazione che implicava la contestata distrazione di disponibilità finanziarie dalla CI. Considerazione, quella appena svolta, che rende altresì infondata la censura riguardante la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, che per il concorrente esterno nel reato di bancarotta, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, Papalia, Rv. 258950; Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879; Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162), non assume contenuto diverso da quello richiesto per l'amministratore della società dichiarata insolvente, risolvendosi nella consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori;
consapevolezza nella specie ravvisata senza illogicità dai giudici di merito rispetto a una distrazione ricostruita quale necessaria conseguenza dell'operazione alla quale il GE partecipava nei termini descritti.
6.2. Sulla configurabilità, nel fatto di cui al punto precedente, della diversa ipotesi della bancarotta preferenziale, per essere stata la condotta diretta a favorire le posizioni di credito della Banca di Roma per l'esposizione della OM CI TE LU, e di quest'ultima per la somma versata per l'acquisto della OM, la censura di omessa motivazione è infondata. Dalla ricostruzione dell'operazione nella sentenza impugnata, per come appena esposta, risulta infatti evidente che, come del resto addebitato nell'imputazione, il contestato 69 trasferimento di risorse vedeva quale beneficiarie la CI TE BV, in capo alla quale neppure il ricorrente deduce l'esistenza di ragioni di credito verso la CI, e la OM CI TE LU, per la quale la prova di un credito nei confronti della CI in relazione all'acquisto della OM, a cui invece si fa cenno nel ricorso, era motivatamente esclusa con la sentenza impugnata in base alle considerazioni esposte al punto 1.10 nella discussione del motivo proposto in argomento da GI TT. Quanto alla Banca di Roma, la stessa non era creditrice della CI;
e la finalità di alleviare la diversa posizione debitoria verso la stessa della OM CI TE LU veniva valutata dalla Corte territoriale non quale componente fattuale della condotta criminosa, ma come uno degli elementi di prova del consapevole concorso dei rappresentanti della banca in un'operazione che avvantaggiava direttamente, con la sottrazione di risorse finanziarie della CI, soggetti diversi dall'istituto di credito quali per l'appunto la OM CI TE LU e la CI TE BV.
6.3. Sull'affermazione di responsabilità per il concorso nella distrazione in favore della OM CI TE LU della somma versata dalla AR in corrispettivo dell'impegno di non concorrenza assunto dalla CI nel 1999 (capo I/D), si osservava nella sentenza impugnata che i funzionari della Banca di Roma partecipavano alle trattative e alle sedute del comitato esecutivo dell'istituto di credito, che quest'ultimo garantiva con una propria fidejussione la OM CI TE LU sulla corretta esecuzione del pagamento del prezzo del patto di non concorrenza e che, considerato l'intervento determinante della banca nella fissazione del prezzo dell'operazione Eurolat, il fatto che la somma di cui all'imputazione in esame costituisse parte di quel prezzo non poteva che implicare il coinvolgimento dei rappresentanti della banca nella condotta contestata. Queste precisazioni evidenziano la genericità della censura del ricorrente per la quale la prova del concorso del GE nella condotta in esame sarebbe stata tratta unicamente dall'accertamento della responsabilità dello stesso per i fatti di cui al capo I/C, rispetto alla più articolata argomentazione appena riportata, in esito alla quale era coerentemente ritenuta la consapevolezza dell'imputato in ordine a tutti gli aspetti dell'operazione, e quindi anche alla natura simulata della riferibilità del pagamento contesto al patto di non concorrenza. Il riferimento del ricorso, anche per questo aspetto, all'assoluzione del GE nel diverso procedimento menzionato al punto 6.1, è irrilevante per le stesse ragioni illustrate in quella sede;
e, per quello che riguarda l'ulteriore doglianza sulla riconducibilità della condotta alla diversa ipotesi della bancarotta preferenziale a favore della Banca di Roma, non possono che richiamarsi le conclusioni di cui al punto precedente, per le quali l'istituto di credito non era beneficiario della 70 distrazione della somma, al di là del suo interesse nell'operazione che la comprendeva.
