Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 2
In tema di bancarotta fraudolenta societaria, in presenza di diffusa alterazione del dato non percepita dal sistema bancario e dal ceto creditorio, ai fini della esclusione della falsa comunicazione sociale non è sufficiente un limitato segnale contenuto nella nota integrativa per redimere da mendacio il prospetto contabile, infatti la nota integrativa, per sua natura, non può svolgere compiti sostitutivi rispetto al veicolo principale della comunicazione.
In tema di bancarotta societaria (art. 223, comma secondo, n. 1 L.F.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall'art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato.
Commentari • 3
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Il caso. Una SPA capogruppo aveva erogato finanziamenti ad altre due società per oltre un milione di euro, distraendo tali fondi e determinandone il fallimento, seguito dalla imputazione per bancarotta fraudolenta del presidente del consiglio di amministrazione della SPA. La Corte d'Appello di Trieste lo condannava ad oltre due anni di reclusione, malgrado nei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento i due finanziamenti erano stati fatti rientrare con varie modalità La decisione. Per la Cassazione, la corte d'appello non ha considerato correttamente “la funzione che deve essere attribuita alla dichiarazione di fallimento rispetto all'offesa tipica dei reati di fallimento”: è …
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1. La massima In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall'art. 2621 c.c., nel testo vigente "ante" riforma del 2015), quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 13/10/2023, (ud. …
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Decisione: Sentenza n. 4790/2016 Cassazione Penale – Sezione V Classificazione: Fallimento, Penale, Societario Parole chiave: bancarotta – fallimento Il caso. Una SPA capogruppo aveva erogato finanziamenti ad altre due società per oltre un milione di euro, distraendo tali fondi e determinandone il fallimento, seguito dalla imputazione per bancarotta fraudolenta del presidente del consiglio di amministrazione della SPA. La Corte d'Appello di Trieste lo condannava ad oltre due anni di reclusione, malgrado nei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento i due finanziamenti erano stati fatti rientrare con varie modalità La decisione. Per la Cassazione, la corte d'appello non ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2010, n. 16259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16259 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 04/03/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 602
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 31215/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI GI, nato il [...];
avverso la Sentenza 13.2.2009 della Corte d'Appello di Trento;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dr. Giovanni Salvi) che ha chiesto, quanto all'istanza difensiva, disporsi la sospensione del processo;
Nel merito, rigettarsi il ricorso;
È presente per il ricorrente l'avv. Valcanover Fabio del Foro di Trento che si riporta all'istanza di sospensione ed ai motivi di ricorso, insistendo per il relativo accoglimento.
IN FATTO
La difesa di GI HI interpone ricorso per Cassazione avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Trento che, in data 13.2.2009 confermava il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, salvo marginali aspetti, quale colpevole di bancarotta fraudolenta impropria e reati connessi al fallimento di HI COSTRUZIONI S.p.a. (dichiarato in Trento il 20.2.2004), per i quali in massima parte già il Tribunale di Trento aveva pronunciato condanna il 23.5.2008.
