Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4262 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
г 006348 NOME D. I PO LO ITALIANO042 62702 REPUB IC TALIANA LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE OGGETTO: Riliquidazione IRPEF su indennità di fine rapporto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO PRESIDENTE R.G.N. 575/1999 Dott. Nino FICO CONSIGLIERE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Dott. Vittorio RAGONESI CONSIGLIERE Cron. 9929 Dott. Francesco Antonio GENOVESE CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 21.12.2001 C.C. SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO delle FINANZE, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- RICORRENTE -
CONTRO
UL CO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- INTIMATO -
CAMPIONE CIVILE 8 3 N. 63118 7 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.98/110/223 pubblicata il 22.10.1998. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21.12.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso per essere lo stesso manifestamente infondato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente UL AR proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, impugnando il provvedimento dell'Intendenza di Finanza con il quale l'istanza di riliquidazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente all'indennità di fine rapporto e alle altre indennità soggette a tassazione separata, ai sensi dell'art.4, quinto comma, della legge n.482 del 1985, non aveva trovato accoglimento non essendo stata l'anzidetta indennità integralmente dichiarata nel modello 740. Il giudice adito accoglieva il ricorso. Avverso la decisione, proponeva appello l'Ufficio, deducendo che l'inclusione nello stesso modello 740 di tutte le quote percepite relativamente all'indennità di fine rapporto fosse condizione pregiudiziale della riliquidazione e che i limiti di quest'ultima, in una alle relative modalità, dovessero essere desunti altresì dall'art.39, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973. La Commissione Tributaria Regionale di Roma, con sentenza in data 29.9/22.10.1998, respingeva l'appello, assumendo che il tenore del richiamato art.4 della legge n.482 del 1985 fosse tale da non lasciare spazio ad 2 interpretazioni coincidenti con quelle proposte dall'appellante. Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo un solo motivo di gravame cui non resiste il contribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione di legge, nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, ribadendo gli assunti già prospettati in secondo grado. Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha ormai statuito in maniera costante (sentenze nn.25, 1847, 2391 e 5729 del 2000), senza che le argomentazioni del ricorrente si palesino tali da indurre ad una diversa considerazione della questione, che la domanda di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità e sulle altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, come modificata dall'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n.482, corrisposte sia prima sia dopo il 1°.1.1980, al fine di ottenere il rimborso, totale o parziale, delle ritenute operate, non è preclusa dalla mancata indicazione delle somme percepite a tale titolo nella dichiarazione dei redditi. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, non avendo il contribuente, in questa sede, né resistito, né, comunque, svolto alcuna attività difensiva. 3 瞬
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2001. 6 8 E 9 A N 1 I / O IL PRESIDENTE 4 I R / 5 Z A 6 . A 2 T N . R U - R T . B S P B I I . . D G R L E L T L R E A D . A VESTENSOREGrado Gorward A I B S D I A N T E R E S 1 E T I 3 T N 1 A E A . S E N M IL CANCELLIERE C1 ZO IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 25 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 ZO IS