Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata.
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1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. 2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. 2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni …
Leggi di più… - 3. Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486https://www.iusinitinere.it/
L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
Leggi di più… - 4. Bancarotta fraudolenta per distrazione: non serve il nesso causale con il fallimento (Cass. Pen. n. 50081/16)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non è richiesto che la condotta distrattiva abbia un nesso causale con il successivo fallimento, essendo sufficiente il depauperamento del patrimonio sociale mediante destinazione delle risorse a impieghi estranei all'attività d'impresa; la fattispecie, nella forma prefallimentare, configura un reato di pericolo concreto, in cui l'atto deve risultare idoneo a porre in pericolo la garanzia dei creditori e tale pericolo deve permanere fino all'apertura della procedura concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2015, n. 18663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18663 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 27/01/2015
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 293
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 20451/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.G.R. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 248/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del 14/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Agostini Nazario di Ascoli Piceno. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 14 novembre 2013, la Corte d'appello di Ancona ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del Gip del Tribunale di Ascoli Piceno, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato, ritenuta l'ipotesi di minore gravità e riconosciuta la continuazione, anche al risarcimento del danno a favore delle parti civili, da determinarsi in separato giudizio e con liquidazione di provvisionali, per una serie di reati di cui all'art. 609 bis c.p., posti in essere nella sua veste di allenatore di una squadra di rugby ai danni dei giocatori, in alcuni casi infrasedicenni, della squadra stessa, a lui affidati per ragioni di educazione, istruzione e vigilanza. Con la stessa sentenza si era dichiarato non doversi procedere in ordine al reato commesso ai danni di S., uno degli allievi, per mancanza di querela, sul rilievo che questo era maggiorenne al momento del fatto. L'occasione per le violenze, consistite per lo più in masturbazioni e toccamenti reciproci nelle zone genitali erano state rappresentate da massaggi che l'imputato praticava sulle persone offese. La responsabilità penale è stata accertata sulla base delle convergenti dichiarazioni accusatorie dei minori.
La Corte d'appello ha diminuito la pena e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale.
2. - Avverso la sentenza l'imputato proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiederne l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si deducono la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione della prova. Non si sarebbe considerato, in particolare, che dal narrato di tutte le persone offese era emerso o che queste non avevano manifestato alcun dissenso rispetto agli atti sessuali asseritamente posti in essere dall'imputato o che, qualora il dissenso era stato manifestato, l'imputato aveva immediatamente desistito dalla condotta. E anzi la stessa Corte d'appello aveva ricostruito gli episodi nel senso che gli stessi minori erano incapaci di un netto ed esplicito dissenso, per un comprensibile senso di vergogna e imbarazzo, dovuto anche al fatto di non voler ammettere a se stessi che si eccitavano sessualmente di fronte al toccamento dell'imputato, del quale erano sostanzialmente complici più che vittime. C'erano, poi, comportamenti non riconducibili ad atti sessuali, quali gli abbracci dell'imputato, che rientravano - secondo la difesa - in un atteggiamento confidenziale diffuso in ambito sportivo fra allenatori e atleti. Venendo alle singole persone offese, la difesa afferma che:
il minore Ta. non aveva aderito agli inviti dell'imputato, il quale lo aveva lasciato andare via;
quanto al minore Te, non si sarebbe tenuto conto del fatto che egli non aveva palesato alcun dissenso neanche nel momento in cui l'imputato lo aveva messo seduto nudo sopra di lui;
il minore C, aveva rifiutato la masturbazione da parte dell'imputato, per poi cominciare a masturbarsi da solo in compagnia di quest'ultimo; quanto al minore D.R., lo stesso aveva interrotto un rapporto orale preferendo proseguire con l'auto masturbazione;
il minore Tr. aveva visionato con l'imputato un film pornografico e si era masturbato insieme con lui. Vi era, dunque, secondo la difesa, un sostanziale consenso espresso o presunto ai rapporti sessuali, che non sarebbe stato preso in considerazione dai giudici di merito. Nè sarebbe idonea a contrastare tale conclusione la considerazione che l'imputato aveva esercitato sulle persone offese una pur minima violenza fisica, approfittando della sua corporatura. Quanto all'episodio ai danni di S., soggetto maggiorenne all'epoca del fatto, la difesa dell'imputato ne sostiene l'irrilevanza penale, sull'assunto che vi sarebbe stato un massaggio e che l'imputato stesso avrebbe desistito dal baciare sulla bocca la persona offesa dopo che questa aveva espresso dissenso.