A sostegno dell'impugnazione qui avanzata sono esposti i seguenti motivi:
1) carenza ed illogicità della motivazione sulla natura distrattiva di alcune spese sostenute (imbarcazione, erogazioni a società di calcio, ecc.) il cui giudizio non si radica gli effettivi riscontri contabili i testimoniali;
contraddicendosi anche laddove per l'impiego di ricchezza per TECNOEDILE i giudici hanno riconosciuto che si trattava di una scelta strategica, incensurabile, negando siffatto carattere per il versamento di analoghe somme a TR CI o la rinuncia ai crediti relativi che miravano ad ottenere nuove opportunità e soltanto di riflesso a non pregiudicare l'equilibrio della società sportiva;
2) carenza di motivazione relativamente all'elemento soggettivo della bancarotta, capitolo espressamente dedotto con gravame di appello ma del tutto trascurato in sentenza, non essendovi prova che il HI avesse consapevolmente inteso sottrarre beni alla garanzia dei creditori e che la sue azioni potessero, anche in via eventuale, arrecare pregiudizio ai creditori, come dimostra - fra l'altro - il forte apprezzamento di alcuni canteri in sede di liquidazione del patrimonio aziendale, come attestato dalla collaborazione prestata dall'imputato alla procedura concorsuale;
3) carenza di motivazione relativamente alla mancata risposta al motivo di appello che invocava la derubricazione del fatto ascritto a titolo di bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice;
4) - carenza di motivazione relativamente sia quanto al rilievo penale dato alla infedeltà nelle valutazioni di bilancio, essendo stati esplicitati formalmente i criteri applicati nella comunicazione sociale, il che esclude il reato anche sotto il profilo soggettivo, sia relativamente al nesso teleologico con il dissesto (richiesto dalla norma successivamente alla riforma) che essendo ritenuto dai giudici irreversibile a far data dal 1999 non poteva più esser influenzato da ulteriori condotte;
ne' il HI aveva consapevolezza del dissesto in atto, sì che manca anche dimostrazione dell'elemento psicologico del reato di falso in bilancio;
5) carenza ed illogicità della motivazione sulla responsabilità del ricorso abusivo al credito poiché le infedeltà di bilancio, come detto, erano accompagnate dai criteri di valutazione (segnatamente delle "rimanenze") essendo accertato che le banche finanziavano le singole operazioni immobiliari e non già la società; circostanze che si riflettono anche sull'elemento soggettivo del reato;
6) carenza ed illogicità della motivazione sulla responsabilità relativa alle contestate frodi fiscali, poiché gli argomenti addotti per ritenere fondata l'accusa non sono convincenti (omessa impugnazione degli accertamenti da parte della Curatela), effettiva riferibilità al gruppo HI delle opere edificate, mancando la prova della volontà di evadere l'IVA, poiché il meccanismo non consentiva l'evasione ma la sola posticipazione del pagamento (operazione che la successiva normativa, entrata in vigore nel 2008, avrebbe legittimato);
7) carenza ed illogicità della motivazione sulla misura della pena base, che avrebbe potuto fissarsi sul minimo edittale, così scendendo sotto la soglia di condonabilità, con il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche;
8) carenza ed illogicità della motivazione sulla valutazione delle deposizioni dei testimoni NI e LA che dovevano considerarsi imputati di reato connesso ai sensi dell'art. 63 c.p.p., con le garanzie previste nel caso di dichiarazioni contro alios, i quali dovevano considerarsi concorrenti nel reato del HI, avendo apportato un contributo alla realizzazione del reato: NI era il principale redattore del bilancio ed egli stesso si rese confesso al dibattimento sugli artifici nella redazione delle fatture per posticipare il pagamento dell'IVA, sul "maquillage" di bilancio, concordemente alle indicazioni dei sindaci ROMANESE e BORGONOVI, anche relativamente alle valutazioni;
quanto a LA, consulente commerciale, ma collaboratore dello NI per la formazione dei bilanci, anch'egli al riguardo confesso;
non rilevando che la difesa non si sia opposta all'esame dei predetti, poiché lo stesso giudice si pose la questione di interrompere l'esame;
9) carenza di motivazione relativamente alle eccepite nullità relative al mancato deposito di alcuni atti, contestualmente a quello del complessivo procedimento ex art. 415 bis c.p.p. (tra cui la proposta di patteggiamento e le richieste/offerte di risarcimento;
decreto/stralcio per la posizione dei coindagati, omissione che ha pregiudicato il diritto di difesa;
10) carenza di motivazione relativamente alla omessa risposta all'eccezione sollevata con il gravame di appello sulla qualificazione, per altre posizioni, definite sulla scorta di diversa qualificazione giuridica (bancarotta semplice) nonché della richiesta di archiviazione del P.M. condivisa dal G.I.P. che ha accolto l'ipotesi di personaggi sprovveduti, in stridente ed illogico contrasto con la valutazione della posizione HI (per il quale la difesa aveva affacciata proposta di patteggiamento);
11) carenza di motivazione relativamente alle eccepita violazione del diritto di difesa per l'omesso deposito di c.d. "verbali negativi", cioè di verbali di sommarie informazioni rese da persone non identificate, ma agevolmente identificabili, l'esame dei quali venne richiesto al Tribunale, ottenendo un rigetto della relativa istanza (ordinanza all'udienza 21.2.2008): il ricorrente insiste per la restituzione in termini per l'istanza di esame e per la rinnovazione del dibattimento;
12) carenza di motivazione relativamente al rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento, per l'audizione dei testimoni la cui posizione venne definita con patteggiamento (testimoni ROMANESE e BORGONOVO) o che non furono esaminati (RADICE), eccezione verso cui la Corte territoriale non diede risposta, ma che risultano rilevanti a seguito della lettura della richiesta di archiviazione ovvero in relazione all'istanza di rinnovazione dell'esame di NI, del curatore BOMBARDELLI, del M.llo MARCHIORI, del M.llo BALDASSARRE, RIBEIRO a cui furono rivolte domande dal Presidente in maniera del tutto suggestiva.
