Sentenza 12 aprile 2005
Massime • 1
Ai sensi dell'art 240, comma secondo, L. fall., i creditori sono legittimati "uti singuli" ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta quando intendano far valere un titolo di azione propria, personale, come nel caso di danni non patrimoniali patiti dalla consumazione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2005, n. 42608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42608 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 12/04/2005
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 828
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo NI - Consigliere - N. 046171/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AS AN N. IL 19/12/1954;
avverso SENTENZA del 10/04/2003 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. NI Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Giuseppe De Angelis, il Sostituto Processuale Avv. Simone Ciotti;
udito il difensore avv. FRISO Arturo.
FATTO E DIRITTO
Le risultanze processuali evidenziano che a De SM NI sono stati contestati, a titolo di concorso, reati di associazione per delinquere (preordinata alla commissione di reati di bancarotta fraudelenta e di truffa, attraverso la costituzione - tra agenti di cambio - della SIM "Professione e Finanze" e la conseguente raccolta di denaro utilizzabile ed utilizzato a copertura delle ingenti perdite accumulate dall'agente di cambio De SM Guido) di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale connessa al fallimento dichiarato della "società di fatto De MI (perfezionata attraverso pagamenti referenziali per lire 4.700.000, oltre che con utilizzazione di risorse patrimoniali della società per la costituzione della società svizzera "FIM", con distrazione di lire 2 miliardi circa utilizzate per l'acquisizione di partecipazione azionaria nella C.I.M. Banque di Ginevra, con distrazione di somme complessivamente pari a lire 40 miliardi circa relative ad operazioni "pronti contro termine" non perfezionate - nell'interesse dei clienti - con l'acquisti dei titoli corrispondenti, con correlativa utilizzazione delle somme predette per finalità diverse e per la dissimulazione dello stato di dissesto della società di fatto, con fraudolento parziale pagamento degli acquisiti titoli del debito pubblico statunitense "Treasury Notes"), di truffa aggravata continuata (realizzata dall'acquisizione di molteplici conferenti di investitori, indotti in errore con la falsa rappresentazione di una netta distinzione economico-finanziaria tra "studio De SM" e "S.I.M. Professione e Finanza" e di una adeguata situazione di stabilità economica di solvenza"), di bancarotta fraudolenta patrimoniale (connessa a distrazione dei predetti conferimenti per importo pari a lire 40 miliardi circa, in relazione ad operazioni di "pronti contro termini" non perfezionate con l'acquisto dei corrispondenti titoli sottostanti).
Per tali imputazioni, in particolare, il De SM è stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato conclusosi dinanzi al GIP presso il Tribunale di Potenza in data 26 ottobre 1999, alla pena di giustizia, che, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. competente, è stata determinata dalla sentenza impugnata in sei anni di reclusione con riconoscimento di equivalenti circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p. e con ritenuta continuazione tra i reati contestati. L'adita Corte di appello ha, infatti, premesso i rilevanti riferimenti essenziali alla sentenza di primo grado, in ordine al rilievo probatorio delle dichiarazioni confessorie e delle inattendibili annotazioni contabili, in relazione alle quali ha, da un lato, escluso i presupposti di provvedimenti di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (tanto più necessaria, come prescritto dall'art. 603/3 c.p.p.) ed ha, dall'altro, dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse della procedura di liquidazione coatta amministrativa disposta per la "S.I.M. Professione e Finanza", confermando preliminarmente l'ammissibilità della costituzione di parte civile di investitori- creditori (titolari di personale legittimazione per gli ipotizzati reati di truffa patita).