6.4. Sull'affermazione di responsabilità per il concorso nella distrazione di somme dalla CI NG alla Banca di Roma nel giugno del 2002 in pagamento di azioni della OM CI TE LU allorché quest'ultima era già stata liquidata e cancellata nel marzo del 2001 (capo I/H), la sentenza impugnata era motivata nel riferimento ai rapporti personali e di affari del GE con GI TT, alla circostanza per la quale l'imputato presiedeva la seduta del comitato esecutivo della banca, nel corso della quale era deliberata la liquidazione della partecipazione dell'istituto di credito nella OM CI TE LU, ed alla documentazione dalla quale risultava essere noto alla banca che la partecipazione in quest'ultima società era priva di valore. Le censure del ricorrente si appuntano, peraltro con valutazioni di merito, sui soli aspetti relativi alla significatività probatoria dei rapporti del GE con GI TT e della partecipazione dell'imputato alla riunione del comitato esecutivo della banca, rilevando per detta riunione lo svolgimento della stessa nel 2000 e quindi in epoca precedente alla cancellazione della OM CI TE LU;
ed in quanto tali sono generiche ove non si confrontano con la documentazione, dettagliatamente analizzata nella sentenza impugnata, sulla conoscenza dei funzionari della banca in ordina al valore nullo della partecipazione nella società menzionata. L'ulteriore doglianza di omessa valutazione di elementi indicativi delle modalità fraudolente dell'operato di GI TT riguarda un aspetto superato dalle considerazioni che precedono in ordine alla diretta conoscenza, da parte dell'imputato, dell'effettivo valore della partecipazione nella OM CI TE LU, e pertanto irrilevante;
come irrilevante è la valutazione, della quale pure si lamenta l'omissione, della contrapposizione fra l'interesse del TT e quello della Banca di Roma ai fini dell'assoluzione dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci della CI NG, strettamente inerente alla posizione soggettiva di detti imputati. Quanto infine alla dedotta contraddizione nell'esclusione del concorso nel reato del coimputato EL, dirigente della Banca di Roma coinvolto nella stesura della prima versione del contratto di cessione delle azioni, l'assoluzione del predetto era coerentemente motivata dalla Corte territoriale osservando che, non avendo poi il EL contribuito alla stesura del contratto definitivo, la redazione di un documento meramente interno dell'istituto di credito, avvenuta in base a direttive di altri soggetti, non costituiva comportamento probatoriamente significativo. 71 6.5. Sul trattamento sanzionatorio, la censura di apoditticità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena è manifestamente infondata, essendo tali conclusioni argomentate nella sentenza impugnata in base all'assoluto rilievo del ruolo dell'imputato nella vicenda.
7. I motivi dedotti dal ricorrente TO sono infondati.
7.1. Sul concorso nella distrazione dalla CI in favore della OM CI TE LU e della CI TE BV di somme provenienti dalla cessione del settore del latte alla AR dal gennaio all'ottobre del 1999 (capo I/C) e in favore della OM CI TE LU della somma versata dalla AR in corrispettivo dell'impegno di non concorrenza assunto dalla CI nel 1999 (capo I/D), nella sentenza impugnata, richiamando quanto osservato a proposito della posizione del GE sul coinvolgimento del comitato esecutivo della Banca di Roma nelle operazioni contestate, si precisava, quanto alla posizione del TO, che lo stesso faceva parte di quel comitato, ed era inoltre destinatario di missive inviate da GI TT alla Banca di Roma nel corso delle trattative per il conseguimento dei finanziamenti. Le censure del ricorrente lamentano per la maggior parte l'omessa definizione del ruolo concorsuale dell'imputato, ed in questi termini sono superate da quanto osservato, nella discussione del ricorso proposto dal GE, sulla coerenza della motivazione in ordine al contributo attivo dei rappresentanti della Banca di Roma nella conclusione di operazioni che implicavano la sottrazione di risorse alla CI;
profilo, questo, sul quale il ricorrente si limita a proporre valutazioni di merito e comunque riduttive, rispetto a quanto rilevato in proposito dalla Corte territoriale, sul contenuto delle dichiarazioni del ZI e del TO. Una volta che il risultato di tale accertamento veniva esteso nella sentenza impugnata alla posizione del TO, in base alla sua qualifica di componente del comitato esecutivo della banca ed al contatto diretto con GI TT sul passaggio cruciale del finanziamento dell'operazione di cessione del settore del latte, nessun vizio logico è ravvisabile nell'attribuzione di un analogo contributo concorsuale al TO. E' poi priva di decisività, in quanto riferita ad una circostanza irrilevante rispetto ai fatti qui esaminati, la censura di omessa valutazione dell'archiviazione della posizione dell'imputato nel diverso procedimento relativo alle vicende della AR.