IN DIRITTO
Preliminarmente la Corte esamina l'istanza di sospensione dell'udienza, ai sensi dell'art. 479 c.p.p. presentata con memoria depositata per l'odierna udienza. La domanda non si presenta dotata del requisito di serietà, sia perché essa è già stata respinta nei due gradi di giudizio del merito. Ma, soprattutto, perché l'istanza non presenta effettiva chance di accoglimento alla luce della giurisprudenza di questa Corte in tema della L. Fall., art. 15, espressa ovviamente con riguardo alla disciplina vigente prima della riforma della legge fallimentare introdotta con D.Lgs. n. 5 del 2006 (poiché, trattandosi di profilo processuale, vale la prescrizione del cit. D.Lgs., art. 150, secondo cui "i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 ... sono definiti secondo la legge anteriore"): la Corte di Cassazione, infatti, ha deciso che "in tema di dichiarazione di fallimento, il termine da assegnare al debitore perché compaia in camera di consiglio in sede di istruttoria non è rigidamente predeterminato e la sua congruità è affidata all'equo apprezzamento del giudice, dovendosi valutare la effettiva consapevolezza del debitore circa la questione oggetto del giudizio e la necessità di assicurargli una difesa adeguata" (da ultimo, Cass. civ., Sez. 1, 12.3.2008, n. 6721). L'apprezzamento, poi, dell'efficacia della modalità notificativa cede di fronte all'accertata informazione del HI della pendenza della procedura e della cospicua ed approfondita attività defensionale svolta nel corso di tutta il procedimento concorsuale:
anzi, per il vero la diretta consegna dell'atto all'interessato, anziché il rispetto delle formalità di cui all'art. 145 c.p.c., ha accelerato i tempi della conoscenza della vicenda concorsuale da parte del fallendo, escludendo interesse all'eccezione. La motivazione, infine, della sentenza dichiarativa del fallimento, con il richiamo alle indicazioni dell'organo di controllo della società, connotato da imparzialità e capacità professionale, esauriscono l'onere giustificativo del giudice fallimentare, circa lo stato di insolvenza, assunto confortato, d'altra parte, dalla prassi ammessa dagli interessati di dover ricorrere, in più esercizi, al mendacio di bilancio per evitare l'onere tributario. Circostanze che superano logicamente le affermazioni del SIGNIFREDI. La domanda non viene accolta.
Non sono neppure accolti i motivi dell'impugnazione avanzata avverso la decisione della Corte territoriale.
1) È inammissibile, poiché attiene al fatto, la valutazione dell'impiego di denaro, una volta che - come argomentato dalla sentenza impugnata - si dia riscontro della natura personale dei cespiti e delle destinazioni del denaro effettuata dall'imputato. Non è irragionevole valutare come condotta distrattiva (se non addirittura dissipativa) quella concernente l'uscita di denaro per impieghi improduttivi.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale è consentito al giudice penale censurare le scelte di gestione quando esse si inseriscano in un contesto di squilibrio economico ed attestino l'impegno del patrimonio in investimenti i cui vantaggi siano del tutto aleatori, a fronte di un gravoso onere finanziario immediato, così da porre - con giudizio sicuro e proponibile anche a mezzo di valutazione ancorata al criterio della prognosi postuma - a repentaglio la garanzia dei creditori. Tanto rappresenta una valutazione assunta in termini di ragionevolezza e di rispetto dei primari doveri dell'imprenditore, soggetto posto a garanzia non soltanto della migliore resa profittevole dell'impresa, ma anche degli interessi e delle aspettative dei creditori, dunque non costituente giudizio incidente sulla libertà di conduzione commerciale o di mera opportunità gestoria.
