Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2013, n. 45305
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Sentenza 17 ottobre 2013

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La violazione dell'obbligo sancito dall'art. 511 cod. proc. pen. di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione non è causa di nullità, non essendo specificamente sanzionata in tal senso e non essendo inquadrabile in alcuna delle cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen.; né può dare luogo a inutilizzabilità, poiché sia l'art. 191 che l'art. 526 cod. proc. pen. sanzionano l'illegittimità dell'acquisizione della prova, e quindi i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2013, n. 45305
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45305
    Data del deposito : 17 ottobre 2013

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