Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2010, n. 16259
CASS
Sentenza 4 marzo 2010

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Massime2

In tema di bancarotta fraudolenta societaria, in presenza di diffusa alterazione del dato non percepita dal sistema bancario e dal ceto creditorio, ai fini della esclusione della falsa comunicazione sociale non è sufficiente un limitato segnale contenuto nella nota integrativa per redimere da mendacio il prospetto contabile, infatti la nota integrativa, per sua natura, non può svolgere compiti sostitutivi rispetto al veicolo principale della comunicazione.

In tema di bancarotta societaria (art. 223, comma secondo, n. 1 L.F.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall'art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato.

Commentari3

  • 1BANCAROTTA evitabile se il patrimonio viene reintegrato prima del fallimento.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Il caso. Una SPA capogruppo aveva erogato finanziamenti ad altre due società per oltre un milione di euro, distraendo tali fondi e determinandone il fallimento, seguito dalla imputazione per bancarotta fraudolenta del presidente del consiglio di amministrazione della SPA. La Corte d'Appello di Trieste lo condannava ad oltre due anni di reclusione, malgrado nei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento i due finanziamenti erano stati fatti rientrare con varie modalità La decisione. Per la Cassazione, la corte d'appello non ha considerato correttamente “la funzione che deve essere attribuita alla dichiarazione di fallimento rispetto all'offesa tipica dei reati di fallimento”: è …

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  • 2Bancarotta impropria e falso in bilancio: oltre alla volontà protesa al dissesto, deve sussistere anche il dolo generico di falso(Cassazione penale n. 47900/23)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024

    1. La massima In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall'art. 2621 c.c., nel testo vigente "ante" riforma del 2015), quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 13/10/2023, (ud. …

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  • 3Bancarotta evitabile se il patrimonio viene reintegrato prima del fallimento
    Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 8 marzo 2016

    Decisione: Sentenza n. 4790/2016 Cassazione Penale – Sezione V Classificazione: Fallimento, Penale, Societario Parole chiave: bancarotta – fallimento Il caso. Una SPA capogruppo aveva erogato finanziamenti ad altre due società per oltre un milione di euro, distraendo tali fondi e determinandone il fallimento, seguito dalla imputazione per bancarotta fraudolenta del presidente del consiglio di amministrazione della SPA. La Corte d'Appello di Trieste lo condannava ad oltre due anni di reclusione, malgrado nei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento i due finanziamenti erano stati fatti rientrare con varie modalità La decisione. Per la Cassazione, la corte d'appello non ha …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2010, n. 16259
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16259
Data del deposito : 4 marzo 2010

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