Per esse si presenta necessario paradigma interpretativo il metro del beneficio, rapportato sia al costo sostenuto, sia alla peculiare situazione di difficoltà in cui si trovava l'impresa. Orbene, sia l'acquisto del costoso natante, giovevole per limitata utilità agli interessi dell'impresa sia l'effetto di promozione conseguito a mezzo della pubblicità derivante dal sostegno alla squadra calcistica, a fronte dell'onere ben maggiore che entrambi gli obiettivi di spesa cagionavano, soprattutto in periodo di difficoltà finanziaria, un onere sproporzionato all'utilità sperata. Invero, la società non rincorreva vantaggio immediato e diretto, ma sperava in un esito che, in via del tutto mediata (per tramiti pubblicitari), sarebbe potuto derivare all'impresa: opzione gestoria lecita, ma censurabile allorquando le aspettative dei creditori evidenziavano concreto rischio di soddisfacimento. La giustificazione giudiziale, dunque, risulta congrua ed aderente alle risultanze di causa.
Il raffronto con il caso TECNOEDILE non è proponibile in questa sede comportando anch'esso nuove considerazioni valutative sulle risultanze istruttorie acquisite al processo: anche ad esso la sentenza dedica ponderata riflessione, che non presenta alcun aspetto di illogicità nei riguardi della ritenuta rilevanza, invece, delle ulteriori citate erogazioni di denaro.
2) Non assume interesse la censura relativa all'elemento soggettivo una volta che si ricordi come la reiterata prassi di falsificare le comunicazioni sociali o di ridursi alla frode fiscale per posticipare l'assolvimento dell'onere tributario, dimostrano la consapevolezza dell'inconfessato stato di difficoltà delle proprie imprese e la rappresentazione del rischio di insolvenza che veniva fatto così gravare sui finanziatori. Rilievo che priva si spessore l'asserito apprezzamento di alcune attività, in sede di liquidazione, alla luce del vistoso passivo palesato in sede concorsuale. Essendo stato accertato disavanzo patrimoniale è, del pari dimostrato il maggiore peso delle posizioni debitorie rispetto alle consistenze attive. Una evidenza che giustifica il silenzio dei giudici di appello a fronte del relativo gravame, anche alla luce della natura del tutto generica del dolo che deve sorreggere la fattispecie incriminatrice. 3) Manifestamente infondata è la critica verso il silenzio serbato dalla Corte tridentina sul possibile inquadramento delle condotte incriminate nel contesto della bancarotta impropria semplice: non soltanto perché non è spiegata la ragione che giustificherebbe siffatta derubricazione, ma perché non si ravvisa, davvero, spazio per più benevola valutazione dei comportamenti incriminati, anche alla luce del ragionevole e severo giudizio espresso a pag. 34 dell'impugnata sentenza, teso a sottolineare la connotazione fraudolenta e consapevolmente decettiva verso i terzi ed i creditori nella conduzione aziendale.
4) La Corte non accoglie neppure il quarto motivo.
