Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, mentre deve escludersi il concorso formale tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta impropria ai sensi dell'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., il concorso materiale, invece, può configurarsi soltanto se, oltre ad azioni comprese nello specifico schema della bancarotta "ex" art. 216 l. fall., si siano verificati differenti e autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico-finanziario della società - siano stati causa del fallimento. (Nella specie, il giudice di merito si era limitato a verificare separatamente la riconducibilità alle due diverse ipotesi delittuose dei fatti contestati, senza interrogarsi sull'effettiva autonomia delle condotte, così pervenendo alla condanna per entrambi i titoli di reato contestati, sia pure unificati dal vincolo della continuazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2010, n. 34559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34559 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
ле
34559 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/05/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI 1282 Dott. GENNARO MARASCA
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO OLDI N. 42107/2009
Dott. PIERO SAVANI
- Consigliere -
- Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) OL EP N. IL 05/05/1938
2) NI NZ N. IL 11/10/1938
avverso la sentenza n. 10647/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 27/05/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Roberto Trinchero per IO
Dr.
Con sentenza in data 27 maggio 2009 la Corte d'Appello di Torino, in ciò par- zialmente confermando la decisione assunta dal locale Tribunale (invece riformata in altra parte), ha riconosciuto PP IO e OR ZA responsabili, in par- te in concorso fra loro e con MA RI giudicato separatamente, e in parte indivi- dualmente, di molteplici reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di bancarotta impropria per dolosa causazione del fallimento, in relazione ai fallimenti delle società "Nuova San Paolo Casa di Cura s.r.l." e "Studio GI.ESSE.A
s.a.s"; li ha quindi condannati alle pene di legge e al risarcimento dei danni in favore dei fallimenti, costituitisi parti civili.
A conclusione di una analitica ricostruzione delle vicende societarie e della parte avutavi da ciascuno dei due imputati, la Corte torinese ha ravvisato la sussistenza di prove idonee a dimostrare il compimento di una serie di atti distrattivi e operazioni dolose, dissimulati attraverso una vorticosa movimentazione di conti correnti, e ha ri- tenuto che gli imputati avessero cagionato il fallimento delle due società attraverso l'acquisizione di partecipazioni poi pagate mediante il drenaggio di liquidità dagli stessi enti acquistati;
ha quindi giudicato che la sistematica spoliazione delle società fallite non consentisse di spingere oltre l'equivalenza il giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti.
Hanno proposto separati ricorsi i due imputati, per il tramite dei rispettivi di- fensori, ciascuno per le ragioni di seguito indicate.
Col suo unico motivo il IO si duole che non sia stata riconosciuta la preva- lenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, malgrado la mutata e fatti- va condotta del ricorrente finalizzata a limitare i danni. Lamenta che le deduzioni svol-
te in proposito nell'atto di appello non abbiano trovato risposta da parte del giudice di secondo grado.
Lo ZA, col primo dei suoi cinque motivi, contesta la configurabilità del concorso fra i reati di bancarotta impropria e bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Col secondo motivo il ricorrente, soffermandosi sull'operazione, assertiva- mente dolosa, dalla quale sarebbe derivato il fallimento della "Nuova San Paolo Casa di Cura s.r.l.", deduce carenza di motivazione in ordine alla condotta partecipativa at-
-2- tribuitagli.
Col terzo motivo lo ZA contesta il ruolo di amministratore di fatto del- la società "Nuova San Paolo Casa di Cura s.r.l.", attribuitogli dalla Corte d'Appello con motivazione di cui denuncia l'incongruità.
Col quarto motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sua re- sponsabilità per le operazioni dolose riguardanti la GI.ESSE.A s.a.s..
Col quinto motivo, infine, impugna a sua volta il giudizio di equivalenza, an- ziché di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.
DIRITTO
Nell'ambito dei diversi mezzi d'impugnazione dedotti dai ricorrenti, richiedo- no prioritaria disamina le censure elevate dallo ZA coi suoi motivi secondo, terzo e quarto. Esse hanno in comune la denuncia di incongruità della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e all'attribuzione al ricorrente degli illeciti contem- plati nei capi d'imputazione, con specifico riferimento: alle condotte distrattive di cui ai capi A4), A5) e A6) e alle operazioni dolose di cui al capo D) (secondo motivo); all'espletamento dell'attività di amministratore di fatto nella società “Nuova San Paolo
Casa di Cura s.r.l.", con riferimento alla bancarotta documentale di cui al capo C) (ter- zo motivo); al contributo prestato alle operazioni dolose di cui al capo I) (quarto moti- vo).
Sebbene prospettate sotto il profilo del vizio di motivazione, le censure di cui sopra s'indirizzano in realtà a contrastare le ragioni di merito poste a fondamento della decisione impugnata, risolvendosi nella richiesta di una rivisitazione delle emergenze probatorie valorizzate dal giudice di secondo grado.
