Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA F046 6 5 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALE NO LA CORTE SUPR S 0 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 14758/99 Consigliere Cron. LOEEP Dott. Michele DE LUCA Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud. 19/12/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: CU TE, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO ROPERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 5224 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 14/99 del Tribunale di LAMEZIA TERME, depositata il 28/04/99 R.G.N. 39/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sign. ES ME, iscritta nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli presso lo SCAU dicatanzaro sin dal 1988, ha avanzato all'INPS richiesta delle indennità dovutele, ai sensi della 1.n. 1204/71, per l'astensione facoltativa ed obbligatoria ic conseguente al parto avvenuto #2.8.92. Non avendo l'INPS accolto la sua istanza per insussistenza del rapporto assicurativo essa ha adito il Pretore, che ha rigettato la domanda da essa proposta nei confronti dell'istituto previdenziale. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 28.4.99, ha confermato la decisione di primo grado. Esso ha ritenuto che la iscrizione nei predetti elenchi aveva solo una funzione presuntiva che comportava da parte dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza di un rapporto assicurabile ed il numero di giornate lavorative necessarie per la erogazione delle prestazioni previdenziali- a fronte di contestazioni dell'istituto erogatore. Nel caso di specie dalla istruttoria espletata era emerso: a- la mancanza, nelle deposizioni testimoniali, di elementi precisi sia sul numero delle giornate lavorate sia sulla stessa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
b- la collocabilità del rapporto in base a quanto emerso dalle dichiarazioni della - appellante e del padre- nell'ambito della sfera dei rapporti familiari;
c- l'incompatibiltà di un'apporto lavorativo subordinato, in relazione alla estensione ed al tipo di colture, del fondo oggetto dell'attività lavorativa. Accla Il Tribunale ha quindi concluso per la mancanza, da parte di una ricorrente di una rigorosa prova sia in ordine alla effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato sia in ordine alla effettuazione del numero di giornate utili per la erogazione delle prestazioni richieste. La sign.ME chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli art.4, 7, 15, 171. 1204/71, 13 d.p.r. n. 1026/76, 3 e 4 d.l. n.212 /46 ed imputa al Tribunale di aver ritenuto non sufficiente, ai fini della erogazione delle prestazioni previdenziali l'iscrizione negli elenchi nominativi che ha, pertanto, valore costitutivo del rapporto assicurativo. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2697 e 2727 cc. e sostiene che essa ricorrente non doveva assolvere ad onere probatorio diverso da quello dimostrativo della iscrizione negli elenchi in questione. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cc. nonché motivazione contraddittoria su punto decisivo della controversia ed imputa al Tribunale di non aver valutato in maniera congrua i risultati delle prove testimoniali dalle quali emergeva in maniera inequivoca, l'esistenza di un rapporto di lavoro 2 subordinato e di averla esclusa per la ritenuta esistenza di un rapporto di lavoro familiare assegnando a detto rapporto una imcompatibilità assoluta con il lavoro subordinato laddove essa sussiste solo se il rapporto di lavoro familiare sia connotato da solidarietà affettiva e mutua assistenza. Le tre censure, che per la loro connessione ed interdipendenza devono esaminarsi congiuntamente sono infondate. Sulla questione del valore della iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli incentrata sulla alternativa, oggetto di contrasto, fra funzione costitutiva della stessa e possibilità di provare l'insussistenza di quanto risultante dagli elenchi le S.U. di questa Corte con la recente decisione n. 1133/2000 hanno ritenuto che sul piano processuale colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali conseguente alla sua qualità di lavoratore subordinato a termine in agricoltura -ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice di merito a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. A tale criterio di ponderazione fra tutti gli elementi acquisiti alla causa si è attenuto il Tribunale che alla iscrizione negli elenchi ha riconosciuto solo una funzione di presunzione, vinta nel caso di specie dalla genericità delle testimonianze, dalla 3 esistenza di un rapporto familiare rimasto non del tutto definito nelle sue connotazioni e- soprattutto dalla estensione e dalla natura del fondo tali da non richiedere un ulteriore apporto lavorativo oltre quello del titolare. Nessun errore logico o motivazionale viene addebitato al Tribunale, da parte del ricorrente, nell'applicazione del criterio della ponderazione, limitandosi piuttosto egli a dissentire dal convincimento del Tribunale in ordine alla consistenza degli elementi oggetto del predetto processo di ponderazione. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla for le spese, ai fans: dell' and 152 Hipp. Ad. e. Pe..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Il Consigliere es. Lossado Guglie Il Presidente U incenzo Mile Pille 700 Palle D , A S O 0 S L 1 L A 3 . T O , T 3 B 5 R A I S D 'A . E P L A N S L T E I S 3 N D O 7 G I - P S -8 O IM N 1 A E 1 D S A I D E E , A E O G T R O G N T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D 4