Sentenza 9 giugno 2004
Massime • 1
In tema di prova documentale (art. 234 cod. proc. pen.), le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, attesoché gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società. Ne consegue che è corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare.
Commentari • 5
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1. La massima Il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione: il che sposta sull'imprenditore fallito l'onere di provare che il bene di cui sia stata previamente accertata la disponibilità e che non sia stato rinvenuto alla data del fallimento sia stato utilizzato nell'interesse della società ovvero incolpevolmente perduto. Circostanza, questa, che non ha trovato riscontro alcuno non potendo, quindi, escludere la sussistenza del dolo specifico. 2. La sentenza integrale Tribunale Cassino, 21/11/2023, (ud. 10/11/2023, dep. 21/11/2023), n.2172 Svolgimento del processo 1. Con decreto …
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1. La massima Il reato di bancarotta fraudolenta documentale configura una "norma mista-alternativa", nel senso che sanziona due condotte alternative tra loro, entrambe idonea ad integrare il delitto in questione, ma strutturalmente diverse e autonome, tanto sul piano oggettivo quanto su quello soggettivo: la sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (c.d. bancarotta fraudolenta documentale "specifica"), che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del …
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Il caso di studio riguarda un processo per bancarotta fraudolenta distrattiva instaurato dinanzi al Tribunale di Nola contro un presunto amministratore di fatto, conclusosi con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. Indice: Il caso Capo di imputazione Decisione Il testo della sentenza Svolgimento del processo Motivi della decisione P.Q.M. IL CASO Capo di imputazione: a) del delitto p.p. dagli artt. 110,216 co. 1 n. 1 L.F. e 223 L.F. (RD n. 267/42 e succ. modif) perché, in concorso fra loro: Di Cr. An. nella qualità di legale rappresentante dal 26.5.1990 al 22.9.2010 della società, Te. Ed. s.r.l. in liquidazione, con sede legale in (omissis) al viale (omissis) zona …
Leggi di più… - 5. Scritture contabili occultate: differenze tra bancarotta fraudolenta e omessa tenuta dei libri (Tribunale collegiale di Nola n.834/21)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Giudice: Collegio A (Simona Capasso Presidente - Alessandra Zingales Giudice -Dott. Raffaele Muzzica Giudice est.) Reato: 216 co. I n. 2 e 223 L.F. (RD o. 267/42 e succ. modif.) Esito: Condanna (anni tre di reclusione) La massima L'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2004, n. 39001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39001 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/06/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 976
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 042518/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN ER N. IL 23/10/1935;
avverso SENTENZA del 15/02/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Roberto Zannatta;
La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 15-2-2002 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 19-1-2000, con la quale VI ER era stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta e documentale, per aver nella qualità di amministratore di fatto della fallita società s.r.l. CIESSE, distratto i beni della predetta società consistenti in merci consegnate dai fornitori e da proventi dall'attività di vendita di articoli da regalo, e per aver occultato le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita. Ha proposto ricorso il VI eccependo con il primo motivo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dall'imputato a dallo NI al curatore ed inserite nella sua relazione in violazione degli articoli 220, 234 c.p.p., nonché la violazione dell'articolo 195 c.p.p., perché non era stata esperita la procedura di controllo delle dichiarazioni de relato. Con il secondo motivo censurava la sentenza impugnata per aver attribuito il reato al VI che non era l'amministratore della società. La prima censura è infondata.
Infatti, secondo la costante interpretazione di questa Corte di legittimità (v. Cass. Sez. 5^, 1-6-1999 n. 6887), le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che risultano in ogni caso prove rilevanti nel processo penale gli accertamenti documentali, e le dichiarazioni ricevute dal curatore, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società. Ne consegue che è corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo processuale, dato che il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare.
L'indicata relazione del curatore fallimentare costituisce nel suo insieme, elemento di prova valutabile in sede penale, e le dichiarazioni rese dallo NI, in quanto parte integrante della relazione, non sono assoggettabili alla procedura prevista per le comunicazioni de relato. Esse costituiscono un dato di fatto riferito dal curatore e dallo stesso accertato che assume oggettiva rilevanza per la effettiva conoscenza del fatto reato. Anche il secondo motivo è infondato.
Anche se la bancarotta è un reato proprio, nel caso di fallimento di una società può essere chiamato a rispondere di fatti di bancarotta fraudolenta ex art. 223 legge fallimentare, non solo l'amministratore, il direttore generale, il sindaco o il liquidatore di una società che abbia posto in essere alcuna delle condotte previste dall'art. 216 l.f., ma anche "l'amministratore di fatto". Ed invero la norma si riferisce più che alla persona investita formalmente della carica, a colui che gestisce realmente il patrimonio sociale compiendo attività propria degli amministratori (v. Cass. Sez. 5^, 19-10-1999, n. 14103). D'altra parte l'accertamento dell'attività svolta dall'amministratore di fatto costituisce un giudizio di merito non rientrante nell'ambito dei poteri concessi alla Corte di Cassazione, essendo la verifica di legittimità limitata alla correttezza della motivazione della sentenza, da non confondere con una rinnovata valutazione delle prove assunte nel corso del giudizio di merito. Quest'ultimo ha con congrua e logica motivazione accertato che NI era una semplice "testa di legno" dietro la quale continuava ad agire VI ER.
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004