Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
La violazione dell'obbligo sancito dall'art. 511 cod. proc. pen. di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione non è causa di nullità, non essendo specificamente sanzionata in tal senso e non essendo inquadrabile in alcuna delle cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen.; né può dare luogo a inutilizzabilità, poiché sia l'art. 191 che l'art. 526 cod. proc. pen. sanzionano l'illegittimità dell'acquisizione della prova, e quindi i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2013, n. 45305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45305 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/10/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 3050
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 51192/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NF, n. a San Pellegrino Terme il 06/07/1957;
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 22/09/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONTAGNA A., che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/09/2011 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato ER NF colpevole del reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 212 e 256, per l'effettuato trasporto, senza iscrizione all'albo relativo, di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da un'attività di costruzione e demolizione e l'ha condannato alla pena di Euro 6.000,00 di ammenda.
2. Ha proposto appello l'imputato tramite il proprio Difensore lamentando con un primo motivo l'inutilizzabilità della prove poste a fondamento della sentenza;
premesso che il Giudice non ha ammesso le prove richieste e ha invece utilizzato la comunicazione della notizia di reato inserita dal P.M. nel fascicolo per il dibattimento e rispetto alla quale non è stata formulata alcuna eccezione, si duole della illegittima utilizzazione di detta comunicazione, non "prodotta", a ben vedere, dal P.M. e non indicata tra gli atti utilizzabili ex art. 511 c.p.p., non essendosi proceduto ad alcuna lettura. Infatti la mera allegazione di un atto al fascicolo non equivale ad acquisizione del contenuto dello stesso essendo il momento della lettura quello determinate per verificare l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova. In ogni caso evidenzia che l'inutilizzabilità derivante dall'illegittimo inserimento dell'atto nel fascicolo non soggiace ad alcun termine preclusivo.
Con un secondo motivo, connesso al primo, lamenta ancora la predetta inutilizzabilità dell'atto non avendo la notizia di reato in questione natura di atto irripetibile, ben potendo l'attività ivi documentata essere rinnovata.
Con un terzo motivo contesta la decisione del giudice di non ammettere le prove orali richieste dalla Difesa richiamando il valore costituzionale del diritto alla prova e la rilevanza di quelle articolate nella specie.
Con un quarto motivo lamenta la mancanza nella specie dell'elemento soggettivo del reato per essere incorso in errore incolpevole posto che egli era convinto di essere stato iscritto all'albo dei gestori rifiuti ambientali dal proprio commercialista, avendo affidato tale incombente al professionista nel mese di ottobre 2009 il quale gli aveva confermato l'avvenuta iscrizione secondo le modalità della procedura semplificata del D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 212, comma 18, tanto che aveva poi egli acquistato il necessario formulario di identificazione rifiuti facendolo vidimare presso la Camera di Commercio. Con un ultimo motivo lamenta la mancanza di offensività nella condotta tenuta in concreto;
chiede poi in subordine e per detta ragione la rideterminazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale;
si duole infine della operata confisca del mezzo, non consentita in relazione alla condotta contestata di mancata iscrizione all'albo dei gestori di rifiuti.
In data 07/12/2012 la Corte d'Appello di Brescia ha trasmesso gli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Deve preliminarmente osservarsi che l'appello deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 5, stante l'inappellabilità della sentenza impugnata giacché relativa a condanna alla pena dell'ammenda; occorre al riguardo ricordare l'insegnamento delle Sezioni unite che, con la sentenza n. 45371 del 2001, Bonaventura, hanno sostenuto che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, come verificatosi del resto nella specie, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.
Con la stessa decisione si è aggiunto che condizione necessaria ed insieme sufficiente perché il giudice possa compiere la operazione di qualificazione è la esistenza giuridica di un atto - cioè di una manifestazione di volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto giuridico di un determinato tipo - e non anche la sua validità; ciò che conta è inoltre la volontà oggettiva dell'impugnante - quella cioè di sottoporre a sindacato la decisione impugnata -, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo all'errore che potrebbe verificarsi nel momento della manifestazione di volontà o anche alla deliberata scelta di proporre un mezzo di gravame diverso da quello prescritto.
4. Ciò posto, e venendo al merito, il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati.
Questa Corte ha già affermato che è utilizzabile ai fini della decisione, in difetto di tempestiva opposizione delle parti, l'atto erroneamente inserito nel fascicolo per il dibattimento, salvo che si tratti di atto inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 c.p.p., perché formato in violazione di legge (Sez. 3^, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250806); si è aggiunto, infatti, che, per conseguire il risultato dell'inutilizzabilità di atti erroneamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento, la parte interessata deve proporre la relativa eccezione tempestivamente e, cioè, entro il termine stabilito dall'art. 491 c.p.p.. Si vuole, con ciò, evitare che la parte eccepisca solo nei gradi successivi, nella specie in Cassazione, la mancata espunzione dal fascicolo de quo di atti dei quali abbia omesso di chiedere tempestivamente che gli stessi non entrassero a far parte del compendio probatorio e che, quindi, per tale ragione, correttamente sono stati inseriti nel fascicolo stesso (Sez. 2^, n. 33387 del 08/07/2008, Kofler, Rv. 241573; Sez. 5^, n. 19473 del 10/01/2007; Sez. 2^, n. 23608 del 11/05/2006, La Barbera, Rv. 234904).