2.2. - In secondo luogo, si prospettano la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova quanto alla mancata considerazione del fatto che le denunce, presentate tutte nei primi mesi del 2011, a distanza di anni dai relativi fatti, erano sostanzialmente dirette ad evitare che l'imputato fosse reinsediato nella squadra nel ruolo di allenatore. Secondo la difesa, le persone offese erano giocatori che non venivano fatti giocare e che avevano ragioni di astio nei confronti dell'imputato; in particolare, Ta. aggiungeva a tali ragioni anche il fatto che quest'ultimo aveva deposto contro di lui per fatti di stupefacenti. La Corte d'appello -prosegue la difesa - non aveva comunque preso in considerazione il contagio dichiarativo ed aveva inoltre travisato il dato probatorio relativo al fatto se l'infermeria nella quale alcune delle violenze sessuali sarebbero avvenute fosse chiusa a chiave o no. Nè si sarebbero prese in considerazione le testimonianze di soggetti, riconducibili alla dirigenza della squadra, i quali avevano affermato di non essere al corrente di abusi sessuali e che l'esonero dell'imputato dalla posizione di allenatore era stato determinato solo da incompatibilità di carattere sportivo.
2.3. - Con una terza censura, si ribadisce la contestazione, già contenuta nell'atto di appello, secondo cui non vi era un vero e proprio rapporto di affidamento, perché l'imputato-allenatore era quasi coetaneo delle persone offese.
2.4. - Un quarto motivo di doglianza è riferito alla determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere comunque contenuta nei minimi edittali, in presenza di una scarsa compressione della libertà sessuale delle vittime.
2.5. - In quinto luogo, si rileva la mancanza di motivazione quanto alla censura relativa alla determinazione delle provvisionali in misura di Euro 5000,00 a favore di ciascuna persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato.
3.1. - Il primo motivo di doglianza - relativo alla natura degli atti posti in essere e alla manifestazione del dissenso delle persone offese rispetto agli stessi - è infondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, sia il Gip sia la Corte d'appello hanno analiticamente preso in esame le dichiarazioni accusatorie delle persone offese, le quali sono ampie, dettagliate e assolutamente convergenti nella descrizione dei fatti. Le stesse persone offese, del resto, non sono parse animate da alcun intento persecutorio nei confronti dell'imputato, perché hanno descritto i fatti come non particolarmente gravi e non particolarmente invasivi della loro libertà sessuale. In particolare, dagli atti è emerso che l'imputato, secondo una strategia costante, cercava di sfruttare le situazioni favorevoli per compiere atti sessuali sui suoi allievi, toccando i loro organi genitali durante i massaggi sportivi che praticava sulle loro persone. Correttamente il Tribunale e la Corte d'appello evidenziano che tali atti non erano dei meri approcci destinati a saggiare una disponibilità a proseguire in rapporti sessuali più spinti, ma erano invece atti che già potevano soddisfare gli istinti sessuali dell'imputato; e di ciò le vittime erano perfettamente consapevoli, perché il loro silenzio nell'immediatezza dei fatti e il loro imbarazzo nel raccontare ciò che era avvenuto anche a distanza di tempo lasciava intendere che essi avevano perfettamente percepito tali comportamenti come violazioni della loro sfera sessuale. Quanto alle manifestazioni di dissenso - secondo la convergente ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado - le stesse emergono chiaramente dal narrato delle persone offese. È sufficiente considerare, sul punto, che le condotte erano state repentine e che i minori si erano in tutte le occasioni immediatamente divincolati e allontanati dall'imputato ed avevano acconsentito, al più, a masturbarsi in sua presenza, senza mai tollerare di continuare a subire gli atti sessuali posti in essere da parte di quest'ultimo sulle loro persone. Le sentenze descrivono compiutamente le violenze poste in essere, che a volte consistevano nel bloccare i minori, approfittando della loro inferiorità fisica e altre volte consistevano in gesti repentini, resi più agevoli dall'abuso di autorità, con approfittamento della situazione di inferiorità psichica degli stessi minori. I giudici di merito - con valutazioni assolutamente convergenti-chiariscono inoltre che la desistenza dell'imputato non si era manifestata dopo un primo tentativo di approccio ma solo dopo che egli aveva già compiuto atti sessuali sui minori. Ed è proprio in riferimento a tali atti sessuali e non agli ulteriori eventuali atti che l'imputato aveva intenzione di compiere che la responsabilità penale di quest'ultimo è stata accertata. Tali considerazioni valgono anche in relazione alla persona offesa S., soggetto maggiorenne all'epoca dei fatti;
con la conseguenza che -contrariamente a quanto lamentato dalla difesa - il Tribunale ha correttamente dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela, in presenza di un reato chiaramente sussistente e consistente in repentini palpeggiamenti sulle gambe accompagnati dal tentativo di un bacio.
