Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2013, n. 15987
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Sentenza 6 marzo 2013

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In tema di reati edilizi, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti del terzo acquirente, qualora nei suoi confronti siano riscontrabili quantomeno profili di colpa per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici. (Fattispecie nella quale la buona fede dell'acquirente è stata desunta dal prolungato comportamento omissivo della P.A., dall'esistenza di una prassi favorevole attestata dal notaio rogante e dall'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo dei venditori degli immobili).

Nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio consistente nella contraddittorietà della motivazione desumibile dalla diversa valutazione operata in due distinti provvedimenti o dal contrasto con altre decisioni. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittima la decisione della Corte di appello che, sulla base dei medesimi elementi, aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro e in seguito aveva accolto l'opposizione finalizzata ad ottenere la restituzione di un immobile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2013, n. 15987
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15987
    Data del deposito : 6 marzo 2013

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