Ciò posto, dal verbale di udienza del 22/09/2011 in atti (visionabile da questa Corte stante la natura processuale del motivo) non risulta formulata alcuna eccezione in ordine alla formazione del fascicolo del dibattimento sicché il Giudice, esclusa ogni questione, neppure posta dal ricorrente, in ordine ad una inutilizzabilità dell'atto a norma dell'art. 191 c.p.p., (non essendo certo la comunicazione della notizia di reato, esplicitamente prevista come acquisibile ex art. 330 c.p.p., atto contra legem) legittimamente si è avvalso, ai fini della formazione del proprio convincimento, della comunicazione della notizia di reato stessa. Nè appaiono fondate le ulteriori doglianze in ordine alla violazione dell'art. 511 c.p.p.; infatti la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione non può essere considerata come causa di nullità, non essendo essa specificamente sanzionata in tal senso ne' apparendo inquadrabile in alcuna della cause generali di nullità previste dall'art. 178 c.p.p.. Tale violazione, inoltre, neppure può dare luogo ad inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., degli atti di cui è stata omessa la lettura o l'indicazione, non incidendo essa sulla legittimità dell'acquisizione delle prove documentate nei menzionati atti, facendosi, d'altra parte, riferimento sia nell'art. 191 che nell'art. 526 c.p.p., al solo concetto di acquisizione e, quindi, ad un'attività che, logicamente e cronologicamente, si distingue, precedendola, da quella di lettura od indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento (Sez. 1^, n. 38306 del 04/10/2005, Safsaf e altri, Rv. 232443; Sez. 4^, n. 7895 del 15/07/1996, Tesser ed altro, Rv. 206795).
Nella specie, pertanto, l'apparentemente omessa, nel verbale già ricordato, indicazione della lettura della comunicazione della notizia di reato, non ne ha determinato l'inutilizzabilità.
5. Il terzo motivo è inammissibile.
Il ricorrente, nel contestare l'ordinanza con cui il Tribunale non ha ammesso le prove orali richieste dalla Difesa in quanto manifestamente irrilevanti ai fini della decisione, si è limitato, in maniera del tutto generica ed assertiva, ad affermare che le prove richieste, che non è neppure dato sapere in cosa concretamente consistessero, "erano necessarie ed assolutamente rilevanti" (vedi pag. 7 del ricorso) senza precisare, tuttavia, perché dovessero considerarsi tali, in tal modo non consentendo a questa Corte di valutare, tra l'altro, il necessario profilo della decisività del mezzo di prova richiesto;
ne consegue che l'assoluta genericità della doglianza rende inammissibile il motivo ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) in riferimento all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett.
c).
Di analoga aspecificità soffre anche il quinto motivo di ricorso laddove, nel sostenere la inoffensività della condotta posta in essere, il ricorrente si è limitato a richiamare astratti principi giurisprudenziali sul tema della necessaria offensività, rispetto agli interessi protetti, del fatto-reato, senza ricollegarli, però, alla condotta contestata e senza dunque chiarire le ragioni per le quali, rispetto al bene di specie tutelato, individuabile nella protezione del suolo e del sottosuolo, detta offensività dovrebbe ritenersi mancante. In ogni caso non può trascurarsi di considerare che dalla motivazione della sentenza è risultata provata come posta in essere, senza iscrizione all'albo relativo, una condotta di trasporto di rifiuti speciali derivanti da attività di costruzione e demolizione per un peso di circa 28,5 tonnellate.
6. Il quarto motivo è parimenti inammissibile.
Va ribadito anzitutto che, anche successivamente alla intervenuta modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. c) c.p.p., introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione continua a restare quello di sola legittimità si che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2^, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893) sicché resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6^, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Nella specie, le argomentazioni rappresentate nel motivo si risolvono, a ben vedere, nel contestare la lettura che la Corte ha dato degli elementi fattuali dimostrativi, invece, secondo il ricorrente, della buona fede nella condotta tenuta (in particolare le rassicurazioni ricevute dal proprio commercialista e i comportamenti conseguentemente tenuti e significativi, sempre secondo il ricorrente, della convinzione di operare secundum legem) senza che però si riesca ad incidere, come necessario per far superare al motivo il vaglio di ammissibilità, sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto insussistente la buona fede per avere l'imputato omesso di verificare l'avvenuta effettiva iscrizione all'albo quale elemento rappresentativo di colpa. Il Tribunale ha, pertinentemente, sottolineato, sul punto, che la comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo avrebbe dovuto presupporre, infatti, la redazione di una scrittura da sottoscrivere dal diretto interessato nonché il versamento del diritto annuale di registrazione, da ciò essendosi tratta, con motivazione esaustiva, l'impossibilità di invocare lo stato di buona fede.
7. Quanto alla confisca, va osservato come la stessa, sulla base del dettato normativo, abbia natura obbligatoria ex art. 259 in relazione all'art. 256 correlato al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212, (cfr. Sez. 3^, n. 5353 del 12/01/2011, Elisei, Rv. 249580; Sez. 3^, n. 33916 del 23/06/2010, Galipò, Rv. 248100, Sez. 3^, n. 42227 del 15/11/2006, Gironda, Rv. 235406), si che il relativo motivo di ricorso (il quinto) è manifestamente infondato;
è infine generica la doglianza formulata in ordine alla commisurazione della pena (anch'essa contenuta nel quinto motivo) essendo in ogni caso in sentenza correttamente ed esaustivamente indicati i criteri impiegati, rapportati, in concreto, al tempo e alle modalità dell'azione, con riferimento al quantitativo di 28 tonnellate, e alla gravità della colpa, con riferimento alla prolungata azione posta in essere.
8. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2013