La sentenza impugnata ha, peraltro, diffusamente rappresentato le modalità dei fatti, ricostruiti alla stregua delle risultanze processuali e probatorie e sulla base del premesso inquadramento economico-finanziario della riconosciuta impresa societaria, in favore di clienti-investitori, che conferivano corrispondenti somme di danaro per il prospettato acquisto di titoli della previsione di vantaggioso rendimento alla loro scadenza prefissata nel rapporto). Ed ha così considerato conseguentemente, in particolare, che: sin dal 1991 erano venute in rilievo le perdite dei quattro soci verso lo studio De SM e, perciò. Era stata costituita la "S.I.M.; gli stessi soci avevano rilasciato ai clienti semplici ricevute dei conferimenti effettuati (non prescritti "fissati bollati") ed avevano confidato nell'andamento borsistico favorevole per il conseguimento di risorse utili per il pagamento dei debiti e per il rimborso di conferimenti scaduti e relativi interessi;
al riguardo i soci coimputati avevano organizzato un complicato procedimento di "triangolazione" finanziaria (nella quale la società "FIM" di Lugano si prestava come terzo datore di titoli in favore dello studio De SM, che li trasferiva alla "SIM" con l'appoggio della "CIM Banque", in previsione del successivo riaccredito su altro conto della "FIM" e della connessa ricapitalizzazione per 500mila franchi svizzeri;
l'artificioso meccanismo era rimasto inceppato nel 1995 (quando la competente società di revisione contabile richiese di verificare l'effettiva sussistenza dei titoli a supporto delle operazioni), a ciò rimediandosi con l'iniziativa degli imputati di acquistare, con l'iniziativa degli imputati di acquistare, con l'intervento della "Prudential Banque" di Lugano, i titoli del debito pubblico statunitense, solo parzialmente pagati nonostante la fraudolenta attestazione di integrale pagamento;
del complesso quadro di iniziative illecite l'imputato ha fornito sostanziale e completa ammissione, adducendo a giustificazione impellenti necessità di famiglia e confermandone i riscontri operativi (in relazione alle modalità di "rientro" del denaro trasferito alla "FIM" di Lugano;
alla correlativa iniziativa espletata tramite la società "Coginvest a.r.l., alla bancarotta preferenziale perfezionata in favore di creditori "amici" e di collaboratori;
alla conservazione di doppia contabilità ed alla predisposizione di "schede informatiche fasulle", relative alla posizione dei clienti;
all'artificiosa rappresentazione di ricavi inesistenti;
alla "indiscriminata" utilizzazione dei depositi effettuati dai clienti, alla "opacità" dei rapporti intrattenuti con clienti e con dipendenti dello studio);
lo stesso imputato ha riconosciuto di aver acquisito piena consapevolezza dell'impossibilità di restituire quanto spettante ai clienti-investitori, tanto più essendo già maturati debiti pari a complessive lire 5-7 miliardi nel 1991, le risultanze probatorie confermano la sussistenza di una vera e propria "affectio societatis " (rilevante ad integrare gli estremi del ritenuto reato ex art. 416 c.p. sul riscontro delle preordinate perfezionate iniziative criminose) tra i due cugini De SM ed i coimputati Gioffredi ed Imparato.