7.2. Sull'elemento psicologico del reato, le censure riguardanti l'insussistenza dello stato di insolvenza all'epoca dei fatti e l'omessa valutazione della previsione del dissesto sono infondate in quanto riguardanti elementi 9 72 estranei all'oggetto del dolo del reato bancarotta fraudolenta patrimoniale, secondo i principi indicati al punto 1.3; mentre il rilievo, per il quale all'istituto di credito sarebbero stati prospettati vantaggi compensativi delle operazioni, è generico rispetto alla sussistenza dei criteri di rilevanza di tali vantaggi, anch'essi precisati al punto summenzionato.
8. Sono da ultimi infondati i motivi dedotti dal ricorrente LO sul concorso dell'imputato nelle stesse condotte indicate per il TO, che si risolvono in più censure inerenti al tema unitario dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per tali imputazioni. La Corte territoriale, richiamando anche a questo proposito il ruolo assunto dal comitato esecutivo della Banca di Roma nelle operazioni contestate, descritto nell'esame della posizione del GE, osservava che il LO, oltre a far parte di detto comitato, era destinatario di missive inviate da GI TT alla Banca di Roma nel corso delle trattative per il conseguimento dei finanziamenti e partecipava ad incontri nei quali GI TT illustrava il suo progetto. Il coinvolgimento dei funzionari della banca nelle condotte distrattive è oggetto, nel ricorso in esame, di doglianze che ripropongono in sostanza questioni già affrontate e ritenute infondate nella discussione del ricorso del GE, e comunque deducono valutazioni di merito sulla conoscenza, da parte dei rappresentanti dell'istituto di credito, delle reali connotazioni relative alla vicenda della OM e della natura simulata del patto di non concorrenza, sull'attendibilità delle dichiarazioni del ZI e del TO, sull'intervento della Banca di Roma nella fissazione del prezzo pagato dalla AR, sulla congruità di tale prezzo, sulla conformità delle operazioni ad un piano di ristrutturazione industriale del gruppo CI;
essendo d'altra parte irrilevante ai fini della configurabilità del reato, per le ragioni indicate al punto 1.3, la questione sulla sussistenza o meno di uno stato di insolvenza del gruppo CI all'epoca dei fatti. La deduzione di travisamento delle dichiarazioni del LO riguarda un aspetto irrilevante nel complesso dell'argomentazione motivazionale della sentenza impugnata, fondata in misura determinante su altri elementi;
così come priva di decisività è la censura di omessa valutazione delle dichiarazioni del ZI e del TO ove le stesse escludevano che il LO avesse partecipato alla sottoscrizione del patto di non concorrenza, trattandosi di una circostanza neutra rispetto alle altre risultanze valorizzate dalla Corte territoriale. Quanto infine alla dedotta violazione dei limiti della contestazione relativamente all'addebito di cui al capo I/D, nell'attribuzione alla somma distratta della causale di provenienza del pagamento di parte del prezzo della cessione del latte in luogo di quella del corrispettivo del patto di non 73 concorrenza, la questione è manifestamente infondata nel momento in cui la condotta distrattiva rimaneva invariata, rilevandosi solo come la formale imputazione della ricezione della somma al patto di non concorrenza fosse in realtà artificiosa.