Indubbiamente la segnalazione delle modalità di valutazione di alcune poste tende a screditare la preordinata volontà di inganno, ma - nel caso in esame - la diffusa alterazione del dato non consente di addivenire all'esclusione dell'offesa. Invero - a fronte della (confessate) intenzioni di falsificazione (circostanza che confligge con l'asserita assenza del dolo decettivo), non risulta che ne' il sistema bancario, ne' il ceto creditorio abbiano percepito l'indicazione, dimostrazione della sua insufficienza. Se per la disciplina societaria la comunicazione sociale deve esser redatta con chiarezza e deve rappresentare in modo corretto la realtà patrimoniale, economica e finanziaria, per il versante penale le prescrizioni dettate dagli artt. 2621 e 2622 c.c. (il cui fatto tipico è richiamato dalla c.d. "bancarotta societaria") richiedono quale elemento integrativo della fattispecie penale di comunicazione societaria infedele, Inidoneità" della stessa a trarre in inganno. Requisito che - all'evidenza - assume rilievo di effettività ed adeguatezza in ragione del perseguimento del fine illecito a cui mira l'autore. Non è, pertanto, sufficiente un limitato segnale contenuto nella nota integrativa, per redimere dal mendacio il prospetto contabile: la "nota integrativa", per la funzione supplementare e, come dice il termine, "integratrice" di questo documento, non può svolgere compiti sostitutivi rispetto al veicolo principale della comunicazione. Non assume, quindi, rilievo - quale esimente della responsabilità penale - l'esposizione consapevole di dati contraddittori in seno alle varie parti che compongono il bilancio di una società.
D'altra parte, l'argomentazione è ulteriormente destituita di fondamento.
In tema di valutazione (area di rilievo penale per il formale richiamo ad essa disposto dalle stesse norme incriminatrici del "fatto" illecito, cfr. art. 2621 c.c. e art. 2622 c.c., u.c.), nel caso in cui i criteri di bilancio si discostino dalle direttive di legge, occorre esplicita motivazione della deroga e l'annotazione della relativa influenza sul risultato dichiarato, come prescrive l'art. 2423 bis c.c., u.c.. Neppure ha pregio l'argomentazione che vorrebbe ininfluente ai fini penali la condotta posteriore alla dichiarata irreversibilità del dissesto (seconda parte del motivo 4).
In tema della c.d. "bancarotta societaria" (L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1), sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive,
espressamente dispiegata dall'art. 41 c.p. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da esser suscettibile di misurazione), assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato. Del resto la sentenza (Sent. C. App., pag. 29) rammenta come questi espedienti consentirono all'imputato di proseguire la propria attività per oltre tre anni, con assunzione di nuovi rischi e debiti: l'aggravamento dell'ordine di 16 milioni di euro. Che, quindi, essi stessi furono causa del dissesto (Sent. C. App., pag. 29).
Quanto dianzi osservato determina la carenza di interesse anche per la condotta di ricorso abusivo al credito (Motivo 5), essendo qui insuscettibile di scrutinio l'oggetto della garanzia per la restituzione dei finanziamenti, assunta dal sistema bancario verso il gruppo facente capo al HI, profilo di stretto merito e, comunque, di scarso ausilio alla lettura dell'illecito attese le risultanze testimoniali ed in parte confessorie circa la volontà di sottostima delle passività e dello stato di difficoltà in cui versavano gli organismi gestiti dal prevenuto.
5) È inammissibile poiché pertiene al merito la censura relativa alla ritenuta assenza di volontà di frode fiscale negli accorgimenti protesi a rinviare l'onere tributario dell'IVA.
È sufficiente richiamare la compiuta motivazione della sentenza (Sent. C. App. pag. 32 e ss.) nella parte in cui sottolinea la consapevolezza della frode (attesa la ragione di alleviare l'economia sociale dal debito di IVA, per l'esercizio in corso), per avvedersi dell'assolvimento dell'onere giustificativo da parte del giudice di secondo grado. Nè il richiamo ad una normativa non ancora vigente all'epoca del fatto (c.d. "IVA di gruppo") è argomento dotato di qualche serietà, mentre non è affatto irragionevole, per valutare il peso e l'efficacia di possibili difese al proposito, la circostanza che gli organi di curatela non abbiano assunto alcuna iniziativa per resistere alla pretesa fiscale. L'inammissibilità del motivo preclude la valutazione dell'eventuale estinzione dei reati per prescrizione (sopravvenuta alla sentenza di appello). 6) È, del pari, inammissibile anche l'8 messo del ricorso: ai fini del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice richiami almeno uno dei criteri che l'art. 133 c.p. La decisione dei giudici di appello - a ciò sospinti dall'appello del pubblico ministero - dedicano una ponderata riflessione per dimostrare l'elevata capacità a delinquere del HI, delle vaste proporzioni del dissesto e, dunque, del danno portato ai creditori grazie anche al tradimento della fiducia di costoro e, segnatamente, del ceto bancario.