La sentenza ha poi determinato il regime sanzionatorio comminato all'imputato in considerazione degli evidenziati elementi negativi, individuati nella pluralità dei reati commessi (e nella loro gravità oggettiva commisurata dall'entità di dissesto, distrazione di possibili iniziative intese a contenere l'esposizione debitoria, nella oggettiva intensità dell'elemento psicologico di reati perseguiti nell'arco temporale di circa quindici anni, nei riscontri di precedenti condanne penali, nella dimostrata "scarsissima" deontologia professionale (e sono elementi che nella argomentata valutazione correlativa, precludono il riconoscimento di prevalenza per le concesse circostanze generiche, neppure giustificato dal comportamento processuale tenuto dall'imputato, al più significativo di resipiscenza necessitata, oltre che tardiva e parziale). Il ricorso in esame prospetta questioni di:
1 - illegittimità della costituzione di parte civile di creditori vari "uti singuli", che doveva essere esclusa (ex art. 78 c.p.p., comma 1, lett. d) ed in relazione alla "causa pretendi") dopo che era stata riconosciuta ammissibile la costituzione operata dal Curatore del fallimento;
2 - illegittimità (e connessa insufficienza motivazionale del correlativo procedimento argomentativo, sempre avulso dalla disamina di proposti motivi di impugnazione) della ravvisata sussistenza dell'elemento psicologico dei reati di bancarotta, posto che, tra l'altro, non si è fornita adeguata risposta alla contestazione che l'imputato "non si rappresentò che dalla sua condotta poteva derivare danno alle ragioni dei creditori" (mentre non si è tenuto conto, secondo il ricorrente, di situazioni che escludono la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ritenuti, quali:
trasferimento di somme all'estero giustificato da richieste e motivi personali dei clienti;
corrispondenza delle somme poste in entrata ed in uscita per l'operazione "FIM"; fornita giustificazione di emissione di assegni "a me medesimo"; immediata reintegrazione delle risorse riferibili, per somme prelevate, alla titolarità fiduciaria dello studio;
molteplici questioni sollevate e non esaminate sulla insussistenza della truffa in relazione alla dedotta incolpevolezza della revoca del bonifico estero di "copertura"; difetto di elementi probatori in ordine a sussistenza di accordo associativo rilevante ex art. 416 c.p.);
3 - illegittimo diniego dei richiesti accertamenti peritali, per violazione del principio generale del "diritto alla prova", operativo anche nell'ambito del giudizio abbreviato per l'evidente necessità degli incombenti sollecitati;
4 - illegittimo diniego del riconoscimento di prevalenza per le concesse circostanze attenuanti generiche (anche in profili di connesse carenze logiche del procedimento argomentativo, che non ha tenuto conto del determinante comportamento processuale "collaborativo").
Nell'interesse delle parti civili costituite e rappresentate dall'avv. Enrico Guidone è stata, peraltro, depositata memoria difensiva di confutazione delle questioni esposte col ricorso. I motivi esposti a sostegno del ricorso risultano destituiti di fondamento.
Già la prima questione sollevata dal ricorrente (di inammissibilità della costituzione di parte civile di creditori "uti singuli", in quanto preclusa, ai sensi della L. Fall., art. 240/2, dalla costituzione effettuata dal Curatore) ha trovato ineccepibile e corretta soluzione nella sentenza impugnata, alla quale è sufficiente richiamarsi. Va, al riguardo, rimarcato che è immune dall'errore denunziato la valutazione che, proprio in conformità della citata previsione della legge fallimentare, ha riconosciuto la legittimità della concorrente costituzione dei creditori-investitori (che, infatti, hanno "intero far valere un titolo di azione propria personale", in relazione ai danni non patrimoniali patiti dalla consumazione dei reati fallimentari ed a quelli inerenti a reati di truffa e di associazione per delinquere, per i quali la costituzione operata del Curatore fallimentare non vale certamente a realizzare le specifiche ragioni risarcitorie degli interessati per difetto di titolarità della relativa azione); e va aggiunto che per gli addotti ulteriori profili di illegittimità della mancata esclusione della parte civile la censura risulta carente dei necessari requisiti di specificità e, comunque, manifestamente infondata. Il secondo articolato motivo di ricorso (che, nell'apparenza di vizi ed errori diffusamente denunziati, finisce per postulare la rivalutazione di merito di risultanze processuali e probatorie, già particolarmente esaminate a supporto argomentativo di coerente ed incensurabile ricostruzione dei fatti e di correlativa valutazione degli effetti giuridici conseguenti, come operata dalla sentenza impugnata) resta parimenti destituiti di fondamento. E ciò perché: - gli elementi costitutivi dei ritenuti reati fallimentari hanno trovato appropriata ed adeguata dimostrazione di sussistenza nei riscontri oggettivi delle modalità di reiterate iniziative distruttive, arridibile anche all'iniziativa direttiva dell'imputato, e connesse agli artifici economico-finanziari di acquisire i depositi degli investitori per operazioni "pronti contro termine" non supportate dall'acquisto dei titoli sottostanti, ma "garantite" dal mero affidamento speculativo dello studio De SM.