9. Al rigetto dei ricorsi di ND TT, SA TT, SI TT, IP IL, RE GE, ET EL LO, NI TO e RE AN segue la condanna dei predetti al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute nel grado dalle parti civili, che avuto riguardo all'impegno processuale si liquidano come da dispositivo, Alle intestazioni delle sentenze di primo e di secondo grado e al dispositivo della sentenza di primo grado devono essere apportate, conformemente a quanto richiesto dalle parti civili RI PI BI, GU RT, eredi di LA IP, RI IP, ED ON, VA DEsante e LI LI con la memoria depositata, le correzioni indicate nel dispositivo che segue.
P. Q. M.
manifestamente infondate le sollevate questioni di legittimità Dichiara costituzionale;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di TT GI, limitatamente all'imputazione di cui al capo I, lett. E, n. 1, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma;
rigetta nel resto il ricorso di TT GI e dichiara irrevocabili le parti della sentenza relative alle altre imputazioni ascritte al predetto;
rigetta i ricorsi degli altri imputati, e condanna ciascuno di costoro al pagamento delle spese del procedimento;
condanna inoltre i predetti, in solido fra loro e con i responsabili civili, al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle parti civili con riferimento agli imputati nei confronti dei quali le suddette parti civili hanno presentato conclusioni in udienza, che liquida come segue con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari: Amministrazione straordinaria Gruppo CI € 6.000; parti civili difese dall'avv. Vincenzo € 2.000; parti civili difese dall'avv. Tozzi € 5.000: parti civili difese dall'avv. Ranieri € 2.000; parti civili difese dall'avv. Piccioni € 3.000; parti civili difese dall'avv. Costelli € 3.000; parti civili difese dall'avv. Multari € 3.000; parti civili difese dall'avv. De Filippi € 2.000 parti civili difese dall'avv. Gamberini € 4.000; 74 parti civili difese dall'avv. Sabattini € 3.000; parti civili difese dall'avv. Coratella € 5.000; parti civili difese dall'avv. Lazzaro € 2.000; parti civili difese dall'avv. OR Attilio € 1.500; parti civili difese dall'avv. Carbone € 3.000; parti civili difese dall'avv. Franchi € 2.000; parte civile difesa dall'avv. Paganelli € 1.500 con pagamento in favore dello Stato;
parti civili difese dall'avv. Viscomi € 2.000; parti civili difese dall'avv. Battista € 3.500; parti civili difese dall'avv. Baj € 3.500; parti civili difese dall'avv. Tanza € 3.500; parte civile difesa dall'avv. Vitale € 1.500; parti civili difese dall'avv. Saporito € 2.000; parte civile difesa dall'avv. Almiento € 1.500; parti civili difese dall'avv. Martucci € 2.000 parti civili difese dall'avv. Bottiglieri € 3.000; parti civili difese dall'avv. Galluzzo € 2.000; parti civili difese dall'avv. Campilii € 2.000; parti civili difese dall'avv. Mazzone € 2.000. Dispone la correzione nei termini sotto indicati, nella intestazione e nel dispositivo della sentenza di primo grado e nella intestazione della sentenza di secondo grado, nel senso che:
1. dove è scritto VI GU si legga RT GU;
2. dove è scritto LI LI si legga LI LI;
3. dove è scritto DE SA VA, nato a [...], si legga DEsante VA, nato a [...]ì deciso il 06/10/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Cauty Bate Maurizio Fumo низітац Depositato in Cancelleria Au s Roma, li 30 GEN 2018 Il Direttore Amministrativo Dottasa Odia O lia GALLIANO 75 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE La Corte Supremne di lottazione. Sez. Quinte prudle - com ordinauze 1036205/18 del 23/5/2018 e depositate il 6 agosto 2018: "Dispone correggersi il dispositivo aleble sentouse ati questa Conte n. 26447 del 2016 enrette il 6 otbbre 2016 nei confronti di TI GI ed altri, ucuche il dispositivo annotato sul molo, nel senso clie, loddove è scritto "parti civili difese dollar. OR Attilio euro 1500" dove intendasi " parti civili difese dell'or. OR Attilio eno 2000 n Roma 20/8/2018 2 Il Funzionario Giudiziario Antonella FONTANA 0 2 1