Nè osta a tali conclusioni l'affermazione contenuta nella sentenza d'appello secondo cui i minori provavano una certa eccitazione rispetto agli atti sessuali, perché tale conclusione è anzi coerente con il dato, che emerge dalle dichiarazioni di minori stessi, secondo cui questi ultimi erano consenzienti rispetto a pratiche automasturbatorie poste in essere alla presenza dell'imputato, ma chiaramente e inequivocabilmente non consenzienti rispetto a toccamenti o ad altri atti sulle loro persone. 3.2. - Del tutto generico è il secondo motivo di doglianza, con il quale si critica il costrutto logico-argomentativo della sentenza impugnata, sul rilievo che nella stessa non si sarebbe preso in considerazione il complotto ai danni dell'imputato o, comunque, il contagio dichiarativo intervenuto tra le persone offese. La difesa si limita, infatti, ad asserire che vi sarebbero state fra le persone offese e l'imputato ragioni di inimicizia dovute essenzialmente al fatto che quest'ultimo le aveva escluse dal novero dei giocatori titolari della squadra. La stessa difesa non specifica, però, in che misura tale inimicizia - peraltro meramente asserita - abbia potuto indurre ben sei minori a descrivere analiticamente e in modo ampio e credibile le condotte poste in essere dall'imputato ai loro danni. Quanto, poi, alle dichiarazioni rese dai dirigenti della società, dalla stessa prospettazione difensiva emerge che queste si riferiscono semplicemente alla non conoscenza degli abusi perpetrati e sono, dunque, del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Nè alcun rilievo può assumere - anche se per ipotesi ritenuta sussistente - la prospettata contraddizione tra le varie fonti di prova in relazione al fatto se l'infermeria fosse dotata di chiave e chiusa nelle varie circostanze in cui la stessa era utilizzata per compiere gli abusi. Infatti le modalità degli abusi, descritte come spesso fugaci e non particolarmente invasive, sono comunque ampiamente compatibili con un loro svolgimento in un locale non chiuso all'esterno.
3.3. - Parimenti generico è il terzo motivo di doglianza, perché con lo stesso - sulla base di asserzioni direttamente contraddette dagli atti processuali - si intende sostenere che l'imputato e le vittime fossero quasi coetanei e che, dunque, non vi fosse alcun rapporto di affidamento. Si tratta di una circostanza evidentemente smentita sia dalla differenza di età tra l'imputato e le vittime (il primo circa ventitreenne e gli altri circa sedicenni) sia dagli stessi rilievi difensivi secondo i quali l'imputato aveva il potere, in quanto allenatore, di escludere dalla squadra le stesse persone offese, che dunque si trovavano nei suoi confronti nella tipica posizione di soggezione psicologica derivante dal rapporto di affidamento maestro-allievo.
3.4. - Del tutto generico è anche il quarto motivo, perché con esso ci sì limita ad affermare che la pena sarebbe eccessiva, senza prendere in considerazione -neanche a fini di critica - la motivazione della sentenza impugnata sul punto. La stessa risulta, peraltro, pienamente logica e coerente, perché valorizza la non particolare odiosità delle condotte dell'imputato, evidenziando, in senso contrario, la sistematica pervicacia di quest'ultimo nel rivolgere le sue morbose attenzioni agli allievi che gli erano stati affidati e giunge alla logica conclusione che la pena-base debba essere individuata in due anni e sei mesi di reclusione e, dunque, in misura solo di poco superiore al minimo edittale di un anno e otto mesi.
3.5. - Per analoghe ragioni, deve essere rilevata l'assoluta genericità del quinto motivo di ricorso, riferito alla determinazione delle somme liquidate a titolo di provvisionale. Anche in questo caso la difesa trascura ogni riferimento critico alla motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente evidenzia l'adeguatezza delle somme liquidate a titolo di provvisionale rispetto al danno morale soggettivo cagionato ai minori, in considerazione delle inevitabili ricadute negative del comportamento dell'imputato sul loro sviluppo. E ciò, a prescindere dall'assorbente considerazione che - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (ex plurimis, sez. 4, 23 giugno 2010, n. 34791 , Rv. 248348; sez. 5, 25 maggio 2011, n. 32899 , Rv. 250934). 4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015