E perfezionate con i meccanismi di copertura "a catena" puntualmente individuati ed evidenziate dagli accertamenti espletati nella sede processuale fallimentare e penale;
- per la sussistenza dell'elemento psicologico del reato rileva, in particolare proprio la specifica ammissione dell'imputato in ordine alle modalità illecite delle descritte iniziative così espletate nella consapevolezza della loro finalità distrattiva, per la quale l'addotta generica giustificazione di "buona fede" esprime sempre il mero affidamento dell'imputato nell'apprezzamento borsistico dei titoli disponibili, tale da realizzare la copertura dei sostanziali ammanchi effettivamente perfezionatisi in danno di creditori-investitori, ma così anche logicamente conferma la prefigurata (se non addirittura preordinata) accettazione della indebita utilizzazione nell'evidente interesse proprio di procrastinare l'evidenza del latente stato di dissesto e di insolvenza) dei depositi fiduciariamente effettuati;
le altre contestazioni sollevate attengono a modalità marginali del complessivo contesto delle iniziative illecite (protrattesi nel lungo periodo temporale considerati), delle quali peraltro la sentenza impugnata rende conferma della piena configurabilità anche per l'irrilevanza delle giustificazioni addotte in ordine a pretesa corrispondenza di operazioni finanziarie alle richieste degli stessi clienti, a regolarità dell'iniziativa "FIM", a normale utilizzazione degli assegni "a me medesimo" per effettivi e giustificati pagamenti e rimborsi, a "reintegrazione immediata" dei depositi fiduciari acquisiti (per situazioni peraltro rimaste indimostrate sul piano probatorio) egualmente sono stati evidenziati, con disamina completa delle risultanze processuali e con conseguente corretta (non illogica) valutazione i riscontri confermativi degli elementi costitutivi del reato di truffa aggravata continuata (con individuazione della consapevole attività di raggiri ed artifici intesi a garantire la redditività e la regolarità delle promosse operazioni "pronti contro termine") e, conseguentemente, della connessa associazione per delinquere nelle articolazioni sostanziali e rilevanti di un permanente e strutturato accordo dei coimputati di consumazione delle numerosissime truffe perpetrate e delle connesse attività criminose di natura fallimentare;
tutte le altre questioni sollevate denotano analoga infondatezza in quanto risultano esclusivamente riconducibili all'ambito dei motivi già validamente completati dalla sentenza impugnata, oltre che disattenzione questa sede in conformità delle considerazioni precedentemente precisate. Analogamente risulta infondato il terzo motivo, che, dalla mancata integrazione istruttoria in grado di appello (con espletamento di ufficio dei sollecitati accertamenti peritali), prefigura la violazione del principio del "diritto alla prova" come immanente anche nella concreta fattispecie processuale di giudizio relativo all'impugnazione proposte avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 442 c.p.p.. La valutazione negativa del giudice di appello evidenzia, infatti, la piena e corretta corrispondenza applicativa della disciplina di cui all'art. 603/3 c.p.p., essendosi incensurabilmente esclusa la sussistenza dei presupposti di assoluta necessità, che possano legittimare provvedimenti "di ufficio" dispositivi della integrazione istruttoria, nel giudizio di appello, in riferimento alle previsioni dell'art. 443 c.p.p.. E ciò perché essendosi già precisata al riguardo la accreditata portata limitativa ed operativa secondo i principi enunciati nella sentenza "interpretativa di rigetto" n. 470 del 1991 della Corte Costituzionale, è anche venuto in rilievo (Cass. Sez. Un., 13 dicembre 1995, Clarke) che la disciplina dell'art. 443 c.p.p., nella sua consistenza previgente alle modifiche introdotte dalla L. n. 479 del 1999 (specificamente riguardante il concreto presente rapporto processuale), non lascia configurare in materia alcun potere di iniziativa delle parti (che, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, hanno definitivamente rinunziato proprio all'esercizio preteso al diritto alla prova), fermo restando il potere di iniziativa di ufficio di cui all'art. 603 c.p.p. (che, come anticipato, con iniziativa valutazione di merito la sentenza impugnata ha escluso incensurabilmente ed ineccepibilmente, di dover esercitare).