La Corte territoriale ha dato ampiamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotta a individuare nello ZA il vero dominus della gestione della società Nuova
San Paolo;
a tal fine ha considerato che l'organo amministrativo di detta società era stato totalmente esautorato mediante la nomina a procuratore di CO Giva, il quale faceva capo allo ZA e si occupava soltanto dei compiti di ordinaria am- ministrazione: sicché, quando si era trattato di porre mano ad operazioni di spiccato ri- lievo economico, era accaduto che il ruolo decisionale dello ZA, solitamente celato all'interno della gestione, emergesse all'esterno attraverso suoi interventi diretti:
-3- come nel caso del prelievo di fondi appartenenti ad altra società (la Patromonium
s.p.a.) di cui egli era commissario liquidatore, per il pagamento degli stipendi ai di- pendenti della Nuova San Paolo. Del pari il giudice di appello ha adeguatamente moti- vato il convincimento che lo ZA, in base ad accordi intervenuti con IO (de- sunti dal modus operandi seguito e dai pregressi rapporti fra i due), si fosse giovato - direttamente e indirettamente, attraverso la società Socicor s.r.l. - della sproporzione fra i pagamenti eseguiti dalle società, poi fallite, Nuova san Paolo s.r.l. e Studio
GI.ESSE.A s.a.s. per l'acquisto di partecipazioni in altre società, e il valore effettivo di queste.
Nelle linee argomentative così sviluppate non si riscontra alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento;
mentre il tentativo del ricorrente di minimizzare la portata degli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito, offrendone una diversa interpretazione, si risolve nella prospet- tazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.
Al riguardo non sarà inutile ricordare che, per consolidata giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa dell'art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p. introdotta dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46, al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo sulla motivazione la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisio-
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ne o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. 15 marzo 2006 n. 10951); e il riferimento ivi contenuto anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimitato, rimanendovi comunque e- straneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali
(Cass. 22 marzo 2006 n. 12634).
Dai fatti così insindacabilmente accertati, peraltro, il giudice di merito ha trat- to conseguenze giuridiche che non si sottraggono alle critiche mosse dal ricorrente
ZA col suo primo motivo.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato che, mentre deve escludersi il concorso formale fra i reati di bancarotta fraudolenta patri- moniale e bancarotta impropria ex art. 223 c. 2 n. 2 legge fall., il concorso materiale
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può configurarsi soltanto se, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 della stessa legge, si siano verificati differenti ed autonomi com- portamenti dolosi, i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della cari-
ca ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico- finanziario della società - siano stati causa del fallimento (così Cass. 17 febbraio 2010
n. 17978; v. anche Cass. 5 luglio 2007 n. 35066; Cass. 6 luglio 2006 n. 29431).
Quanto or ora annotato comporta che, affinché possa emettersi condanna per il duplice titolo dei reati indicati, occorre verificare che le condotte ascritte nelle distinte imputazioni e dimostrate nella loro attuazione si differenzino in qualche misura,
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così da potersi dire che i fatti eziologicamente ricollegati all'evento fallimentare siano almeno in parte autonomi, rispetto a quelli concretanti l'elemento oggettivo della ban- carotta per distrazione. Un'indagine in tale direzione non risulta essere stata compiuta dal giudice di merito, il quale ha verificato separatamente la sussumibilità della fatti- specie nelle due diverse ipotesi delittuose, senza interrogarsi sulla effettiva autonomia delle condotte;
così pervenendo alla condanna per entrambi i reati, sia pur con applica- zione della continuazione.
La sentenza va dunque annullata in parte qua. Il giudice di rinvio, che si desi- gna in altra sezione della Corte d'Appello di Torino, sottoporrà a raffronto le condotte riconducibili alle due distinte ipotesi di reato, in relazione ad entrambi i fallimenti cui le imputazioni si riferiscono, al fine di stabilire se siano state poste in essere delle ope- razioni dolose, oggetto di effettiva contestazione, ma diverse da quelle integranti la bancarotta per distrazione;
e dunque se ricorra un'ipotesi di concorso materiale o se, invece, il delitto di bancarotta impropria debba considerarsi assorbito in quello di ban- carotta fraudolenta patrimoniale.
Sebbene la statuizione sia emessa in accoglimento di un motivo di ricorso formulato dal solo ZA, dei relativi effetti si giova anche il IO in base al prin- cipio dell'estensione dell'impugnazione, codificato nell'art. 587 c.p.p..
I restanti motivi di gravame proposti dai ricorrenti rimangono assorbiti, in quanto vertenti sul trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata relativamente allo ZA, e per l'effetto
-5- PST. estensivo anche nei confronti del IO, e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
IL PRESIDENTE
uther IL CONSIGLIERE EST.
Perler GST.
Depositata in Cancelleria
Roma, 2.3.SEI.2010.....
ELLIERE
Canela Lanzuise
ou jus
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