Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2004, n. 39001
CASS
Sentenza 9 giugno 2004

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di prova documentale (art. 234 cod. proc. pen.), le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, attesoché gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società. Ne consegue che è corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare.

Commentari5

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    1. La massima Il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione: il che sposta sull'imprenditore fallito l'onere di provare che il bene di cui sia stata previamente accertata la disponibilità e che non sia stato rinvenuto alla data del fallimento sia stato utilizzato nell'interesse della società ovvero incolpevolmente perduto. Circostanza, questa, che non ha trovato riscontro alcuno non potendo, quindi, escludere la sussistenza del dolo specifico. 2. La sentenza integrale Tribunale Cassino, 21/11/2023, (ud. 10/11/2023, dep. 21/11/2023), n.2172 Svolgimento del processo 1. Con decreto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2004, n. 39001
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39001
Data del deposito : 9 giugno 2004

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