Si tratta di motivazione del tutto esauriente ed ogni ulteriore vaglio al riguardo non è consentito al giudice di legittimità, attesa la natura fortemente discrezionale dell'area sanzionatoria. 7) Il nono motivo è astrattamente fondato, evidenziando un contrasto di giurisprudenza su un momento assai delicato della disciplina del rilievo probatorio alle dichiarazioni del terzo e sulla utilizzabilità delle stesse a sostegno della decisione. Ma, nella situazione processuale qui esaminata, esso risulta privo di effettiva rilevanza, nell'ottica della c.d. "prova di resistenza". La dimostrazione della consapevole redazione di prospetti infedeli si desume, innanzitutto, dalla pluralità degli stessi nel tempo e dalle progressive difficoltà aziendali del gruppo che faceva capo al HI. Un profilo logico da sè solo bastevole ad accreditare l'ipotesi accusatoria. Confortato, inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali del curatore, dalla consulenza tecnica del PM. e dalla perizia contabile (Sent. C. App., pag. 26 e ss.). Nonché dalla medesima testuale discrasia - richiamata dall'impugnazione, come dianzi si è detto - corrente tra l'indicazione contenuta nella nota integrativa e quanto desumibile dal prospetto del bilancio. Infine, dalla stessa ammissione dell'imputato che ha eloquentemente esposto la "filosofia" dei suoi bilanci, allorquando ammette di aver cercato di "portare avanti" la società in maniera "da non farla fallire" (Sent. C. App., pag. 28).
8) L'omesso deposito di atti pertinenti alla fase delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., determina l'inutilizzabilità degli stessi, non già la nullità (che comporterebbe indebita regressione del procedimento), poiché non costituisce violazione dell'effettivo esercizio dei diritti di difesa della persona sottoposta alle indagini (Motivo 9).
Non risulta che di questi atti vi sia stato utilizzo probatorio e, quindi, a prescindere dalla mancata considerazione del motivo di appello, la censura si palesa manifestamente infondata. Tanto vale anche per le osservazioni dedotte nel 10 motivo, versate in fatto, le quali richiedono una valutazione degli esiti probatori e del vaglio del loro spessore, a fronte di sufficiente motivazione resa dai giudici del merito, nonché per i rilievi (non del tutto chiari) di cui al successivo mezzo di ricorso: il mancato rilievo di atti non depositati o portatori di valenze probatorie "negative" - si ribadisce - non si colora di nullità, ma della più grave sanzione dell'inutilizzabilità a patto che ad essi si sia assegnato un qualche rilievo nella formazione del convincimento giudiziale, circostanza che qui non è dato riscontrare.
9) L'undicesimo motivo si presenta inammissibile, in misura rilevante, poiché censura la valutazione delle prove acquisite nelle fasi dibattimentali relativamente alle posizioni di altri imputati che ebbero a definire, a mezzo del patteggiamento, la posizione pervia derubricazione da bancarotta fraudolenta in quella semplice. Si tratta di istanza che non può essere accolta, mancando anche il referente probatorio pertinente alla posizione dei coimputati ed al corredo probatorio assunto a loro carico.
Al riguardo la Sentenza impugnata (Sent. C. App., pag. 19) ricorda la superfluità dell'escussione degli ulteriori atti istruttori e la sufficienza del corredo probatorio già acquisito (ammissioni del HI, consulenze tecniche, deposizioni). Alla luce di questa conclusione, poiché non si tratta di prove sopravvenute alla domanda difensiva, la disposizione dell'art. 603 c.p.p., comma 1 condiziona l'accoglimento della domanda di la rinnovazione a che il giudice ritenga nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività.
Circostanza espressamente esclusa dalla Corte territoriale, il che rende insuscettibile di accoglimento il motivo di ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010