Sentenza 3 febbraio 2004
Massime • 1
La relazione del curatore fallimentare diretta al giudice delegato non costituisce di per sè notizia di reato ma documento utilizzabile in giudizio, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2004, n. 8857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8857 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 03/02/2004
1. Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 146
3. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 021598/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TE TO N. IL 20/02/1940;
2) NT RA N. IL 19/10/1939;
avverso SENTENZA del 11/02/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
- udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
- udito il S.P.G., Dr. MELONI V., che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO
1 - Il 23.6.01 il Tribunale di Bergamo ha condannato NT CO e TE TO, il primo in qualità di amministratore di diritto della DELTA DATI s.r.l., ad a. 4 rec., ed il secondo già amministratore di diritto, in quella di fatto, ad a. 3 rec., entrambi per concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, consistita nella vendita simulata (per prezzo mai pagato;
l'imputazione fa riferimento a fattura di L. 50 milioni + IVA relativa ad operazione inesistente) dell'unico ramo aziendale attivo (di elaborazione dati) della società, passata dall'uno all'altro già in istato di dissesto, alla TE.BA. società all'uopo costituita dal figlio di EB, OL;
il solo NT anche per occultamento di parte del patrimonio sociale (merci ricevute dai fornitori). Le indagini erano partite da dichiarazioni di NT al curatore, che chiamavano in causa EB per tutto l'accaduto, ed in parte ritenute non riscontrate. La Corte di Brescia ha confermato la condanna di NT e ridotto la pena a EB, con generiche ad a. 2 e m. 6 reclusione.
Con il ricorso per TE, si denuncia: 1^ - violazione artt. 521- 522 CPP, perché il capo d'imputazione contesta l'emissione di fattura per operazione inesistente (eccezione respinta dalla Corte d'Appello) che presuppone, contrariamente a quanto ritenuto, che la società non avesse alcuna attività di eleborazione dati da cedere, il che ha leso il diritto di difesa dell'imputato; 2^ - violazione art. 216 L.F., perché EB aveva ceduto la società poi fallita al NT, e sarebbe stato costui a dover pretendere il pagamento del ramo ceduto alla TE.BA. Ciò è tanto vero che la curatela ha poi ottenuto il pagamento d L. 50 milioni dalla compratrice;
dunque non vi è stata distrazione.
Con il ricorso per NT, si denuncia: 1^ - violazione dell'art. 62 CPP, perché il ricorrente, quale a. u., ha assunto la qualità
d'indagato alla data del fallimento, onde le dichiarazioni da lui rese al curatore fallimentare, poi trasfuse nella relazione e la testimonianza in giudizio del curatore, circa il contenuto degl'interrogatori a lui resi, non avrebbero potuto essere utilizzati;
2^ - violazione art. 63 CPP, perché comunque sarebbe applicabile in bonam parte quest'ultima norma, circa le dichiarazioni rese al curatore.
2 - I ricorsi sono entrambi infondati.
Quanto a EB, (1) l'imputazione fa chiaro il fatto che è stata operata distrazione in concorso, mediante cessione dell'unico ramo aziendale attivo, la qualcosa ha sottratto valore patrimoniale alla società già in istato di dissesto. Il riferimento alla falsa fatturazione per dimostrare una vendita simulata non concerne gli estremi del reato ma, all'evidenza, un elemento sintomatico dell'accordo delittuoso. Pertanto è stata rettamente contestata e ritenuta la distrazione, falsa o non che sia la fatturazione. (2) La richiesta successiva del curatore di esecuzione della controprestazione pattuita all'acquirente è questione anch'essa irrilevante sul piano obiettivo del reato di distrazione laddove, fermo il depauperamento del patrimonio aziendale, non si contesta nemmeno che, privata di quel ramo, la società fallita non avrebbe potuto condurre realmente l'attività oggetto d'impresa. Quanto a NT, (1) l'art. 238 L.F. va letto nel senso che la dichiarazione di fallimento è elemento costitutivo indefettibile del reato. Diversamente appena dichiarato il fallimento, il fallito dovrebbe essere indiziato di reati che nessuno è in grado di ipotizzare.
Tanto premesso, perché taluno possa acquisire la qualità di indagato è necessario, nel sistema vigente, che esista una notizia di reato che gli possa essere attribuita. (2) Non è attribuibile al curatore la funzione di P.G. o un compito ad essa correlabile. Egli deve solo ricostruire le vicende dell'impresa e, per farlo, può avvalersi della collaborazione di chi l'ha gestita. Il gestore, è appena il caso di osservarlo, deve dar conto della sorte del patrimonio aziendale. Di tanto si occupa il curatore, la cui relazione pertanto non costituisce notizia di reato, ma documento per sè utilizzabile in giudizio (Cass., sez. 5^, n. 10654/92, Bolamperti, CED rv 192314). La notizia di reato fallimentare è invece denunciata al P.M. dal giudice delegato, che la rilevi dai fatti riferiti nella relazione di curatela, ai sensi dell'art. 331 CPP (idem, n. 7484/02, Bottini A., 221391).
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004