Anche l'ultima questione sollevata pur nei diversi profili desumibili dalle allegazioni difensive "aggiunte") denota l'evidente infondatezza di prospettare l'illegittimità del mancato riconoscimento di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche. Rileva, in particolare che la censura (che peraltro finisce per contestare sul merito le modalità determinative del concreto regime sanzionatorio) infondatamente prospetta il suo collegamento alla prospettata insufficiente valorizzazione dei riscontri favorevoli del comportamento "collaborativo" positivamente dimostrato dall'imputato, essendo al riguardo incensurabile e corretta la valutazione di merito delle sue modalità tardive e parziali e della sua natura di "resipiscenza necessitata" (e non propriamente spontanea), tanto più raccordata ai molteplici e convergenti elementi ed oggettivi di gravità dei fatti, tenuti presenti nel coerente e completo procedimento determinativo della pena comminata al De SM.
Conseguentemente tutte le questioni proposte dal ricorrente risultano destituite di fondamento, comprese quelle non esaminate specificamente in quanto strettamente riferibili ed incluse nei motivi sintetizzati e, quindi, nelle soluzioni correlative (così, in particolare, la contestazione di mancata valutazione di "Tutti i motivi di gravame analiticamente esposti dall'imputato" e riportati nel ricorso, non richiede ulteriore specifica disamina, posto che il procedimento argomentativo della sentenza impugnata ha fornito al riguardo puntuali risposte, seppure implicitamente desumibile dalla incensurabile ricostruzione delle iniziative illecite e dalla conseguente dichiarazione di colpevolezza dell'imputato; e così, si conferma, anche per le contestazioni predette, il presupposto della ritenuta complessiva infondatezza del ricorso).
E, tuttavia, deve riconoscersi che, per il contestato reato di truffa aggravata continuata fino al 10 luglio 1996, per effetto anche delle concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti è già compiutamente decorso il termine massimo di prescrizione, concretamente applicabile ai sensi degli artt. 157 c.p.p., n. 4 e art. 160 c.p.p., n. 3, anche tenendosi conto dei periodi di sospensione computabili secondo i principi enunciati in Cass. Sez. Un., 28 novembre 2001, n. 1021, ON (e tanto più in considerazione del riscontro dell'imputazione, che individua la cessazione della contestata continuazione in corrispondenza dell'aprile 1996", oltre che del rilievo che non si verte in ipotesi di inammissibilità "originaria" del ricorso).
Conseguentemente, col riconoscimento della intervenuta estensione del reato predetto, deve farsi luogo al limitato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, direttamente eliminandosi ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), il disposto aumento di pena (determinato in mesi due di reclusione, come espressamente individuato dai giudici di merito). Nel resto il ricorso resta rigettato (e la pronunzia di rigetto si estende, come è evidente alla stregua della premessa considerazione di sussistenza degli elementi costitutivi del reato e dei correlativa colpevolezza dell'imputato, anche ai profili attinenti agli effetti civili ex art. 578 c.p.p. della precedente condanna per il delitto di truffa aggravata continuata, non richiedendosi al riguardo specifica statuizione per quanto la sentenza impugnata sia risultata confermata, anche per la posizione della parte civile costituita, per gli altri reati contestati e ritenuti a carico dell'imputato e per le connesse determinazioni risarcitorie).
Consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile presente in questa sede, secondo la liquidazione precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa continuata, perché estinto per prescrizione, ed elimina il relativo aumento di pena di mesi due di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore della parte civile, liquidate in complessivi euro 2.200,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2005